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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2269/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F.: , difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Natalina Raffaelli;
ricorrenti contro
in persona del legale rappresentante p.t., difeso Controparte_1 dai funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa Sara Alcaro e dott.ssa Tommasina Calabria;
resistenti nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
resistenti contumaci provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli epigrafati ricorrenti, premesso: di essere dipendenti del nel Controparte_1 ruolo del Personale Educativo;
di essere stati collocati in posizione di comando presso il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, fin dall'anno scolastico 2015-2016, con proroghe successive fino al
31.08.2024; che il , dei Vigili , del Controparte_2 Controparte_3 CP_3
ed il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Controparte_3 rappresentavano, anche per l'anno 2024–2025, la necessità di disporre l'ulteriore proroga annuale del comando, ma la relativa richiesta, inoltrata dal Direttore Regionale dei VV.FF., veniva respinta dal
, in forza dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato Controparte_1 dall'art. 6 D. L. n. 36/2022 e dall'art. 1, co. 331, L. n. 190/2014, che ha modificato l'art. 1, co. 59 L.
n. 228/2012; tanto premesso, gli interessati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in via cautelare e d'urgenza, anche eventualmente inaudita altera parte, previa, ove necessario, disapplicazione del diniego opposto dal con atto del Controparte_1
01.08.2024 e di ogni altro contrario provvedimento adottato, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dello stesso e il diritto dei ricorrenti e a essere utilizzati in Parte_1 Parte_2 posizione di comando, anche con collocamento fuori ruolo, presso la
[...]
civile, per l'a.s. 2024- Controparte_3
2025, e adottare ogni opportuna statuizione al fine di assicurare ai ricorrenti e Pt_1 Pt_2
l'effettiva tutela dei propri diritti;
b) nel merito, previa, ove necessario, disapplicazione del diniego opposto dal con atto del 01.08.2024 e di ogni altro contrario Controparte_1 provvedimento adottato, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dello stesso e il diritto dei ricorrenti
e a essere utilizzati in posizione di comando, anche con Parte_1 Parte_2 collocamento fuori ruolo, presso la Direzione Regionale Calabria del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per l'a.s. 2024-2025, e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a disporre per l'a.s. 2024-2025, il comando dei ricorrenti e , in Parte_1 Parte_2 prosecuzione, anche con collocamento fuori ruolo, presso la suddetta Direzione Regionale, e adottare all'uopo ogni opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Non si sono costituiti il e il Controparte_2 [...]
, sebbene ritualmente citati in giudizio, Controparte_3 sicché va dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza cautelare del 06.12.2024, è stata rigettata la domanda proposta da parte ricorrente in via di urgenza.
All'udienza del 26.09.2025, fissata a trattazione scritta per la fase a cognizione piena, il giudice ha riservato la decisione. Nel presente giudizio di merito, non avendo le parti allegato nuovi e diversi elementi rispetto alla situazione già esaminata in sede cautelare, va confermata la pronuncia emessa in fase di urgenza, per le medesime ragioni illustrate nella menzionata ordinanza e che si riportano come segue.
Va anzitutto chiarito che il solo interesse rilevante è quello che fa capo ai ricorrenti, in quanto titolari di un rapporto di lavoro individuale asseritamente leso dalla parte datoriale, non invece gli interessi pubblici di cui sono portatrici le amministrazioni comandante e, soprattutto, comandataria, alla cui soddisfazione è finalizzato l'istituto del comando.
Conseguentemente, ai fini che ci occupano, è inconferente il richiamo attoreo all'esigenza che il
Direttore Regionale dei VV.FF. aveva espresso con le note 11.07.2024 e 24.07.2024, nelle quali evidenziava che la richiesta proroga dei due dipendenti fosse essenziale al buon funzionamento della
Direzione e che la cessazione del comando in corso avrebbe avuto pesanti ripercussioni CP_3 sull'attività dell'Ufficio, impedendo lo svolgimento di un servizio pubblico primario in ragione della impossibilità di sostituire i due funzionari, con gravissimo danno in termini di efficienza, economicità ed efficacia dell'attività pubblica. Parimenti, costituisce un elemento neutro rispetto all'odierna decisione l'argomentazione, avanzata dai ricorrenti, per la quale il loro rientro nell'istituzione scolastica dopo circa dieci anni di lontananza non avrebbe portato alcun beneficio all'amministrazione, che avrebbe potuto coprire senza nocumento e facilmente i loro posti anche garantendo continuità di servizio.
Ciò precisato, si osserva in termini generali che l'istituto del comando nel pubblico impiego, disciplinato dall'art. 56 D.P.R. 1957 n. 3, evidenzia come sue caratteristiche indefettibili la temporaneità e l'interesse dell'amministrazione ricevente che ne ha fatto richiesta.
Quanto alla durata limitata nel tempo, la peculiarità del rapporto di comando è la collocazione a termine del lavoratore nell'amministrazione di destinazione, il che esclude un trasferimento definitivo del dipendente presso quest'ultima, trattandosi di istituto di per sé precario e non a tempo indeterminato. Perciò stesso, il comando non implica la cesura del rapporto di impiego con l'ente di appartenenza, trattandosi di utilizzazione temporanea, sicché il rientro presso l'amministrazione di provenienza non equivale a cessazione del rapporto presso l'organo che si è avvalso della prestazione.
Quanto all'interesse dell'amministrazione ricevente, l'istituto è finalizzato alla sua soddisfazione, con l'effetto che rientra nei poteri di quest'ultima attivarsi ai fini della cessazione degli effetti di tale utilizzazione temporanea del dipendente. Ne deriva che l'impiegato in comando non vanta un diritto al mantenimento di tale posizione oltre la naturale scadenza del provvedimento di avvio o di proroga, né allo stesso compete sindacare le ragioni che inducono l'ente di destinazione a porre termine a quel rapporto, per cui risulta infondata la pretesa del lavoratore ad una proroga del proprio comando, una volta che esso sia cessato alla prevista scadenza del provvedimento che lo ha disposto, senza che il lavoratore possa lamentare la mancata attivazione dell'amministrazione al fine di ottenerne un'ulteriore estensione (cfr. Tar Lazio, sent. n. 12948/20).
Di tanto, a ben guardare, sembrano essere consapevoli gli stessi ricorrenti i quali prospettano la lesione di aspettative maturate nel lungo periodo di tempo in cui sono stati funzionalmente inseriti presso la dei VV.FF. (acquisendo quivi nuove e specifiche Controparte_3 professionalità) che avevano ingenerato il loro ragionevole affidamento sul futuro espletamento di procedure straordinarie per il transito definitivo nei ruoli dell'amministrazione comandataria.
Sennonché, è agevole osservare come, per questa via, gli interessati finiscano per richiedere la tutela di mere aspettative di fatto, invocando affidamenti allo stato inesistenti, o, al più, subordinati al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione - la cui facoltà di continuare ad avvalersi o meno del personale in posizione di comando costituisce espressione della sua autonomia organizzativa funzionale, con la conseguenza che la mancata proroga del comando non necessita di alcuna particolare motivazione - tanto è vero che i ricorrenti prefigurano, in caso di diniego della proroga del comando, la verificazione di un danno grave, non a se stessi, ma in capo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che eroga servizi primari e fondamentali per l'incolumità pubblica, arrivando perfino ad operare un ardito bilanciamento tra l'interesse (a loro dire, prevalente) di cui è portatrice l'amministrazione di destinazione e quello (asseritamente inferiore) dell'amministrazione scolastica all'integrità dei ruoli mediante il rientro di dipendenti oramai privi delle necessarie professionalità e competenze.
In realtà, va osservato che il rientro presso l'amministrazione di origine del dipendente comandato non può incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica, posto che si limita a reintegrare una situazione di normalità nell'ambito del rapporto di servizio, che è stato modificato eccezionalmente dal provvedimento di comando (la giurisprudenza ha chiarito che nel comando – che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione – si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera).
Alla luce di tanto, è insussistente il diritto reclamato dai ricorrenti alla ulteriore proroga della loro posizione di comando oltre la naturale scadenza del precedente provvedimento di proroga.
E' solo il caso di osservare, per completezza, che, a fronte della natura temporanea del comando, il transito definitivo nei ruoli dell'amministrazione comandataria, ambìto dai ricorrenti, costituisce nulla più che una mera speranza in ordine al futuro espletamento ad opera di quest'ultima delle procedure straordinarie di reclutamento, rispetto alle quali è completamente estraneo il
[...] (datore di lavoro degli istanti), a cui non sarebbe dunque imputabile una eventuale Controparte_1 responsabilità risarcitoria per il mancato avvio delle stesse.
Il ricorso va pertanto respinto.
La peculiarità della questione esaminata induce a compensare tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella contumacia del e del Controparte_2 Controparte_3
:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
Catanzaro, lì 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2269/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F.: , difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Natalina Raffaelli;
ricorrenti contro
in persona del legale rappresentante p.t., difeso Controparte_1 dai funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa Sara Alcaro e dott.ssa Tommasina Calabria;
resistenti nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_2 [...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
resistenti contumaci provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli epigrafati ricorrenti, premesso: di essere dipendenti del nel Controparte_1 ruolo del Personale Educativo;
di essere stati collocati in posizione di comando presso il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, fin dall'anno scolastico 2015-2016, con proroghe successive fino al
31.08.2024; che il , dei Vigili , del Controparte_2 Controparte_3 CP_3
ed il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Controparte_3 rappresentavano, anche per l'anno 2024–2025, la necessità di disporre l'ulteriore proroga annuale del comando, ma la relativa richiesta, inoltrata dal Direttore Regionale dei VV.FF., veniva respinta dal
, in forza dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato Controparte_1 dall'art. 6 D. L. n. 36/2022 e dall'art. 1, co. 331, L. n. 190/2014, che ha modificato l'art. 1, co. 59 L.
n. 228/2012; tanto premesso, gli interessati hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in via cautelare e d'urgenza, anche eventualmente inaudita altera parte, previa, ove necessario, disapplicazione del diniego opposto dal con atto del Controparte_1
01.08.2024 e di ogni altro contrario provvedimento adottato, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dello stesso e il diritto dei ricorrenti e a essere utilizzati in Parte_1 Parte_2 posizione di comando, anche con collocamento fuori ruolo, presso la
[...]
civile, per l'a.s. 2024- Controparte_3
2025, e adottare ogni opportuna statuizione al fine di assicurare ai ricorrenti e Pt_1 Pt_2
l'effettiva tutela dei propri diritti;
b) nel merito, previa, ove necessario, disapplicazione del diniego opposto dal con atto del 01.08.2024 e di ogni altro contrario Controparte_1 provvedimento adottato, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dello stesso e il diritto dei ricorrenti
e a essere utilizzati in posizione di comando, anche con Parte_1 Parte_2 collocamento fuori ruolo, presso la Direzione Regionale Calabria del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per l'a.s. 2024-2025, e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a disporre per l'a.s. 2024-2025, il comando dei ricorrenti e , in Parte_1 Parte_2 prosecuzione, anche con collocamento fuori ruolo, presso la suddetta Direzione Regionale, e adottare all'uopo ogni opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Non si sono costituiti il e il Controparte_2 [...]
, sebbene ritualmente citati in giudizio, Controparte_3 sicché va dichiarata la loro contumacia.
Con ordinanza cautelare del 06.12.2024, è stata rigettata la domanda proposta da parte ricorrente in via di urgenza.
All'udienza del 26.09.2025, fissata a trattazione scritta per la fase a cognizione piena, il giudice ha riservato la decisione. Nel presente giudizio di merito, non avendo le parti allegato nuovi e diversi elementi rispetto alla situazione già esaminata in sede cautelare, va confermata la pronuncia emessa in fase di urgenza, per le medesime ragioni illustrate nella menzionata ordinanza e che si riportano come segue.
Va anzitutto chiarito che il solo interesse rilevante è quello che fa capo ai ricorrenti, in quanto titolari di un rapporto di lavoro individuale asseritamente leso dalla parte datoriale, non invece gli interessi pubblici di cui sono portatrici le amministrazioni comandante e, soprattutto, comandataria, alla cui soddisfazione è finalizzato l'istituto del comando.
Conseguentemente, ai fini che ci occupano, è inconferente il richiamo attoreo all'esigenza che il
Direttore Regionale dei VV.FF. aveva espresso con le note 11.07.2024 e 24.07.2024, nelle quali evidenziava che la richiesta proroga dei due dipendenti fosse essenziale al buon funzionamento della
Direzione e che la cessazione del comando in corso avrebbe avuto pesanti ripercussioni CP_3 sull'attività dell'Ufficio, impedendo lo svolgimento di un servizio pubblico primario in ragione della impossibilità di sostituire i due funzionari, con gravissimo danno in termini di efficienza, economicità ed efficacia dell'attività pubblica. Parimenti, costituisce un elemento neutro rispetto all'odierna decisione l'argomentazione, avanzata dai ricorrenti, per la quale il loro rientro nell'istituzione scolastica dopo circa dieci anni di lontananza non avrebbe portato alcun beneficio all'amministrazione, che avrebbe potuto coprire senza nocumento e facilmente i loro posti anche garantendo continuità di servizio.
Ciò precisato, si osserva in termini generali che l'istituto del comando nel pubblico impiego, disciplinato dall'art. 56 D.P.R. 1957 n. 3, evidenzia come sue caratteristiche indefettibili la temporaneità e l'interesse dell'amministrazione ricevente che ne ha fatto richiesta.
Quanto alla durata limitata nel tempo, la peculiarità del rapporto di comando è la collocazione a termine del lavoratore nell'amministrazione di destinazione, il che esclude un trasferimento definitivo del dipendente presso quest'ultima, trattandosi di istituto di per sé precario e non a tempo indeterminato. Perciò stesso, il comando non implica la cesura del rapporto di impiego con l'ente di appartenenza, trattandosi di utilizzazione temporanea, sicché il rientro presso l'amministrazione di provenienza non equivale a cessazione del rapporto presso l'organo che si è avvalso della prestazione.
Quanto all'interesse dell'amministrazione ricevente, l'istituto è finalizzato alla sua soddisfazione, con l'effetto che rientra nei poteri di quest'ultima attivarsi ai fini della cessazione degli effetti di tale utilizzazione temporanea del dipendente. Ne deriva che l'impiegato in comando non vanta un diritto al mantenimento di tale posizione oltre la naturale scadenza del provvedimento di avvio o di proroga, né allo stesso compete sindacare le ragioni che inducono l'ente di destinazione a porre termine a quel rapporto, per cui risulta infondata la pretesa del lavoratore ad una proroga del proprio comando, una volta che esso sia cessato alla prevista scadenza del provvedimento che lo ha disposto, senza che il lavoratore possa lamentare la mancata attivazione dell'amministrazione al fine di ottenerne un'ulteriore estensione (cfr. Tar Lazio, sent. n. 12948/20).
Di tanto, a ben guardare, sembrano essere consapevoli gli stessi ricorrenti i quali prospettano la lesione di aspettative maturate nel lungo periodo di tempo in cui sono stati funzionalmente inseriti presso la dei VV.FF. (acquisendo quivi nuove e specifiche Controparte_3 professionalità) che avevano ingenerato il loro ragionevole affidamento sul futuro espletamento di procedure straordinarie per il transito definitivo nei ruoli dell'amministrazione comandataria.
Sennonché, è agevole osservare come, per questa via, gli interessati finiscano per richiedere la tutela di mere aspettative di fatto, invocando affidamenti allo stato inesistenti, o, al più, subordinati al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione - la cui facoltà di continuare ad avvalersi o meno del personale in posizione di comando costituisce espressione della sua autonomia organizzativa funzionale, con la conseguenza che la mancata proroga del comando non necessita di alcuna particolare motivazione - tanto è vero che i ricorrenti prefigurano, in caso di diniego della proroga del comando, la verificazione di un danno grave, non a se stessi, ma in capo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che eroga servizi primari e fondamentali per l'incolumità pubblica, arrivando perfino ad operare un ardito bilanciamento tra l'interesse (a loro dire, prevalente) di cui è portatrice l'amministrazione di destinazione e quello (asseritamente inferiore) dell'amministrazione scolastica all'integrità dei ruoli mediante il rientro di dipendenti oramai privi delle necessarie professionalità e competenze.
In realtà, va osservato che il rientro presso l'amministrazione di origine del dipendente comandato non può incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica, posto che si limita a reintegrare una situazione di normalità nell'ambito del rapporto di servizio, che è stato modificato eccezionalmente dal provvedimento di comando (la giurisprudenza ha chiarito che nel comando – che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione – si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera).
Alla luce di tanto, è insussistente il diritto reclamato dai ricorrenti alla ulteriore proroga della loro posizione di comando oltre la naturale scadenza del precedente provvedimento di proroga.
E' solo il caso di osservare, per completezza, che, a fronte della natura temporanea del comando, il transito definitivo nei ruoli dell'amministrazione comandataria, ambìto dai ricorrenti, costituisce nulla più che una mera speranza in ordine al futuro espletamento ad opera di quest'ultima delle procedure straordinarie di reclutamento, rispetto alle quali è completamente estraneo il
[...] (datore di lavoro degli istanti), a cui non sarebbe dunque imputabile una eventuale Controparte_1 responsabilità risarcitoria per il mancato avvio delle stesse.
Il ricorso va pertanto respinto.
La peculiarità della questione esaminata induce a compensare tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella contumacia del e del Controparte_2 Controparte_3
:
[...]
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
Catanzaro, lì 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona