Art. 16. 1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituita dalla seguente:
"a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima;"
2. All' articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma puo' essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca".
"a) incremento del consumo dei prodotti massivi della pesca marittima;"
2. All' articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma puo' essere affidata dal Ministero della marina mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca".