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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rocco Sciarrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1673 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...]/SP (Brasile) in data 25/02/1965, cittadina brasiliana, Parte_1 residente in [...], apto. 23, CAP 14050-470, Ribeirão Preto/SP (Brasile) rappresentata ed assistita dall'Avv. Michele Filippi (C.F. e dall'Advogado C.F._1
(Avvocato Stabilito) Saimon Rodrigo Rocha (C.F. ), che agiscono d'intesa C.F._2
(Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 96/2001), entrambi domiciliati presso lo studio del primo, a Isola della
Scala (VR), al Viale Ungheria n. 3, giusta procura alle liti tradotta ed apostillata
- RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 suo status di cittadino italiano in quanto discendente diretto di nato il Persona_1
1 14.05.1878 a RR Di IE (CZ) figlio di e come da Estratto di Persona_2 Persona_3 nascita rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile di RR di IE (CZ), (doc.03). il ricorrente ha rappresentato che: In data 18 giugno 1927, nella Città di Ribeirão Preto/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come Persona_1 Persona_4 comprovato dal Certificato di Matrimonio rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile di Ribeirão
Preto/SP (Brasile), che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.04).
Il sig. denominato anche non ha mai rinunciato alla Persona_1 Persona_5 cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.05).
Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva in data Persona_1 Persona_4
26 marzo 1906, nella città di Ribeirão Preto/SP (Brasile), il sig. come comprovato Parte_2 dal Certificato di Nascita rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Ribeirão Preto/SP (Brasile), che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.06).
In data 16 febbraio 1933 nella città di Ribeirão Preto/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_2 matrimonio con la sig.ra come risulta dal Certificato di Matrimonio, rilasciato Persona_6 dall'Ufficiale di Stato Civile di Ribeirão Preto/SP (Brasile), che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.07).
Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra (cognome Parte_2 Persona_7 acquisito dopo il matrimonio) nasceva nella città di Ribeirão Preto/SP (Brasile), in data 07 maggio
1938 il sig. come risulta da Certificato di Nascita –Intero Contenuto, rilasciato Parte_3 dall'Ufficiale di Stato Civile di Ribeirão Preto/SP (Brasile), prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.08).
In data 07 dicembre 1963 nella città di Ribeirão Preto/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_3 matrimonio con la sig.ra. , come risulta dal Certificato di Matrimonio intero Persona_8 contenuto, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Ribeirão Preto/SP (Brasile), che si produce anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.09).
Dall'unione coniugale tra la il sig. e la sig.ra (cognome Parte_3 Persona_9 acquisito dopo il matrimonio) nasceva nella città di Ribeirão Preto/SP (Brasile), in data 25 febbraio
1965, la sig.ra come risulta da Certificato di Nascita –Intero Contenuto, rilasciato Parte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile di Ribeirão Preto/SP (Brasile), prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc.10).
2 L'odierna ricorrente, residente nello Stato di São Paulo ha regolarmente provveduto ad adire la
Pubblica Amministrazione competente, il Consolato Generale d'Italia a São Paulo tramite email
(unica modalità possibile al tempo), con modulo compilato e firmato, in data 18 marzo 2021 (doc.11).
L'odierna ricorrente non ha ricevuto nessuna risposta e nemmeno è stata inserita nelle liste d'attesa del Consolato di São Paulo.
Non ricevendo risposta e non essendo stata inserita nelle “liste d'attesa”, non è possibile Parte_4 sapere la data certa in cui la documentazione sarà esaminata, ha anche provato l'iscrizione tramite la modalità “prenotami” l'unica modalità disponibile al giorno d'oggi senza riscontro. (doc.12).
I tentativi in giorni e orari diversi si sono rivelati inutili poiché come da messaggio apparso sullo schermo, non ci sono mai delle date disponibili e l'iscrizione diventa una lotteria. La sig.ra Pt_1 infatti, ha provato l'iscrizione durante più di 20 giorni, dal 12 al 28 marzo 2024, senza
[...] successo (30 tentativi) (doc.13).
A ciò si aggiunga che il Consolato Generale d'Italia a São Paulo, con apposita comunicazione informa gli interessati che le convocazioni risultano ferme all'analisi delle istanze risalenti al 2013/2014 (10 anni di attesa), evidenziando la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione dell'elevatissimo numero delle domande presentate (doc.14).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda, il Giudice ha riservato la decisione.
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di RR di IE (CZ) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
3 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, che ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. denominato anche sino all' odierno ricorrente. Persona_1 Persona_5 dalla produzione documentale agli atti, è possibile argomentare anche l'interesse ad agire del ricorrente in via giudiziale, stante la dimostrata difficoltà di ottenere la pronuncia richiesta in via amministrativa a causa dei lunghi tempi a ciò necessari;
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_5 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il
4 procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile
- territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano del ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Catanzaro, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rocco Sciarrone
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