CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa AN TO Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1576/2024, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CARADOSSO, 8, presso lo studio dell'avvocato
NO AL, che, unitamente e disgiuntamente agli avvocati ALESSANDRA FABIANO e
IZ LO LL del foro di Como, la rappresentano e difendono giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale,
IMPUGNANTE
nei confronti di
pagina 1 di 24 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in BERGAMO, VIA PALEOCAPA, 6, presso lo studio dell'avvocato
EA DI CI e dell'avvocato SAUL MONZANI, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta,
IMPUGNATO
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa declaratoria di Parte_1
ammissibilità dell'impugnativa proposta, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in
accoglimento della presente impugnativa, così giudicare:
SULL'IMPUGNATIVA DI Parte_1
Relativamente al Lodo arbitrale pronunciato il 29.11.23, depositato il 4.12.23, pubblicato il 7.12.23,
non notificato, nell'arbitrato amministrato , procedimento RGA 08/2022 a firma degli arbitri CP_2
ing. – presidente-, prof. avv. Marco Frigessi di Rattalma e prof avv. TE Controparte_3
Vasta,
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità del Lodo impugnato in parte qua e quindi annullarlo in
parte qua per i motivi di cui all'atto di impugnativa anche in quanto erroneo, sempre per i motivi
esposti nel predetto atto, ex art 213 Dlgs n. 36/2023 e per l'effetto,
Nel merito così giudicare:
In principalità, nel merito:
accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo a di ottenere la revisione del PEF Parte_1
e/o la modifica del contratto, ivi incluso l'Addendum ed il PEF, e/o la modifica delle tariffe per
ricostituire l'equilibrio economico finanziario venuto meno per cause non imputabili al
Concessionario;
pagina 2 di 24 accertare e dichiarare che il recesso comunicato con pec in data 9.4.2021 è legittimo e coerente con le
previsioni di contratto e/o di legge, per le ragioni esposte negli atti di causa, sussistendone tutti i
necessari presupposti;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'atto di recesso comunicato dalla parte istante con pec in
data 9.4.2021 ha consolidato i propri effetti sin da tale data e come tale è valido ed efficace;
accertare e dichiarare che ha erogato le prestazioni di cui al contratto Rep. n. 1844 del Parte_1
16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'Addendum n. 1853 del 21.7.2017 e ogni atto connesso,
presupposto o consequenziale, nel periodo compreso dal 9.04.2021 al 9.10.2021, in osservanza di
quanto disposto dall'art. 45 del contratto stesso;
accertare e dichiarare che, a fronte del recesso comunicato in data 9.4.2021, il convenuto non CP_1
ha versato alcuna indennità a Parte_1
accettare e dichiarare che ha erogato le prestazioni in favore del anche nel Parte_1 CP_1
periodo compreso dal 9.10.2021 alla data odierna;
accertare e dichiarare che le prestazioni rese dal 9.10.2021 alla data odierna e sino alla definizione
del presente giudizio, non sono prestazioni riconducibili al contratto e, quindi, sono da intendersi come
eseguite in assenza di titolo contrattuale;
accertare e dichiarare che, nel periodo dal 1.05.2016 al 8.10.2021, dalla seconda stagione termica
sino alla data del recesso, ha diritto a percepire e che non ha percepito l'importo Parte_1
corrispondente alla sommatoria di danno emergente per perdite, pari ad €61.230,06 e lucro cessante
per mancato equo guadagno, pari ad €86.722,85, per una somma totale a titolo di disavanzo
economico pari ad euro 147.952,91=(centoquarantasettemilanovecentocinquantadue/91), oltre IVA, o
per la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con conseguente statuizione di
condanna del in persona del Sindaco p.t. a corrispondere le dette somme a Controparte_1
con maggiorazione di interessi dal dovuto si-no al saldo, anche, se del caso, ex art 1284, Parte_1
c. 4, c.c.; pagina 3 di 24 ✓ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del relativamente la Controparte_1
corresponsione a dell'indennizzo per come previsto e disciplinato dagli artt. 44 e 45 del Parte_1
contratto Rep. n. 1844 del 16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.7.2017
e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, per la somma di euro
219.900,18=(duecentodiciannovemilanovecento/18), o per la diversa maggiore o minore somma che
codesto Collegio riterrà di giustizia;
e per l'effetto condannare il convenuto, in Controparte_1
persona del Sindaco p.t, al pagamento della corrispondente somma in favore di a titolo Parte_1
di indennizzo, con maggiorazione di interessi dal dovuto sino al saldo, anche, se del caso, ex art 1284,
c. 4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare che il ha accettato, si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da tutte extra contratto, dal 9.10.2021 sino al 28.02.2022 Parte_1
e, per l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t, a corrispondere a a Parte_1
titolo di arricchimento senza causa per il periodo dal 9.10.2021 al 28.02.2022 la somma
corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso servizio Parte_1
calore al aumentato del 53,24%, dedotto quanto già versato dal Controparte_1 CP_1
a mero titolo di acconto, come indicato al punto 33 della parte in fatto e al punto 5 del-la
[...]
parte motiva dell'atto introduttivo della procedura arbitrale, nonché punto 20 della parte in fatto del
presente atto, solo per il detto periodo calcolata in euro 31.124,87=(trentunomilacentoventiquattro/87)
o nella diversa somma maggiore o minore che codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione
di interessi dal dovuto sino al saldo, anche , se del caso, ex art 1284, c. 4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare che il ha accettato, si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da tutte extra contratto, dal 01.03.2022 sino al Parte_1
30.04.2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t, a corrispondere a
a titolo di arricchimento senza causa per il periodo dal 01.03.2022 sino al 30.04.2023 Parte_1
pagina 4 di 24 la somma corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso Parte_1
servizio calore al , aumentato del 53,24%, dedotto quanto già versato dal Controparte_1 [...]
a mero titolo di acconto, seguendo il ragionamento indicato al punto 33 della parte in CP_1
fatto e al punto 5 della parte motiva dell'atto introduttivo della procedura arbitrale, nonché punto 20
della parte in fatto del presente atto, solo per il detto periodo, calcolata in euro
24.223,98=(ventiquattromiladuecentoventitre/98) o nella di-versa somma, maggiore o minore, che
codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo, anche, se del
caso, ex art.1284, c.4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare che il ha accettato, si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da tutte extra contratto, dal 01.05.2023 sino alla data in Parte_1
cui codesta Corte d'Appello si pronuncerà e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t, a corrispondere a a titolo di arricchimento senza causa, per Parte_1
il periodo successivo alla data del 01.05.2023, la somma corrispondente agli ulteriori costi
effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso servizio calore al Comune di Lo- Parte_1
magna, previa esibizione della relativa documentazione al maggiorati del 53,24%, dedotto CP_1
quanto sarà eventualmente versato dal a mero titolo di acconto, come indicato al Controparte_1
punto 33 della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva dell'atto introduttivo della procedura
arbitrale, nonché punto 20 della parte in fatto del presente atto, o la diversa somma maggiore o
minore che codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione di interessi dal dovuto sino al
saldo, anche, se del caso, ex art 1284, c. 4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, che in forza del recesso dal contratto Parte_1
comunicato, non è più soggetta al vincolo contrattuale di cui al contratto Rep. n. 1844 del 16.9.2015 e
relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.7.2017 e ogni atto connesso, presupposto o
consequenziale e conseguentemente che la stessa società non è tenuta a proseguire nell'esecuzione
dello stesso;
pagina 5 di 24
In via alternativa, in subordine:
Fatto salvo il diritto all'ammortamento residuo, accertato e dichiarato l'inadempimento del Comune di
sin dalla II annualità termica, rispetto gli obblighi contrattualmente previsti in punto di CP_1
obbligo di rinegoziare i termini del contratto ai fini di ottenere il riequilibrio economico finanziario,
obbligo di revisionare le tariffe e/o concedere somme aggiuntive, obbligo di avviare la procedura di
composizione bonaria precontenziosa, obbligo di ammettere il Concessionario al recesso e al
conseguente indennizzo, disporre la risoluzione dei contratti in essere, ossia contratto Rep. n. 1844 del
16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.7.2017 e ogni atto connesso,
presupposto o consequenziale, ivi compresi PEF vecchio e nuovo e per l'effetto, condannare lo stesso,
in persona del Sindaco pro tempo-re: alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennizzo per
causa imputabile al Concedente, per la somma di € 219.900,18, oltre interessi dal dovuto al saldo,
anche, se del caso, ex art 1284, c.4, c.c.; oltre al risarcimento dei danni subiti da che, Parte_1
allo stato, si quantificano nella misura minima di € 147.952,91 alla data del 8.10.2021, oltre a quanto
dovuto secondo la disciplinata all'art 21, pag. 22 del contratto a titolo di risoluzione, come indicato
nel capitolo “sulla risoluzione per inadempimento” da pag. 24 a pag. 26 della memoria ex art. 183,
co. 6, n. 1 di nella procedura arbitrale, o nella diversa somma maggiore o minore che Parte_1
codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione di interessi dal dovuto sino al saldo, anche, se
del caso, ex art 1284, c. 4, c.c.; ovvero, ancora, nella diversa somma determinata, anche con
valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., sempre con maggiorazione di interessi dal dovuto al
saldo, anche, se del caso ex art 1284, c 4, c.c.
In via ulteriormente alternativa, in ulteriore subordine:
Fatto salvo il diritto all'ammortamento residuo, accertare e dichiarare che ricorrono, sin dal I anno
termico, le condizioni di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art 1467 c.c.;
pagina 6 di 24 Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro tempo-re, a fronte Controparte_1
dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e delle comunicazioni in tal senso formalizzate non ha accettato
di modificare le condizioni del contratto, né le Tariffe e, per l'effetto, pronunciare e disporre la
risoluzione contratto Rep. n. 1844 del 16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'Addendum n. 1853
del 21.7.2017 e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi PEF vecchio e nuovo,
per eccessiva onerosità sopravvenuta sin dalla I stagione termica, con ogni conseguente statuizione di
legge;
e quindi, accertato e dichiarato che ha erogato le prestazioni dal 01.05.2016 e sta Parte_1
tutt'ora continuando a prestarle, condannare il nella persona del Sindaco p.t, alla CP_1
corresponsione, in favore di di quanto dovuto a titolo di indennizzo per causa Parte_1
imputabile al Concedente, per la somma di € 219.900,18, oltre interessi dal dovuto al saldo, anche, se
del caso, ex art 1284, c. 4, c.c;
oltre le somme rivolte ad ottenere il riequilibrio economico finanziario che si quantificano nella
misura minima di €147.952,91 alla data del 8.10.2021, oltre alle ulteriori somme dovute a titolo di
disavanzo economico che codesto collegio vorrà quantificare in base ai criteri indicati al punto 33
della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva dell'atto introduttivo della procedura arbitrale,
nonché punto 20 della parte in fatto del presente atto, per il periodo dal 9.10.2021 sino alla data di
pronuncia, oltre interessi dal dovuto al saldo, anche, se del caso, ex art 1284, c. 4, c.c., ovvero nella
diversa somma, maggiore o minore, che il Collegio riterrà di giustizia, anche con valutazione
equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., sempre con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo, anche
se del caso ex art 1284, c. 4, c.c..
In ogni caso:
condannare il convenuto , in persona del Sindaco p.t.: alla refusione delle spese di Controparte_1
lite della presente procedura, oltre IVA, C.P.A. al 4% e spese generali al 15%, come da depositanda
nota spese;
alla refusione delle spese di Arbitrato già sostenute da , pari ad Parte_1
pagina 7 di 24 €7.500(=settemilacinquecento/00); al pagamento di tutte le ulteriori spese debende per la procedura di
arbitrato, ivi compresi i compensi spettanti agli Arbitri;
con diritto di ripetizione di ogni eventuale
somma che dovesse essere versata per costi di arbitrato e/o compenso degli Arbitri da parte di
; Parte_1
RISPETTO ALLE ECCEZIONI, DEDUZIONI E DOMANDE DI CUI ALL'ATTO DI COSTITUZIONE
DEL Controparte_1
Si contestano e si chiede che siano rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e domande formulate nell'atto
di costituzione del , in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, con Controparte_1
riserva di meglio argomentare nelle comparse conclusionali e nelle memo-rie di replica che verranno
depositate nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con osservanza e con ogni riserva”;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adìta: Controparte_1
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande e, per l'effetto, confermare il
lodo gravato;
nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa argomentata e domanda articolata da parte
attrice e, in particolare, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riequilibrio del
PEF e l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso da parte del concessionario;
- per gli effetti, respingere ogni pretesa e domanda di parte appellante;
- per gli ulteriori effetti, dichiarare la validità ed efficacia e conseguente vincolatività del contratto di
concessione, ivi compreso il relativo addendum ed il PEF ad esso accluso, e contestualmente o
conseguentemente accertare e dichiarare tenuta all'obbligazione contrattuale in oggetto, sino a sua
completa e corretta esecuzione, anche sotto il profilo temporale, la società concessionaria attrice;
pagina 8 di 24 nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse considerato legittimo il recesso
comunicato da , rideterminare l'eventuale indennizzo spettante a quest'ultima in misura Parte_1
inferiore rispetto alla quantificazione operata unilateralmente dalla medesima, sulla base delle
risultanze documentali in atti, vale a dire secondo i parametri economici indicati nel PEF di cui
all'addendum contrattuale e, in particolare: a) quanto all'utile di impresa, secondo valori contenuti a
pag. 16 del PEF asseverato parte integrante dell'addendum contrattuale;
b) quanto al valore di
riscatto dei cespiti, secondo valori contenuti a pag. 7 del medesimo documento di cui alla precedente
lettera a);
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva;
in ogni caso, con refusione integrale delle spese di lite.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e istanze formulate da
controparte, perché inammissibili”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pec dell'11.05.2022, notificava al domanda di arbitrato “con Parte_1 CP_1 CP_1
contestuali atto di nomina di arbitro e istanza di nomina del presidente del collegio arbitrale”,
indicando quale membro del Collegio il prof. Avv. Marco Fragessi di Rattalma e rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo a di ottenere Parte_1
la revisione del pef e/o la modifica del contratto per ricostruire l'equilibrio economico finanziario
venuto meno per cause non imputabili alla Concessionaria, nel rispetto del rischio operativo;
-
accertare e dichiarare che il recesso comunicato con pec in data 9.04.2021 è legittimo e coerente con
le previsioni di contratto e di legge, per le ragioni di cui alla presente domanda, per sussistere tutti i
necessari presupposti;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'atto di recesso comunicato dalla
parte istante con pec in data 9.04.2021 ha consolidato i propri effetti sin da tale data e come tale è
valido ed efficace;
accertare e dichiarare che ha erogato le prestazioni di cui al Parte_1
pagina 9 di 24 contratto Rep. n. 1844 del 16.09.2025 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del
21.07.2017 e ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, nel periodo compreso dal 9.04.2021 al
9.10.2021, in osservanza di quanto disposto dall'art. 45 del contratto stesso;
- accertare e dichiarare
che, a fronte del recesso comunicato in data 9.04.2021, il convenuto non ha versato alcuna CP_1
indennità a;
- accertare e dichiarare che ha erogato le prestazioni, anche nel Parte_1 Parte_1
periodo compreso dal 9.10.2021 alla data odierna;
- accertare e dichiarare che le prestazioni rese dal
9.10.2021 alla data odierna non sono prestazioni riconducibili al contratto e, quindi, sono da
intendersi come eseguite in assenza di titolo contrattuale;
- accertare e dichiarare che non Parte_1
ha percepito le somme per riequilibro economico finanziario delle proprie prestazioni negli anni
contrattuali: primo: dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2017; secondo: dal 1° maggio 2017 al 30 aprile
2018 ; terzo: dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019; quarto: dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020;
quinto: dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021; dal 1° maggio 2021 al 8 ottobre 2021 incluso per la
somma totale di euro 147.952,91 (centoquarantasettenovecentocinquantadue/91), oltre iva, se
applicabile; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Controparte_1
relativamente la corresponsione a dell'indennizzo per come previsto e disciplinato dagli Parte_1
artt. 44 e 45 del contratto Rep. n. 1844 del 16.09.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n.
1843 del 21.07.2017 e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale per la somma di € 219.900,18
(duecentodiciannovenovecento/18) o per la diversa maggiore o minore somma che codesto Collegio
riterrà di giustizia;
e per l'effetto condannare il convenuto, in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. al pagamento della corrispondente somma in favore di a titolo di indennizzo;
- Pt_2
Accertare e dichiarare che il ha accettato e si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da extra contratto, dal 9.10.2021sino al 28.02.2022 e, per Parte_1
l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a a titolo di Parte_1
arricchimento senza causa per il periodo dal 9.10.2021 al 8.02.2022 la somma corrispondente ai costi
Co effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso servizio calore al Comune Parte_1
pagina 10 di 24 aumentato del 53,24%, dedotto quanto già versato dal a mero titolo di CP_1 Controparte_1
acconto come indicato al punto 34 della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva, solo per il detto
periodo calcolata in euro 31.124,87 (trentunomilacentoventiquattro/87) o la diversa somma maggiore
o minore che codesto Collegio riterrà di giustizia;
- ; - Accertare e dichiarare che il CP_1
ha accettato e si è avvalso e ha beneficiato delle ulteriori prestazioni eseguite da
[...] Parte_1
extra contratto, dal 1.03.2022 alla data odierna nonché sino alla data in cui codesto IO
[...]
accerterà e dichiarerà l'efficacia e la validità del recesso e, per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a a titolo di arricchimento senza
[...] Parte_1
causa per il periodo successivo al 01.03.2022 la somma che ci si riserva di calcolare per periodi di
fatturazione nel corso del presente arbitrato, corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da
per la fornitura dello stesso servizio calore al aumentato del 53,24%, Parte_1 Controparte_1
dedotto quanto già versato dal a mero titolo di acconto come indicato al punto 34 Controparte_1
della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva, o la diversa somma maggiore o minore che codesto
Collegio riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, in forza del Parte_1
recesso dal contratto comunicato, non è più soggetta al vincolo contrattuale di cui al contratto Rep. n.
1844 del 16.09.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.07.2017 e ogni atto
connesso, presupposto e consequenziale e conseguentemente che la stessa società non è tenuta a
proseguire nell'esecuzione dello stesso;
- in subordine, accertare e dichiarare che il PEF è affetto da
errori essenziali e riconoscibili e, per l'effetto, pronunciare l'annullamento del PEF e dei contratti ad
esso collegati, quali il contratto Rep. n. 1844 del 16.09.2015 e relativi allegati, ivi compreso
l'addendum n. 1853 del 21.07.2017 e ogni atto connesso, presupposto e consequenziale , con ogni
conseguente statuizione di legge;
- condannare, in ogni caso, il convenuto in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., alla refusione delle spese di lite, IVA, CPA al 4% e spese generali al 15% e
alla refusione delle spese di Arbitrato e per il compenso degli Arbitri del costituendo Collegio
arbitrale. In via istruttoria: con riserva di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini pagina 11 di 24 assegnandi e quindi di ulteriormente produrre dedurre e capitolare, si offrono in comunicazione i
documenti da 1 a 27 di cui alla narrativa, come da separato foliario”.
