Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 762
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la notifica delle cartelle di pagamento, che sono divenute definitive per omessa impugnazione. Le censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici e i vizi procedurali delle notifiche sono state ritenute infondate o inammissibili perché non introdotte con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei tributi

    La censura è ritenuta infondata poiché, a seguito della documentata notifica delle cartelle di pagamento, si deve tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta di somme per IMU 2012, 2013 e TASI 2015

    Questa censura di merito, relativa alla non debenza dei tributi, andava sollevata con l'impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte, che sono divenute definitive per omessa impugnazione. Pertanto, la censura è infondata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 762
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 762
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo