Articolo 3 della Legge 16 febbraio 1953, n. 214
Articolo 2Articolo 4
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16 aprile 1953
Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169 , convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 , e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953