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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3874/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3874/2021
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti costituite hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3874 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lauro – risarcimento danni da circolazione di veicoli, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente, alla via Vico Luigi De Crecchio;
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
14.12.1967 ed ivi residente in Napoli, alla via Vico Luigi De Crecchio, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gianmaria C. Mele (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio sono elettivamente domiciliati in Sant'Anastasia (NA), al viale Igino
Giordani n. 3;
APPELLANTI
E
Controparte_1
(
[...] Controparte_2
- P.IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Federico Giusto (C.F. ), con il CodiceFiscale_4 quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza della Libertà n. 39, presso lo studio dell'Avv. Caterina Cicchillo;
APPELLATO
NONCHÉ R.G. n. 3874/2021
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o Parte_3 la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA. ), con sede in Milano al P.IVA_1
Corso Sempione n.39;
APPELLATO NON COSTITUITO
E
, c/o la società in persona CP_4 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA. , con sede in P.IVA_1
Milano al Corso Sempione n.39;
APPELLATO NON COSTITUITO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 04.10.2021, e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 242/2021 Parte_2 emessa in data 11 marzo 2021 e depositata il 24.03.2021, con cui il Giudice di
Pace di Lauro ha accertato l'esclusiva responsabilità del conducente CP_4 nella produzione del sinistro stradale occorso in data 04.12.2017 ed ha condannato l' al pagamento, nei confronti di Controparte_3
, di complessivi € 2.115,03, oltre interessi legali dalla sentenza ed, Parte_1 in favore di , di complessivi € 2.513,62, a titolo di risarcimento Parte_2 dei danni non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
Gli appellanti hanno formulato un unico motivo di appello basato sulla erronea valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine alla quantificazione del danno, laddove il Giudice di Pace di Lauro, pur avendo accertato la sussistenza dei danni R.G. n. 3874/2021
causati dal sinistro e l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente del veicolo antagonista, sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, ha poi disatteso le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio riducendo l'ammontare delle somme quantificate dal C.T.U. a titolo di danno biologico, in ragione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli appellanti.
e hanno, in particolare, richiamato la prova Parte_1 Parte_2 orale assunta nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale è emerso gli attori indossavano i dispositivi prescritti dalla legge al momento del sinistro ed hanno contestato il richiamo effettuato dal primo Giudice all'art. 172 del d.lgs. 209/2005, in quanto inconferente, trattandosi di norma riferita al diritto di recesso in materia assicurativa e non al concorso colposo delle vittime.
Gli appellanti hanno, poi, censurato la statuizione del primo Giudice, per aver omesso di specificare la percentuale o l'entità della riduzione applicata, lasciando così indeterminata la misura della riduzione ed hanno concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza n. 242/2021 del Giudice di Pace di Lauro, la condanna dei convenuti al pagamento di € 4.268,00 oltre interessi e svalutazione monetaria, o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa, a favore di e di € 5.188,00 oltre interessi e svalutazione monetaria, Parte_1
o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa, in favore di
. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con Parte_4 attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 08.04.2022, l' Controparte_1
– eccependo, in via
[...] Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità del gravame, in quanto privo dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 342 c.p.c., non essendo specificatamente individuate le parti del provvedimento impugnato né le modifiche richieste rispetto alla pronuncia di primo grado.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, avendo il Giudice di prime cure legittimamente escluso la rilevanza della deposizione testimoniale resa in ordine all'uso delle cinture di sicurezza, in quanto inattendibile ed avendo ritenuto non persuasiva la consulenza tecnica d'Ufficio sul punto, correttamente R.G. n. 3874/2021
riconoscendo una corresponsabilità degli odierni appellanti nella causazione del sinistro.
L'appellato ha precisato che l'erroneo richiamo, contenuto nella motivazione di primo grado, all'art. 172 del d.lgs. 209/2005, deve intendersi quale mero errore materiale, essendo evidente il riferimento all'art. 172 del Codice della Strada, che disciplina l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza;
che la mancata indicazione della percentuale esatta di riduzione non inficia la validità della decisione, giacché la decurtazione risulta comunque desumibile dal calcolo complessivo del risarcimento liquidato.
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto del gravame in quanto improponibile, improcedibile e inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza del Giudice di prime cure. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di gravame.
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del fascicolo, giusta variazione tabellare n. 9/2025, contenuta nel decreto presidenziale n. 145/2025.
5. Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia della e Parte_3 di i quali, nonostante la ritualità delle notificazioni dell'atto di CP_4 citazione in appello, non si sono costituiti.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, il quale ha dedotto che l'atto di appello sarebbe privo della specificità richiesta dall'art 342 c.p.c..
