Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169 , convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 , e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169 , convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 , e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.