Articolo 36 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 35
Versione
11 marzo 1989
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Versione
15 febbraio 2018
Art. 36. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018