A fondamento della propria domanda arbitrale, affermava: Parte_1
1) di avere sottoscritto, in data 16.9.2015, con il Comune di un contratto di Partenariato CP_1
Pubblico Privato per in regime di contratto d'appalto, previa aggiudicazione e gara Parte_3
pubblica, avente a oggetto la fornitura di energia termica in favore di edifici comunali;
2) che la Proposta di project financing di era stata, infatti, inoltrata al nel 2014 e il Parte_1 CP_1
contratto e il Piano Economico Finanziario (PEF), su richiesta degli organi verificatori, venivano emendati con Addendum del 21.7.2017;
3) che l'art. 2 dell'Addendum prevedeva alcune modifiche fra cui: a) il fatto che la tariffa per la fornitura dell'energia termica (prodotta con cippato) venisse riferita al “valore trimestrale emesso dalla
AEEGSI per i consumi domestici di gas naturale relativi a 1.400 mc annui”, rispetto al passato in cui era stato stabilito che la tariffa fosse pari al Costo Medio Effettivo moltiplicato per il prezzo medio del gas naturale concretamente sostenuto dal;
b) uno sconto della tariffa pari “al 21,50% CP_4
sul valore del mc di gas naturale derivato dal prezzo al mc pagato dal per CP_4
l'approvvigionamento delle caldaie ad integrazione di scuola e municipio”, modificando la parte dell'art 15.1.1 del contratto, che indicava uno sconto del 8%;
4) che il nuovo PEF prevedeva che per la salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario, ex art. 143, Dlgs 163/06, non si potesse procedere a “un abbattimento degli IRR al di sotto del 3%”,
introducendo così l'unica soglia di rischio a carico dell'operatore privato, poi ripresa e specificata nel contratto sia all'art. 2, punto v), il quale faceva riferimento a ogni situazione “che comporti una
variazione dell'IRR (Internal Rate of Return – Tasso Interno di Rendimento) del progetto superiore al
3% (tre per cento), inteso come punti percentuali assoluti, rispetto al valore riportato nel PEF”, sia all'art. 16, il quale stabiliva dei “Valori minimi” e come procedere in caso di variazioni consistenti e specifiche, o comunque, tali da “compromettere l'equilibrio del PEF oltre il 3% complessivo”, pagina 12 di 24 impegnandosi il all'art. 13, “a garantire la sussistenza ed il mantenimento dei presupposti e CP_1
delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della
connessa gestione”;
5) che sussisteva, pertanto, il diritto dell'appaltatore a ottenere la revisione del contratto al presentarsi di un evento o di una situazione, senza alcuna condizione, che potesse pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, essendo stato affermato, all'art. 17 del contratto, che l'equilibrio indicato era un
“elemento essenziale ed irrinunciabile del presente contratto”, consistente nella soglia di salvaguardia del 3% di variazione dell'IRR di progetto, non chiedendo che l'evento e la situazione fossero sopravvenuti;
6) che la possibilità di ottenere una revisione del contratto era prevista all'art. 17 in caso di impossibilità di conseguire il volume degli incassi tariffari indicati nel PEF e, in ogni caso, nell'ipotesi in cui si fosse verificato “un evento tale da alterare l'equilibrio economico finanziario della
concessione, come risultante dal PEF”, disponendo che, in caso di mancata revisione e/o di mancato accordo fra le parti sulla revisione e al riequilibrio, avrebbe potuto recedere ex art. 40; Parte_1
7) di avere subito, terminati i lavori e avviata la gestione, forti squilibri e perdite in conto economico sin dal secondo esercizio, per il significativo aumento del costo del cippato (combustibile in biomassa vergine) e in ragione del fatto che l'IVA veniva sistematicamente scorporata anziché corrisposta;
8) di avere rappresentato, chiuso al 30.4.18 il II anno termico, i risultati di gestione, con lettera del
21.6.18, evidenziando come l'aumento del costo del cippato incidesse sull'equilibrio economico finanziario, chiedendo la revisione del contratto in ragione del disequilibrio;
9) che il non aveva aderito alle richieste di revisione, limitandosi a offrire i conteggi delle CP_1
somme, comunque, dovute a titolo di conguaglio, relativamente a quanto previsto in Conto Economico
dal PEF, ma con scorporo dell'IVA (€ 4.285,77 per l'anno 2016/2017 ed € 307,96, per l'anno
2017/2018);
pagina 13 di 24 10) di avere ribadito nuovamente le proprie richieste con lettere del 11.10.18 e del 26.11.18, tutte rimaste inevase;
11) che gli indici per effettuare la verifica della persistenza dell'equilibrio erano previsti nello stesso contratto e nel PEF, ma il nonostante le richieste di revisione, stante una gestione in continua CP_1
perdita, non aveva voluto procedere ad alcuna modifica delle tariffe e alla revisione richiesta;
12) di avere, pertanto, comunicato in data 8.04.2021, nel rispetto dell'art. 40 del contratto, il recesso,
continuando a garantire la continuità nella gestione dell'impianto termico sino alla corresponsione dell'indennizzo o, in mancanza, non oltre i sei mesi dal recesso;
13) di avere, comunque, continuato a erogare il servizio, seguitando a subire disavanzi economici importanti, pari a quanto fatturato per ogni anno e i costi inseriti nel PEF, compresi gli ammortamenti e oneri finanziari, rettificati per effetto dell'incremento del costo unitario del cippato;
14) di vantare, ai sensi dell'art. 44 del contratto, alla data del 9.10.2021, un credito da indennità pari a €
219.000,00;
15) di avere subito dal 1 maggio 2016 all'8 ottobre 2021 un disavanzo economico pari a € 147.952,91,
ossia una perdita pari a € 61.230,06 a titolo di danno emergente e pari a € 86.772,85 a titolo di mancato guadagno;
16) che, dall'altra parte, dalla data del recesso, ossia dal 9.10.2021, fino al 28.02.2022 il si era CP_1
indebitamente arricchito per € 31.124,87, oltre a € 24.223,98 dall'1.03.2022 al 30.04.2023.
17) di avere espletato un procedimento di composizione bonaria ai sensi dell'art. 240 d.lgs. 163/2006,
senza successo;
18) che era, dunque, sua intenzione avviare la procedura arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 47 del contratto.
Il si costituiva nel giudizio di arbitrato, previa nomina del proprio arbitro, il prof. Avv. CP_1
TE Vasta, eccependo la incompetenza del collegio arbitrale e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande. pagina 14 di 24 Nominato il Presidente nella persona del prof. avv. Roberto Gamberota, il Collegio, dapprima, con lodo non definitivo del 20.02.2023 dichiarava la propria competenza e, successivamente, con lodo definitivo depositato presso la camera arbitrale in data 4.12.2023 ha rigettato le domande attoree, compensando le spese di lite.
ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di appello di Milano, alla luce dei seguenti Parte_1
motivi:
1) nullità del lodo per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti, ex art 829
n.12 c.p.c.. nullità del lodo per violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c.p.c.;
2) nullità del lodo per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti, ex art 829
n.12 c.p.c.. nullità del lodo per mancanza di motivazione ex art. 823 n. 5 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 829;
3) violazione del contratto ex art. 213 d.lgs. 36/2023; violazione del pef e degli artt. 13 e 19 del contratto;
violazione dell'art. 13 dpr 633/1972; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c..
violazione dell'art. 1418 c.c.. violazione degli artt. 167 e 35 d.lgs. 50/2016; violazione degli artt. 35 e 167 d.lgs. 5072016 e dell'art. 1 direttiva ue 2014/23;
4) violazione del contratto e di legge ex art. 213, comma 14, d.lgs. 36/2023 (nonché dell'art. 209,
comma 1, d.lgs. 50/2016). violazione e/o errata applicazione del pef e degli artt. 2, 16, 17 e 19
del contratto. violazione dell'art. 143 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
5) nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c.
e art. 101, comma 2, c.p.c.;
6) nullità del lodo carenza di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823
c.p.c.;
7) nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ex art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.; nullità
del lodo per carenza di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5 in relazione con l'art. 823,
comma 1, n. 5, c.p.c.; pagina 15 di 24 8) nullità del lodo per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti ex art. 829,
comma 1, n. 12, c.p.c. – omessa pronuncia circa la qualificazione del contratto;
omessa motivazione ex artt. 829, comma 1, n. 5, in relazione con l'art. 823, comma 1, n. 5, c.p.c.;
9) nullità del lodo per carenza di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 11 e 823, comma 1, n. 5,
c.p.c.;
10) violazione degli artt. 143, comma 8, d.lgs. 16372006, 3, comma 1, lett. eee) – fff), da 153 a 160
e 180, comma 6, d.lgs. 50/2016; violazione e/o errata applicazione di norme di legge e di contratto;
erronea qualificazione della natura del contratto;
violazione del pef;
violazione e/o errata applicazione degli artt. 1, 13, 17 e 19 del contratto;
11) nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 11
c.p.c.; nullità per omessa motivazione ex art. 829, comma 1, n. 11 e 823, comma 1, n. 5 c.p.c.;
12) nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829, co. 2 cpc;
viola-zione dell'art
1322, 1343 e 1418 c.c. violazione dell'art 143 dlgs n 163/2006 e ss.mm.ii
13) violazione del pef;
violazione degli artt. 13 e 17 del contratto;
violazione e/o errata applicazione dell'art 16 del contratto;
violazione degli artt. 1363, 1367 e 1372 cc. nullità del lodo per violazione del contraddittorio
14) violazione e/o errata applicazione dell'art. 40 del contratto in combinato disposto con le previsioni a pg. 8 del pef e dell'artt. 2, lett. v) del contratto. nullità del lodo per pronuncia ultra
petita
15) violazione e/o errata applicazione dell'art. 45 del contratto. violazione e/o errata applicazione dell'art. 2041 c.c.
Parte impugnante ha, inoltre, insistito, per la fase rescissoria, nell'accoglimento delle domande già
svolte in sede arbitrale.
Il si è costituito in sede di impugnazione, chiedendo il rigetto dei motivi formulati. CP_1
pagina 16 di 24 Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 17.12.2025, poi anticipata, a seguito della modifica del giudice istruttore, a quella del 15.10.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, secondo, quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione, lamenta la Parte_1
violazione da parte del Collegio arbitrale della legge e del contratto per non avere correttamente indicato e interpretato le domande svolte, giungendo così a pronunciarsi su quesiti diversi ed estranei rispetto a quelli formulati nel giudizio arbitrale, non avendo tenuto conto che lo scorporo dell'IVA e l'aumento del costo del cippato non avevano alcuna rilevanza in sé, ma solo in quanto determinanti il superamento della soglia del 3% dell'IRR. In particolare, a parere dell'impugnante,
il Collegio arbitrale avrebbe introdotto un argomento nuovo concernente il fatto che vi era stato un aumento dei costi del cippato non significativo, non oggetto di preventivo contraddittorio.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene, in primo luogo, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., sia configurabile solo nel caso di mancato esame da parte degli arbitri di questioni di merito (cfr. Cass. ord. 15613/2021). Nel caso di specie, in realtà, tale omissione non sussiste, avendo il Collegio arbitrale compiutamente analizzato le domande svolte, riportate sommariamente nel lodo, ritenendo che non vi fossero le condizioni per la revisione del contratto, così come disposta dall'art. 18 del contratto, laddove stabilisce che “la revisione della Concessione e del presente contratto è prevista qualora si
determini uno squilibrio delle condizioni economico-finanziarie previste dal PEF per effetto di uno
pagina 17 di 24 più degli eventi indicati agli artt. 16 e 17” e, in particolare, ai sensi dell'art. 17, laddove prevede che: “Il Concessionario avrà diritto alla revisione del contratto (..), con il procedimento di cui al
successivo art. 18, qualora si verifichi un evento o una situazione che pregiudichi l'equilibrio
economico-finanziario del contratto, che costituisce elemento essenziale ed irrinunciabile del
presente contratto”.
Si osserva, inoltre, che non sia fondata la eccezione di nullità del lodo per violazione del contraddittorio per avere asseritamente basato la decisione su aspetti da nessuno rilevati e fuori da ogni contraddittorio, atteso che da una mera lettura degli atti arbitrali si evince che sia la questione dell'IVA sia quella dei costi del combustibile fossero state oggetto di contraddittorio tra le parti,
nonché di produzione documentale. Si rileva, peraltro, alla luce dei principi della Suprema Corte,
che tale ipotesi di nullità del lodo sia configurabile solo in caso, diverso da quello di specie, in cui venga posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (cfr. Cass. ord. 23325/2018).
Si evidenzia, infine, che non sia configurabile nemmeno una ipotesi di nullità del lodo per mancanza di motivazione, la quale ricorre esclusivamente in una ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio decidendi della decisione adottata (cfr. Cass. 13604/2024; Cass. S.U. 24785/2008; Cass. 2211/2003). Nel caso di specie, infatti, il Collegio arbitrale ha correttamente motivato le ragioni per cui ha deciso di rigettare le domande, avendo ritenuto che la revisione domandata dall'impugnante richieda la sussistenza di eventi eccezionali e imprevedibili, non imputabili al concessionario e dotati di significatività, tali da alterare l'equilibrio economico-finanziario complessivo del rapporto, non sussistenti nel caso di specie. Il Collegio ha, altresì, affermato che l'asserito aumento del costo del cippato non potesse integrare uno di tali eventi, rientrando esso all'interno della normale alea che pagina 18 di 24 l'operatore economico è tenuto a sopportare in tutti i contratti di partenariato pubblico-privato.
2. Con il terzo e il quarto motivo di impugnazione, lamenta che il Collegio arbitrale ha Parte_1
violato le leggi e il contratto, laddove ha affermato che nell'accordo era stata prevista la possibilità
che venisse erosa la base imponibile, scorporando l'IVA, giungendo a delle conclusioni in contrasto non solo al contratto, non essendo mai stata tale disposizione oggetto di accordo, ma anche alle leggi in materia di IVA, atteso che i corrispettivi costituiscono la base imponibile, sulla quale deve essere applicata l'IVA secondo i principi economici/contabili utilizzati per calcolare la redditività di un'impresa basata sui ricavi, i quali devono essere tenuti distinti e non confusi con gli incassi
(comprensivi di IVA). L'impugnante lamenta, inoltre, che il lodo viola la disciplina contrattuale,
laddove ha ritenuto che per procedere alla revisione necessaria per un riequilibrio economico e finanziario fossero necessari eventi o situazioni necessariamente sopravvenuti.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene necessario, in via preliminare, rilevare che, nel caso di specie, la impugnazione del lodo è stata formulata sulla base dell'art. 829 c.p.c., che disciplina le ipotesi di nullità, nonché
dell'art. 213 d.lgs. 36/2023, il quale ammette, come la precedente formulazione contenuta nell'art. 209 d.lgs. 50/2016, la possibilità in materia di contratti pubblici di impugnare il lodo oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Per comprendere quali siano gli esatti confini entro cui è possibile sindacare per inosservanza di regole di diritto, si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che essa sia ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per
Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 16559/2020). Pertanto, la denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione specifica dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine pagina 19 di 24 e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (cfr. Cass. 28997/2018).
L'interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, dunque, può
essere contestata con l'impugnazione per nullità del lodo, oltre che sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362
c.c. e non anche, pertanto, tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero tramite la mera prospettazione di una interpretazione diversa (cfr. Cass. 2717/2007; Cass. 2201/2007). In
considerazione del richiamo ai confini indicati dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte
evidenzia, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «ricorre ogni qualvolta vi è un vizio nell'individuazione o nell'attribuzione di
un significato ad una disposizione normativa;
ricorre invece la falsa applicazione qualora l'errore
si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di
merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta dalla norma. Dalla
violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia
dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa,
ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma
di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa
dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato
dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa» (cfr. Cass. 640/2019; Cass. 23851/2019; Cass. 195/2016;
Cass. 24155/2017).
In considerazione di tali principi, in forza dei quali viene circoscritto l'ambito della impugnazione di lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, la Corte ritiene che,
nel caso di specie, non sia configurabile tale ipotesi di nullità, atteso che sia ai fini dello scorporo o pagina 20 di 24 meno dell'IVA in sede di previsioni contrattuali sia ai fini dei presupposti concernenti l'equilibrio economico, relativi a una valutazione se l'evento o la situazione, che lo pregiudica, debbano essere o meno sopravvenuti, i motivi di impugnazione sono volti a chiedere al giudice dell'impugnazione proprio di procedere a una nuova interpretazione delle risultanze contrattuali rispetto a quella effettuata dal Collegio arbitrale, la quale è inammissibile.
3. Con l'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo di impugnazione, lamenta la Parte_1
nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti e omessa motivazione, non avendo il Collegio arbitrale provveduto a qualificare il contratto come appalto di servizi. L'impugnante evidenzia che tale omissione configura anche una violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, essendo stati indicati dei rischi operativi che possano riguardare il contratto in questione.
Tali motivi sono infondati.
La Corte osserva che l'esatta qualificazione del contratto, rientrante, comunque, nella categoria del partenariato pubblico-privato, non era stato oggetto di alcuna domanda di accertamento e ritiene che essa sia, comunque, irrilevante ai fini della decisione, atteso che non si comprende come possa incidere in relazione all'allocazione del rischio operativo in capo all'operatore privato.
Ne consegue, dunque, che non sia configurabile alcuna ipotesi di nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti e omessa motivazione, intesa nel senso sopra precisato, né, tanto meno, alcuna violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto quello che viene contestato non è tanto la regola di diritto applicata alla fattispecie in questione, quanto la interpretazione data dal Collegio al contratto, laddove ha ritenuto che non fosse stato alterato l'equilibrio economico finanziario, alla luce delle contestazioni svolte.
4. Con il dodicesimo motivo di impugnazione, lamenta la nullità del lodo per Parte_1
pagina 21 di 24 contrarietà all'ordine pubblico, avendo il Collegio arbitrale ignorato che la soglia di equilibrio, così
come prevista dall'art. 143 d.lgs. 163/2006, concernente la sostenibilità del rapporto come fine di interesse generale, era definita al 3% dell'IRR e che una norma pubblicistica, qual è quella sullo scorporo dell'IVA, ex art.13, d.lgs. 622/1973, non poteva essere derogata sino al punto di scardinare il criterio fondativo di tale tributo, essendo chiara la giurisprudenza amministrativa nel sostenere che il fatturato indicato nel PEF debba intendersi al netto dell'IVA, ponendosi così in contrasto con norme di carattere imperativo che esprimono valori attinenti proprio all'ordine pubblico economico.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo 829 c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione “attenuata” di ordine pubblico (cfr. Cass. 21850/2020; Cass. 15619/2022), che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero, cfr. Cass., n. 27592 del 2006) (cfr. Cass. 8718/2024).
In considerazione di ciò, è, dunque, evidente che la eventuale violazione delle norme indicate dalle parti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno di tale eccezione, non sia idonea a comportare la nullità del lodo, poiché, anche se si trattasse di norme imperative, non rappresentano norme fondamentali e cogenti e non esprimono in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento.
5. Con il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo di impugnazione, Parte_1
lamenta la violazione di alcune disposizioni contrattuali, nonché la nullità del lodo per violazione pagina 22 di 24 del contraddittorio e per pronuncia ultra petita.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile alcuna ipotesi di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in considerazione dell'asserita violazione o errata applicazione degli artt. 16 e 40 del contratto, essendo la contestazione evidentemente volta a ottenere una diversa interpretazione di tali clausole contrattuali rispetto a quella fornita dal Collegio arbitrale, la quale è inammissibile per i motivi di cui sopra.
In ordine alle eccezioni relative alla asserita violazione di legge e all'errata interpretazione del contratto in ordine alla domanda di recesso e del diritto di parte impugnante a un indennizzo per arricchimento senza giusta causa, la Corte rileva che non sussiste alcuna violazione delle regole di diritto, atteso che il Collegio arbitrale si è limitato ad affermare, alla luce di una interpretazione del contratto conforme alla legge, che non si erano verificate, nel caso di specie, le condizioni contrattualmente previste per la revisione del piano economico finanziario, con conseguente illegittimità del recesso esercitato da e, dunque, la sua inefficacia. Parte_1
Si ritiene, inoltre, che non possa essere oggetto di censura, nei limiti di cui sopra, nemmeno quanto affermato dal Collegio arbitrale, laddove ha ritenuto che le prestazioni fornite da , dopo la Parte_1
comunicazione di recesso, non rientrassero nella casistica prevista dall'art. 45 del contratto in tema di “rapporti tra le parti in seguito al recesso”, essendosi limitato a interpretare il contratto con criteri conformi alle regole di diritto, rigettando così la domanda volta a condannare il al CP_1
pagamento di un indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
6. Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa
Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. pagina 23 di 24 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo alla natura della causa, Parte_1
alle questioni affrontate e al suo valore, applicando i parametri medi previsti dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (fra € 260.001,00 e € 520.000,00) per tutte la fasi del giudizio, fatta eccezione di quella istruttoria e di trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la impugnazione;
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL IN AN TO
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa AN TO Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa EL IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1576/2024, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA CARADOSSO, 8, presso lo studio dell'avvocato
NO AL, che, unitamente e disgiuntamente agli avvocati ALESSANDRA FABIANO e
IZ LO LL del foro di Como, la rappresentano e difendono giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale,
IMPUGNANTE
nei confronti di
pagina 1 di 24 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in BERGAMO, VIA PALEOCAPA, 6, presso lo studio dell'avvocato
EA DI CI e dell'avvocato SAUL MONZANI, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta,
IMPUGNATO
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa declaratoria di Parte_1
ammissibilità dell'impugnativa proposta, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in
accoglimento della presente impugnativa, così giudicare:
SULL'IMPUGNATIVA DI Parte_1
Relativamente al Lodo arbitrale pronunciato il 29.11.23, depositato il 4.12.23, pubblicato il 7.12.23,
non notificato, nell'arbitrato amministrato , procedimento RGA 08/2022 a firma degli arbitri CP_2
ing. – presidente-, prof. avv. Marco Frigessi di Rattalma e prof avv. TE Controparte_3
Vasta,
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'erroneità del Lodo impugnato in parte qua e quindi annullarlo in
parte qua per i motivi di cui all'atto di impugnativa anche in quanto erroneo, sempre per i motivi
esposti nel predetto atto, ex art 213 Dlgs n. 36/2023 e per l'effetto,
Nel merito così giudicare:
In principalità, nel merito:
accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo a di ottenere la revisione del PEF Parte_1
e/o la modifica del contratto, ivi incluso l'Addendum ed il PEF, e/o la modifica delle tariffe per
ricostituire l'equilibrio economico finanziario venuto meno per cause non imputabili al
Concessionario;
pagina 2 di 24 accertare e dichiarare che il recesso comunicato con pec in data 9.4.2021 è legittimo e coerente con le
previsioni di contratto e/o di legge, per le ragioni esposte negli atti di causa, sussistendone tutti i
necessari presupposti;
accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'atto di recesso comunicato dalla parte istante con pec in
data 9.4.2021 ha consolidato i propri effetti sin da tale data e come tale è valido ed efficace;
accertare e dichiarare che ha erogato le prestazioni di cui al contratto Rep. n. 1844 del Parte_1
16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'Addendum n. 1853 del 21.7.2017 e ogni atto connesso,
presupposto o consequenziale, nel periodo compreso dal 9.04.2021 al 9.10.2021, in osservanza di
quanto disposto dall'art. 45 del contratto stesso;
accertare e dichiarare che, a fronte del recesso comunicato in data 9.4.2021, il convenuto non CP_1
ha versato alcuna indennità a Parte_1
accettare e dichiarare che ha erogato le prestazioni in favore del anche nel Parte_1 CP_1
periodo compreso dal 9.10.2021 alla data odierna;
accertare e dichiarare che le prestazioni rese dal 9.10.2021 alla data odierna e sino alla definizione
del presente giudizio, non sono prestazioni riconducibili al contratto e, quindi, sono da intendersi come
eseguite in assenza di titolo contrattuale;
accertare e dichiarare che, nel periodo dal 1.05.2016 al 8.10.2021, dalla seconda stagione termica
sino alla data del recesso, ha diritto a percepire e che non ha percepito l'importo Parte_1
corrispondente alla sommatoria di danno emergente per perdite, pari ad €61.230,06 e lucro cessante
per mancato equo guadagno, pari ad €86.722,85, per una somma totale a titolo di disavanzo
economico pari ad euro 147.952,91=(centoquarantasettemilanovecentocinquantadue/91), oltre IVA, o
per la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con conseguente statuizione di
condanna del in persona del Sindaco p.t. a corrispondere le dette somme a Controparte_1
con maggiorazione di interessi dal dovuto si-no al saldo, anche, se del caso, ex art 1284, Parte_1
c. 4, c.c.; pagina 3 di 24 ✓ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del relativamente la Controparte_1
corresponsione a dell'indennizzo per come previsto e disciplinato dagli artt. 44 e 45 del Parte_1
contratto Rep. n. 1844 del 16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.7.2017
e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, per la somma di euro
219.900,18=(duecentodiciannovemilanovecento/18), o per la diversa maggiore o minore somma che
codesto Collegio riterrà di giustizia;
e per l'effetto condannare il convenuto, in Controparte_1
persona del Sindaco p.t, al pagamento della corrispondente somma in favore di a titolo Parte_1
di indennizzo, con maggiorazione di interessi dal dovuto sino al saldo, anche, se del caso, ex art 1284,
c. 4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare che il ha accettato, si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da tutte extra contratto, dal 9.10.2021 sino al 28.02.2022 Parte_1
e, per l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t, a corrispondere a a Parte_1
titolo di arricchimento senza causa per il periodo dal 9.10.2021 al 28.02.2022 la somma
corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso servizio Parte_1
calore al aumentato del 53,24%, dedotto quanto già versato dal Controparte_1 CP_1
a mero titolo di acconto, come indicato al punto 33 della parte in fatto e al punto 5 del-la
[...]
parte motiva dell'atto introduttivo della procedura arbitrale, nonché punto 20 della parte in fatto del
presente atto, solo per il detto periodo calcolata in euro 31.124,87=(trentunomilacentoventiquattro/87)
o nella diversa somma maggiore o minore che codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione
di interessi dal dovuto sino al saldo, anche , se del caso, ex art 1284, c. 4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare che il ha accettato, si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da tutte extra contratto, dal 01.03.2022 sino al Parte_1
30.04.2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t, a corrispondere a
a titolo di arricchimento senza causa per il periodo dal 01.03.2022 sino al 30.04.2023 Parte_1
pagina 4 di 24 la somma corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso Parte_1
servizio calore al , aumentato del 53,24%, dedotto quanto già versato dal Controparte_1 [...]
a mero titolo di acconto, seguendo il ragionamento indicato al punto 33 della parte in CP_1
fatto e al punto 5 della parte motiva dell'atto introduttivo della procedura arbitrale, nonché punto 20
della parte in fatto del presente atto, solo per il detto periodo, calcolata in euro
24.223,98=(ventiquattromiladuecentoventitre/98) o nella di-versa somma, maggiore o minore, che
codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo, anche, se del
caso, ex art.1284, c.4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare che il ha accettato, si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da tutte extra contratto, dal 01.05.2023 sino alla data in Parte_1
cui codesta Corte d'Appello si pronuncerà e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t, a corrispondere a a titolo di arricchimento senza causa, per Parte_1
il periodo successivo alla data del 01.05.2023, la somma corrispondente agli ulteriori costi
effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso servizio calore al Comune di Lo- Parte_1
magna, previa esibizione della relativa documentazione al maggiorati del 53,24%, dedotto CP_1
quanto sarà eventualmente versato dal a mero titolo di acconto, come indicato al Controparte_1
punto 33 della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva dell'atto introduttivo della procedura
arbitrale, nonché punto 20 della parte in fatto del presente atto, o la diversa somma maggiore o
minore che codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione di interessi dal dovuto sino al
saldo, anche, se del caso, ex art 1284, c. 4, c.c.;
✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, che in forza del recesso dal contratto Parte_1
comunicato, non è più soggetta al vincolo contrattuale di cui al contratto Rep. n. 1844 del 16.9.2015 e
relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.7.2017 e ogni atto connesso, presupposto o
consequenziale e conseguentemente che la stessa società non è tenuta a proseguire nell'esecuzione
dello stesso;
pagina 5 di 24
In via alternativa, in subordine:
Fatto salvo il diritto all'ammortamento residuo, accertato e dichiarato l'inadempimento del Comune di
sin dalla II annualità termica, rispetto gli obblighi contrattualmente previsti in punto di CP_1
obbligo di rinegoziare i termini del contratto ai fini di ottenere il riequilibrio economico finanziario,
obbligo di revisionare le tariffe e/o concedere somme aggiuntive, obbligo di avviare la procedura di
composizione bonaria precontenziosa, obbligo di ammettere il Concessionario al recesso e al
conseguente indennizzo, disporre la risoluzione dei contratti in essere, ossia contratto Rep. n. 1844 del
16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.7.2017 e ogni atto connesso,
presupposto o consequenziale, ivi compresi PEF vecchio e nuovo e per l'effetto, condannare lo stesso,
in persona del Sindaco pro tempo-re: alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennizzo per
causa imputabile al Concedente, per la somma di € 219.900,18, oltre interessi dal dovuto al saldo,
anche, se del caso, ex art 1284, c.4, c.c.; oltre al risarcimento dei danni subiti da che, Parte_1
allo stato, si quantificano nella misura minima di € 147.952,91 alla data del 8.10.2021, oltre a quanto
dovuto secondo la disciplinata all'art 21, pag. 22 del contratto a titolo di risoluzione, come indicato
nel capitolo “sulla risoluzione per inadempimento” da pag. 24 a pag. 26 della memoria ex art. 183,
co. 6, n. 1 di nella procedura arbitrale, o nella diversa somma maggiore o minore che Parte_1
codesto Collegio riterrà di giustizia, con maggiorazione di interessi dal dovuto sino al saldo, anche, se
del caso, ex art 1284, c. 4, c.c.; ovvero, ancora, nella diversa somma determinata, anche con
valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., sempre con maggiorazione di interessi dal dovuto al
saldo, anche, se del caso ex art 1284, c 4, c.c.
In via ulteriormente alternativa, in ulteriore subordine:
Fatto salvo il diritto all'ammortamento residuo, accertare e dichiarare che ricorrono, sin dal I anno
termico, le condizioni di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art 1467 c.c.;
pagina 6 di 24 Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro tempo-re, a fronte Controparte_1
dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e delle comunicazioni in tal senso formalizzate non ha accettato
di modificare le condizioni del contratto, né le Tariffe e, per l'effetto, pronunciare e disporre la
risoluzione contratto Rep. n. 1844 del 16.9.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'Addendum n. 1853
del 21.7.2017 e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi PEF vecchio e nuovo,
per eccessiva onerosità sopravvenuta sin dalla I stagione termica, con ogni conseguente statuizione di
legge;
e quindi, accertato e dichiarato che ha erogato le prestazioni dal 01.05.2016 e sta Parte_1
tutt'ora continuando a prestarle, condannare il nella persona del Sindaco p.t, alla CP_1
corresponsione, in favore di di quanto dovuto a titolo di indennizzo per causa Parte_1
imputabile al Concedente, per la somma di € 219.900,18, oltre interessi dal dovuto al saldo, anche, se
del caso, ex art 1284, c. 4, c.c;
oltre le somme rivolte ad ottenere il riequilibrio economico finanziario che si quantificano nella
misura minima di €147.952,91 alla data del 8.10.2021, oltre alle ulteriori somme dovute a titolo di
disavanzo economico che codesto collegio vorrà quantificare in base ai criteri indicati al punto 33
della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva dell'atto introduttivo della procedura arbitrale,
nonché punto 20 della parte in fatto del presente atto, per il periodo dal 9.10.2021 sino alla data di
pronuncia, oltre interessi dal dovuto al saldo, anche, se del caso, ex art 1284, c. 4, c.c., ovvero nella
diversa somma, maggiore o minore, che il Collegio riterrà di giustizia, anche con valutazione
equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., sempre con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo, anche
se del caso ex art 1284, c. 4, c.c..
In ogni caso:
condannare il convenuto , in persona del Sindaco p.t.: alla refusione delle spese di Controparte_1
lite della presente procedura, oltre IVA, C.P.A. al 4% e spese generali al 15%, come da depositanda
nota spese;
alla refusione delle spese di Arbitrato già sostenute da , pari ad Parte_1
pagina 7 di 24 €7.500(=settemilacinquecento/00); al pagamento di tutte le ulteriori spese debende per la procedura di
arbitrato, ivi compresi i compensi spettanti agli Arbitri;
con diritto di ripetizione di ogni eventuale
somma che dovesse essere versata per costi di arbitrato e/o compenso degli Arbitri da parte di
; Parte_1
RISPETTO ALLE ECCEZIONI, DEDUZIONI E DOMANDE DI CUI ALL'ATTO DI COSTITUZIONE
DEL Controparte_1
Si contestano e si chiede che siano rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e domande formulate nell'atto
di costituzione del , in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, con Controparte_1
riserva di meglio argomentare nelle comparse conclusionali e nelle memo-rie di replica che verranno
depositate nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con osservanza e con ogni riserva”;
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adìta: Controparte_1
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande e, per l'effetto, confermare il
lodo gravato;
nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa argomentata e domanda articolata da parte
attrice e, in particolare, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riequilibrio del
PEF e l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso da parte del concessionario;
- per gli effetti, respingere ogni pretesa e domanda di parte appellante;
- per gli ulteriori effetti, dichiarare la validità ed efficacia e conseguente vincolatività del contratto di
concessione, ivi compreso il relativo addendum ed il PEF ad esso accluso, e contestualmente o
conseguentemente accertare e dichiarare tenuta all'obbligazione contrattuale in oggetto, sino a sua
completa e corretta esecuzione, anche sotto il profilo temporale, la società concessionaria attrice;
pagina 8 di 24 nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse considerato legittimo il recesso
comunicato da , rideterminare l'eventuale indennizzo spettante a quest'ultima in misura Parte_1
inferiore rispetto alla quantificazione operata unilateralmente dalla medesima, sulla base delle
risultanze documentali in atti, vale a dire secondo i parametri economici indicati nel PEF di cui
all'addendum contrattuale e, in particolare: a) quanto all'utile di impresa, secondo valori contenuti a
pag. 16 del PEF asseverato parte integrante dell'addendum contrattuale;
b) quanto al valore di
riscatto dei cespiti, secondo valori contenuti a pag. 7 del medesimo documento di cui alla precedente
lettera a);
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva;
in ogni caso, con refusione integrale delle spese di lite.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e istanze formulate da
controparte, perché inammissibili”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pec dell'11.05.2022, notificava al domanda di arbitrato “con Parte_1 CP_1 CP_1
contestuali atto di nomina di arbitro e istanza di nomina del presidente del collegio arbitrale”,
indicando quale membro del Collegio il prof. Avv. Marco Fragessi di Rattalma e rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo a di ottenere Parte_1
la revisione del pef e/o la modifica del contratto per ricostruire l'equilibrio economico finanziario
venuto meno per cause non imputabili alla Concessionaria, nel rispetto del rischio operativo;
-
accertare e dichiarare che il recesso comunicato con pec in data 9.04.2021 è legittimo e coerente con
le previsioni di contratto e di legge, per le ragioni di cui alla presente domanda, per sussistere tutti i
necessari presupposti;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'atto di recesso comunicato dalla
parte istante con pec in data 9.04.2021 ha consolidato i propri effetti sin da tale data e come tale è
valido ed efficace;
accertare e dichiarare che ha erogato le prestazioni di cui al Parte_1
pagina 9 di 24 contratto Rep. n. 1844 del 16.09.2025 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del
21.07.2017 e ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, nel periodo compreso dal 9.04.2021 al
9.10.2021, in osservanza di quanto disposto dall'art. 45 del contratto stesso;
- accertare e dichiarare
che, a fronte del recesso comunicato in data 9.04.2021, il convenuto non ha versato alcuna CP_1
indennità a;
- accertare e dichiarare che ha erogato le prestazioni, anche nel Parte_1 Parte_1
periodo compreso dal 9.10.2021 alla data odierna;
- accertare e dichiarare che le prestazioni rese dal
9.10.2021 alla data odierna non sono prestazioni riconducibili al contratto e, quindi, sono da
intendersi come eseguite in assenza di titolo contrattuale;
- accertare e dichiarare che non Parte_1
ha percepito le somme per riequilibro economico finanziario delle proprie prestazioni negli anni
contrattuali: primo: dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2017; secondo: dal 1° maggio 2017 al 30 aprile
2018 ; terzo: dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019; quarto: dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020;
quinto: dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2021; dal 1° maggio 2021 al 8 ottobre 2021 incluso per la
somma totale di euro 147.952,91 (centoquarantasettenovecentocinquantadue/91), oltre iva, se
applicabile; - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Controparte_1
relativamente la corresponsione a dell'indennizzo per come previsto e disciplinato dagli Parte_1
artt. 44 e 45 del contratto Rep. n. 1844 del 16.09.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n.
1843 del 21.07.2017 e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale per la somma di € 219.900,18
(duecentodiciannovenovecento/18) o per la diversa maggiore o minore somma che codesto Collegio
riterrà di giustizia;
e per l'effetto condannare il convenuto, in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. al pagamento della corrispondente somma in favore di a titolo di indennizzo;
- Pt_2
Accertare e dichiarare che il ha accettato e si è avvalso e ha beneficiato delle Controparte_1
ulteriori prestazioni eseguite da extra contratto, dal 9.10.2021sino al 28.02.2022 e, per Parte_1
l'effetto, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a a titolo di Parte_1
arricchimento senza causa per il periodo dal 9.10.2021 al 8.02.2022 la somma corrispondente ai costi
Co effettivamente sostenuti da per la fornitura dello stesso servizio calore al Comune Parte_1
pagina 10 di 24 aumentato del 53,24%, dedotto quanto già versato dal a mero titolo di CP_1 Controparte_1
acconto come indicato al punto 34 della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva, solo per il detto
periodo calcolata in euro 31.124,87 (trentunomilacentoventiquattro/87) o la diversa somma maggiore
o minore che codesto Collegio riterrà di giustizia;
- ; - Accertare e dichiarare che il CP_1
ha accettato e si è avvalso e ha beneficiato delle ulteriori prestazioni eseguite da
[...] Parte_1
extra contratto, dal 1.03.2022 alla data odierna nonché sino alla data in cui codesto IO
[...]
accerterà e dichiarerà l'efficacia e la validità del recesso e, per l'effetto, condannare il CP_1
in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a a titolo di arricchimento senza
[...] Parte_1
causa per il periodo successivo al 01.03.2022 la somma che ci si riserva di calcolare per periodi di
fatturazione nel corso del presente arbitrato, corrispondente ai costi effettivamente sostenuti da
per la fornitura dello stesso servizio calore al aumentato del 53,24%, Parte_1 Controparte_1
dedotto quanto già versato dal a mero titolo di acconto come indicato al punto 34 Controparte_1
della parte in fatto e al punto 5 della parte motiva, o la diversa somma maggiore o minore che codesto
Collegio riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che, in ogni caso, in forza del Parte_1
recesso dal contratto comunicato, non è più soggetta al vincolo contrattuale di cui al contratto Rep. n.
1844 del 16.09.2015 e relativi allegati, ivi compreso l'addendum n. 1853 del 21.07.2017 e ogni atto
connesso, presupposto e consequenziale e conseguentemente che la stessa società non è tenuta a
proseguire nell'esecuzione dello stesso;
- in subordine, accertare e dichiarare che il PEF è affetto da
errori essenziali e riconoscibili e, per l'effetto, pronunciare l'annullamento del PEF e dei contratti ad
esso collegati, quali il contratto Rep. n. 1844 del 16.09.2015 e relativi allegati, ivi compreso
l'addendum n. 1853 del 21.07.2017 e ogni atto connesso, presupposto e consequenziale , con ogni
conseguente statuizione di legge;
- condannare, in ogni caso, il convenuto in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., alla refusione delle spese di lite, IVA, CPA al 4% e spese generali al 15% e
alla refusione delle spese di Arbitrato e per il compenso degli Arbitri del costituendo Collegio
arbitrale. In via istruttoria: con riserva di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini pagina 11 di 24 assegnandi e quindi di ulteriormente produrre dedurre e capitolare, si offrono in comunicazione i
documenti da 1 a 27 di cui alla narrativa, come da separato foliario”.
