Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 957
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza istanza di rimborso

    La Corte rileva che per Ricorrente_1 non è maturata decadenza in relazione ai versamenti del 2005 e 2006, in quanto l'istanza di rimborso del 16.7.2010 è successiva di 48 mesi rispetto ai versamenti del 20.7.2006.

  • Rigettato
    Presupposto impositivo IRAP per presenza dipendenti

    La Corte ritiene che la presenza di lavoratori dipendenti per un numero limitato di giorni all'anno (286 giorni complessivi sui due anni) e per mansioni esecutive non sia sufficiente a configurare il presupposto impositivo dell'IRAP, dato che l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato il concreto apporto dei dipendenti all'attività professionale.

  • Rigettato
    Decadenza istanza di rimborso

    La Corte rileva che per Ricorrente_2 è maturata la decadenza con riferimento ai versamenti effettuati prima del 21.1.2007, data di presentazione dell'istanza di rimborso del 21.1.2011, per un importo di 7.316,71 €.

  • Rigettato
    Presupposto impositivo IRAP per presenza dipendenti e beni strumentali

    La Corte ritiene che la presenza di dipendenti a tempo parziale per un numero limitato di giorni all'anno (249 giorni) e di beni strumentali, pur di valore, non sia sufficiente a configurare il presupposto impositivo dell'IRAP, dato che l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato il concreto apporto dei dipendenti all'attività professionale e che i beni strumentali sono connaturati all'esercizio dell'attività medica.

  • Rigettato
    Decadenza istanza di rimborso

    La Corte rileva che per Ricorrente_3 è maturata la decadenza con riferimento ai versamenti effettuati prima del 21.1.2007, data di presentazione dell'istanza di rimborso del 21.1.2011, per un importo di 7.203,99 €.

  • Rigettato
    Presupposto impositivo IRAP per presenza dipendenti e beni strumentali

    La Corte ritiene che la presenza di un lavoratore dipendente a tempo parziale per un numero limitato di giorni all'anno (191 giorni) e di beni strumentali, pur di valore, non sia sufficiente a configurare il presupposto impositivo dell'IRAP, dato che l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato il concreto apporto del dipendente all'attività professionale e che i beni strumentali sono connaturati all'esercizio dell'attività medica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 957
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 957
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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