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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3367 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Cesare Gallo, elettivamente Parte_1
domiciliati come in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Enea Pigrini, Ruggero M. Pigrini, Mario Romano, Lucilla Cipolletta, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2020 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 13 settembre 2019, svolgendo le mansioni di autista, inquadrato nel livello 3S ex CCNL “Trasporto Merci”, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato. Deduceva di aver ricevuto, in data 16 aprile 2020, una contestazione disciplinare per i fatti accaduti il 10 aprile precedente;
precisava di aver fornito per iscritto le proprie giustificazioni in data 22.04.2020 così offrendo la propria versioni dei fatti occorsi il precedente 10 aprile, ma ciononostante, di essere stato licenziato con comunicazione del successivo 13 maggio 2020 dalla società resistente, che non aveva ritenuto sufficienti le motivazioni offerte.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, dedotta la illegittimità del recesso per la totale insussistenza dei fatti contestati, e, inoltre per essere dette condotte punite esclusivamente con sanzione conservativa in virtù del CCNL applicabile, infine, deducendone in ogni caso la sproporzione rispetto agli stessi, chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, la condanna della società resistente alla reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
Integratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società convenuta insistendo, con argomentazioni in fatto e diritto, per il rigetto del ricorso, affermando la piena legittimità del licenziamento irrogato.
***************
È opportuno, ai fini della decisione, ripercorrere brevemente i fatti oggetto della vicenda per cui è causa.
Con comunicazione del 16.04.2020, la società convenuta ha contestato al ricorrente quanto segue: “…Siamo venuti a conoscenza che in data 10.04.2020 alle ore 17,00, contravvenendo alle disposizioni impartite dall'ufficio traffico, Lei ha omesso di effettuare il carico in programma presso lo stabilimento di Caivano, rientrando arbitrariamente in sede a Pastorano…”.”. CP_2
A fronte di tale contestazione disciplinare il ricorrente, in data 22.04.2020, forniva per iscritto le proprie giustificazioni, nei seguenti termini (ribaditi in ricorso): “…In data 10.04.2020 alle ore 17:00 mi trovavo presso l' di Caivano per caricare la merce quando ho ricevuto da mia CP_2 moglie la notizia della morte del padre;
di conseguenza ho avvisato, dopo aver atteso i tempi lunghi per il carico delle merci, la sig.ra dell'Ufficio Operativo, della situazione Parte_2 imprevista che si era creata e manifestandole la necessità di farmi sostituire in quanto era nata la esigenza improvvisa di dovermi recare da mia moglie poiché la stessa si trovava sola ed era in uno stato di crisi da ansia e panico. La sig.ra mi aveva rassicurato che avrebbe provveduto ad Parte_2 avvisare l'ufficio di Caivano, ove mi trovavo. Non avendo ricevuto alcuna notizia in merito CP_2 mi sono recato presso la sede di Pastorano, con la convinzione che avrebbe mandato un sostituto sul posto per completare il lavoro. Sono stato richiamato dalla sig.ra alle ore 19:25, ma ero Parte_2 con mia moglie alla veglia del padre. Altri episodi non si sono mai verificati. Spero vogliate comprendere le mie ragioni. Si allega il certificato di morte di mio suocero”.
Ebbene, nonostante le difese e spiegazioni offerte dal ricorrente, in data 13.05.2020 gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa con lettera nella quale la società resistente, richiamando i fatti oggetto della contestazione disciplinare, rigettava le giustificazioni del lavoratore. Detto licenziamento veniva, in data 12.06.2020, stragiudizialmente impugnato dal ricorrente.
Orbene, tutto ciò premesso, il lavoratore con il presente ricorso ha impugnato il summenzionato licenziamento, deducendo innanzitutto l'insussistenza del fatto contestato, sottolineando all'uopo altresì che il fatto contestato al ricorrente al più poteva comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa alla luce della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro ( art. 32 CCNL) e l'assenza di giusta causa nonché, in ogni caso, la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati.
In particolare, a tal proposito, il ricorrente ha contestato i fatti, fornendo una differente ricostruzione dell'accaduto, connotata sicuramente da minore gravità, sottolineando non solo e non tanto l'insussistenza del fatto, quanto, soprattutto, la sproporzione della massima sanzione disciplinare rispetto a quanto realmente accaduto. Più specificamente, innanzi tutto, il lavoratore precisa che il giorno 10 aprile 2020, mentre si trovava con l'automezzo a lui in dotazione presso l' di Caivano per effettuare il carico di merce, dopo aver CP_2
ricevuto, verso le ore 17.00, la triste notizia dell'improvvisa morte del proprio suocero, prontamente avvisava l'Ufficio Operativo della resistente. in particolare contattava la IG , avvisandola della propria imprevista esigenza personale e Parte_2
palesandole della necessità di essere sostituito, al fine di raggiungere al più presto la propria moglie, che, già affetta dalle patologie neuropsichiatriche (certificati allegati alla produzione di parte ricorrente), si trovava da sola in grave stato di prostrazione e ansia a causa della improvvisa morte del padre. Il lavoratore evidenzia di essere stato rassicurato dalla sig.ra non solo che la stessa avrebbe avvisato la società dove si trovava in quel Pt_2 CP_2
momento il lavoratore per il carico, ma che avrebbe al più presto inviato altro autista a sostituirlo;
pertanto contando sul fatto che la società avrebbe inviato un sostituto ha sospeso in anticipo il lavoro per recarsi al capezzale del proprio suocero e recare conforto alla moglie.
La società resistete evidenzia, al contrario, la gravità della condotta del lavoratore che si allontanava dal luogo di lavoro senza autorizzazione, interrompendo il servizio, evidenziando come la IG , contattata dal ricorrente, lo avvisava che avrebbe Pt_2
contattato la cliente per velocizzare il turno di carico, ma intimandogli di non CP_2
allontanarsi dal luogo di lavoro fino a quando non avesse ricevuto dall'azienda nuove disposizioni in ordine al carico della merce che doveva essere caricata e poi successivamente trasferita. Precisava la datrice di lavoro, dunque, di non aver autorizzato assolutamente il ricorrente ad interrompere anticipatamente il servizio e di aver dovuto, a causa della condotta grave del , inviare un altro autista, il sig. , a completare Pt_1 Controparte_3
il lavoro, caricando la merce con notevole ritardo rispetto al previsto con danno economico in capo alla società, che deduce peraltro che il ricorrente era avvezzo a tali tipi di comportamento.
Ciò premesso in punto di fatto, passando ad esaminare, nel merito le contestazioni al licenziamento irrogato, occorre premettere che, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo e di giusta causa, essa è contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, per il quale “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
(Deve però darsi atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, ed in particolare relativamente all'inciso “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio “.)
In deroga alla regola generale della tutela risarcitoria, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione…”.
La formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non risulta perfettamente coincidente con quella di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 atteso che in un caso, la reintegrazione del lavoratore licenziato ingiustamente nel posto di lavoro è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato" (D.Lgs. n. 23 del 2015), mentre, nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato" (art. 18 St. Lav.).
Come noto, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (Cfr. Cass. n. 10019 del
2016).
Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ha affermato che “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente”. (Cfr. Cass. n. 12174/2019 ).
Per tale via, si ravvisa una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo.
“Invero, al fatto accaduto ma disciplinarmente irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso”. A sostegno di tale assunto, si pone, altresì, il principio costituzionale per il quale
“qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità” (Cfr. Cass. n. 12174/2019 cit.). Deve ancora ulteriormente precisarsi, per quanto rileva nel caso di specie, che ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento è il riferimento al canone della gravità o, meglio;
importanza dell'inadempimento del lavoratore (ai sensi dell'art. 1455 c.c. Ebbene il fato addebitato al lavoratore deve essere, in concreto, di gravità proporzionale alla sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare;
in difetto del criterio di proporzionalità, il fatto non è tale da giustificare la sanzione espulsiva e il licenziamento irrogato è illegittimo. In tal caso, tuttavia, l'espressa previsione, al comma 2 citato, dell'estraneità di ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento al fine di riconoscere la tutela reintegratoria, esclude che possa riconoscersi detta tutela in detta fattispecie. In tal caso la tutela accordata sarà quella indennitaria di cui all'art. 3 comma 1 cit., con le precisazioni innanzi illustrate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento.
Ebbene la disciplina sopra richiamata va interpretata in combinato disposto con le regole attinenti, appunto, l'onere probatorio delle parti in giudizio.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico e consolidato, ha affermato, in molteplici pronunce, che il datore di lavoro ha l'onere di provare i fatti costituenti la giusta causa posti a base del licenziamento;
deve, pertanto, dimostrare che i fatti addebitati al lavoratore sussistano, nel senso che siano effettivamente accaduti, e che configurino un inadempimento degli obblighi contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro di tale intensità da impedire la prosecuzione del rapporto (in tal senso, ex multis,
Cass., sez. lav., 16 novembre 2020, n. 25977; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20700; Cass., sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13188; Cass., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9590).
Fatte tali premesse, occorre dar conto dell'esito istruttorio, che ha consentito di accertare i fatti principali contestati al ricorrente, altresì le circostanze eccezionali dallo stesso addotte a giustificazione del proprio comportamento. Non hanno invero trovato riscontro istruttorio né la sussistenza di altri comportamenti simili posti in essere dal , avendo entrambi Pt_1
i testi riferito in maniera generica e non circostanziata sul punto, né ha trovato riscontro il notevole ritardo causato dalla condotta del ricorrente sulle attività di carico del giorno in contestazione, avendo i testi riferito sul punto in maniera discordante.
Ebbene, viene sentita come testela sig.ra , addetta all'Ufficio trasporti e Parte_2
contattata, il 10 aprile 2020 dal ricorrente, che riguardo agli avvenimenti di quel giorno riferisce: “quanto agli eventi del 10 aprile 2020 ricordo che diedi incarico al sig. di recarsi Pt_1 presso un nostro cliente in Caivano per fare un carico di merce, si trattava di surgelati e lui si recò tranquillamente presso detto cliente, che era l di Caivano;
tuttavia nel pomeriggio il CP_2 ricorrente mi telefonò perché aveva un problema a casa;
preciso che il ricorrente si trovava già presso la cliente e io alla sua telefonata risposi che avrei sollecitato la per velocizzare le CP_2 CP_2 operazioni di carico e liberare il ricorrente”, aggiunge ancora la testimone “ricordo che chiamai la cliente per sollecitare le operazioni per consentire il carico della merce e liberare quanto CP_2 prima il ricorrente;
il ricorrente riferì solo di avere problemi personali a casa […] dopo aver contattato
e sollecitato la chiamai il ricorrente e gli dissi di aver sollecitato il carico della merce e gli CP_2 dissi di aspettare che di lì a poco avrebbero proceduto ad effettuare il carico della merce;
successivamente la cliente mi contattò per riferirmi che il carico era pronto e che potevo far avvicinare
l'autista, dunque chiamai subito il ricorrente per effettuare il carico e lui mi rispose che era già andato via, credo che fossero circa le 18.00”, così la testimone esclude di aver autorizzato il ricorrente a concludere anticipatamente il servizio, precisando solo di averlo rassicurato che avrebbe contattato la cliente per velocizzare la preparazione del carico di merce, cosa che effettivamente riferisce di aver fatto, come confermato anche dalla successiva telefonata fatta al ricorrente per effettuare il carico pronto presso la banchina della quando CP_2 tuttavia il ricorrente era già andato via. La testimone riferisce che detta telefonata avveniva circa alle 18.00, rispetto a quanto riferito dal ricorrente che dichiara di aver ricevuto detta telefonata verso le 19.00. La teste riferisce di aver ricevuto lamentele dalla cliente Pt_2
a seguito del comportamento del ricorrente, “perché la merce era pronta sulla banchina CP_2
e nessuno era lì per caricarla, quindi per causa “nostra” e della mancata presenza del nostro autista si sono boccati anche i carichi successivi, perché si procedeva ad un carico alla volta”, precisando dunque di essersi subito attivata per “cercare un altro autista per andare a prelevare il carico, dopo diversi solleciti della cliente che aveva l'attività di carico merci bloccata per colpa del CP_2 nostro autista: quindi ho atteso che l'altro autista finisse il suo lavoro per recarsi presso la CP_2 per procedere al carico;
credo sia trascorso circa un'altra ora e 30 minuti da quando la mi CP_2 aveva contattato perché il carico era pronto […] il nome dell'autista che ha effettuato il carico in luogo del era ; la testimone riferisce che, contrariamente all'orario Pt_1 Controparte_3 dedotto dalla resistente, che asserisce che l'autista sostituto fosse rientrato alle 2.00 di notte,
“il sig. che ha sostituito il LL credo sia tornato intorno alle 21.00, perché, pur CP_3
essendo io assente dal posto di lavoro sono reperibile al telefono e l'autista, mi ha avvisato CP_3
appena rientrato” ; inoltre la testimone afferma, rispondendo a specifica domanda sul punto, che a causa di questi eventi non vi fosse stata “alcuna rescissione del contratto con la cliente
e non so se ci sia stata applicazione di una penale da parte della cliente”. Inoltre la teste CP_2
precisa che il ricorrente contattandola il giorno 10 aprile le aveva riferito Pt_2
esclusivamente di non poter terminare il servizio perché aveva un problema a casa e che, solo successivamente, veniva a conoscenza della circostanza della morte del suocero. Infine la teste riferisce che “il ricorrente si assentava spesso perché aveva problemi a casa con la moglie e in alcuni casi si rifiutava di svolgere incarichi che gli venivano affidati per questo motivo”: ebbene detta circostanza riferita su specifica domanda anche dal teste , ma con le Testimone_1
medesime modalità, ovvero dedotta in maniera del tutto imprecisa, generica e non circostanziata. Conseguentemente, anche in assenza di prova di contestazioni disciplinari al riguardo, i dedotti precedenti comportamenti analoghi del ricorrente non appaiono provati.
Quanto riferito dalla teste trova riscontro nella deposizione dell'atro testimone Pt_2 escusso, , responsabile dell'ufficio trasporti della resistente, che Testimone_1 CP_4
dichiara: “quanto agli avvenimenti del 10 aprile 2020, ricordo che il ricorrente doveva caricare presso
l' di Caivano, un carico destinato a o meglio si trattava di un carico che il CP_2 Parte_3 ricorrente doveva portare nella sede di Pastorano e un altro autista si sarebbe occupato della consegna presso altro cliente;
ricordo che il ricorrente contattò la collega perché doveva Parte_2 rientrare a casa, avendo un problema personale, in quanto deceduto il suocero;
non sono in grado di precisare se detta circostanza io l'abbia appresa subito o successivamente: in queste occasioni l'unica cosa che si può fare è sollecitare la cliente nel carico e quindi fu detto al ricorrente di aspettare presso il cliente e che si sarebbe sollecitato il carico, ricordo che così fu fatto e che dopo circa un'ora credo, ma non ne sono sicuro, la cliente ci avvisò che il carico era pronto;
dopo di che contattammo CP_2 il che non era più sul posto: devo precisare che per il carico si procede secondo una sorta di Pt_1 turno dei vari autisti e che viene effettuato un carico per volta che viene preparato sulla banchina di carico e la mancata presenza del nostro autista al momento del carico praticamente bloccò le operazioni di carico per gli altri […]ricordo che fu mandato altro autista, il sig. Controparte_3
a prelevare il carico che doveva prelevare il e che dovemmo attendere il rientro del Pt_1 CP_3 da altra attività, non ricordo precisamente da dove, e ricordo che, avendo perso il turno presso la cliente il rientrò presso la sede di Pastorano alle 2 di notte circa;
ricordo che CP_2 CP_3 facemmo una pessima figura con la proprio perché dopo aver sollecitato il carico il nostro CP_2 autista non era reperibile”; in ordine all'orario di rientro dell'altro autista vi è contrasto istruttorio, come già riferito, pertanto mentre il teste conferma quanto dedotto in Tes_1
memoria la teste , che ha seguito direttamente le operazioni degli autisti, che Pt_2 riferivano direttamente a lei il giorno stesso degli accadimenti e, per questo, ritenuta maggiormente affidabile in ordine a tali circostanza, ha riferito che il rientrava CP_3
in azienda verso le 21.00 circa. Anche il teste conferma che l'accaduto del 10 aprile Tes_1 2020 provocò lamentele della cliente cosa che però non causò alcuna rescissione CP_2
del contratto con la stessa.
L'esito istruttorio ha consentito di consentire di ritenere provata la sussistenza materiale del fatto contestato, dovendosi ritenere confermato l'anticipata sospensione del servizio da parte del ricorrente senza autorizzazione, sebbene motivata da una esigenza straordinaria familiare dovuta all'improvvisa morte del suocero e alla reazione di ansia e panico in cui si trovava la moglie, già affetta da patologia depressiva. È emerso altresì che detta circostanza non è stata immediatamente riferita dal ricorrente alla referente nell'immediatezza dei fatti, avendo egli riferito di avere generici problemi familiari;
è stato anche provato che il lavoro di servizio di carico, il cui espletamento era stato comandato al ricorrente, venisse eseguito e completato da altro autista con un ritardo di circa un'ora e trenta, avendo lo stesso fatto rientro alle 21.00 circa presso la sede della resistente.
Questa, dunque, la ricostruzione dei fatti dimostrati dal complesso delle emergenze istruttorie.
Certamente, da quanto sin qui osservato, anche in punto di diritto, non può ritenersi l'insussistenza del fatto contestato nel suo materiale accadimento.
Deve tuttavia valutarsi della condotta alla luce della disciplina disciplinare della contrattazione collettiva, come dedotto in ricorso.
Come già riferito con la formulazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 il
Legislatore ha prefigurato la “tutela reintegratoria attenuata” in un ambito apparentemente più ristretto rispetto alla legge 92/2012, ossia «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento». Così statuendo la norma, tuttavia sembra aver escluso da detta tutela l'ipotesi contemplata espressamente dalla legge RN
(vigente per rapporti di lavoro sorti prima del 7 marzo 2015), che estendeva la tutela reintegratoria anche ai licenziamenti disciplinari ritenuti illegittimi perché il fatto rientrava in fattispecie punita con sanzione conservativa nel CCNL.
Ebbene, ciò premesso, già una copiosa giurisprudenza di merito aveva tuttavia ritenuto che l'espressa previsione contrattuale di sanzione conservativa non potesse essere ignorata neppure nei rapporti lavorati assoggettati ratione temporis al Jobs act. Difatti nella suddetta ipotesi il dato (la previsione astratta del CCNL) costituiva dato assunto oggettivamente dal Giudice, senza alcuna valutazione in merito alla proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata, dacché tale valutazione risulta già cristallizzata ex ante dalle parti sociali in ossequio del principio di tassatività, costituente fondamentale regola di civiltà giuridica di ogni disciplina sanzionatoria. Tale regola di legalità, racchiusa nell'art. 1 c.p., riassume un principio di carattere generale dell'ordinamento giuridico, che è stato esteso anche ad ogni fattispecie sanzionatoria comminata in ambito giuslavoristico per effetto dell'onere di pubblicità, disposto a norma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, con cui il
Legislatore ha proprio inteso conferire effettività, anche con riferimento alla comunità
d'impresa, al principio "nullum crimen, nulla poena sine lege" (v. sul punto ex plurimis: Cass.
n. 12735 del 01/09/2003).
Se dunque le parti sociali, nel dettare in modo tassativo le ipotesi in cui deve applicarsi la sanzione conservativa, distinguendole da quelle ritenute più gravi e perciò passibili di licenziamento, hanno concluso un accordo vincolante, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'art. 1322 c.c., il legislatore non può travalicare detta pattuizione se non violando l'art. 39 Cost., limitando la tutela dei lavoratori nelle ipotesi di licenziamento disciplinare inflitto per condotte che le stesse parti sociali. In tali ipotesi, si è ritenuto in vari precedenti, non è il Giudice ad emettere giudizio di proporzionalità, ma sono state le stesse parti sociali a compierlo in anticipo, stabilendo che, in una serie di ipotesi tipizzate, sia possibile comminare unicamente la sanzione conservativa, in quanto per queste non sussiste in re ipsa quella “giusta causa che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto lavorativo”. Lì dove, quindi, il datore di lavoro, nonostante la diversa disposizione pattizia, si sia orientato per intimare egualmente il licenziamento disciplinare, questo deve ritenersi rientrare nell'ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale contestato, perché il fatto costitutivo del licenziamento disciplinare non può proprio sussistere in quanto escluso preventivamente dal contratto collettivo.
Tale tesi, già affermata in alcune sentenze di merito, ha trovato conferma nella recente sentenza n. 129/2024, depositata il 16.07.2024, con cui la Corte Costituzionale, nel ritenente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41
e 76 della Costituzione, dal Giudice del Lavoro del Tribunale ordinario di Catania, ha tuttavia fornito l'interpretazione costituzionalmente orientata, perché questa norma possa essere considerata rispettosa dell'art. 39 Cost, osservando: “la disposizione censurata può - e deve - essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento.
Non vi è un ‟fatto materiale" che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.
La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.
Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva.
Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità
l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.”
Alla luce dell'interpretazione della Corte Costituzionale deve dunque concludersi, in estrema sintesi, che nella nozione di insussistenza del fatto materiale contestato enunciata nell'art. 3, co. 2, del d.lgs. 23/2015, sono ricomprese due ipotesi: 1) la non sussistenza del fatto storico addebitato;
2) la non sussistenza del fatto ai fini della sanzione del licenziamento, siccome preventivamente tipizzato dalle parti sociali quale fatto meno grave, come tale meritevole di sanzione conservativa.
Tanto premesso in punto di diritto, deve interpretarsi il CCNL nella specie applicato al rapporto di lavoro de quo.
L'art.32, lett. C), del CCNL “Trasporti merce e logistica” dispone: “ C) Licenziamenti 1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio
1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108. A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:
- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
- ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all'azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa pro-gnosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- nel caso di manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
- nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se lo stesso si trovi sotto l'effetto di alcool o stupefacenti;
- nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
- nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi
o a personale esterno;
- in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell'azienda;
- in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro;
- in caso di furto…”.
Alla lett. C) dell'art. 39 sanziona i comportamenti punibili con sanzioni conservative, prevedendo alla lett. sub c), con la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale, “il comportamento del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo,
a norma di legge, della presenza. Ebbene, dall'interpretazione delle anzidette clausole contrattuali, ove risulta regolato il codice disciplinare, pare evidente che quest'ultima fattispecie astratta è quella che meglio sembra attagliarsi all'addebito qui comprovato in giudizio (abbandono temporaneo o sospensione della prestazione lavorativa e interruzione in anticipo della prestazione lavorativa). Ne consegue che la condotta realizzata dal lavoratore avrebbe certamente meritato l'applicazione della sanzione conservativa prevista dall'art. 32 CCNL, ma non consente la legittima comminazione della sanzione espulsiva, non rientrando la condotta sanzionata in alcuna delle ipotesi (più gravi) esemplificate dalle parti sociali nella stessa disposizione.
Alla stregua della pronuncia in parola, allora, il licenziamento impugnato va annullato e la società resistente va condannata alla reintegra del lavoratore, nonché a corrispondere allo stesso una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, col limite di 12 mensilità, e detratto l'aliunde perceptum. Il datore di lavoro va, altresì, condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla reintegra.
Le spese di lite sono compensate per 1/2 tenuto conto dell'intervento della sentenza della
Corte Costituzionale in epoca successiva alla costituzione in giudizio della società, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
b) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato a
, lo annulla;
Parte_1
2) Condanna a procedere alla reintegra del lavoratore nel posto di Controparte_1
lavoro, nonché al pagamento di un'indennità omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, con limite di 12 mensilità;
3) Condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Controparte_1
per il medesimo periodo
4) compensa le spese per metà; f) condanna parte resistente al pagamento della restante parte delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1800,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria Capua Vetere, 14.05.2025
La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3367 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Cesare Gallo, elettivamente Parte_1
domiciliati come in atti
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Enea Pigrini, Ruggero M. Pigrini, Mario Romano, Lucilla Cipolletta, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2020 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 13 settembre 2019, svolgendo le mansioni di autista, inquadrato nel livello 3S ex CCNL “Trasporto Merci”, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato. Deduceva di aver ricevuto, in data 16 aprile 2020, una contestazione disciplinare per i fatti accaduti il 10 aprile precedente;
precisava di aver fornito per iscritto le proprie giustificazioni in data 22.04.2020 così offrendo la propria versioni dei fatti occorsi il precedente 10 aprile, ma ciononostante, di essere stato licenziato con comunicazione del successivo 13 maggio 2020 dalla società resistente, che non aveva ritenuto sufficienti le motivazioni offerte.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, dedotta la illegittimità del recesso per la totale insussistenza dei fatti contestati, e, inoltre per essere dette condotte punite esclusivamente con sanzione conservativa in virtù del CCNL applicabile, infine, deducendone in ogni caso la sproporzione rispetto agli stessi, chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, la condanna della società resistente alla reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
Integratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società convenuta insistendo, con argomentazioni in fatto e diritto, per il rigetto del ricorso, affermando la piena legittimità del licenziamento irrogato.
***************
È opportuno, ai fini della decisione, ripercorrere brevemente i fatti oggetto della vicenda per cui è causa.
Con comunicazione del 16.04.2020, la società convenuta ha contestato al ricorrente quanto segue: “…Siamo venuti a conoscenza che in data 10.04.2020 alle ore 17,00, contravvenendo alle disposizioni impartite dall'ufficio traffico, Lei ha omesso di effettuare il carico in programma presso lo stabilimento di Caivano, rientrando arbitrariamente in sede a Pastorano…”.”. CP_2
A fronte di tale contestazione disciplinare il ricorrente, in data 22.04.2020, forniva per iscritto le proprie giustificazioni, nei seguenti termini (ribaditi in ricorso): “…In data 10.04.2020 alle ore 17:00 mi trovavo presso l' di Caivano per caricare la merce quando ho ricevuto da mia CP_2 moglie la notizia della morte del padre;
di conseguenza ho avvisato, dopo aver atteso i tempi lunghi per il carico delle merci, la sig.ra dell'Ufficio Operativo, della situazione Parte_2 imprevista che si era creata e manifestandole la necessità di farmi sostituire in quanto era nata la esigenza improvvisa di dovermi recare da mia moglie poiché la stessa si trovava sola ed era in uno stato di crisi da ansia e panico. La sig.ra mi aveva rassicurato che avrebbe provveduto ad Parte_2 avvisare l'ufficio di Caivano, ove mi trovavo. Non avendo ricevuto alcuna notizia in merito CP_2 mi sono recato presso la sede di Pastorano, con la convinzione che avrebbe mandato un sostituto sul posto per completare il lavoro. Sono stato richiamato dalla sig.ra alle ore 19:25, ma ero Parte_2 con mia moglie alla veglia del padre. Altri episodi non si sono mai verificati. Spero vogliate comprendere le mie ragioni. Si allega il certificato di morte di mio suocero”.
Ebbene, nonostante le difese e spiegazioni offerte dal ricorrente, in data 13.05.2020 gli veniva intimato il licenziamento per giusta causa con lettera nella quale la società resistente, richiamando i fatti oggetto della contestazione disciplinare, rigettava le giustificazioni del lavoratore. Detto licenziamento veniva, in data 12.06.2020, stragiudizialmente impugnato dal ricorrente.
Orbene, tutto ciò premesso, il lavoratore con il presente ricorso ha impugnato il summenzionato licenziamento, deducendo innanzitutto l'insussistenza del fatto contestato, sottolineando all'uopo altresì che il fatto contestato al ricorrente al più poteva comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa alla luce della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro ( art. 32 CCNL) e l'assenza di giusta causa nonché, in ogni caso, la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati.
In particolare, a tal proposito, il ricorrente ha contestato i fatti, fornendo una differente ricostruzione dell'accaduto, connotata sicuramente da minore gravità, sottolineando non solo e non tanto l'insussistenza del fatto, quanto, soprattutto, la sproporzione della massima sanzione disciplinare rispetto a quanto realmente accaduto. Più specificamente, innanzi tutto, il lavoratore precisa che il giorno 10 aprile 2020, mentre si trovava con l'automezzo a lui in dotazione presso l' di Caivano per effettuare il carico di merce, dopo aver CP_2
ricevuto, verso le ore 17.00, la triste notizia dell'improvvisa morte del proprio suocero, prontamente avvisava l'Ufficio Operativo della resistente. in particolare contattava la IG , avvisandola della propria imprevista esigenza personale e Parte_2
palesandole della necessità di essere sostituito, al fine di raggiungere al più presto la propria moglie, che, già affetta dalle patologie neuropsichiatriche (certificati allegati alla produzione di parte ricorrente), si trovava da sola in grave stato di prostrazione e ansia a causa della improvvisa morte del padre. Il lavoratore evidenzia di essere stato rassicurato dalla sig.ra non solo che la stessa avrebbe avvisato la società dove si trovava in quel Pt_2 CP_2
momento il lavoratore per il carico, ma che avrebbe al più presto inviato altro autista a sostituirlo;
pertanto contando sul fatto che la società avrebbe inviato un sostituto ha sospeso in anticipo il lavoro per recarsi al capezzale del proprio suocero e recare conforto alla moglie.
La società resistete evidenzia, al contrario, la gravità della condotta del lavoratore che si allontanava dal luogo di lavoro senza autorizzazione, interrompendo il servizio, evidenziando come la IG , contattata dal ricorrente, lo avvisava che avrebbe Pt_2
contattato la cliente per velocizzare il turno di carico, ma intimandogli di non CP_2
allontanarsi dal luogo di lavoro fino a quando non avesse ricevuto dall'azienda nuove disposizioni in ordine al carico della merce che doveva essere caricata e poi successivamente trasferita. Precisava la datrice di lavoro, dunque, di non aver autorizzato assolutamente il ricorrente ad interrompere anticipatamente il servizio e di aver dovuto, a causa della condotta grave del , inviare un altro autista, il sig. , a completare Pt_1 Controparte_3
il lavoro, caricando la merce con notevole ritardo rispetto al previsto con danno economico in capo alla società, che deduce peraltro che il ricorrente era avvezzo a tali tipi di comportamento.
Ciò premesso in punto di fatto, passando ad esaminare, nel merito le contestazioni al licenziamento irrogato, occorre premettere che, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo e di giusta causa, essa è contenuta nell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, per il quale “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
(Deve però darsi atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, ed in particolare relativamente all'inciso “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio “.)
In deroga alla regola generale della tutela risarcitoria, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione…”.
La formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non risulta perfettamente coincidente con quella di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 atteso che in un caso, la reintegrazione del lavoratore licenziato ingiustamente nel posto di lavoro è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato" (D.Lgs. n. 23 del 2015), mentre, nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato" (art. 18 St. Lav.).
Come noto, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (Cfr. Cass. n. 10019 del
2016).
Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ha affermato che “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente”. (Cfr. Cass. n. 12174/2019 ).
Per tale via, si ravvisa una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo.
“Invero, al fatto accaduto ma disciplinarmente irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso”. A sostegno di tale assunto, si pone, altresì, il principio costituzionale per il quale
“qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità” (Cfr. Cass. n. 12174/2019 cit.). Deve ancora ulteriormente precisarsi, per quanto rileva nel caso di specie, che ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento è il riferimento al canone della gravità o, meglio;
importanza dell'inadempimento del lavoratore (ai sensi dell'art. 1455 c.c. Ebbene il fato addebitato al lavoratore deve essere, in concreto, di gravità proporzionale alla sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare;
in difetto del criterio di proporzionalità, il fatto non è tale da giustificare la sanzione espulsiva e il licenziamento irrogato è illegittimo. In tal caso, tuttavia, l'espressa previsione, al comma 2 citato, dell'estraneità di ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento al fine di riconoscere la tutela reintegratoria, esclude che possa riconoscersi detta tutela in detta fattispecie. In tal caso la tutela accordata sarà quella indennitaria di cui all'art. 3 comma 1 cit., con le precisazioni innanzi illustrate.
Va, infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento.
Ebbene la disciplina sopra richiamata va interpretata in combinato disposto con le regole attinenti, appunto, l'onere probatorio delle parti in giudizio.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico e consolidato, ha affermato, in molteplici pronunce, che il datore di lavoro ha l'onere di provare i fatti costituenti la giusta causa posti a base del licenziamento;
deve, pertanto, dimostrare che i fatti addebitati al lavoratore sussistano, nel senso che siano effettivamente accaduti, e che configurino un inadempimento degli obblighi contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro di tale intensità da impedire la prosecuzione del rapporto (in tal senso, ex multis,
Cass., sez. lav., 16 novembre 2020, n. 25977; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20700; Cass., sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13188; Cass., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9590).
Fatte tali premesse, occorre dar conto dell'esito istruttorio, che ha consentito di accertare i fatti principali contestati al ricorrente, altresì le circostanze eccezionali dallo stesso addotte a giustificazione del proprio comportamento. Non hanno invero trovato riscontro istruttorio né la sussistenza di altri comportamenti simili posti in essere dal , avendo entrambi Pt_1
i testi riferito in maniera generica e non circostanziata sul punto, né ha trovato riscontro il notevole ritardo causato dalla condotta del ricorrente sulle attività di carico del giorno in contestazione, avendo i testi riferito sul punto in maniera discordante.
Ebbene, viene sentita come testela sig.ra , addetta all'Ufficio trasporti e Parte_2
contattata, il 10 aprile 2020 dal ricorrente, che riguardo agli avvenimenti di quel giorno riferisce: “quanto agli eventi del 10 aprile 2020 ricordo che diedi incarico al sig. di recarsi Pt_1 presso un nostro cliente in Caivano per fare un carico di merce, si trattava di surgelati e lui si recò tranquillamente presso detto cliente, che era l di Caivano;
tuttavia nel pomeriggio il CP_2 ricorrente mi telefonò perché aveva un problema a casa;
preciso che il ricorrente si trovava già presso la cliente e io alla sua telefonata risposi che avrei sollecitato la per velocizzare le CP_2 CP_2 operazioni di carico e liberare il ricorrente”, aggiunge ancora la testimone “ricordo che chiamai la cliente per sollecitare le operazioni per consentire il carico della merce e liberare quanto CP_2 prima il ricorrente;
il ricorrente riferì solo di avere problemi personali a casa […] dopo aver contattato
e sollecitato la chiamai il ricorrente e gli dissi di aver sollecitato il carico della merce e gli CP_2 dissi di aspettare che di lì a poco avrebbero proceduto ad effettuare il carico della merce;
successivamente la cliente mi contattò per riferirmi che il carico era pronto e che potevo far avvicinare
l'autista, dunque chiamai subito il ricorrente per effettuare il carico e lui mi rispose che era già andato via, credo che fossero circa le 18.00”, così la testimone esclude di aver autorizzato il ricorrente a concludere anticipatamente il servizio, precisando solo di averlo rassicurato che avrebbe contattato la cliente per velocizzare la preparazione del carico di merce, cosa che effettivamente riferisce di aver fatto, come confermato anche dalla successiva telefonata fatta al ricorrente per effettuare il carico pronto presso la banchina della quando CP_2 tuttavia il ricorrente era già andato via. La testimone riferisce che detta telefonata avveniva circa alle 18.00, rispetto a quanto riferito dal ricorrente che dichiara di aver ricevuto detta telefonata verso le 19.00. La teste riferisce di aver ricevuto lamentele dalla cliente Pt_2
a seguito del comportamento del ricorrente, “perché la merce era pronta sulla banchina CP_2
e nessuno era lì per caricarla, quindi per causa “nostra” e della mancata presenza del nostro autista si sono boccati anche i carichi successivi, perché si procedeva ad un carico alla volta”, precisando dunque di essersi subito attivata per “cercare un altro autista per andare a prelevare il carico, dopo diversi solleciti della cliente che aveva l'attività di carico merci bloccata per colpa del CP_2 nostro autista: quindi ho atteso che l'altro autista finisse il suo lavoro per recarsi presso la CP_2 per procedere al carico;
credo sia trascorso circa un'altra ora e 30 minuti da quando la mi CP_2 aveva contattato perché il carico era pronto […] il nome dell'autista che ha effettuato il carico in luogo del era ; la testimone riferisce che, contrariamente all'orario Pt_1 Controparte_3 dedotto dalla resistente, che asserisce che l'autista sostituto fosse rientrato alle 2.00 di notte,
“il sig. che ha sostituito il LL credo sia tornato intorno alle 21.00, perché, pur CP_3
essendo io assente dal posto di lavoro sono reperibile al telefono e l'autista, mi ha avvisato CP_3
appena rientrato” ; inoltre la testimone afferma, rispondendo a specifica domanda sul punto, che a causa di questi eventi non vi fosse stata “alcuna rescissione del contratto con la cliente
e non so se ci sia stata applicazione di una penale da parte della cliente”. Inoltre la teste CP_2
precisa che il ricorrente contattandola il giorno 10 aprile le aveva riferito Pt_2
esclusivamente di non poter terminare il servizio perché aveva un problema a casa e che, solo successivamente, veniva a conoscenza della circostanza della morte del suocero. Infine la teste riferisce che “il ricorrente si assentava spesso perché aveva problemi a casa con la moglie e in alcuni casi si rifiutava di svolgere incarichi che gli venivano affidati per questo motivo”: ebbene detta circostanza riferita su specifica domanda anche dal teste , ma con le Testimone_1
medesime modalità, ovvero dedotta in maniera del tutto imprecisa, generica e non circostanziata. Conseguentemente, anche in assenza di prova di contestazioni disciplinari al riguardo, i dedotti precedenti comportamenti analoghi del ricorrente non appaiono provati.
Quanto riferito dalla teste trova riscontro nella deposizione dell'atro testimone Pt_2 escusso, , responsabile dell'ufficio trasporti della resistente, che Testimone_1 CP_4
dichiara: “quanto agli avvenimenti del 10 aprile 2020, ricordo che il ricorrente doveva caricare presso
l' di Caivano, un carico destinato a o meglio si trattava di un carico che il CP_2 Parte_3 ricorrente doveva portare nella sede di Pastorano e un altro autista si sarebbe occupato della consegna presso altro cliente;
ricordo che il ricorrente contattò la collega perché doveva Parte_2 rientrare a casa, avendo un problema personale, in quanto deceduto il suocero;
non sono in grado di precisare se detta circostanza io l'abbia appresa subito o successivamente: in queste occasioni l'unica cosa che si può fare è sollecitare la cliente nel carico e quindi fu detto al ricorrente di aspettare presso il cliente e che si sarebbe sollecitato il carico, ricordo che così fu fatto e che dopo circa un'ora credo, ma non ne sono sicuro, la cliente ci avvisò che il carico era pronto;
dopo di che contattammo CP_2 il che non era più sul posto: devo precisare che per il carico si procede secondo una sorta di Pt_1 turno dei vari autisti e che viene effettuato un carico per volta che viene preparato sulla banchina di carico e la mancata presenza del nostro autista al momento del carico praticamente bloccò le operazioni di carico per gli altri […]ricordo che fu mandato altro autista, il sig. Controparte_3
a prelevare il carico che doveva prelevare il e che dovemmo attendere il rientro del Pt_1 CP_3 da altra attività, non ricordo precisamente da dove, e ricordo che, avendo perso il turno presso la cliente il rientrò presso la sede di Pastorano alle 2 di notte circa;
ricordo che CP_2 CP_3 facemmo una pessima figura con la proprio perché dopo aver sollecitato il carico il nostro CP_2 autista non era reperibile”; in ordine all'orario di rientro dell'altro autista vi è contrasto istruttorio, come già riferito, pertanto mentre il teste conferma quanto dedotto in Tes_1
memoria la teste , che ha seguito direttamente le operazioni degli autisti, che Pt_2 riferivano direttamente a lei il giorno stesso degli accadimenti e, per questo, ritenuta maggiormente affidabile in ordine a tali circostanza, ha riferito che il rientrava CP_3
in azienda verso le 21.00 circa. Anche il teste conferma che l'accaduto del 10 aprile Tes_1 2020 provocò lamentele della cliente cosa che però non causò alcuna rescissione CP_2
del contratto con la stessa.
L'esito istruttorio ha consentito di consentire di ritenere provata la sussistenza materiale del fatto contestato, dovendosi ritenere confermato l'anticipata sospensione del servizio da parte del ricorrente senza autorizzazione, sebbene motivata da una esigenza straordinaria familiare dovuta all'improvvisa morte del suocero e alla reazione di ansia e panico in cui si trovava la moglie, già affetta da patologia depressiva. È emerso altresì che detta circostanza non è stata immediatamente riferita dal ricorrente alla referente nell'immediatezza dei fatti, avendo egli riferito di avere generici problemi familiari;
è stato anche provato che il lavoro di servizio di carico, il cui espletamento era stato comandato al ricorrente, venisse eseguito e completato da altro autista con un ritardo di circa un'ora e trenta, avendo lo stesso fatto rientro alle 21.00 circa presso la sede della resistente.
Questa, dunque, la ricostruzione dei fatti dimostrati dal complesso delle emergenze istruttorie.
Certamente, da quanto sin qui osservato, anche in punto di diritto, non può ritenersi l'insussistenza del fatto contestato nel suo materiale accadimento.
Deve tuttavia valutarsi della condotta alla luce della disciplina disciplinare della contrattazione collettiva, come dedotto in ricorso.
Come già riferito con la formulazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 il
Legislatore ha prefigurato la “tutela reintegratoria attenuata” in un ambito apparentemente più ristretto rispetto alla legge 92/2012, ossia «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento». Così statuendo la norma, tuttavia sembra aver escluso da detta tutela l'ipotesi contemplata espressamente dalla legge RN
(vigente per rapporti di lavoro sorti prima del 7 marzo 2015), che estendeva la tutela reintegratoria anche ai licenziamenti disciplinari ritenuti illegittimi perché il fatto rientrava in fattispecie punita con sanzione conservativa nel CCNL.
Ebbene, ciò premesso, già una copiosa giurisprudenza di merito aveva tuttavia ritenuto che l'espressa previsione contrattuale di sanzione conservativa non potesse essere ignorata neppure nei rapporti lavorati assoggettati ratione temporis al Jobs act. Difatti nella suddetta ipotesi il dato (la previsione astratta del CCNL) costituiva dato assunto oggettivamente dal Giudice, senza alcuna valutazione in merito alla proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata, dacché tale valutazione risulta già cristallizzata ex ante dalle parti sociali in ossequio del principio di tassatività, costituente fondamentale regola di civiltà giuridica di ogni disciplina sanzionatoria. Tale regola di legalità, racchiusa nell'art. 1 c.p., riassume un principio di carattere generale dell'ordinamento giuridico, che è stato esteso anche ad ogni fattispecie sanzionatoria comminata in ambito giuslavoristico per effetto dell'onere di pubblicità, disposto a norma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, con cui il
Legislatore ha proprio inteso conferire effettività, anche con riferimento alla comunità
d'impresa, al principio "nullum crimen, nulla poena sine lege" (v. sul punto ex plurimis: Cass.
n. 12735 del 01/09/2003).
Se dunque le parti sociali, nel dettare in modo tassativo le ipotesi in cui deve applicarsi la sanzione conservativa, distinguendole da quelle ritenute più gravi e perciò passibili di licenziamento, hanno concluso un accordo vincolante, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'art. 1322 c.c., il legislatore non può travalicare detta pattuizione se non violando l'art. 39 Cost., limitando la tutela dei lavoratori nelle ipotesi di licenziamento disciplinare inflitto per condotte che le stesse parti sociali. In tali ipotesi, si è ritenuto in vari precedenti, non è il Giudice ad emettere giudizio di proporzionalità, ma sono state le stesse parti sociali a compierlo in anticipo, stabilendo che, in una serie di ipotesi tipizzate, sia possibile comminare unicamente la sanzione conservativa, in quanto per queste non sussiste in re ipsa quella “giusta causa che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto lavorativo”. Lì dove, quindi, il datore di lavoro, nonostante la diversa disposizione pattizia, si sia orientato per intimare egualmente il licenziamento disciplinare, questo deve ritenersi rientrare nell'ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale contestato, perché il fatto costitutivo del licenziamento disciplinare non può proprio sussistere in quanto escluso preventivamente dal contratto collettivo.
Tale tesi, già affermata in alcune sentenze di merito, ha trovato conferma nella recente sentenza n. 129/2024, depositata il 16.07.2024, con cui la Corte Costituzionale, nel ritenente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41
e 76 della Costituzione, dal Giudice del Lavoro del Tribunale ordinario di Catania, ha tuttavia fornito l'interpretazione costituzionalmente orientata, perché questa norma possa essere considerata rispettosa dell'art. 39 Cost, osservando: “la disposizione censurata può - e deve - essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento.
Non vi è un ‟fatto materiale" che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.
La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.
Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva.
Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità
l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.”
Alla luce dell'interpretazione della Corte Costituzionale deve dunque concludersi, in estrema sintesi, che nella nozione di insussistenza del fatto materiale contestato enunciata nell'art. 3, co. 2, del d.lgs. 23/2015, sono ricomprese due ipotesi: 1) la non sussistenza del fatto storico addebitato;
2) la non sussistenza del fatto ai fini della sanzione del licenziamento, siccome preventivamente tipizzato dalle parti sociali quale fatto meno grave, come tale meritevole di sanzione conservativa.
Tanto premesso in punto di diritto, deve interpretarsi il CCNL nella specie applicato al rapporto di lavoro de quo.
L'art.32, lett. C), del CCNL “Trasporti merce e logistica” dispone: “ C) Licenziamenti 1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio
1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108. A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:
- nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
- nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
- ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato all'azienda nei modi e nei termini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e/o della carta di qualificazione del conducente;
- al lavoratore che per la terza volta non comunica l'assenza per malattia e/o la relativa pro-gnosi nonché l'infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente CCNL;
- nel caso di manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei suoi sigilli;
- nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per determinare se lo stesso si trovi sotto l'effetto di alcool o stupefacenti;
- nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
- nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi
o a personale esterno;
- in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali dell'azienda;
- in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro;
- in caso di furto…”.
Alla lett. C) dell'art. 39 sanziona i comportamenti punibili con sanzioni conservative, prevedendo alla lett. sub c), con la multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale, “il comportamento del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo,
a norma di legge, della presenza. Ebbene, dall'interpretazione delle anzidette clausole contrattuali, ove risulta regolato il codice disciplinare, pare evidente che quest'ultima fattispecie astratta è quella che meglio sembra attagliarsi all'addebito qui comprovato in giudizio (abbandono temporaneo o sospensione della prestazione lavorativa e interruzione in anticipo della prestazione lavorativa). Ne consegue che la condotta realizzata dal lavoratore avrebbe certamente meritato l'applicazione della sanzione conservativa prevista dall'art. 32 CCNL, ma non consente la legittima comminazione della sanzione espulsiva, non rientrando la condotta sanzionata in alcuna delle ipotesi (più gravi) esemplificate dalle parti sociali nella stessa disposizione.
Alla stregua della pronuncia in parola, allora, il licenziamento impugnato va annullato e la società resistente va condannata alla reintegra del lavoratore, nonché a corrispondere allo stesso una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, col limite di 12 mensilità, e detratto l'aliunde perceptum. Il datore di lavoro va, altresì, condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla reintegra.
Le spese di lite sono compensate per 1/2 tenuto conto dell'intervento della sentenza della
Corte Costituzionale in epoca successiva alla costituzione in giudizio della società, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
b) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato a
, lo annulla;
Parte_1
2) Condanna a procedere alla reintegra del lavoratore nel posto di Controparte_1
lavoro, nonché al pagamento di un'indennità omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, con limite di 12 mensilità;
3) Condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Controparte_1
per il medesimo periodo
4) compensa le spese per metà; f) condanna parte resistente al pagamento della restante parte delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1800,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria Capua Vetere, 14.05.2025
La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico