TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6220/2021,
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto G. Marra e Giulia Di Pierro, per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Nicolardi per procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.6.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il giorno 23.7.2021 la onveniva Parte_1 in giudizio il deducendo che il 27.6.2018 aveva stipulato con l'ente convenuto Controparte_1 il contratto di appalto n. reg. 4112/2018 per l'esecuzione dei “Lavori di Riqualificazione finalizzata all'ottenimento del certificato di agibilità della Scuola media “F. Storella” sita in in Via CP_1
Tagliamento Azione 10.2” per l'importo netto contrattuale di € 512.796,16 oltre IVA di cui € 504.796,16 per lavori ed € 8.000,00 per oneri di sicurezza. I lavori erano iniziati il 5.7.2018 e dopo il pagamento, con atto di liquidazione n. 455 del 2018, di una somma in acconto sui lavori pari a € 102.559,23 oltre Iva (totale € 112.815,15), su cui era stata prestata dalla società attrice la polizza fideiussoria N.1692.00.27.2799743127 del 7.8.2018 con la compagnia Sace BT, nel corso dei lavori era stato emesso il 13.2.2019 un I SAL (stato avanzamento lavori) redatto e sottoscritto dalla
Direzione Lavori, per l'importo totale al netto dell'Iva di € 149,603,47 (pari ad € 147.010,67 già al netto del ribasso d'asta del 10,16%, a cui si aggiungevano gli oneri di sicurezza per i lavori conteggiati nello stesso I SAL pari a € 2.592,80). Una volta realizzati e contabilizzati i lavori dal per l'importo di € 149.603,47 (compresi oneri di sicurezza) oltre Iva, il , CP_2 Controparte_1 applicando quanto stabilito nell'art. 8 del contratto che prevedeva che nel corso dei lavori si sarebbe dovuto procedere al recupero graduale e progressivo dell'anticipazione garantita dalla fideiussione, aveva pagato una parte di tali somme con l'atto di liquidazione n. 208 del 2019 per l'importo di
€ 128.343,60, oltre Iva al 10% mentre il resto delle somme dovute per il I SAL, pari a € 21.259,87 oltre Iva, erano state scomputate dall'anticipazione iniziale pagata dal come acconto sui CP_1 lavori di € 102.559,53 oltre Iva, cosicché l'anticipazione si era ridotta del corrispondente importo, residuando un acconto di € 81.299,23 oltre Iva. Tuttavia, a causa dell'inadeguatezza della progettazione originaria predisposta dalla stazione appaltante, in aggiunta al I SAL erano state richieste dalla Direzione Lavori ed eseguite dalla ditta esecutrice sul cantiere altre lavorazioni per l'ulteriore importo di € 224.808,35 lordi che calcolati al netto del ribasso d'asta del 10,16% corrispondevano a € 201.967,91 oltre Iva al 10% e oneri di sicurezza in percentuale. Parte di tali lavori erano necessari perché una volta aperto il cantiere la Direzione lavori si era avveduta del fatto che vi erano sullo stabile da ristrutturare molteplici gravi problematiche anche di consolidamento statico dell'immobile che avrebbero necessitato di ulteriori e consistenti lavori rispetto a quelli previsti nel progetto, cosicché con ordine di servizio n. 4/2018 del 4.2.2019 la Direzione Lavori aveva dato indicazioni all'impresa esecutrice di procedere, per il regolare svolgimento dei lavori, ad un “aumento significativo delle quantità di elementi strutturali da consolidare e precisamente: maggiore quantità di smontaggio senza recupero di tutti gli impianti esistenti, maggiore quantità di demolizione dell'intonaco relativo alle strutture in calcestruzzo;
maggiore quantità di taglio e demolizione a sezione obbligata della muratura che ingloba le strutture di c.a.; consolidamento localizzato di travi e pilastri;
consolidamento e cerchiatura di pilastri e travi”, concordando anche con l'impresa sempre il 4.2.2019 nuovi prezzi per le lavorazioni aggiuntive.
Nel corso dei lavori la stazione appaltante si era resa, però, conto che le criticità emerse sull'immobile erano molteplici e non risolvibili sulla base dell'originario progetto, cosicché si era determinata a predisporre una variante al progetto che sarebbe stata estremamente consistente sia
2 nell'importo sia nell'entità delle opere, con determina n. 25 del giorno 8.2.2019, e, in attesa della predisposizione e successiva approvazione della Variante, i lavori erano stati sospesi dalla
Direzione dei Lavori in data 27.2.2019.
Dopo circa nove mesi di sospensione totale dei lavori, per oltre un quarto del tempo contrattuale
(fissato in 250 giorni) e in ogni caso per oltre sei mesi, la aveva Parte_1 chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co 2 D. Lgs. 50/16, la risoluzione del contratto d'appalto per l'eccessivo protrarsi della sospensione stessa, come da lettera di risoluzione del
21.11.2019, e la stazione appaltante con determina n. 46 del 24.2.2020 aveva accettato la risoluzione del contratto, sulla scorta delle indicazioni rese dalla Direzione Lavori che aveva riconosciuto la legittimità della richiesta.
Stante la circostanza che vi erano ulteriori lavorazioni non pagate rispetto a quelle richiamate nel I
SAL (e già pagate), era stato effettuato un sopralluogo in cantiere fissato il 3.3.2020, proseguito il
6.3.2020, nel corso del quale erano stati riscontrati gli ulteriori lavori eseguiti, che, però, non erano stati pagati dalla stazione appaltante, nonostante la stessa avrebbe dovuto procedere alla definizione della contabilità ordinaria tramite la redazione del conto finale dei lavori di cui all'art. 14, co 1 lett.
e) del D.M. n. 49 del 2018, che avrebbe dovuto, a sua volta, essere trasmesso al RUP ed essere sottoscritto dall'esecutore dei lavori, insieme ad eventuali richieste e riserve. Pertanto, la società attrice si era decisa ad agire in giudizio chiedendo che, accertata l'esecuzione oltre ai lavori pagati con il I SAL, degli ulteriori lavori di cui alle lettere da 2) a 30) del computo metrico versato in atti, fosse condannato l'ente convenuto al pagamento della somma di € 123.606,28 oltre Iva (di cui
€ 120.668,68 oltre Iva per i lavori eseguiti -una volta scontata l'anticipazione residua di
€ 81.299,23-, ed € 2.937,60 oltre Iva per gli oneri di sicurezza in misura percentuale sul totale) o della diversa somma maggiore o minore che fosse stata accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese processuali.
Dopo che nella contumacia del , erano espletate le prove orali ed era Controparte_1 disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la corretta quantificazione dei lavori oggetto di causa, durante l'espletamento delle operazioni peritali si costituiva in giudizio l'ente convenuto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, contestando la fondatezza delle domande attoree, atteso che l'esecuzione dei lavori ulteriori oltre a quelli contabilizzati nel I SAL non era Contr stata mai autorizzata dal e, peraltro, l'impresa attrice non aveva provato di aver effettivamente eseguito lavorazioni aggiuntive dopo l'approvazione del I SAL. Pertanto, concludeva chiedendo che fossero rigettate tutte le domande attoree e, in via subordinata, che fosse calcolata l'eventuale somma dovuta alla società attrice tenendo conto delle anticipazioni e degli acconti percepiti e della mancata realizzazione delle migliorie previste in contratto, con vittoria delle spese di causa.
3 Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio la causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, appare opportuno rilevare come secondo la ormai pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 1 settembre
2021, n. 23721). In particolare, le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, in quanto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Pertanto, si deve ritenere che nonostante la tardiva costituzione dell'ente comunale convenuto, i profili inerenti non solo la legittimazione passiva dello stesso, ma anche la titolarità passiva del rapporto controverso, debbano comunque essere valutati, in quanto inerenti i primi ad una condizione dell'azione e i secondi alla fondatezza nel merito della domanda, il cui onere probatorio grava su parte attrice.
A tale proposito, si può osservare come sia infondata l'eccezione di carenza legittimazione passiva sollevata dall'ente convenuto, atteso che attenendo la stessa all'astratta possibilità di accoglimento della domanda sotto il profilo soggettivo, si deve rilevare come sulla base della prospettazione attorea la domanda sia stata correttamente proposta nei confronti del in veste Controparte_1
di stazione appaltante nella presente fattispecie, mentre invece ineriscono alla titolarità passiva del rapporto controverso e, quindi, al merito del giudizio, le questioni inerenti l'effettiva osservanza, nel caso di specie, dei requisiti procedurali necessari per impegnare l'ente comunale.
4 Passando, dunque, alla valutazione proprio del merito della controversia, da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, nonché delle risultanze delle prove orali assunte e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, emerge con adeguata chiarezza come la domanda attorea abbia ad oggetto il pagamento di lavori ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nel I SAL del 13.2.2019, eseguiti dall'impresa attrice sulla base dell'ordine di servizio della Direzione dei Lavori n. 4/2018 del 4.2.2019, ma tale ordine di servizio non risulta che sia stato
Contr mai approvato dal ai sensi dell'art. 106 D. Lgs 50/16 all'epoca vigente. A tale proposito, infatti, appare sufficiente rilevare come la società attrice abbia prodotto soltanto una copia dell'ordine di servizio del 4.2.2019 della Direzione dei Lavori, firmata per accettazione dall'impresa, su cui però risulta apposto un mero visto del RUP e, d'altro canto, dalla lettura della determina del responsabile dell'area tecnica n. 46/2020 prodotta dalla stessa impresa attrice, emerge con chiarezza come la Direzione dei Lavori abbia trasmesso solo in data 13.3.2019 all'ente Contr comunale l'ordine di servizio in questione, allorquando lo stesso già con determina n. 25 del giorno 8.2.2019 aveva autorizzato la Direzione dei Lavori alla redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante, proprio per far fronte alle medesime problematiche in questione evidenziate dalla
Direzione dei Lavori e, soprattutto, dopo che in data 27.2.2019 la Direzione dei lavori aveva già disposto la sospensione dei lavori in attesa che fosse approvata la Perizia Suppletiva e di Variante, cosicché non è materialmente possibile che l'esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti in contratto disposta con ordine di servizio del 4.2.2019 sia stata approvata dal RUP, che ne ha avuto conoscenza solo dopo che i lavori erano stati già sospesi, per dar luogo alla Perizia di Variante.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, la domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento di lavori ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nel I SAL del 13.2.2019, può essere accolta soltanto con riferimento alle lavorazioni corrispondenti alle voci n. 3, 4, 11, 15, 16, 20, 21, 22, e 24 del computo metrico predisposto dalla società attrice, che il CTU nominato nel presente giudizio ha evidenziato come rientrassero già nelle previsioni del progetto originario e ha riscontrato che sono state effettivamente eseguite, all'esito del sopralluogo esperito in corso di causa e di un approfondito esame della documentazione in atti, con particolare riferimento ai verbali dei sopralluoghi eseguiti il 3.3.2020 e il 6.3.2020 prodotti dalla stessa parte attrice, nonché dello stato di consistenza finale redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 108, co 6 D. Lgs. 50/16.
Per quanto concerne il quantum si può altresì far riferimento ai conteggi del consulente tecnico d'ufficio, che con relazione, a parere di questo giudice, metodologicamente corretta ed esente da vizi, e pertanto condivisa in quanto sostenuta con una motivazione convincente e pienamente apprezzabile, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha ritenuto congrui i prezzi unitari indicati da parte attrice nel suo computo metrico per le voci n. 3, 4, 11, 15, 16, 20 e 24, precisando, però,
5 altrettanto condivisibilmente, che i costi dei ponteggi riportati alle voci 21 e 22 del computo metrico non sono computabili. A tale proposito, infatti, appare corretto osservare come il costo dei ponteggi metallici per i primi sei mesi di lavori dal 1.9.2018 al 28.2.2019, di cui alla voce 21 del computo metrico, fosse remunerato dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, trattandosi di un contratto di appalto stipulato a corpo, mentre il costo dei ponteggi metallici per i mesi successivi
(dal 1.3.2019 al 28.2.2020), riferito al tempo di fermo del cantiere intercorrente tra la sospensione dei lavori e la risoluzione del contratto di appalto, di cui alla voce 22 del computo metrico, non possa essere riconosciuto in virtù della previsione di cui all'art. 12, co 3 del contratto di appalto, che esclude espressamente per l'ipotesi di sospensione dei lavori, a prescindere dalla causa, che all'appaltatore spetti alcun compenso o indennizzo, facendo salva la sola facoltà dello stesso appaltatore, in caso di sospensione che si prolunghi oltre un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque per oltre sei mesi complessivi, di poter domandare la risoluzione del contratto senza indennità, come, peraltro, accaduto proprio nella presente fattispecie.
Sulla base di queste considerazioni, dunque, va accertato il credito della Parte_1
per i lavori ulteriori eseguiti oltre a quelli contabilizzati nel I SAL nella misura
[...] complessiva di € 21.177,45 (di cui € 23.205,62 lordi che calcolati al netto del ribasso d'asta del
10,16% corrispondono a € 20.847,93, per le lavorazioni, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso calcolati nella misura dell'1,42% sul valore dei lavori al lordo del ribasso, pari a € 329,52), oltre Iva al 10%.
Considerando, peraltro, che la società ricorrente ha già percepito un acconto sui lavori di
€ 102.559,53 oltre Iva, da cui è stata scomputata la somma di € 21.259,87 oltre Iva in occasione dell'emissione del I SAL, lasciando così residuare un acconto di € 81.299,23 oltre Iva, si deve concludere che la domanda di condanna del convenuto non possa essere accolta perché il CP_1
credito accertato per i lavori ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nel I SAL è inferiore all'acconto residuo già percepito.
A fronte dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e in misura limitata al mero accertamento di un credito inferiore agli acconti percepiti, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione parziale nella misura del 50% delle spese di lite del presente procedimento, che per la restante parte vanno poste a carico del convenuto, nell'importo CP_1
liquidato in dispositivo.
Per le medesime ragioni, infine, le spese di CTU vanno poste in via definitiva per metà a carico della società attrice e per metà a carico del convenuto. CP_1
6
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attorea accerta il credito della Parte_1
per i lavori ulteriori eseguiti oltre a quelli contabilizzati nel I SAL nella misura
[...] complessiva di € 21.177,45 (di cui € 20.847,93 per le lavorazioni ed € 329,52 per gli oneri di sicurezza), oltre Iva al 10%;
2) rigetta l'ulteriore domanda di condanna formulata dalla società attrice;
3) compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna il CP_1
al pagamento in favore della ella restante parte che
[...] Parte_1 liquida in € 379,50 per spese ed € 2.400,00 per compenso avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge;
4) pone, definitivamente, per il 50% in capo della e per il 50% in Parte_1
capo al , le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Controparte_1
Lecce, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
7