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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 610 del R.G.
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Thiery Parte_1
Nestore, come da mandato in atti,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Leone Controparte_1
1 Salvatore, come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio
[...]
concordatario in Taranto in data 23.08.2011 con CP_1
, chiedeva pronunziarsi la separazione con
[...]
addebito al marito, esponendo che il rapporto matrimoniale era ormai venuto meno a causa dei comportamenti possessivi e ripetutamente violenti del il quale, non aveva CP_1
perso occasione per offenderla e sminuirla, spesso inveendo anche contro la di lei figlia, con loro convivente;
chiedeva,
inoltre, le fosse riconosciuto il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento a causa della sua precaria condizione economica e, per i medesimi motivi, che le fosse assegnata la casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, il non si CP_1
opponeva alla separazione, ma negava di aver mai usato violenza contro la moglie, sottolineando, piuttosto, che
l'affectio coniugalis era venuto meno a causa di semplici litigi ed incomprensioni;
si opponeva all'assegnazione della
2 casa coniugale alla , costituendo la stessa unico Pt_1
luogo in cui poteva scontare gli arresti domiciliari, pena inflittagli dall'Autorità giudiziaria;
chiedeva rigettarsi la richiesta della ricorrente in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e, evidenziata la sperequazione tra la propria condizione economica e quella della moglie, insisteva a che fosse quest'ultima a provvedere al suo mantenimento.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza dell'1.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito,
ritenuta la causa matura per la decisione, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione,
atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità
di ricostituire l'originaria comunione di vita.
In accoglimento della domanda attrice, essa va pronunziata con addebito al avendo trovato l'assunto della CP_1
ampia ed inconfutabile conferma attraverso la Pt_1
produzione della documentazione relativa al giudizio penale per maltrattamenti in famiglia, minacce e violenze,
3 conclusosi in primo grado con la condanna del convenuto.
L'assunto della ha infatti ricevuto ampio riscontro Pt_1
dagli atti processuali, l'esame dei quali dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stato il comportamento del a determinare la rottura del CP_1
rapporto di reciproca fiducia che sta alla base del vincolo coniugale e vanificato irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Non può a tal fine non sottolinearsi la straordinaria gravità
della condotta tenuta nel corso del matrimonio dal convenuto,
il quale risulta tra l'altro aver abusato sessualmente anche di , figlia della moglie, all'epoca dei fatti appena Per_1
quattordicenne.
L'assoluta intollerabilità di tale osceno e violento comportamento tenuto dal convenuto appare ampiamente documentata dalla sentenza emessa nel giudizio penale a suo carico, pienamente efficace nell'ambito del presente giudizio civile in ordine ai fatti accertati, in forza della quale il risulta essere stato condannato alla CP_1
pena detentiva di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione (vedi documentazione allegata al ricorso).
Tale abietto comportamento ha inevitabilmente provocato indicibili sofferenze nella la quale, devastata Pt_1
dagli avvenimenti, ha deciso di trasferirsi a Modena assieme
4 alla figlia.
Alla luce di tali inequivoche emergenze processuali, non può
sussistere dubbio alcuno sulla addebitabilità della separazione al convenuto, dovendo ritenersi del tutto superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
In ordine agli aspetti economici della controversia, va rilevato che con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.01.2025, la ricorrente ha formalmente rinunziato alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore;
d'altro canto,
all'addebitabilità della separazione al consegue CP_1
il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata da questìultimo.
Nulla può infine statuirsi in riferimento alla casa coniugale attesa l'assenza di figli, posto che l'assegnazione prevista dall'art. 155-quater c.c. è
finalizzata unicamente alla tutela della prole e non anche alla valutazione delle condizioni economiche della separazione (da ultimo Cassazione civile sez. I, 17/05/2025,
n.13138).
All'accoglimento della domanda consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi CP_1
5 , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio
[...]
in Taranto il 23.08.2011, con atto trascritto nell'apposito registro del predetto Comune al n. 87, p. II, s. A, u. 3,
anno 2011, addebitandola al marito;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) condanna il convenuto a rifondere allo Stato le spese di lite che liquida in euro 2.500,00; oltre accessori di legge.
Così deciso in Taranto il 27.10.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 610 del R.G.
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Thiery Parte_1
Nestore, come da mandato in atti,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Leone Controparte_1
1 Salvatore, come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio
[...]
concordatario in Taranto in data 23.08.2011 con CP_1
, chiedeva pronunziarsi la separazione con
[...]
addebito al marito, esponendo che il rapporto matrimoniale era ormai venuto meno a causa dei comportamenti possessivi e ripetutamente violenti del il quale, non aveva CP_1
perso occasione per offenderla e sminuirla, spesso inveendo anche contro la di lei figlia, con loro convivente;
chiedeva,
inoltre, le fosse riconosciuto il diritto alla percezione di un assegno di mantenimento a causa della sua precaria condizione economica e, per i medesimi motivi, che le fosse assegnata la casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, il non si CP_1
opponeva alla separazione, ma negava di aver mai usato violenza contro la moglie, sottolineando, piuttosto, che
l'affectio coniugalis era venuto meno a causa di semplici litigi ed incomprensioni;
si opponeva all'assegnazione della
2 casa coniugale alla , costituendo la stessa unico Pt_1
luogo in cui poteva scontare gli arresti domiciliari, pena inflittagli dall'Autorità giudiziaria;
chiedeva rigettarsi la richiesta della ricorrente in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e, evidenziata la sperequazione tra la propria condizione economica e quella della moglie, insisteva a che fosse quest'ultima a provvedere al suo mantenimento.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza dell'1.10.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito,
ritenuta la causa matura per la decisione, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione,
atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità
di ricostituire l'originaria comunione di vita.
In accoglimento della domanda attrice, essa va pronunziata con addebito al avendo trovato l'assunto della CP_1
ampia ed inconfutabile conferma attraverso la Pt_1
produzione della documentazione relativa al giudizio penale per maltrattamenti in famiglia, minacce e violenze,
3 conclusosi in primo grado con la condanna del convenuto.
L'assunto della ha infatti ricevuto ampio riscontro Pt_1
dagli atti processuali, l'esame dei quali dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stato il comportamento del a determinare la rottura del CP_1
rapporto di reciproca fiducia che sta alla base del vincolo coniugale e vanificato irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Non può a tal fine non sottolinearsi la straordinaria gravità
della condotta tenuta nel corso del matrimonio dal convenuto,
il quale risulta tra l'altro aver abusato sessualmente anche di , figlia della moglie, all'epoca dei fatti appena Per_1
quattordicenne.
L'assoluta intollerabilità di tale osceno e violento comportamento tenuto dal convenuto appare ampiamente documentata dalla sentenza emessa nel giudizio penale a suo carico, pienamente efficace nell'ambito del presente giudizio civile in ordine ai fatti accertati, in forza della quale il risulta essere stato condannato alla CP_1
pena detentiva di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione (vedi documentazione allegata al ricorso).
Tale abietto comportamento ha inevitabilmente provocato indicibili sofferenze nella la quale, devastata Pt_1
dagli avvenimenti, ha deciso di trasferirsi a Modena assieme
4 alla figlia.
Alla luce di tali inequivoche emergenze processuali, non può
sussistere dubbio alcuno sulla addebitabilità della separazione al convenuto, dovendo ritenersi del tutto superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
In ordine agli aspetti economici della controversia, va rilevato che con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.01.2025, la ricorrente ha formalmente rinunziato alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore;
d'altro canto,
all'addebitabilità della separazione al consegue CP_1
il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata da questìultimo.
Nulla può infine statuirsi in riferimento alla casa coniugale attesa l'assenza di figli, posto che l'assegnazione prevista dall'art. 155-quater c.c. è
finalizzata unicamente alla tutela della prole e non anche alla valutazione delle condizioni economiche della separazione (da ultimo Cassazione civile sez. I, 17/05/2025,
n.13138).
All'accoglimento della domanda consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi CP_1
5 , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio
[...]
in Taranto il 23.08.2011, con atto trascritto nell'apposito registro del predetto Comune al n. 87, p. II, s. A, u. 3,
anno 2011, addebitandola al marito;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) condanna il convenuto a rifondere allo Stato le spese di lite che liquida in euro 2.500,00; oltre accessori di legge.
Così deciso in Taranto il 27.10.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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