Invero, l'atto di appello si appalesa fornito di tutti i requisiti normativamente previsti, essendo del tutto agevole l'individuazione dei capi della sentenza impugnati, degli errori denunziati e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
7. Ancora in via preliminare, va rilevato che, nel caso di sinistro stradale avvenuto in
Italia con veicolo immatricolato all'estero, qualora si voglia proporre – come nel caso di specie - la sola azione diretta contro la compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, l'atto di citazione va notificato all' che, ai sensi CP_3 R.G. n. 3874/2021
dell'art. 126, comma 2, lett. b) e c) cod. ass., è legittimato a stare in giudizio ed è domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.
8. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
A parere del Tribunale, appare evidente la contraddittorietà della motivazione nella pronuncia del Giudice di primo grado che non consente una corretta comprensione della ratio decidendi che sorregge la decisione adottata.
Invero, il Giudice di prime cure ha dapprima ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., escludendo il concorso di colpa degli odierni appellanti nella causazione del sinistro e ponendo, dunque, a fondamento della propria statuizione la deposizione resa dal teste attoreo escusso in merito all'an dei danni cagionati a seguito del sinistro e, tuttavia, nella successiva quantificazione dei danni patiti dagli odierni appellanti, ha operato una riduzione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 a titolo di danno biologico per lesioni di lieve entità patite, muovendo dal mancato utilizzo da parte degli odierni appellanti delle cinture di sicurezza ex art. 172 del Codice della
Strada.
Va, sul punto, ribadito che la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. riveste natura sussidiaria, operando solo allorquando non sia possibile accertare le concrete modalità di verificazione del sinistro.
Al contrario, laddove le risultanze istruttorie consentano di ricostruire la dinamica e di attribuire la responsabilità esclusiva ad uno dei conducenti, detta presunzione deve ritenersi superata (Cass. civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2021, n. 6941; Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29927).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace – sulla scorta dell'escussione testimoniale assunta nel corso del giudizio e della C.T.U. espletata - ha ritenuto raggiunta la prova della dinamica del sinistro così come allegata dagli attori, con conseguente superamento della presunzione del concorso di colpa dei danneggiati.
In particolare, l'utilizzo delle cinture di sicurezza ha trovato conferma nella deposizione resa dal teste attoreo, mentre la compagnia assicurativa – gravata del relativo onere - non ha fornito elementi contrari nè questi sono stati comunque acquisiti agli atti del processo. R.G. n. 3874/2021
Il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza non ha trovato riscontro neppure nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal Dr. , il Persona_1 quale ha confermato la compatibilità eziologica delle lesioni con la dinamica del sinistro.
Deve, dunque, ritenersi che il primo Giudice, dopo aver ritenuto attendibile la deposizione testimoniale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, abbia poi contraddittoriamente disatteso le dichiarazioni relative all'utilizzo del dispositivo di sicurezza.
Una simile valutazione lede i principi di coerenza logica della motivazione e contrasta con il consolidato indirizzo secondo cui la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale - può operare solo ove vi sia prova specifica e concreta del comportamento colposo del danneggiato idoneo ad aggravare l'evento (Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 2012, n. 7533; Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3585).
Ne deriva che il primo Giudice non avrebbe potuto operare alcuna riduzione del risarcimento (peraltro, effettuata senza neppure specificare l'entità della compiuta riduzione), non essendovi prova del concorso colposo dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 c.c..
9. L'appello deve, pertanto, essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nella parte relativa alla quantificazione del danno, con conseguente condanna dell'appellato al risarcimento del danno non patrimoniale patito da e da e liquidato facendo applicazione delle Parte_1 Parte_2 tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, introdotte per le microinvalidità (dall'1% al 9%), in relazione ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Invero, la C.T.U. espletata dal Dr. ha accertato che, in seguito al Per_1 sinistro per cui causa, ha subito un danno biologico permanente Parte_1 pari al 3%, un'invalidità temporanea totale valutata in giorni 3 ed al valore del
75% in giorni venti ed al valore del 50% in giorni 20, mentre, quanto a Parte_2
, quest'ultima ha subito un danno biologico permanente pari al 4%,
[...] un'invalidità temporanea totale valutata in giorni tre ed al valore del 75% in giorni venti ed al valore del 50% in giorni 20. R.G. n. 3874/2021
A tale danno biologico deve aggiungersi la somma pari al 10% liquidata dal primo
Giudice a titolo di danno morale. Contr 10. Ne consegue che l'appellato va condannato al pagamento, in favore di
, della somma complessiva pari ad € 4.135,04, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale - somma calcolata tenendo conto delle tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno da parte del giudice di prime cure, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (pari a 36 anni), della percentuale di invalidità permanente (pari al 3 %), dei giorni di invalidità temporanea totale (pari a 3), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
(pari a 20), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 20% (pari a 20) e della maggiorazione pari al 10% (calcolata sulla sola invalidità permanente) così come riconosciuta dal primo Giudice, a titolo di danno morale ed al pagamento, in favore di , della somma complessiva pari ad € 5.079,10, calcolata Parte_2 facendo applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno da parte del giudice di prime cure, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (pari a 49 anni), della percentuale di invalidità permanente (pari al 4%), dei giorni di invalidità temporanea totale (pari a 3), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (pari a 20), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 20% (pari a 20), con la maggiorazione del 10% (calcolata sul solo danno biologico permanente) così come riconosciuta dal primo Giudice.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio
(attesa la conferma di quelle relative al primo grado), le spese de quibus seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. e si Controparte_3 liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione e con applicazione dei valori minimi relativamente alla fase decisoria, in ragione del modulo decisionale adottato.
Va, infine, disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore degli appellanti, Avv. Gianmaria C. Mele, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando R.G. n. 3874/2021
sull'appello avverso la sentenza n. 242/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lauro il
11.03.2021 e depositata in data 24.03.2021, proposto da e Parte_1
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_6
e disattesa ogni contraria istanza,
[...] Parte_3 CP_4 difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e Parte_3 CP_4
- in parziale accoglimento del gravame proposto da e Parte_1 Parte_2
ed in parziale riforma della sentenza n. 242/2021 resa dal Giudice di Lauro
[...]
(AV) il 11.03.2021 e depositata in data 24.03.2021, condanna l'appellato
[...]
al pagamento, in favore di , della somma Controparte_3 Parte_1 complessiva pari ad € 4.135,04, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale di cui è causa e condanna, altresì, l'appellato al pagamento, in favore di , della Controparte_3 Parte_2 somma complessiva pari ad € 5.079,10, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale di cui è causa;
- condanna l'appellato al pagamento, in favore degli Controparte_3 appellanti e , delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 giudizio, che liquida in € 4.227,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Gianmaria C. Mele, dichiaratosi antistatario.
Così deciso all'udienza del 27 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3874/2021
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti costituite hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 3874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3874 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lauro – risarcimento danni da circolazione di veicoli, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente, alla via Vico Luigi De Crecchio;
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
14.12.1967 ed ivi residente in Napoli, alla via Vico Luigi De Crecchio, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gianmaria C. Mele (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio sono elettivamente domiciliati in Sant'Anastasia (NA), al viale Igino
Giordani n. 3;
APPELLANTI
E
Controparte_1
(
[...] Controparte_2
- P.IVA - in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Federico Giusto (C.F. ), con il CodiceFiscale_4 quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza della Libertà n. 39, presso lo studio dell'Avv. Caterina Cicchillo;
APPELLATO
NONCHÉ R.G. n. 3874/2021
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c/o Parte_3 la società in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA. ), con sede in Milano al P.IVA_1
Corso Sempione n.39;
APPELLATO NON COSTITUITO
E
, c/o la società in persona CP_4 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA. , con sede in P.IVA_1
Milano al Corso Sempione n.39;
APPELLATO NON COSTITUITO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 04.10.2021, e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 242/2021 Parte_2 emessa in data 11 marzo 2021 e depositata il 24.03.2021, con cui il Giudice di
Pace di Lauro ha accertato l'esclusiva responsabilità del conducente CP_4 nella produzione del sinistro stradale occorso in data 04.12.2017 ed ha condannato l' al pagamento, nei confronti di Controparte_3
, di complessivi € 2.115,03, oltre interessi legali dalla sentenza ed, Parte_1 in favore di , di complessivi € 2.513,62, a titolo di risarcimento Parte_2 dei danni non patrimoniali, oltre al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
Gli appellanti hanno formulato un unico motivo di appello basato sulla erronea valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine alla quantificazione del danno, laddove il Giudice di Pace di Lauro, pur avendo accertato la sussistenza dei danni R.G. n. 3874/2021
causati dal sinistro e l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente del veicolo antagonista, sulla base delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, ha poi disatteso le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio riducendo l'ammontare delle somme quantificate dal C.T.U. a titolo di danno biologico, in ragione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli appellanti.
e hanno, in particolare, richiamato la prova Parte_1 Parte_2 orale assunta nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale è emerso gli attori indossavano i dispositivi prescritti dalla legge al momento del sinistro ed hanno contestato il richiamo effettuato dal primo Giudice all'art. 172 del d.lgs. 209/2005, in quanto inconferente, trattandosi di norma riferita al diritto di recesso in materia assicurativa e non al concorso colposo delle vittime.
Gli appellanti hanno, poi, censurato la statuizione del primo Giudice, per aver omesso di specificare la percentuale o l'entità della riduzione applicata, lasciando così indeterminata la misura della riduzione ed hanno concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza n. 242/2021 del Giudice di Pace di Lauro, la condanna dei convenuti al pagamento di € 4.268,00 oltre interessi e svalutazione monetaria, o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa, a favore di e di € 5.188,00 oltre interessi e svalutazione monetaria, Parte_1
o nella misura maggiore o minore da accertare in corso di causa, in favore di
. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con Parte_4 attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 08.04.2022, l' Controparte_1
– eccependo, in via
[...] Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità del gravame, in quanto privo dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 342 c.p.c., non essendo specificatamente individuate le parti del provvedimento impugnato né le modifiche richieste rispetto alla pronuncia di primo grado.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame, avendo il Giudice di prime cure legittimamente escluso la rilevanza della deposizione testimoniale resa in ordine all'uso delle cinture di sicurezza, in quanto inattendibile ed avendo ritenuto non persuasiva la consulenza tecnica d'Ufficio sul punto, correttamente R.G. n. 3874/2021
riconoscendo una corresponsabilità degli odierni appellanti nella causazione del sinistro.
L'appellato ha precisato che l'erroneo richiamo, contenuto nella motivazione di primo grado, all'art. 172 del d.lgs. 209/2005, deve intendersi quale mero errore materiale, essendo evidente il riferimento all'art. 172 del Codice della Strada, che disciplina l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza;
che la mancata indicazione della percentuale esatta di riduzione non inficia la validità della decisione, giacché la decurtazione risulta comunque desumibile dal calcolo complessivo del risarcimento liquidato.
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto del gravame in quanto improponibile, improcedibile e inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza del Giudice di prime cure. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio di gravame.
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del fascicolo, giusta variazione tabellare n. 9/2025, contenuta nel decreto presidenziale n. 145/2025.
5. Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia della e Parte_3 di i quali, nonostante la ritualità delle notificazioni dell'atto di CP_4 citazione in appello, non si sono costituiti.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, il quale ha dedotto che l'atto di appello sarebbe privo della specificità richiesta dall'art 342 c.p.c..
Invero, l'atto di appello si appalesa fornito di tutti i requisiti normativamente previsti, essendo del tutto agevole l'individuazione dei capi della sentenza impugnati, degli errori denunziati e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
7. Ancora in via preliminare, va rilevato che, nel caso di sinistro stradale avvenuto in
Italia con veicolo immatricolato all'estero, qualora si voglia proporre – come nel caso di specie - la sola azione diretta contro la compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, l'atto di citazione va notificato all' che, ai sensi CP_3 R.G. n. 3874/2021
dell'art. 126, comma 2, lett. b) e c) cod. ass., è legittimato a stare in giudizio ed è domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.
8. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'appello è parzialmente fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
A parere del Tribunale, appare evidente la contraddittorietà della motivazione nella pronuncia del Giudice di primo grado che non consente una corretta comprensione della ratio decidendi che sorregge la decisione adottata.
Invero, il Giudice di prime cure ha dapprima ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., escludendo il concorso di colpa degli odierni appellanti nella causazione del sinistro e ponendo, dunque, a fondamento della propria statuizione la deposizione resa dal teste attoreo escusso in merito all'an dei danni cagionati a seguito del sinistro e, tuttavia, nella successiva quantificazione dei danni patiti dagli odierni appellanti, ha operato una riduzione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 a titolo di danno biologico per lesioni di lieve entità patite, muovendo dal mancato utilizzo da parte degli odierni appellanti delle cinture di sicurezza ex art. 172 del Codice della
Strada.
Va, sul punto, ribadito che la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. riveste natura sussidiaria, operando solo allorquando non sia possibile accertare le concrete modalità di verificazione del sinistro.
Al contrario, laddove le risultanze istruttorie consentano di ricostruire la dinamica e di attribuire la responsabilità esclusiva ad uno dei conducenti, detta presunzione deve ritenersi superata (Cass. civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2021, n. 6941; Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29927).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace – sulla scorta dell'escussione testimoniale assunta nel corso del giudizio e della C.T.U. espletata - ha ritenuto raggiunta la prova della dinamica del sinistro così come allegata dagli attori, con conseguente superamento della presunzione del concorso di colpa dei danneggiati.
In particolare, l'utilizzo delle cinture di sicurezza ha trovato conferma nella deposizione resa dal teste attoreo, mentre la compagnia assicurativa – gravata del relativo onere - non ha fornito elementi contrari nè questi sono stati comunque acquisiti agli atti del processo. R.G. n. 3874/2021
Il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza non ha trovato riscontro neppure nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal Dr. , il Persona_1 quale ha confermato la compatibilità eziologica delle lesioni con la dinamica del sinistro.
Deve, dunque, ritenersi che il primo Giudice, dopo aver ritenuto attendibile la deposizione testimoniale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, abbia poi contraddittoriamente disatteso le dichiarazioni relative all'utilizzo del dispositivo di sicurezza.
Una simile valutazione lede i principi di coerenza logica della motivazione e contrasta con il consolidato indirizzo secondo cui la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. - applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale - può operare solo ove vi sia prova specifica e concreta del comportamento colposo del danneggiato idoneo ad aggravare l'evento (Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 2012, n. 7533; Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3585).
Ne deriva che il primo Giudice non avrebbe potuto operare alcuna riduzione del risarcimento (peraltro, effettuata senza neppure specificare l'entità della compiuta riduzione), non essendovi prova del concorso colposo dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 c.c..
9. L'appello deve, pertanto, essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nella parte relativa alla quantificazione del danno, con conseguente condanna dell'appellato al risarcimento del danno non patrimoniale patito da e da e liquidato facendo applicazione delle Parte_1 Parte_2 tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, introdotte per le microinvalidità (dall'1% al 9%), in relazione ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
Invero, la C.T.U. espletata dal Dr. ha accertato che, in seguito al Per_1 sinistro per cui causa, ha subito un danno biologico permanente Parte_1 pari al 3%, un'invalidità temporanea totale valutata in giorni 3 ed al valore del
75% in giorni venti ed al valore del 50% in giorni 20, mentre, quanto a Parte_2
, quest'ultima ha subito un danno biologico permanente pari al 4%,
[...] un'invalidità temporanea totale valutata in giorni tre ed al valore del 75% in giorni venti ed al valore del 50% in giorni 20. R.G. n. 3874/2021
A tale danno biologico deve aggiungersi la somma pari al 10% liquidata dal primo
Giudice a titolo di danno morale. Contr 10. Ne consegue che l'appellato va condannato al pagamento, in favore di
, della somma complessiva pari ad € 4.135,04, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale - somma calcolata tenendo conto delle tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno da parte del giudice di prime cure, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (pari a 36 anni), della percentuale di invalidità permanente (pari al 3 %), dei giorni di invalidità temporanea totale (pari a 3), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
(pari a 20), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 20% (pari a 20) e della maggiorazione pari al 10% (calcolata sulla sola invalidità permanente) così come riconosciuta dal primo Giudice, a titolo di danno morale ed al pagamento, in favore di , della somma complessiva pari ad € 5.079,10, calcolata Parte_2 facendo applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno da parte del giudice di prime cure, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (pari a 49 anni), della percentuale di invalidità permanente (pari al 4%), dei giorni di invalidità temporanea totale (pari a 3), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (pari a 20), dei giorni di invalidità temporanea parziale al 20% (pari a 20), con la maggiorazione del 10% (calcolata sul solo danno biologico permanente) così come riconosciuta dal primo Giudice.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio
(attesa la conferma di quelle relative al primo grado), le spese de quibus seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. e si Controparte_3 liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione e con applicazione dei valori minimi relativamente alla fase decisoria, in ragione del modulo decisionale adottato.
Va, infine, disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore degli appellanti, Avv. Gianmaria C. Mele, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando R.G. n. 3874/2021
sull'appello avverso la sentenza n. 242/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lauro il
11.03.2021 e depositata in data 24.03.2021, proposto da e Parte_1
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_6
e disattesa ogni contraria istanza,
[...] Parte_3 CP_4 difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e Parte_3 CP_4
- in parziale accoglimento del gravame proposto da e Parte_1 Parte_2
ed in parziale riforma della sentenza n. 242/2021 resa dal Giudice di Lauro
[...]
(AV) il 11.03.2021 e depositata in data 24.03.2021, condanna l'appellato
[...]
al pagamento, in favore di , della somma Controparte_3 Parte_1 complessiva pari ad € 4.135,04, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale di cui è causa e condanna, altresì, l'appellato al pagamento, in favore di , della Controparte_3 Parte_2 somma complessiva pari ad € 5.079,10, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale di cui è causa;
- condanna l'appellato al pagamento, in favore degli Controparte_3 appellanti e , delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 giudizio, che liquida in € 4.227,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Gianmaria C. Mele, dichiaratosi antistatario.
Così deciso all'udienza del 27 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani