TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3095 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.07.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1993, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cassaro in Chioggia, Corso del Popolo n.955 (pec: che lo rappresenta ed assiste per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Callegaro, in Piove Di Sacco (PD), Via
E.C. Davila, 18 (pec: che la rappresenta ed assiste per Email_2
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1 ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2025, che di seguito si riproducono: “ pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Disporsi
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, e suo collocamento prevalente e Per_1
residenza presso il padre nella sua nuova residenza sita in Chioggia (VE), via Sottomarina n. 174,
e permanenza presso la madre due giorni infrasettimanali (dall'uscita di scuola o dalle 16.00 nel periodo di vacanze estive, con accompagnamento la mattina successiva a scuola o nella residenza del padre alle ore 9,00), con pernottamento, e un fine settimana al mese dalle ore 12.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
i tempi di permanenza presso il padre verranno gestiti con la collaborazione del soggetto vicariante rappresentato dalla nonna materna sig.ra Persona_2
presso la cui residenza il minore potrà anche pernottare in caso di necessità e per gli
[...]
impegni lavorativi del sig. ; le giornate di permanenza del minore con la madre verranno Pt_1
indicate dalla predetta in base ai suoi turni di lavoro che avrà cura di comunicare entro il giorno
25 del mese precedente;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione della permanenza presso l'altro genitore, con la precisazione che in detto periodo il pernottamento di con la Per_1
mamma sarà eventuale e ciò in base agli impegni lavorativi della madre ed alle esigenze del minore. Il minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale, e precisamente alternando i periodi dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 06/01, con la precisazione che il pernottamento di in detti periodi presso la madre sarà Per_1
solo eventuale, nel rispetto degli impegni lavorativi della madre e delle esigenze del minore.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì in Albis con la precisazione che il pernottamento di Per_1
2 in detti periodi presso la madre sarà solo eventuale, nel rispetto degli impegni lavorativi della madre e delle esigenze del minore.; per il bene e la serenità del figlio minore per il primo anno decorrente dal deposito del presente ricorso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a non intrattenere relazioni sentimentali o convivenze con soggetti terzi, alla presenza del figlio.
Parimenti e per lo stesso periodo di tempo, i coniugi si impegnano a non effettuare viaggi con eventuali nuovi compagni e con il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Nessun provvedimento di assegnazione della residenza familiare;
4. Attesa la situazione reddituale delle parti e i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento in forma diretta del figlio per i periodi di permanenza presso di loro;
5. La sig.ra , sosterrà personalmente ed integralmente il pagamento del Parte_2
canone di locazione relativo all'immobile, ex residenza familiare;
6. il sig. sosterrà Pt_1
integralmente le spese straordinarie per il figlio di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia Per_1
di settembre 2019; dell'assegno unico/universale per il figlio minore ne godranno nella Per_1
misura del 50% ciascuno i sig.ri e I ricorrenti si impegnano ed obbligano ad Pt_1 Pt_2
accantonare su libretto postale da aprire a nome del minore, le somme incassate relative all'assegno unico.
7. Spese di causa compensate tra le parti”, precisando che la nuova residenza del sig. e del figlio minore è sita in Chioggia (VE), via Bacchiglione 5). Pt_1 Per_1
per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 10.08.2019, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 60, parte I, dell'anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Persona_3
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio.
3 Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
08.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale del figlio. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 10.08.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia al n. 60, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
4 - prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3095 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.07.2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1993, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cassaro in Chioggia, Corso del Popolo n.955 (pec: che lo rappresenta ed assiste per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Callegaro, in Piove Di Sacco (PD), Via
E.C. Davila, 18 (pec: che la rappresenta ed assiste per Email_2
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1 ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2025, che di seguito si riproducono: “ pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove credano, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Disporsi
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, e suo collocamento prevalente e Per_1
residenza presso il padre nella sua nuova residenza sita in Chioggia (VE), via Sottomarina n. 174,
e permanenza presso la madre due giorni infrasettimanali (dall'uscita di scuola o dalle 16.00 nel periodo di vacanze estive, con accompagnamento la mattina successiva a scuola o nella residenza del padre alle ore 9,00), con pernottamento, e un fine settimana al mese dalle ore 12.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
i tempi di permanenza presso il padre verranno gestiti con la collaborazione del soggetto vicariante rappresentato dalla nonna materna sig.ra Persona_2
presso la cui residenza il minore potrà anche pernottare in caso di necessità e per gli
[...]
impegni lavorativi del sig. ; le giornate di permanenza del minore con la madre verranno Pt_1
indicate dalla predetta in base ai suoi turni di lavoro che avrà cura di comunicare entro il giorno
25 del mese precedente;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione della permanenza presso l'altro genitore, con la precisazione che in detto periodo il pernottamento di con la Per_1
mamma sarà eventuale e ciò in base agli impegni lavorativi della madre ed alle esigenze del minore. Il minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, comprensive ad anni alterni del giorno di Natale, e precisamente alternando i periodi dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 06/01, con la precisazione che il pernottamento di in detti periodi presso la madre sarà Per_1
solo eventuale, nel rispetto degli impegni lavorativi della madre e delle esigenze del minore.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e lunedì in Albis con la precisazione che il pernottamento di Per_1
2 in detti periodi presso la madre sarà solo eventuale, nel rispetto degli impegni lavorativi della madre e delle esigenze del minore.; per il bene e la serenità del figlio minore per il primo anno decorrente dal deposito del presente ricorso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a non intrattenere relazioni sentimentali o convivenze con soggetti terzi, alla presenza del figlio.
Parimenti e per lo stesso periodo di tempo, i coniugi si impegnano a non effettuare viaggi con eventuali nuovi compagni e con il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Nessun provvedimento di assegnazione della residenza familiare;
4. Attesa la situazione reddituale delle parti e i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento in forma diretta del figlio per i periodi di permanenza presso di loro;
5. La sig.ra , sosterrà personalmente ed integralmente il pagamento del Parte_2
canone di locazione relativo all'immobile, ex residenza familiare;
6. il sig. sosterrà Pt_1
integralmente le spese straordinarie per il figlio di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia Per_1
di settembre 2019; dell'assegno unico/universale per il figlio minore ne godranno nella Per_1
misura del 50% ciascuno i sig.ri e I ricorrenti si impegnano ed obbligano ad Pt_1 Pt_2
accantonare su libretto postale da aprire a nome del minore, le somme incassate relative all'assegno unico.
7. Spese di causa compensate tra le parti”, precisando che la nuova residenza del sig. e del figlio minore è sita in Chioggia (VE), via Bacchiglione 5). Pt_1 Per_1
per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 10.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 10.08.2019, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 60, parte I, dell'anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Persona_3
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio.
3 Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
08.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale del figlio. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 10.08.2019, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia al n. 60, parte I, dell'anno 2019, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
4 - prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
5