Decreto cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Ordinanza collegiale 24 luglio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2025, proposto da -OMISSIS- genitori di -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl di LL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.:
- del PRI del -OMISSIS-, predisposto dall’Asl di LL in favore del minore -OMISSIS- contenente l’indicazione di 11,75 ore di trattamento aba, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l’erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba oltre 3 ore mensili di supervisione con continuità terapeutica delle medesime figure professionali che hanno seguito il minore dall’età di 3 anni;
- della delibera SL di LL n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età;
- del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
e per l’accertamento
del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’SL di LL, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora ogni quindici giorni di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d’età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;
nonché per la condanna
della stessa Amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora ogni quindici giorni di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl di LL e della Regione Campania;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa MO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data -OMISSIS-, i ricorrenti, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS- nato il -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del Progetto Riabilitativo Individualizzato, del -OMISSIS- con il quale l’SL di LL ha disposto un piano terapeutico in favore del minore che prevede 11,75 ore settimanali di trattamento aba (circa 47 mensili), comprensive di due ore di parent training e 1 ora di supervisione mensile, per la durata di un anno, negando l’erogazione di 25 ore settimanali (100 ore mensili) .
1.1. A tale fine hanno allegato e dedotto che:
- la storia clinica del piccolo -OMISSIS- inizia in data -OMISSIS-, all’età di 2 anni e 4 mesi, allorquando i genitori sottoponevano il piccolo alla prima visita neuropsichiatrica infantile presso l’ospedale -OMISSIS- che poneva la diagnosi di “ Disturbo dello Spettro Autistico, da rivalutarsi tra sei mesi ” accompagnata dal consiglio di intraprendere un trattamento ordinario a seguito del quale -OMISSIS- iniziava un percorso ex art. 26 L. 833/78 consistente in 3 ore di psicomotricità e 3 ore di logopedia a settimana senza metodo ABA presso il centro riabilitativo convenzionato “ Silenziosi operai della Croce ” di Ariano Irpino, fino a ottobre 2017;
- constatando assenza di miglioramenti dopo un anno di intervento pscicomotorio e logopedico ordinario, i genitori nel mese di aprile 2016 decidevano di attivare privatamente un programma riabilitativo ispirato ai principi ABA per un numero di 6 ore settimanali;
- nel mese di gennaio 2017 il minore veniva sottoposto a visita specialistica presso l’SL LL Prof. Dott. -OMISSIS- che diagnosticava “ disturbo dello spettro autistico in comorbità con RSPM, su base regressiva ” con richiesta di presa a carico rivolta alla dott.ssa-OMISSIS-, responsabile del progetto Autismo AIAS di Cicciano per inserire il minore nel progetto ABA per 10 ore settimanali;
- considerati i lunghi tempi di attesa perché il minore venisse preso in carico nell’ambito del progetto Autismo AIAS di Cicciano, il bambino proseguiva il trattamento privatamente per 6 ore settimanali;
- dopodichè in data -OMISSIS- a seguito di somministrazione di test, tra cui l’ADOS presso il Centro Silenziosi Operai della Croce di Ariano Irpino, veniva formulata per il piccolo diagnosi di autismo con livello di gravità 3, confermata da ulteriori accertamenti eseguiti nel mese di giugno 2017 presso la Fondazione Stella Maris Mediterraneo Onlus di Matera e consigliata la continuazione del trattamento psicomotorio, logopedico e psicoeducativo secondo la metodologia ABA;
- solo nel mese di gennaio 2018, all’età di 6 anni, il piccolo veniva inserito nel progetto Autismo (ABA) AIAS di Cicciano, ma per 6 ore settimanali di trattamento, aumentate a 10 dal mese di novembre 2018 in poi;
- ritenendo le ore di trattamento riconosciute insufficienti, i genitori adivano il Tribunale di Benevento (RG 5948/2019), al fine di far accertare e dichiarare il diritto del figlio minore -OMISSIS- ad essere sottoposto a trattamento intensivo riabilitativo ABA per 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione da parte del BCBA;
- con ordinanza datata-OMISSIS- il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava il diritto del minore -OMISSIS-OMISSIS- “ a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’Asl di LL, il trattamento Aba per un numero di ore non inferiore a 25 ore settimanali, oltre 3 ore di supervisione mensile e tanto fino al compimento del dodicesimo anno di età con condanna dell’Asl a fornire la detta prestazione ”;
- pertanto, -OMISSIS- iniziava il trattamento Aba intensivo presso il centro AIAS di Cicciano a carico dell’Asl di LL conseguendo ottimi risultati;
- infine, al -OMISSIS-, il piccolo, giunto al compimento del dodicesimo anno di età, veniva sottoposto a visita dall’Asl di LL a seguito della quale veniva posta la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di grado 2 e stilato nuovo PRI, oggetto della presente impugnativa, in cui venivano prescritte 11,75 ore settimanali di terapia ABA comprensive di supervisione e parent training , in base all’età del bambino senza istruttoria e senza effettuare alcun test il minore.