A fondamento della propria domanda arbitrale, affermava: Parte_1
1) di avere sottoscritto, in data 16.9.2015, con il Comune di un contratto di Partenariato CP_1
Pubblico Privato per in regime di contratto d'appalto, previa aggiudicazione e gara Parte_3
pubblica, avente a oggetto la fornitura di energia termica in favore di edifici comunali;
2) che la Proposta di project financing di era stata, infatti, inoltrata al nel 2014 e il Parte_1 CP_1
contratto e il Piano Economico Finanziario (PEF), su richiesta degli organi verificatori, venivano emendati con Addendum del 21.7.2017;
3) che l'art. 2 dell'Addendum prevedeva alcune modifiche fra cui: a) il fatto che la tariffa per la fornitura dell'energia termica (prodotta con cippato) venisse riferita al “valore trimestrale emesso dalla
AEEGSI per i consumi domestici di gas naturale relativi a 1.400 mc annui”, rispetto al passato in cui era stato stabilito che la tariffa fosse pari al Costo Medio Effettivo moltiplicato per il prezzo medio del gas naturale concretamente sostenuto dal;
b) uno sconto della tariffa pari “al 21,50% CP_4
sul valore del mc di gas naturale derivato dal prezzo al mc pagato dal per CP_4
l'approvvigionamento delle caldaie ad integrazione di scuola e municipio”, modificando la parte dell'art 15.1.1 del contratto, che indicava uno sconto del 8%;
4) che il nuovo PEF prevedeva che per la salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario, ex art. 143, Dlgs 163/06, non si potesse procedere a “un abbattimento degli IRR al di sotto del 3%”,
introducendo così l'unica soglia di rischio a carico dell'operatore privato, poi ripresa e specificata nel contratto sia all'art. 2, punto v), il quale faceva riferimento a ogni situazione “che comporti una
variazione dell'IRR (Internal Rate of Return – Tasso Interno di Rendimento) del progetto superiore al
3% (tre per cento), inteso come punti percentuali assoluti, rispetto al valore riportato nel PEF”, sia all'art. 16, il quale stabiliva dei “Valori minimi” e come procedere in caso di variazioni consistenti e specifiche, o comunque, tali da “compromettere l'equilibrio del PEF oltre il 3% complessivo”, pagina 12 di 24 impegnandosi il all'art. 13, “a garantire la sussistenza ed il mantenimento dei presupposti e CP_1
delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della
connessa gestione”;
5) che sussisteva, pertanto, il diritto dell'appaltatore a ottenere la revisione del contratto al presentarsi di un evento o di una situazione, senza alcuna condizione, che potesse pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, essendo stato affermato, all'art. 17 del contratto, che l'equilibrio indicato era un
“elemento essenziale ed irrinunciabile del presente contratto”, consistente nella soglia di salvaguardia del 3% di variazione dell'IRR di progetto, non chiedendo che l'evento e la situazione fossero sopravvenuti;
6) che la possibilità di ottenere una revisione del contratto era prevista all'art. 17 in caso di impossibilità di conseguire il volume degli incassi tariffari indicati nel PEF e, in ogni caso, nell'ipotesi in cui si fosse verificato “un evento tale da alterare l'equilibrio economico finanziario della
concessione, come risultante dal PEF”, disponendo che, in caso di mancata revisione e/o di mancato accordo fra le parti sulla revisione e al riequilibrio, avrebbe potuto recedere ex art. 40; Parte_1
7) di avere subito, terminati i lavori e avviata la gestione, forti squilibri e perdite in conto economico sin dal secondo esercizio, per il significativo aumento del costo del cippato (combustibile in biomassa vergine) e in ragione del fatto che l'IVA veniva sistematicamente scorporata anziché corrisposta;
8) di avere rappresentato, chiuso al 30.4.18 il II anno termico, i risultati di gestione, con lettera del
21.6.18, evidenziando come l'aumento del costo del cippato incidesse sull'equilibrio economico finanziario, chiedendo la revisione del contratto in ragione del disequilibrio;
9) che il non aveva aderito alle richieste di revisione, limitandosi a offrire i conteggi delle CP_1
somme, comunque, dovute a titolo di conguaglio, relativamente a quanto previsto in Conto Economico
dal PEF, ma con scorporo dell'IVA (€ 4.285,77 per l'anno 2016/2017 ed € 307,96, per l'anno
2017/2018);
pagina 13 di 24 10) di avere ribadito nuovamente le proprie richieste con lettere del 11.10.18 e del 26.11.18, tutte rimaste inevase;
11) che gli indici per effettuare la verifica della persistenza dell'equilibrio erano previsti nello stesso contratto e nel PEF, ma il nonostante le richieste di revisione, stante una gestione in continua CP_1
perdita, non aveva voluto procedere ad alcuna modifica delle tariffe e alla revisione richiesta;
12) di avere, pertanto, comunicato in data 8.04.2021, nel rispetto dell'art. 40 del contratto, il recesso,
continuando a garantire la continuità nella gestione dell'impianto termico sino alla corresponsione dell'indennizzo o, in mancanza, non oltre i sei mesi dal recesso;
13) di avere, comunque, continuato a erogare il servizio, seguitando a subire disavanzi economici importanti, pari a quanto fatturato per ogni anno e i costi inseriti nel PEF, compresi gli ammortamenti e oneri finanziari, rettificati per effetto dell'incremento del costo unitario del cippato;
14) di vantare, ai sensi dell'art. 44 del contratto, alla data del 9.10.2021, un credito da indennità pari a €
219.000,00;
15) di avere subito dal 1 maggio 2016 all'8 ottobre 2021 un disavanzo economico pari a € 147.952,91,
ossia una perdita pari a € 61.230,06 a titolo di danno emergente e pari a € 86.772,85 a titolo di mancato guadagno;
16) che, dall'altra parte, dalla data del recesso, ossia dal 9.10.2021, fino al 28.02.2022 il si era CP_1
indebitamente arricchito per € 31.124,87, oltre a € 24.223,98 dall'1.03.2022 al 30.04.2023.
17) di avere espletato un procedimento di composizione bonaria ai sensi dell'art. 240 d.lgs. 163/2006,
senza successo;
18) che era, dunque, sua intenzione avviare la procedura arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 47 del contratto.
Il si costituiva nel giudizio di arbitrato, previa nomina del proprio arbitro, il prof. Avv. CP_1
TE Vasta, eccependo la incompetenza del collegio arbitrale e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande. pagina 14 di 24 Nominato il Presidente nella persona del prof. avv. Roberto Gamberota, il Collegio, dapprima, con lodo non definitivo del 20.02.2023 dichiarava la propria competenza e, successivamente, con lodo definitivo depositato presso la camera arbitrale in data 4.12.2023 ha rigettato le domande attoree, compensando le spese di lite.
ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di appello di Milano, alla luce dei seguenti Parte_1
motivi:
1) nullità del lodo per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti, ex art 829
n.12 c.p.c.. nullità del lodo per violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c.p.c.;
2) nullità del lodo per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti, ex art 829
n.12 c.p.c.. nullità del lodo per mancanza di motivazione ex art. 823 n. 5 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 829;
3) violazione del contratto ex art. 213 d.lgs. 36/2023; violazione del pef e degli artt. 13 e 19 del contratto;
violazione dell'art. 13 dpr 633/1972; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c..
violazione dell'art. 1418 c.c.. violazione degli artt. 167 e 35 d.lgs. 50/2016; violazione degli artt. 35 e 167 d.lgs. 5072016 e dell'art. 1 direttiva ue 2014/23;
4) violazione del contratto e di legge ex art. 213, comma 14, d.lgs. 36/2023 (nonché dell'art. 209,
comma 1, d.lgs. 50/2016). violazione e/o errata applicazione del pef e degli artt. 2, 16, 17 e 19
del contratto. violazione dell'art. 143 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
5) nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c.
e art. 101, comma 2, c.p.c.;
6) nullità del lodo carenza di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823
c.p.c.;
7) nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ex art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.; nullità
del lodo per carenza di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 5 in relazione con l'art. 823,
comma 1, n. 5, c.p.c.; pagina 15 di 24 8) nullità del lodo per mancata pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti ex art. 829,
comma 1, n. 12, c.p.c. – omessa pronuncia circa la qualificazione del contratto;
omessa motivazione ex artt. 829, comma 1, n. 5, in relazione con l'art. 823, comma 1, n. 5, c.p.c.;
9) nullità del lodo per carenza di motivazione ex art. 829, comma 1, n. 11 e 823, comma 1, n. 5,
c.p.c.;
10) violazione degli artt. 143, comma 8, d.lgs. 16372006, 3, comma 1, lett. eee) – fff), da 153 a 160
e 180, comma 6, d.lgs. 50/2016; violazione e/o errata applicazione di norme di legge e di contratto;
erronea qualificazione della natura del contratto;
violazione del pef;
violazione e/o errata applicazione degli artt. 1, 13, 17 e 19 del contratto;
11) nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 11
c.p.c.; nullità per omessa motivazione ex art. 829, comma 1, n. 11 e 823, comma 1, n. 5 c.p.c.;
12) nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 829, co. 2 cpc;
viola-zione dell'art
1322, 1343 e 1418 c.c. violazione dell'art 143 dlgs n 163/2006 e ss.mm.ii
13) violazione del pef;
violazione degli artt. 13 e 17 del contratto;
violazione e/o errata applicazione dell'art 16 del contratto;
violazione degli artt. 1363, 1367 e 1372 cc. nullità del lodo per violazione del contraddittorio
14) violazione e/o errata applicazione dell'art. 40 del contratto in combinato disposto con le previsioni a pg. 8 del pef e dell'artt. 2, lett. v) del contratto. nullità del lodo per pronuncia ultra
petita
15) violazione e/o errata applicazione dell'art. 45 del contratto. violazione e/o errata applicazione dell'art. 2041 c.c.
Parte impugnante ha, inoltre, insistito, per la fase rescissoria, nell'accoglimento delle domande già
svolte in sede arbitrale.
Il si è costituito in sede di impugnazione, chiedendo il rigetto dei motivi formulati. CP_1
pagina 16 di 24 Il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 17.12.2025, poi anticipata, a seguito della modifica del giudice istruttore, a quella del 15.10.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo, secondo, quinto, sesto e settimo motivo di impugnazione, lamenta la Parte_1
violazione da parte del Collegio arbitrale della legge e del contratto per non avere correttamente indicato e interpretato le domande svolte, giungendo così a pronunciarsi su quesiti diversi ed estranei rispetto a quelli formulati nel giudizio arbitrale, non avendo tenuto conto che lo scorporo dell'IVA e l'aumento del costo del cippato non avevano alcuna rilevanza in sé, ma solo in quanto determinanti il superamento della soglia del 3% dell'IRR. In particolare, a parere dell'impugnante,
il Collegio arbitrale avrebbe introdotto un argomento nuovo concernente il fatto che vi era stato un aumento dei costi del cippato non significativo, non oggetto di preventivo contraddittorio.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene, in primo luogo, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., sia configurabile solo nel caso di mancato esame da parte degli arbitri di questioni di merito (cfr. Cass. ord. 15613/2021). Nel caso di specie, in realtà, tale omissione non sussiste, avendo il Collegio arbitrale compiutamente analizzato le domande svolte, riportate sommariamente nel lodo, ritenendo che non vi fossero le condizioni per la revisione del contratto, così come disposta dall'art. 18 del contratto, laddove stabilisce che “la revisione della Concessione e del presente contratto è prevista qualora si
determini uno squilibrio delle condizioni economico-finanziarie previste dal PEF per effetto di uno
pagina 17 di 24 più degli eventi indicati agli artt. 16 e 17” e, in particolare, ai sensi dell'art. 17, laddove prevede che: “Il Concessionario avrà diritto alla revisione del contratto (..), con il procedimento di cui al
successivo art. 18, qualora si verifichi un evento o una situazione che pregiudichi l'equilibrio
economico-finanziario del contratto, che costituisce elemento essenziale ed irrinunciabile del
presente contratto”.
Si osserva, inoltre, che non sia fondata la eccezione di nullità del lodo per violazione del contraddittorio per avere asseritamente basato la decisione su aspetti da nessuno rilevati e fuori da ogni contraddittorio, atteso che da una mera lettura degli atti arbitrali si evince che sia la questione dell'IVA sia quella dei costi del combustibile fossero state oggetto di contraddittorio tra le parti,
nonché di produzione documentale. Si rileva, peraltro, alla luce dei principi della Suprema Corte,
che tale ipotesi di nullità del lodo sia configurabile solo in caso, diverso da quello di specie, in cui venga posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (cfr. Cass. ord. 23325/2018).
Si evidenzia, infine, che non sia configurabile nemmeno una ipotesi di nullità del lodo per mancanza di motivazione, la quale ricorre esclusivamente in una ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio decidendi della decisione adottata (cfr. Cass. 13604/2024; Cass. S.U. 24785/2008; Cass. 2211/2003). Nel caso di specie, infatti, il Collegio arbitrale ha correttamente motivato le ragioni per cui ha deciso di rigettare le domande, avendo ritenuto che la revisione domandata dall'impugnante richieda la sussistenza di eventi eccezionali e imprevedibili, non imputabili al concessionario e dotati di significatività, tali da alterare l'equilibrio economico-finanziario complessivo del rapporto, non sussistenti nel caso di specie. Il Collegio ha, altresì, affermato che l'asserito aumento del costo del cippato non potesse integrare uno di tali eventi, rientrando esso all'interno della normale alea che pagina 18 di 24 l'operatore economico è tenuto a sopportare in tutti i contratti di partenariato pubblico-privato.
2. Con il terzo e il quarto motivo di impugnazione, lamenta che il Collegio arbitrale ha Parte_1
violato le leggi e il contratto, laddove ha affermato che nell'accordo era stata prevista la possibilità
che venisse erosa la base imponibile, scorporando l'IVA, giungendo a delle conclusioni in contrasto non solo al contratto, non essendo mai stata tale disposizione oggetto di accordo, ma anche alle leggi in materia di IVA, atteso che i corrispettivi costituiscono la base imponibile, sulla quale deve essere applicata l'IVA secondo i principi economici/contabili utilizzati per calcolare la redditività di un'impresa basata sui ricavi, i quali devono essere tenuti distinti e non confusi con gli incassi
(comprensivi di IVA). L'impugnante lamenta, inoltre, che il lodo viola la disciplina contrattuale,
laddove ha ritenuto che per procedere alla revisione necessaria per un riequilibrio economico e finanziario fossero necessari eventi o situazioni necessariamente sopravvenuti.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene necessario, in via preliminare, rilevare che, nel caso di specie, la impugnazione del lodo è stata formulata sulla base dell'art. 829 c.p.c., che disciplina le ipotesi di nullità, nonché
dell'art. 213 d.lgs. 36/2023, il quale ammette, come la precedente formulazione contenuta nell'art. 209 d.lgs. 50/2016, la possibilità in materia di contratti pubblici di impugnare il lodo oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Per comprendere quali siano gli esatti confini entro cui è possibile sindacare per inosservanza di regole di diritto, si ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che essa sia ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per
Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 16559/2020). Pertanto, la denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione specifica dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine pagina 19 di 24 e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (cfr. Cass. 28997/2018).
L'interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, dunque, può
essere contestata con l'impugnazione per nullità del lodo, oltre che sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362
c.c. e non anche, pertanto, tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero tramite la mera prospettazione di una interpretazione diversa (cfr. Cass. 2717/2007; Cass. 2201/2007). In
considerazione del richiamo ai confini indicati dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte
evidenzia, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «ricorre ogni qualvolta vi è un vizio nell'individuazione o nell'attribuzione di
un significato ad una disposizione normativa;
ricorre invece la falsa applicazione qualora l'errore
si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di
merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta dalla norma. Dalla
violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia
dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa,
ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma
di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa
dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato
dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa» (cfr. Cass. 640/2019; Cass. 23851/2019; Cass. 195/2016;
Cass. 24155/2017).
In considerazione di tali principi, in forza dei quali viene circoscritto l'ambito della impugnazione di lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, la Corte ritiene che,
nel caso di specie, non sia configurabile tale ipotesi di nullità, atteso che sia ai fini dello scorporo o pagina 20 di 24 meno dell'IVA in sede di previsioni contrattuali sia ai fini dei presupposti concernenti l'equilibrio economico, relativi a una valutazione se l'evento o la situazione, che lo pregiudica, debbano essere o meno sopravvenuti, i motivi di impugnazione sono volti a chiedere al giudice dell'impugnazione proprio di procedere a una nuova interpretazione delle risultanze contrattuali rispetto a quella effettuata dal Collegio arbitrale, la quale è inammissibile.
3. Con l'ottavo, nono, decimo e undicesimo motivo di impugnazione, lamenta la Parte_1
nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti e omessa motivazione, non avendo il Collegio arbitrale provveduto a qualificare il contratto come appalto di servizi. L'impugnante evidenzia che tale omissione configura anche una violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, essendo stati indicati dei rischi operativi che possano riguardare il contratto in questione.
Tali motivi sono infondati.
La Corte osserva che l'esatta qualificazione del contratto, rientrante, comunque, nella categoria del partenariato pubblico-privato, non era stato oggetto di alcuna domanda di accertamento e ritiene che essa sia, comunque, irrilevante ai fini della decisione, atteso che non si comprende come possa incidere in relazione all'allocazione del rischio operativo in capo all'operatore privato.
Ne consegue, dunque, che non sia configurabile alcuna ipotesi di nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti e omessa motivazione, intesa nel senso sopra precisato, né, tanto meno, alcuna violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto quello che viene contestato non è tanto la regola di diritto applicata alla fattispecie in questione, quanto la interpretazione data dal Collegio al contratto, laddove ha ritenuto che non fosse stato alterato l'equilibrio economico finanziario, alla luce delle contestazioni svolte.
4. Con il dodicesimo motivo di impugnazione, lamenta la nullità del lodo per Parte_1
pagina 21 di 24 contrarietà all'ordine pubblico, avendo il Collegio arbitrale ignorato che la soglia di equilibrio, così
come prevista dall'art. 143 d.lgs. 163/2006, concernente la sostenibilità del rapporto come fine di interesse generale, era definita al 3% dell'IRR e che una norma pubblicistica, qual è quella sullo scorporo dell'IVA, ex art.13, d.lgs. 622/1973, non poteva essere derogata sino al punto di scardinare il criterio fondativo di tale tributo, essendo chiara la giurisprudenza amministrativa nel sostenere che il fatturato indicato nel PEF debba intendersi al netto dell'IVA, ponendosi così in contrasto con norme di carattere imperativo che esprimono valori attinenti proprio all'ordine pubblico economico.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo 829 c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione “attenuata” di ordine pubblico (cfr. Cass. 21850/2020; Cass. 15619/2022), che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l'applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero, cfr. Cass., n. 27592 del 2006) (cfr. Cass. 8718/2024).
In considerazione di ciò, è, dunque, evidente che la eventuale violazione delle norme indicate dalle parti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno di tale eccezione, non sia idonea a comportare la nullità del lodo, poiché, anche se si trattasse di norme imperative, non rappresentano norme fondamentali e cogenti e non esprimono in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento.
5. Con il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo motivo di impugnazione, Parte_1
lamenta la violazione di alcune disposizioni contrattuali, nonché la nullità del lodo per violazione pagina 22 di 24 del contraddittorio e per pronuncia ultra petita.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile alcuna ipotesi di nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in considerazione dell'asserita violazione o errata applicazione degli artt. 16 e 40 del contratto, essendo la contestazione evidentemente volta a ottenere una diversa interpretazione di tali clausole contrattuali rispetto a quella fornita dal Collegio arbitrale, la quale è inammissibile per i motivi di cui sopra.
In ordine alle eccezioni relative alla asserita violazione di legge e all'errata interpretazione del contratto in ordine alla domanda di recesso e del diritto di parte impugnante a un indennizzo per arricchimento senza giusta causa, la Corte rileva che non sussiste alcuna violazione delle regole di diritto, atteso che il Collegio arbitrale si è limitato ad affermare, alla luce di una interpretazione del contratto conforme alla legge, che non si erano verificate, nel caso di specie, le condizioni contrattualmente previste per la revisione del piano economico finanziario, con conseguente illegittimità del recesso esercitato da e, dunque, la sua inefficacia. Parte_1
Si ritiene, inoltre, che non possa essere oggetto di censura, nei limiti di cui sopra, nemmeno quanto affermato dal Collegio arbitrale, laddove ha ritenuto che le prestazioni fornite da , dopo la Parte_1
comunicazione di recesso, non rientrassero nella casistica prevista dall'art. 45 del contratto in tema di “rapporti tra le parti in seguito al recesso”, essendosi limitato a interpretare il contratto con criteri conformi alle regole di diritto, rigettando così la domanda volta a condannare il al CP_1
pagamento di un indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
6. Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa
Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. pagina 23 di 24 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo alla natura della causa, Parte_1
alle questioni affrontate e al suo valore, applicando i parametri medi previsti dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (fra € 260.001,00 e € 520.000,00) per tutte la fasi del giudizio, fatta eccezione di quella istruttoria e di trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la impugnazione;
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL IN AN TO
pagina 24 di 24