TAR Catania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 581
TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per errata identificazione del destinatario

    La Corte ritiene che l'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/01, debba essere rivolto al responsabile dell'abuso, che può essere anche il semplice detentore. La presentazione dell'istanza di sanatoria da parte del ricorrente è considerata una ammissione implicita della sua responsabilità o detenzione del bene.

  • Rigettato
    Violazione norme tutela proprietà privata e CEDU

    La questione della proprietà è irrilevante ai fini dell'ordinanza di demolizione, soprattutto in caso di abusi su suoli pubblici. Inoltre, l'asserita proprietà del bene in capo alla moglie del ricorrente non è provata ed è smentita dalla presentazione dell'istanza di sanatoria da parte del ricorrente stesso.

  • Rigettato
    Errata applicazione art. 35 D.P.R. 380/01

    L'applicazione dell'art. 35 è corretta poiché il terreno è di proprietà comunale e la pretesa proprietà privata non è stata dimostrata. La nozione di 'responsabile dell'abuso' ai sensi dell'art. 35 include chi ha la disponibilità del bene e non lo rimuove.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La partecipazione al procedimento non è dovuta per provvedimenti vincolati come l'ordine di demolizione di abusi su suoli demaniali, che non richiedono motivazione o comparazione di interessi.

  • Rigettato
    Censure reiterate

    Le censure sono infondate per le medesime ragioni esposte riguardo all'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Necessità di recupero patrimonio edilizio

    L'esigenza di recupero edilizio è affrontata tramite le procedure di sanatoria o l'acquisizione del bene da parte del Comune dopo la mancata demolizione, non in sede di repressione dell'abuso.

  • Rigettato
    Difetto di pregiudizialità della questione di usucapione

    La questione della titolarità della proprietà è irrilevante, avendo carattere preliminare e assorbente il rilevato difetto di doppia conformità dell'intervento edilizio.

  • Rigettato
    Applicazione retroattiva sanzione pecuniaria

    La censura è infondata poiché l'ordinanza di demolizione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della norma sanzionatoria e l'illecito edilizio ha carattere permanente.

  • Rigettato
    Illegittimità determinazione n. 92/2017

    La determinazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni rientra nella competenza dirigenziale come atto di gestione, non presupponendo decisioni di tipo politico.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione a ricorrere

    L'ordinanza di demolizione, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/01, è rivolta al responsabile dell'abuso, non necessariamente al proprietario. La qualità di proprietaria della ricorrente non è provata e, in ogni caso, la sua responsabilità come detentrice/responsabile dell'abuso è implicitamente ammessa dalla presentazione dell'istanza di sanatoria.

  • Rigettato
    Censure coincidenti con quelle del coniuge

    Le censure sono infondate per le medesime ragioni esposte riguardo all'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Censure coincidenti con quelle del coniuge

    Le censure sono infondate per le medesime ragioni esposte riguardo al rigetto dell'istanza di sanatoria.

  • Rigettato
    Censure coincidenti con quelle del coniuge

    Le censure sono infondate per le medesime ragioni esposte riguardo all'ordinanza sanzionatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 581
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 581
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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