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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 48/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
FIESCHI, 2/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. e dell'avv. CP_1
CIPRIANI LARA, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
VIALE MILLO 74/5 16043 CHIAVARI presso lo studio dell''avv. e Controparte_3 dell'avv. FIORE MAURIZIO che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E con l'intervento di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: “Piaccia alla Corte Ill.ma, in parziale riforma della sentenza impugnata n° 1930/2024 emessa in data 01/07/2025: 1) determinare l'assegno di mantenimento dovuto dalla dott.ssa al marito, sig. , nella Parte_1 Controparte_2 somma complessiva pari ad euro 500,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda;
2)
1 confermare per il resto la sentenza impugnata n° 1930/2024 emessa in data 01/07/2025; 3) compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova Parte_1
n. Tribunale di Genova n. 1930/2024 pronunciata il 1/7/2024, che così ha disposto: “Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1
SI. , nato a [...] il [...]; - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 del Comune di Sestri Levante (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- Condanna la SI.ra al Parte_1 pagamento di un contributo al mantenimento del marito SI. pari ad € 2.000,00 Controparte_2 mensili, oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese per 12 mensilità annue, con decorrenza dalla domanda;
- Rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalla ricorrente;
- Condanna la SI.ra al pagamento in favore del SI. Parte_1
di metà delle spese di lite che liquida in € 10.860,00 per compensi di avvocato, Controparte_2 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.”.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la pronuncia di addebito della separazione al marito;
nella parte in cui aveva determinato l'assegno di mantenimento a favore del marito e con riguardo alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, chiedendo la riforma della sentenza e preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
2. Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
3. La Corte, con ordinanza in data 7//2/2025 accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e dell'esecuzione della sentenza, quindi, all'udienza del 9/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che venissero recepiti gli accordi per la definizione del giudizio così come riportate nelle note stesse.
Pertanto, la Corte conferisce vigore alle condizioni concordate, come da dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte conferisce vigore alle seguenti pattuizioni: in parziale riforma della sentenza impugnata n° 1930/2024 dell'01/07/2024:
2 1) determina l'assegno di mantenimento dovuto dalla dott.ssa al marito, sig. Parte_1
nella somma complessiva pari ad € 500,00 mensili con decorrenza dalla data Controparte_2 della domanda;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 10/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 48/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
FIESCHI, 2/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. e dell'avv. CP_1
CIPRIANI LARA, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
VIALE MILLO 74/5 16043 CHIAVARI presso lo studio dell''avv. e Controparte_3 dell'avv. FIORE MAURIZIO che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E con l'intervento di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: “Piaccia alla Corte Ill.ma, in parziale riforma della sentenza impugnata n° 1930/2024 emessa in data 01/07/2025: 1) determinare l'assegno di mantenimento dovuto dalla dott.ssa al marito, sig. , nella Parte_1 Controparte_2 somma complessiva pari ad euro 500,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda;
2)
1 confermare per il resto la sentenza impugnata n° 1930/2024 emessa in data 01/07/2025; 3) compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova Parte_1
n. Tribunale di Genova n. 1930/2024 pronunciata il 1/7/2024, che così ha disposto: “Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1
SI. , nato a [...] il [...]; - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 del Comune di Sestri Levante (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- Condanna la SI.ra al Parte_1 pagamento di un contributo al mantenimento del marito SI. pari ad € 2.000,00 Controparte_2 mensili, oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese per 12 mensilità annue, con decorrenza dalla domanda;
- Rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalla ricorrente;
- Condanna la SI.ra al pagamento in favore del SI. Parte_1
di metà delle spese di lite che liquida in € 10.860,00 per compensi di avvocato, Controparte_2 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.”.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la pronuncia di addebito della separazione al marito;
nella parte in cui aveva determinato l'assegno di mantenimento a favore del marito e con riguardo alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, chiedendo la riforma della sentenza e preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
2. Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
3. La Corte, con ordinanza in data 7//2/2025 accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e dell'esecuzione della sentenza, quindi, all'udienza del 9/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che venissero recepiti gli accordi per la definizione del giudizio così come riportate nelle note stesse.
Pertanto, la Corte conferisce vigore alle condizioni concordate, come da dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte conferisce vigore alle seguenti pattuizioni: in parziale riforma della sentenza impugnata n° 1930/2024 dell'01/07/2024:
2 1) determina l'assegno di mantenimento dovuto dalla dott.ssa al marito, sig. Parte_1
nella somma complessiva pari ad € 500,00 mensili con decorrenza dalla data Controparte_2 della domanda;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 10/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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