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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2024, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1837/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1837/2023
Tra:
, n. q. di Amm. Unico e l.r.p.t della Parte_1 [...]
corrente in Piano di Sorrento (Na) alla Via dei Platani Controparte_1
n. 11/B - P. IVA rapp.to e difeso, g.m. in calce al ricorso P.IVA_1 introduttivo, dall'Avv. Antonio Esposito e dall'Avv. Angela Aiello e con i medesimi elettivamente domiciliato in Meta (Na), alla Via S.E. De Martino n.
4;
Ricorrente
Contro
:
in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_2
Rag. residente in [...] al Corso Italia n. 65; Controparte_3
Resistente contumace
OGGETTO: inadempimento.
Conclusioni:
L'attore conclude come da scritti difensivi e discussione orale del 20-09-2024.
FATTO Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., l'attore, in qualità di
Amministratore Unico e l.r.p.t. della CP_1 Controparte_1
, premesso:
[...]
Di aver ottenuto in data 06-06-2013 decreto ingiuntivo n. 114/2014 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata con il quale veniva ingiunto al CP_2
di Meta (NA) il pagamento dell'importo di euro 23.312,90, oltre
[...]
accessori, regolarmente notificato e non opposto e pertanto definitivamente esecutivo;
Che in seguito alla notifica di tale decreto, e soltanto dopo la stessa, il provvedeva al pagamento parziale del credito con due distinti CP_2
versamenti: 1) in data 25-09-2013 di euro 500,00; 2) in data 04-10-2013 di euro 5.000,00, restando pertanto debitore dell'ulteriore somma di euro
17.812,90, oltre interessi legali dal 08-01-2013 e spese successive;
Che non avevano alcun riscontro i vari atti di precetto notificati e risultava infruttuosa la procedura di pignoramento presso terzi tentata;
Che a fronte di tale persistente inadempimento, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità attuale, si rendeva necessario richiedere all'amministratore del condominio l'elenco dei condomini morosi al fine di evitare di procedere esecutivamente nei confronti dei condomini in bonis.
Che, pertanto, in data 10.02.2023, la Controparte_1
invitava e diffidava il a voler trasmettere ai sensi e
[...] Controparte_2
per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c., l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici nonché
l'importo dovuto da ciascuno di questi.
Che tale invito rimaneva inevaso, in quanto l'amministratore di CP_2
nella qualità non provvedeva a consegnare l'elenco dei condomini morosi con i relativi nominativi.
Tanto premesso, la ricorrente adiva l'autorità giudiziaria al fine di “ A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
B) per l'effetto condannare il nella persona Controparte_2 dell'Amministratore p.t. sig. , a consegnare alla parte istante Controparte_3
i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
C) fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a € 100,00 – o quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”
Il convenuto restava contumace nonostante la regolarità della CP_2
notifica.
Con ordinanza del 07-11-2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'odierna udienza.
DIRITTO
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che il resistente in pers. dell'amm p.t., CP_2
non si è costituito, sebbene ritualmente citato e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia;
La Parte ricorrente risulta in possesso di un titolo giudiziale verso il
Condominio che ha accertato il debito riportato in premessa. Il titolo in esame è esecutivo, essendo stato individuato nel Decreto Ingiuntivo n. n. 114/2014 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 02.07.2013, non opposto e munito di formula esecutiva. Tale titolo risulta anche notificato al debitore, come pure risultano notificati successivi atti di precetto. CP_2
Orbene, è quindi da ritenere, come confermato da giurisprudenza di legittimità
e di merito, che sussiste un obbligo cogente in capo all'Amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di comunicare al creditore del condominio insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso. Detto incombente non risuta eseguito nonostante la richiesta sia stata formalizzata con raccomandata del 10.02.2023.
Per quanto concerne la richiesta ex art 614 bis c.p.c. di fissare una somma a carico del per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna, CP_2
questo giudice ritiene che la stessa vada accolta. Detta somma, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla data di notifica della presente sentenza al CP_2 debitore. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e, comunque (onde evitare che le “astreintes” per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo), per non oltre 300 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
A) Accerta e dichiara il diritto dell'istante ad avere dal resistente CP_2 la consegna dell'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli prodotti dal ricorrente;
B) per l'effetto dichiara il , nella Controparte_4 persona dell'Amministratore p.t. a consegnare alla parte Controparte_3
ricorrente i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
C) condanna il , nella persona Controparte_4 dell'Amministratore p.t. ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al Controparte_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla data di notifica della presente sentenza al debitore. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione CP_2
del provvedimento e, comunque, per non oltre 300 giorni.
D) condanna il , nella persona Controparte_4 dell'Amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
che vengono liquidate nella misura di euro 2.000,00 per onorari ed euro 264,00 per spese oltre iva, cpa, rimborso forfettario al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 21/09/2024
Il GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1837/2023
Tra:
, n. q. di Amm. Unico e l.r.p.t della Parte_1 [...]
corrente in Piano di Sorrento (Na) alla Via dei Platani Controparte_1
n. 11/B - P. IVA rapp.to e difeso, g.m. in calce al ricorso P.IVA_1 introduttivo, dall'Avv. Antonio Esposito e dall'Avv. Angela Aiello e con i medesimi elettivamente domiciliato in Meta (Na), alla Via S.E. De Martino n.
4;
Ricorrente
Contro
:
in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_2
Rag. residente in [...] al Corso Italia n. 65; Controparte_3
Resistente contumace
OGGETTO: inadempimento.
Conclusioni:
L'attore conclude come da scritti difensivi e discussione orale del 20-09-2024.
FATTO Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., l'attore, in qualità di
Amministratore Unico e l.r.p.t. della CP_1 Controparte_1
, premesso:
[...]
Di aver ottenuto in data 06-06-2013 decreto ingiuntivo n. 114/2014 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata con il quale veniva ingiunto al CP_2
di Meta (NA) il pagamento dell'importo di euro 23.312,90, oltre
[...]
accessori, regolarmente notificato e non opposto e pertanto definitivamente esecutivo;
Che in seguito alla notifica di tale decreto, e soltanto dopo la stessa, il provvedeva al pagamento parziale del credito con due distinti CP_2
versamenti: 1) in data 25-09-2013 di euro 500,00; 2) in data 04-10-2013 di euro 5.000,00, restando pertanto debitore dell'ulteriore somma di euro
17.812,90, oltre interessi legali dal 08-01-2013 e spese successive;
Che non avevano alcun riscontro i vari atti di precetto notificati e risultava infruttuosa la procedura di pignoramento presso terzi tentata;
Che a fronte di tale persistente inadempimento, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità attuale, si rendeva necessario richiedere all'amministratore del condominio l'elenco dei condomini morosi al fine di evitare di procedere esecutivamente nei confronti dei condomini in bonis.
Che, pertanto, in data 10.02.2023, la Controparte_1
invitava e diffidava il a voler trasmettere ai sensi e
[...] Controparte_2
per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c., l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici nonché
l'importo dovuto da ciascuno di questi.
Che tale invito rimaneva inevaso, in quanto l'amministratore di CP_2
nella qualità non provvedeva a consegnare l'elenco dei condomini morosi con i relativi nominativi.
Tanto premesso, la ricorrente adiva l'autorità giudiziaria al fine di “ A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
B) per l'effetto condannare il nella persona Controparte_2 dell'Amministratore p.t. sig. , a consegnare alla parte istante Controparte_3
i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
C) fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a € 100,00 – o quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”
Il convenuto restava contumace nonostante la regolarità della CP_2
notifica.
Con ordinanza del 07-11-2023 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'odierna udienza.
DIRITTO
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che il resistente in pers. dell'amm p.t., CP_2
non si è costituito, sebbene ritualmente citato e ne deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia;
La Parte ricorrente risulta in possesso di un titolo giudiziale verso il
Condominio che ha accertato il debito riportato in premessa. Il titolo in esame è esecutivo, essendo stato individuato nel Decreto Ingiuntivo n. n. 114/2014 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, notificato in data 02.07.2013, non opposto e munito di formula esecutiva. Tale titolo risulta anche notificato al debitore, come pure risultano notificati successivi atti di precetto. CP_2
Orbene, è quindi da ritenere, come confermato da giurisprudenza di legittimità
e di merito, che sussiste un obbligo cogente in capo all'Amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di comunicare al creditore del condominio insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso. Detto incombente non risuta eseguito nonostante la richiesta sia stata formalizzata con raccomandata del 10.02.2023.
Per quanto concerne la richiesta ex art 614 bis c.p.c. di fissare una somma a carico del per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna, CP_2
questo giudice ritiene che la stessa vada accolta. Detta somma, tenuto conto della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, viene determinata in € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla data di notifica della presente sentenza al CP_2 debitore. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e, comunque (onde evitare che le “astreintes” per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo), per non oltre 300 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
A) Accerta e dichiara il diritto dell'istante ad avere dal resistente CP_2 la consegna dell'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli prodotti dal ricorrente;
B) per l'effetto dichiara il , nella Controparte_4 persona dell'Amministratore p.t. a consegnare alla parte Controparte_3
ricorrente i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
C) condanna il , nella persona Controparte_4 dell'Amministratore p.t. ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al Controparte_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla data di notifica della presente sentenza al debitore. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione CP_2
del provvedimento e, comunque, per non oltre 300 giorni.
D) condanna il , nella persona Controparte_4 dell'Amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
che vengono liquidate nella misura di euro 2.000,00 per onorari ed euro 264,00 per spese oltre iva, cpa, rimborso forfettario al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 21/09/2024
Il GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano