Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1109
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica atti presupposti

    Le parti resistenti hanno comprovato la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data anteriore all'intimazione, e la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale ingiunzione per far valere l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Non risulta decorsa la prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'atto opposto, tenendo conto della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

  • Rigettato
    Non debenza dell'imposta

    La ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'ingiunzione di pagamento per far valere la non debenza dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1109
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo