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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1109/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7733/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189152125974606 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo l'intimazione di pagamento n. 202470732189152125974606, a lei notificata per il presunto mancato pagamento dell'ICI per l'anno 2011, come da precedente avviso di accertamento asseritamente notificato il 24.1.2017 e successiva ingiunzione asseritamente notificata il 26.3.2021. La ricorrente in particolare eccepiva: la nullità dell'intimazione opposta per l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la non debenza dell'imposta, essendo l'immobile tassato adibito a “prima casa” della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo, comunque, l'infondatezza dei motivi di ricorso. Si costituiva, altresì, Municipia spa, resistendo al ricorso.
In occasione della pubblica udienza del 19.2.2026, presenti i difensori di parte ricorrente, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Va disattesa in prima battuta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di
Cosenza, sul presupposto dell'affidamento a Municipia spa dell'attività di accertamento e riscossione del tributo. Il contribuente, infatti, articola sia motivi di ordine formale, sia motivi di ordine sostanziale riguardanti l'an e il quantum della pretesa impositiva, sicché, pur spettando la legittimazione processuale all'ente delegato, non vi è dubbio che sussista un interesse giuridicamente rilevante del Comune alla partecipazione al presente giudizio, mantenendo esso la titolarità del credito.
1.2 Ciò posto, in ordine ai motivi articolati dalla ricorrente deve osservarsi:
a) che le parti resistenti hanno comprovato la notifica in data 26.3.2021 dell'ingiunzione di pagamento richiamata nell'atto opposto (peraltro mediante consegna diretta alla ricorrente), sicché solo impugnando quest'ultimo atto la ricorrente avrebbe potuto far valere la prescrizione a quella data eventualmente maturata e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, anche al fine di censurare la ritenuta non debenza dell'imposta;
b) che non risulta decorsa, alla data di notifica dell'atto opposto, la prescrizione quinquennale propria dei tributi locali, tenendosi appunto conto del dies a quo rappresentato dalla notifica dell'ingiunzione del 26.3.2021.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e con riduzione per quanto riguarda il Comune di Cosenza, in giudizio per il tramite di proprio funzionario.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore delle controparti, che si liquidano in euro 237,00 per onorari per quanto riguarda Municipia spa, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CP come per legge e in euro 189,60 per compensi per quanto riguarda il
Comune di Cosenza, oltre accessori se dovuti per legge. Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi
Ianni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7733/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189152125974606 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo l'intimazione di pagamento n. 202470732189152125974606, a lei notificata per il presunto mancato pagamento dell'ICI per l'anno 2011, come da precedente avviso di accertamento asseritamente notificato il 24.1.2017 e successiva ingiunzione asseritamente notificata il 26.3.2021. La ricorrente in particolare eccepiva: la nullità dell'intimazione opposta per l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la non debenza dell'imposta, essendo l'immobile tassato adibito a “prima casa” della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo, comunque, l'infondatezza dei motivi di ricorso. Si costituiva, altresì, Municipia spa, resistendo al ricorso.
In occasione della pubblica udienza del 19.2.2026, presenti i difensori di parte ricorrente, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Va disattesa in prima battuta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di
Cosenza, sul presupposto dell'affidamento a Municipia spa dell'attività di accertamento e riscossione del tributo. Il contribuente, infatti, articola sia motivi di ordine formale, sia motivi di ordine sostanziale riguardanti l'an e il quantum della pretesa impositiva, sicché, pur spettando la legittimazione processuale all'ente delegato, non vi è dubbio che sussista un interesse giuridicamente rilevante del Comune alla partecipazione al presente giudizio, mantenendo esso la titolarità del credito.
1.2 Ciò posto, in ordine ai motivi articolati dalla ricorrente deve osservarsi:
a) che le parti resistenti hanno comprovato la notifica in data 26.3.2021 dell'ingiunzione di pagamento richiamata nell'atto opposto (peraltro mediante consegna diretta alla ricorrente), sicché solo impugnando quest'ultimo atto la ricorrente avrebbe potuto far valere la prescrizione a quella data eventualmente maturata e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, anche al fine di censurare la ritenuta non debenza dell'imposta;
b) che non risulta decorsa, alla data di notifica dell'atto opposto, la prescrizione quinquennale propria dei tributi locali, tenendosi appunto conto del dies a quo rappresentato dalla notifica dell'ingiunzione del 26.3.2021.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e con riduzione per quanto riguarda il Comune di Cosenza, in giudizio per il tramite di proprio funzionario.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore delle controparti, che si liquidano in euro 237,00 per onorari per quanto riguarda Municipia spa, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CP come per legge e in euro 189,60 per compensi per quanto riguarda il
Comune di Cosenza, oltre accessori se dovuti per legge. Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi
Ianni