1.2. Su queste basi, ritenendo la prescrizione contenuta nel P.R.I. formulato dall’Amministrazione resistente non corrispondente ai bisogni del bambino, per il quale invece sostengono che risulti necessaria l’erogazione del trattamento ABA nella misura di almeno 25 ore settimanali (100 mensili), come confermerebbe la relazione peritale del CTP, dott. Bove, versata in atti e quanto riferito dal supervisore BCBA, Dr.ssa -OMISSIS- che segue da anni il piccolo, i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’atto impugnato, sulla base delle doglianze in diritto di seguito riportate:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 32, 2, 3 COST.; CONVENZIONE ONU. SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LA L.N. 18 /2009; D. LGS 502/92; LEGGE 134/2015; DPCM DEL 12 GENNAIO 2017; VIOLAZIONE DEL DLGS N. 117/2017. ECCESSO DI POTERE;
II. ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA SL DI AV n. 1757, del 17.12.2019;
III. ILLEGITTIMITA’ DEL PDTA REGIONALE;
IV. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. OMESSA ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ TERAPEUTICA.
1.3. In forza delle citate causali, i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e, segnatamente, il riconoscimento del diritto del minore ad un trattamento ABA nella misura di almeno 25 ore settimanali (100 mensili), oltre 3 ore di supervisione da parte del BCBA e 1 ora di parent training con cadenza quindicinale, fino al compimento del diciottesimo anno d’età con continuità terapeutica delle medesime figure professionali.
2. In data -OMISSIS- si è costituita l’SL di LL per resistere al ricorso.
Si è altresì costituita, in data -OMISSIS-, la Regione Campania articolando le proprie difese.
3. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare inaudita altera parte con la seguente motivazione:
“ in quanto l’improvvisa riduzione del trattamento riabilitativo ABA da 25 ore settimanali, in precedenza (a partire dall’ordinanza del Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro – del 18.12.2019) garantite al minore (affetto da disturbo dello spettro autistico di grado 2), a 11,75 ore (comprensive di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione), disposta col nuovo piano impugnato sulla sola base dell’età del ragazzo (che nelle more ha compiuto dodici anni, passando a diversa fascia), appare suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore;
Considerato, inoltre, che le determinazioni gravate appaiono contraddette dalla perizia di parte datata 5 febbraio 2025 a firma del dott. -OMISSIS-, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, e dalla relazione del 30 novembre 2024 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, le quali hanno evidenziato entrambe i miglioramenti effettuati dal bambino con la terapia ABA nelle diverse aeree cognitive-comunicative-sociali, concordando circa la necessità di proseguire il trattamento con le modalità assicurate in precedenza (attraverso il centro di riabilitazione Neapolisanit S.R.L.);
Richiamati i condivisibili principi di recente affermati in materia da questo T.A.R. Sezione staccata di Salerno (cfr. Sezione III, sentenze n. 1032 del 3.5.2023 e n. 1038 del 4.5.2023, riguardanti la stessa SL di LL);
Considerato, in particolare, che la ripresa del trattamento ABA con l’intensità richiesta non può reputarsi preclusa a monte dalla delibera aziendale che prevede trattamenti generalizzati per fasce d’età prescindendo dai bisogni individuali e dai benefici che ricevono i singoli pazienti, dovendo escludersi in materia qualsivoglia automatismo, nella valutazione del trattamento da erogare, legato al raggiungimento di una certa età – nel caso di specie, 12 anni – che si palesa, prima facie, incompatibile con l’esigenza primaria, discendente dal principio della tutela della salute, di rango costituzionale, di salvaguardarne al massimo grado il benessere psico–fisico della persona; ”
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, all’esito della camera di consiglio del-OMISSIS-, questa Sezione, nel confermare il disposto di cui al decreto presidenziale (“ questo Collegio ritiene meritevole di accoglimento la proposta domanda cautelare con conseguente ordine rivolto all’A.S.L. resistente di proseguire nell’erogazione del trattamento ABA già erogato in favore del minore nel numero di ore e con le modalità indicate nel suddetto decreto monocratico (n.-OMISSIS-);
- che, in effetti, la denunciata soluzione di continuità nell’erogazione del trattamento ABA appare suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto, anche alla luce delle allegazioni versate agli atti dalla parte ricorrente (relazione della dott.ssa -OMISSIS- del 30.11.2024 e perizia di parte del Neuropsichiatra Infantile, dott. -OMISSIS-, del 05.02.2025);
- che, del resto, non possa non tenersi conto della notevole delicatezza della materia, della necessità di evitare pericolose discontinuità nell’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA (che potrebbero pregiudicare lo sviluppo del minore) e della consolidata giurisprudenza sezionale in materia, alla quale va fatto rinvio per ragioni di sinteticità (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) ” ha disposto una C.T.U. per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, assegnando i termini necessari all’espletamento della consulenza e fissando l’udienza pubblica del -OMISSIS- per la discussione del merito, rinviata al -OMISSIS- per richiesta di proroga dei termini avanzata dal CTU.
La relazione scritta di C.T.U. è stata depositata in data -OMISSIS-
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS-, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione (v. tra le tante, cfr. sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: “ la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale … “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”. 3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo […] Non risulta, dunque, ragionevole – specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore – quanto sostenuto, là dove, confermando la tesi dell’Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN. Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR Marche avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento ABA da parte dell’amministrazione sanitaria […] E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento ABA -OMISSIS- rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022). Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
7. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23”:
“1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’SL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente ”.
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024), bensì sulla base del mero richiamo all’impugnata delibera aziendale.
8. Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui impugna la delibera n. 1757/2019 in quanto l’SL di LL, nel prendere atto della delibera di Giunta Regionale n. 42 del 31.1.2024 e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, ha provveduto a redigere la delibera n. 214 del 10.2.2025, in tal modo superando la delibera oggetto dell’odierna impugnazione.
La citata delibera n. 214 (vd. all. alla memoria dell’SL di LL del -OMISSIS-), ha stabilito “ di dare mandato al direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze alla redazione ed emanazione di appositi indirizzi esecutivi per la transizione alla nuova disciplina di settore ”.
Ciò, tuttavia, non toglie che permanga nelle more l’esigenza di valutare se nel singolo caso concreto il trattamento, nelle modalità quali-quantitative, sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del paziente sottoposto a valutazione.
9. Si arriva quindi al gravato PRI del -OMISSIS-.
In applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione, il ricorso proposto è fondato e va in parte accolto nei sensi di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
Risultano centrate le doglianze dei ricorrenti relative all’adeguatezza delle ore di trattamento ABA rispetto alla specifica condizione del minore.
9.1. Nel caso di specie, nella relazione scritta di C.T.U. depositata nel presente giudizio l’ausiliario:
- ha diagnosticato la presenza di un quadro di Disturbo dello Spettro dell’Autismo di livello 3 di gravità con “ associata disabilità intellettiva ” e “ funzionamento adattivo non adeguato nell’area delle abilità del vivere quotidiano, comunicazione, espressione e nelle relazioni interpersonali .” (cfr. pag. 21 relazione C.T.U.);
- ha evidenziato l’inadeguatezza del programma terapeutico formulato dall’ASL di LL in data -OMISSIS-;
- ha concluso nel senso di riconoscere al minore, fino al compimento del diciottesimo anno di età, l’opportunità e validità di un percorso riabilitativo con metodologia aba che preveda “ un numero non inferiore alle 25 a settimana, a cui è necessario aggiungere 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA®) o International Behavior Analyst (IBA ®), preferibilmente psicoterapeuta CBT ”.
9.2. Questo Collegio ritiene di poter condividere e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di snellezza motivazionale).
9.3. Rimane, a questo punto, da accertare se possa o meno riscuotere favorevole apprezzamento la richiesta di mantenere la quantificazione del trattamento ABA (n. 25 ore settimanali) fino al compimento del diciottesimo anno di età.
9.3.1. Al riguardo, il Collegio non ritiene, in via di principio, di doversi discostare dall’indirizzo già accreditato dalla Sezione, incentrato sulla necessità di una rivalutazione periodica del profilo funzionale (tenuto conto della sua mutevolezza), ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento assistenziale in rapporto alla risposta del minore al trattamento somministratogli ed all’evoluzione della sua condizione clinica (cfr. sent. n. 1810/2024; n. 1850/2024; n. 2082/2024; n. 2084/2024; n. 2130/2024; n. 2234/2024; n. 2235/2024).
9.3.2. Del resto, parte ricorrente ha censurato in maniera soltanto generica il PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 e, per quanto abbia richiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire del trattamento ABA fino al compimento del diciottesimo anno di età, non ha formulato autentiche e specifiche doglianze in relazione alla durata dell’intervento prevista dal predetto PDTA a seconda delle fasce di età.
9.3.3. Non senza sottolineare la notoria evoluzione del disturbo dello spettro autistico nel corso della vita del minore, con conseguente necessità di evitare approcci che predeterminino in via giudiziale per una durata eccessiva il tipo di terapia ed il numero di ore da erogare (con potenziale pregiudizio per lo stesso minore laddove questo in futuro abbisogni di un numero maggiore o minore ore).
9.3.4. La peculiare vicenda del minore, la quale ha, da un lato, registrato progressivi, ma pur sempre moderati miglioramenti ed ha, d’altro lato, subito una inopinata e repentina discontinuità terapeutica, suggerisce, in ogni caso, di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del trattamento ABA nella misura di n. 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione, salvo che, dopo il primo semestre, l’SL LL non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
10. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto va annullato il PRI gravato; va, inoltre, ordinato all’SL LL di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA nella misura di 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, salvo diversa e debitamente motivata determinazione dell’amministrazione dopo il primo semestre di somministrazione del trattamento socio-sanitario.
11. Nei confronti dell’SL LL le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Si ravvisano congrue ragioni per disporne la compensazione nei confronti della Regione Campania.
12. Il compenso dovuto al CTU viene liquidato nella misura di euro 800,00 (comprensivi dell’anticipo disposto all’atto della nomina) e posto a carico dell’SL intimata, che provvederà al rimborso delle somme già versate al momento dell’inizio delle operazioni peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di LL al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli Avvocati Rogazzo e Vinciguerra per dichiarato anticipo;
C) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO SA | ER SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.