Articolo 9 della Legge 28 luglio 1961, n. 831
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 settembre 1961
Art. 9.
L'iscrizione all'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner", per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali avra' decorrenza dal 1 ottobre 1961.
Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto "Kirner" i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siamo deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.
Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351 , e' sostituito dal seguente:
"I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente".
La lettera d) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351 , e' sostituita dalla seguente:
"d) Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che li scegliera' entro elenchi forniti delle organizzazioni sindacati piu' rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie".
Entrata in vigore il 14 settembre 1961
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