CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9638/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Catena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932024 9029797050000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932024 9029797050000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932024 9029797050000 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l' intimazione di pagamento n. 293 2024 90297970 50, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, su ruoli del Comune di Aci Catena-
Ufficio tributi, notificata alla ricorrente con raccomandata a/r in data 28.10.2024, intimante il pagamento di complessivi € 2.076,42 per asserito mancato pagamento delle cartelle n. 29320190014794734 , n.
293202000556790032 e n. 29320230036382180, relative a IMU 2012 e 2013 e TASI 2015.
La ricorrente eccepiva:
I - nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle e dei sottostanti avvisi di accertamento;
II - intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi chiesti in pagamento;
III – illegittimità della richiesta di somme a titolo di IMU anni 2012 e 2013, atteso che dalla visura catastale storica e dal certificato di residenza storico, si evincerebbe che la ricorrente era e è proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, e lo possedeva ( e lo possiede tutt'oggi) a titolo di “prima casa”; precisava, in particolare che, pur possedendo 2 particelle catastali distinte ma contigue, nel 2012 vi era l'intento di unificarle;
operazione avvenuta nel 2013 a seguito dei necessari lavori, ragion per cui l'agevolazione IMU per abitazione principale spetterebbe anche in caso di contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale, fermo restando che l'immobile complessivamente considerato sia effettivamente utilizzato come “prima casa” e che la detrazione prevista dalla legge sia applicata una sola volta per tutte le unità, dovendosi ritenere irrilevante l'accatastamento unitario;
precisava, inoltre che in ogni caso, nel
2012, la sig.ra Ricorrente_1 era ancora minorenne e proprio per evitare l'insorgere di problematiche come quelle oggetto del presente ricorso, il padre della ricorrente, sig. Nominativo_1, aveva provveduto al pagamento dell'IMU per l'anno 2012, in quanto vi era l'unificazione funzionale ma non catastale delle due particelle, avvenuta poi nel 2013, ciò documentando con le ricevute dei pagamenti ICI 2012 a nome di NA
VA.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento ed in subordine per la declaratoria di illegittimità delle somme richieste a titolo di IMU anni 2012 e 2013, data l'esclusione del pagamento per “prima casa”, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 30.3.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso per decadenza e tardività, poiché l'atto impugnato sarebbe stato preceduto dalle sottese cartelle di pagamento divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge;
-l'infondatezza della declaratoria di prescrizione quinquennale, dovendosi tener conto che nessuna prescrizione sarebbe maturata visto che i tributi sottesi hanno subito pure la sospensione nel periodo COVID
19 che ha sospeso il decorrere del termine di prescrizione, in particolare ex art. 68 , commi 1 e 2, del D.L.
n. 18/2020.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memorie illustrative del 20.1.2026 la ricorrente insisteva nell'omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e, ancor prima dei prodromici avvisi di accertamento, dovendosi tener anche conto del fatto che il Comune non si è costituito in giudizio e che nulla è stato provato riguardo alla eventuale notifica dell'accertamento prodromico. Relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento evidenziava la ricorrente che dai documenti prodotti da controparte non si evincerebbe quale sarebbe l'atto sottostante il plico postale e che in ogni caso non ci sarebbe traccia delle raccomandate informative, ragion per cui nessun valore probatorio potrebbe attribuirsi alla notifica delle sottostanti cartelle di pagamento. Nel merito ribadiva la ricorrente che, come comprovato dalla visura catastale storica e dal certificato di residenza storico, la stessa era e sarebbe ancora proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, e la possedeva e la possiederebbe ancora a titolo di prima casa, ragion per cui avrebbe diritto di usufruire delle conseguenti agevolazioni e pertanto nulla sarebbe tenuta a versare a titolo di IMU per gli anni 2012 d 2013.
Il Comune di Aci Catena non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per cui è causa il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per: 1) omessa notifica delle cartelle e dei sottostanti avvisi di accertamento;
2) intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi chiesti in pagamento;
3) illegittimità della richiesta di somme a titolo di IMU anni 2012 e 2013 e TASI 2015.
Parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva eccependo il rigetto del ricorso in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sono state notificate regolarmente e tempestivamente le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento n.ri n. 29320190014794734 , n.
293202000556790032 e n. 29320230036382180, divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge, versando a sostegno di quanto affermato copia dei referti di notifica delle citate cartelle di pagamento.
Con memorie illustrative del 20.1.2026 la ricorrente insisteva nell'omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e, ancor prima dei prodromici avvisi di accertamento, dovendosi tener anche conto del fatto che il Comune non si è costituito in giudizio e che nulla è stato provato riguardo alla eventuale notifica dell'accertamento prodromico. Relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento evidenziava la ricorrente che dai documenti prodotti da controparte non si evincerebbe quale sarebbe l'atto sottostante il plico postale e che in ogni caso non ci sarebbe traccia delle raccomandate informative, ragion per cui nessun valore probatorio potrebbe attribuirsi alla notifica delle sottostanti cartelle di pagamento. Nel merito ribadiva la ricorrente che, come comprovato dalla visura catastale storica e dal certificato di residenza storico, la stessa era e sarebbe ancora proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, e la possedeva e la possiederebbe ancora a titolo di prima casa, ragion per cui avrebbe diritto di usufruire delle conseguenti agevolazioni e pertanto nulla sarebbe tenuta a versare a titolo dei tributi locali richiesti in pagamento.
Questo giudice adito osserva che l'ADER ha sostenuto e documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento che sono divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge e che, pertanto, le censure sollevate dalla ricorrente relativa all'omessa notifica sia delle cartelle di pagamento suddette che, ancor prima, dei prodromici avvisi di accertamento, devono ritenersi infondate così come devono ritenersi inammissibili le memorie illustrative versate in atti dalla ricorrente relativamente alla contestazione della produzione documentale fatta dall'ADER in relazione alle citate notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento per asseriti vizi procedimentali di notifica, in quanto costituiscono motivi nuovi rispetto a quelli espressamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato non può far ritenere acquisito ai fini della decisione l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/92, non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né diversamente la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché
- in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
D'altronde il principio affermato dalla Corte di Cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”.
Va precisato, altresì, che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio si controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si sostiene l'inefficacia.
In altri termini, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore e/o /dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024), cosa che la parte ricorrente non ha fatto nel caso di specie.
Pertanto va rigettata la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte e prodromiche all'impugnata intimazione di pagamento.
Quale conseguenza della documentata notifica delle presupposte cartelle di pagamento impugnate in uno con l'intimazione di pagamento opposta, anche la seconda censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione quinquennale della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta è infondata e va rigettata, dovendosi tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dagli artt. 67 comma
4 e 68 comma 4bis del d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27/2020.
Infondata è, altresì, la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita non debenza dei tributi richiesti in pagamento poiché tale censura di merito andava sollevata attraverso l'impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento che devono ritenersi definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge.
Pertanto il ricorso va totalmente rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'ADER in € 250,00, oltre
IVA ed accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Aci Catena perché non si è costituito in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. VA Vinci)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9638/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Catena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932024 9029797050000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932024 9029797050000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932024 9029797050000 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l' intimazione di pagamento n. 293 2024 90297970 50, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, su ruoli del Comune di Aci Catena-
Ufficio tributi, notificata alla ricorrente con raccomandata a/r in data 28.10.2024, intimante il pagamento di complessivi € 2.076,42 per asserito mancato pagamento delle cartelle n. 29320190014794734 , n.
293202000556790032 e n. 29320230036382180, relative a IMU 2012 e 2013 e TASI 2015.
La ricorrente eccepiva:
I - nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle e dei sottostanti avvisi di accertamento;
II - intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi chiesti in pagamento;
III – illegittimità della richiesta di somme a titolo di IMU anni 2012 e 2013, atteso che dalla visura catastale storica e dal certificato di residenza storico, si evincerebbe che la ricorrente era e è proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, e lo possedeva ( e lo possiede tutt'oggi) a titolo di “prima casa”; precisava, in particolare che, pur possedendo 2 particelle catastali distinte ma contigue, nel 2012 vi era l'intento di unificarle;
operazione avvenuta nel 2013 a seguito dei necessari lavori, ragion per cui l'agevolazione IMU per abitazione principale spetterebbe anche in caso di contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale, fermo restando che l'immobile complessivamente considerato sia effettivamente utilizzato come “prima casa” e che la detrazione prevista dalla legge sia applicata una sola volta per tutte le unità, dovendosi ritenere irrilevante l'accatastamento unitario;
precisava, inoltre che in ogni caso, nel
2012, la sig.ra Ricorrente_1 era ancora minorenne e proprio per evitare l'insorgere di problematiche come quelle oggetto del presente ricorso, il padre della ricorrente, sig. Nominativo_1, aveva provveduto al pagamento dell'IMU per l'anno 2012, in quanto vi era l'unificazione funzionale ma non catastale delle due particelle, avvenuta poi nel 2013, ciò documentando con le ricevute dei pagamenti ICI 2012 a nome di NA
VA.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento ed in subordine per la declaratoria di illegittimità delle somme richieste a titolo di IMU anni 2012 e 2013, data l'esclusione del pagamento per “prima casa”, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 30.3.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso per decadenza e tardività, poiché l'atto impugnato sarebbe stato preceduto dalle sottese cartelle di pagamento divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge;
-l'infondatezza della declaratoria di prescrizione quinquennale, dovendosi tener conto che nessuna prescrizione sarebbe maturata visto che i tributi sottesi hanno subito pure la sospensione nel periodo COVID
19 che ha sospeso il decorrere del termine di prescrizione, in particolare ex art. 68 , commi 1 e 2, del D.L.
n. 18/2020.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memorie illustrative del 20.1.2026 la ricorrente insisteva nell'omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e, ancor prima dei prodromici avvisi di accertamento, dovendosi tener anche conto del fatto che il Comune non si è costituito in giudizio e che nulla è stato provato riguardo alla eventuale notifica dell'accertamento prodromico. Relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento evidenziava la ricorrente che dai documenti prodotti da controparte non si evincerebbe quale sarebbe l'atto sottostante il plico postale e che in ogni caso non ci sarebbe traccia delle raccomandate informative, ragion per cui nessun valore probatorio potrebbe attribuirsi alla notifica delle sottostanti cartelle di pagamento. Nel merito ribadiva la ricorrente che, come comprovato dalla visura catastale storica e dal certificato di residenza storico, la stessa era e sarebbe ancora proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, e la possedeva e la possiederebbe ancora a titolo di prima casa, ragion per cui avrebbe diritto di usufruire delle conseguenti agevolazioni e pertanto nulla sarebbe tenuta a versare a titolo di IMU per gli anni 2012 d 2013.
Il Comune di Aci Catena non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per cui è causa il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per: 1) omessa notifica delle cartelle e dei sottostanti avvisi di accertamento;
2) intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi chiesti in pagamento;
3) illegittimità della richiesta di somme a titolo di IMU anni 2012 e 2013 e TASI 2015.
Parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva eccependo il rigetto del ricorso in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sono state notificate regolarmente e tempestivamente le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento n.ri n. 29320190014794734 , n.
293202000556790032 e n. 29320230036382180, divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge, versando a sostegno di quanto affermato copia dei referti di notifica delle citate cartelle di pagamento.
Con memorie illustrative del 20.1.2026 la ricorrente insisteva nell'omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e, ancor prima dei prodromici avvisi di accertamento, dovendosi tener anche conto del fatto che il Comune non si è costituito in giudizio e che nulla è stato provato riguardo alla eventuale notifica dell'accertamento prodromico. Relativamente alle sottostanti cartelle di pagamento evidenziava la ricorrente che dai documenti prodotti da controparte non si evincerebbe quale sarebbe l'atto sottostante il plico postale e che in ogni caso non ci sarebbe traccia delle raccomandate informative, ragion per cui nessun valore probatorio potrebbe attribuirsi alla notifica delle sottostanti cartelle di pagamento. Nel merito ribadiva la ricorrente che, come comprovato dalla visura catastale storica e dal certificato di residenza storico, la stessa era e sarebbe ancora proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, e la possedeva e la possiederebbe ancora a titolo di prima casa, ragion per cui avrebbe diritto di usufruire delle conseguenti agevolazioni e pertanto nulla sarebbe tenuta a versare a titolo dei tributi locali richiesti in pagamento.
Questo giudice adito osserva che l'ADER ha sostenuto e documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento che sono divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge e che, pertanto, le censure sollevate dalla ricorrente relativa all'omessa notifica sia delle cartelle di pagamento suddette che, ancor prima, dei prodromici avvisi di accertamento, devono ritenersi infondate così come devono ritenersi inammissibili le memorie illustrative versate in atti dalla ricorrente relativamente alla contestazione della produzione documentale fatta dall'ADER in relazione alle citate notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento per asseriti vizi procedimentali di notifica, in quanto costituiscono motivi nuovi rispetto a quelli espressamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato non può far ritenere acquisito ai fini della decisione l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/92, non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né diversamente la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché
- in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
D'altronde il principio affermato dalla Corte di Cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”.
Va precisato, altresì, che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio si controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si sostiene l'inefficacia.
In altri termini, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore e/o /dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024), cosa che la parte ricorrente non ha fatto nel caso di specie.
Pertanto va rigettata la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte e prodromiche all'impugnata intimazione di pagamento.
Quale conseguenza della documentata notifica delle presupposte cartelle di pagamento impugnate in uno con l'intimazione di pagamento opposta, anche la seconda censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione quinquennale della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta è infondata e va rigettata, dovendosi tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dagli artt. 67 comma
4 e 68 comma 4bis del d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27/2020.
Infondata è, altresì, la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita non debenza dei tributi richiesti in pagamento poiché tale censura di merito andava sollevata attraverso l'impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento che devono ritenersi definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge.
Pertanto il ricorso va totalmente rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'ADER in € 250,00, oltre
IVA ed accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Aci Catena perché non si è costituito in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. VA Vinci)