Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2024 REG.RIC.
N. 02159/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2024, proposto da
IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al procedimento n. 2158 del 2024
i) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Comune di Randazzo n. 5 del 5 settembre 2024, con la quale è stata ordinata la demolizione dell’immobile sito in IS., censito in catasto al foglio IS;
- ove occorra, delle note di comunicazione 12 giugno 2024, prot. n. 10580 e 13 giugno 2024, prot. n. 10731 e degli atti e delle attività successive e conseguenti, compreso il preannunciato sgombero e la preannunciata demolizione dell’immobile;
- e, altresì, del “Decreto della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n. 9 del 25/06/2024”, asseritamente non conosciuto e non reperibile sul sito istituzionale del Comune di Randazzo;
ii) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dallo stesso ricorrente in data 12 maggio 2025 e in data 13 maggio 2025:
per l’annullamento
- del verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Randazzo dell’8 marzo 2025, prot. 4189, con il quale è stata accertata l’avvenuta inottemperanza al predetto ordine di demolizione n. 5 del 5 settembre 2024;
- della nota del Capo Area II del Comune di Randazzo del 14 marzo 2025, prot. 4599, con la quale è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal sig. IS, relativa all’intervento edilizio sito in IS censito in catasto al foglio IS
- dell’ordinanza sanzionatoria del 10 aprile 2025, n. 1 con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380/2001;
- della Determinazione dell’VIII e IX Settore del 30 giugno 2017, n. 92, contenente le modalità applicative delle sanzioni previste dall’art. 31 comma 4– bis del D.P.R. n. 380/2001;
B) quanto al procedimento n. 2159 del 2024:
i) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Randazzo, n. 5 del 5 settembre 2024, con la quale è stata ordinata la demolizione dell’immobile sito in IS., censito in catasto al foglio IS;
- ove occorra, delle note di comunicazione 12 giugno 2024, prot. n. 10580 e 13 giugno 2024, prot. n. 10731 e degli atti e delle attività successive e conseguenti, compreso il preannunciato sgombero e la preannunciata demolizione dell’immobile;
- e, altresì, del “Decreto della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n. 9 del 25/06/2024”, non conosciuto e non reperibile, secondo la ricorrente, sul sito istituzionale del Comune di Randazzo;
ii) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente in data 12/5/2025:
per l’annullamento
- del verbale di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Randazzo dell’8 marzo 2025, prot. 4189, con il quale è stata accertata l’avvenuta inottemperanza al predetto ordine di demolizione n. 5 del 5 settembre 2024;
- della nota del Capo Area II del Comune di Randazzo del 14 marzo 2025, prot. 4599, con la quale è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in relazione all’intervento edilizio sito in IS, censito in catasto al foglio IS;
- dell’ordinanza sanzionatoria del 10 aprile 2025, n. 1 con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380/2001;
- della Determinazione dell’VIII e IX Settore del 30 giugno 2017, n. 92, contenente le modalità applicative delle sanzioni previste dall’art. 31 comma 4– bis del D.P.R. n. 380/2001;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Randazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, nel procedimento n. R.G. 2158/2024, il ricorrente esponeva di agire in giudizio nella qualità di destinatario, da parte del Comune di Randazzo, di un'ordinanza, ex art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, con cui era stata ingiunta la demolizione di un fabbricato, con piscina, realizzato su un fondo in contrada ISdel territorio del Comune di Randazzo.
2. A premessa dell’impugnazione del provvedimento affermava che il terreno, sebbene formalmente intestato al Comune, a seguito della liquidazione degli usi civici sarebbe stato assegnato, con ordinanza del 13 marzo 1965, come rettificata poi il 3 giugno 1965, al sig. IS, che ne avrebbe mantenuto, da quella data, il possesso ininterrottamente e pacificamente, insieme alla figlia, la sig.ra IS, coniuge dello stesso ricorrente; il terreno sarebbe stato poi trasferito con successive compravendite stipulate, rispettivamente, nel 2002, nel 2005 e nel 2022.
Precisava, ancora, che IS avrebbe promosso un'azione giudiziaria in sede civile per ottenere una sentenza di accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo da parte del padre e di sé stessa e che, in ogni caso, trattandosi di bene pervenuto per via di successione alla predetta IS, non sarebbe stato riconducibile alla comunione legale tra coniugi.
3. Proprio a partire da tale circostanza, affermava, nel primo motivo di impugnazione, che il provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto egli non avrebbe avuto neanche la disponibilità del bene né sarebbe stato responsabile dell'abuso.
Lamentava, in proposito, che il Comune, per un difetto di istruttoria, non avrebbe ricostruito la storia del lotto e la sua attuale situazione possessoria - in base alla quale IS sarebbe stata effettiva proprietaria e possessore del terreno - e, così facendo, avrebbe indirizzato l’atto nei confronti di un soggetto non legittimato.
3.1. Aggiungeva, poi, in un secondo motivo di ricorso, che il provvedimento avrebbe violato le norme costituzionali e del Primo Protocollo CEDU a tutela della proprietà privata.
3.2. Errata, infatti, sarebbe stata, l’applicazione dell’art. 35 del Testo Unico dell'Edilizia, norma riguardante gli abusi commessi su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, in quanto il terreno in questione, per come esposto in premessa, sarebbe stato di proprietà privata di IS.
3.3. L'intero procedimento sarebbe stato illegittimo, di conseguenza, anche per la mancata comunicazione di avvio a IS, in quanto unica vera interessata. Tale omissione, impedendo a quest’ultima di interloquire con l'Amministrazione, anche tramite i propri tecnici, in una fase cruciale come quella dell'accertamento, avrebbe inficiato la validità di tutti gli atti adottati.
3.4. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento dell'ordinanza di demolizione e di tutti gli atti ad essa connessi.
4. L’Amministrazione intimata si costituiva con atto di mera forma.
5. Il ricorrente depositava, successivamente, ricorso per motivi aggiunti, con cui impugnava il verbale di accertamento di inottemperanza, il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria e l’ordinanza sanzionatoria ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis del D.P.R. 380/01 nelle more adottati dal Comune di Randazzo.
5.1. In tale ricorso, oltre a reiterare le censure di cui ai precedenti punti 3.2., 3.3. e 3.4., sottolineava, anzitutto, che la presentazione dell’istanza di rilascio del titolo edilizio in sanatoria congiuntamente alla moglie sarebbe avvenuta solo in via prudenziale dal momento che, come già detto, il bene, a suo parere, sarebbe stato da tempo usucapito dai sigg. IS e IS.
5.2. Sosteneva, inoltre, che i provvedimenti sarebbero stati viziati da “ eccesso di potere ” in quanto non avrebbero tenuto in considerazione la necessità del “recupero del patrimonio edilizio comunque costruito”.
5.3. Più specificamente, il provvedimento con cui era stata comminata la sanzione pecuniaria sarebbe stato illegittimo, anzitutto, perché l’immobile sarebbe stato realizzato nel 2005, mentre la norma di legge applicata - l’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 - sarebbe stata introdotta solo nel 2017 e non avrebbe avuto carattere retroattivo.
5.3.1. In ogni caso, nella fattispecie, tale provvedimento sanzionatorio sarebbe stato illegittimo in quanto la determinazione n. 92/2017, richiamata per l’individuazione dei criteri di quantificazione dell’ammenda, avrebbe dovuto ritenersi radicalmente nulla in ragione dell’incompetenza assoluta del Responsabile del VIII e del IX Settore ad adottare il provvedimento di determinazione delle sanzioni previste dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
5.4. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento anche dei predetti atti, adottati, nelle more, da parte del Comune.
6. Quindi, in vista della celebrazione dell’udienza pubblica, la parte ricorrente depositava una nota con cui domandava la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, il suo rinvio fino alla definizione del procedimento civile instaurato da IS per l’accertamento dell’avvenuta usucapione del terreno.
7. Il Comune di Randazzo depositava, quindi, una memoria nella quale evidenziava preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale, sul rilievo che “ l’espresso diniego dell'istanza di accertamento di conformità ha determinato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione, non essendovi alcun interesse a ricorrere, posto che l'atto impugnato, in quanto divenuto inefficace a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria, non è idoneo a ledere concretamente la sfera giuridica della parte ricorrente ”.
8.1. Affermava, poi, che sarebbe stata priva di fondamento la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in quanto i due giudizi, civile ed amministrativo, avrebbero coinvolto soggetti diversi e, comunque, per un verso, il processo amministrativo avrebbe goduto di piena autonomia ai sensi dell’art. 7 c.p.a., per altro verso, non vi sarebbe stata neanche pregiudizialità logico-giuridica, dal momento che nel presente giudizio non si sarebbe dovuta accertare la proprietà del suolo, rilevando solamente la figura del responsabile dell’abuso.
8.2. Al di là dei superiori rilievi, evidenziava che:
- la signora IS aveva presentato un distinto ricorso avente, tuttavia, identico letterale contenuto; la circostanza avrebbe dimostrato che l’Amministrazione avrebbe correttamente identificato i destinatari del provvedimento, confutando definitivamente le censure relative alla presunta errata identificazione;
- l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 presentata congiuntamente da parte dei coniugi sigg. IS e IS avrebbe confermato che entrambi sarebbero stati autori e/o beneficiari dell'abuso edilizio;
- in termini generali, legittimi destinatari dell’ordinanza di demolizione, sarebbero stati tutti i soggetti aventi, al momento dell’emanazione del provvedimento, un potere concreto di rimuovere l'abuso, sia in virtù di un diritto di proprietà sia per la disponibilità materiale del bene, indipendentemente dalla loro responsabilità nella realizzazione dell'opera abusiva;
- sarebbe stato pertinente il richiamo all’art. 35 del D.P.R. 380/01, in quanto la pretesa proprietà del fondo in capo alla signora IS non sarebbe stata ancora accertata.
8.3. Il diniego di sanatoria sarebbe stato pienamente legittimo, considerato che le opere sarebbero state realizzate in totale assenza di titolo edilizio, su area di proprietà comunale, in zona agricola parzialmente vincolata a viabilità, in violazione della normativa edilizia, urbanistica e sismica sia al tempo della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.
9. Riguardo alla presunta applicazione retroattiva della sanzione amministrativa pecuniaria, rilevava che la censura sarebbe stata infondata in quanto l'ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa in data 5 settembre 2024, n. 5 e l'inottemperanza sarebbe stata accertata l'8 marzo 2025, ben dopo l'entrata in vigore della norma sanzionatoria.
Infine, quanto alla presunta illegittimità della determinazione n. 92/2017, rilevava che la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sarebbe rientrata nella competenza dirigenziale e non in quella del Consiglio comunale, in quanto si sarebbe trattato di atto di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo.
9.1. In conclusione, chiedeva di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare nel merito il ricorso principale e di rigettare il ricorso per motivi aggiunti in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto.
10. Nel procedimento n. 2159/2024, contestualmente trattato, la ricorrente IS formulava nel ricorso deduzioni del tutto coincidenti con quelle, fin qui esposte, formulate dal coniuge, aggiungendo (a) di essersi ritenuta “costretta” ad impugnare l’ordinanza n. 5/2024, benché non notificatale e, soprattutto, benché priva di qualsiasi prescrizione a suo carico e precisando che (b) la presentazione del ricorso, effettuata solo al fine di evitare decadenze e preclusioni, non avrebbe importato affatto “sanatoria” dei vizi integrati dall’Amministrazione comunale di Randazzo.
Aggiungeva, poi, che la mancata individuazione del soggetto possessore/proprietario avrebbe, comunque, impedito la necessaria interlocuzione con l’interessato in merito, tra l’altro, al tempo di realizzazione del fabbricato, all’effettiva proprietà del terreno e alla sussistenza o meno dei pretesi vincoli di P.R.G. e paesaggistici richiamati nell’ordinanza.
10.1. Anche tale ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, il suo rinvio fino alla definizione del procedimento civile da lei instaurato per l’accertamento dell’avvenuta usucapione del terreno.
11. L’Amministrazione, a sua volta, in risposta ai ricorsi depositati da IS formulava identiche difese a quelle, sopra illustrate, depositate nel distinto procedimento instaurato dal coniuge di quest’ultima.
12. All’udienza del 13 gennaio 2026, preso atto della richiesta, nella quale insistevano entrambi i ricorrenti e alla quale si opponeva l’Amministrazione, di sospensione o rinvio della trattazione del giudizio, il Collegio poneva la causa in decisione.
DIRITTO
13. Deve, anzitutto, disporsi la riunione dei ricorsi presentati nei due distinti procedimenti indicati in epigrafe, sussistendo, tra essi, un’evidente connessione derivante dal fatto che con essi sono stati impugnati i medesimi provvedimenti da parte di due soggetti, aventi qualità di coniugi, che hanno depositato nei rispettivi giudizi atti dal contenuto sostanzialmente identico.
Risulta, pertanto, evidente, e in re ipsa , l’opportunità e l’utilità, a fini di economia processuale, di una trattazione unitaria dei due ricorsi.
14. Ciò premesso, va preliminarmente presa in considerazione la richiesta di sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero di rinvio, della trattazione del giudizio formulata, anche in udienza, da entrambi i ricorrenti sul presupposto che sarebbe stato utile attendere, prima della decisione, l’esito del giudizio avviato, innanzi al giudice civile, dalla stessa odierna ricorrente IS, per l’accertamento dell’avvenuta usucapione in proprio favore dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione in esame.
Tali richieste, invero, non possono trovare accoglimento, per la decisiva ragione che, nella fattispecie, difetta, nella relazione tra i due giudizi, il requisito della pregiudizialità logico-giuridica, dal momento che, a prescindere dalla questione relativa all’effettiva titolarità del diritto di proprietà sull’immobile, l’ordinanza di demolizione impugnata, adottata ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, si fonda sulla natura abusiva, ovvero sul difetto di titolo edilizio, degli immobili presenti sul fondo – questione non contestata ed anzi avvalorata dall’intervenuta presentazione da parte di entrambi i ricorrenti di un’istanza di accertamento di conformità - e sull’addebito di responsabilità per i medesimi abusi in capo al ricorrente IS; della legittimità di tale contestazione non può, d’altra parte, dubitarsi, dal momento che l’ordine di demolizione, in generale, può essere rivolto non solo nei confronti del proprietario, ma anche del responsabile dell’abuso, tale dovendosi ritenere anche il semplice detentore del bene, qualità, invero, non espressamente contestata dallo stesso IS che, anzi, con la presentazione della già richiamata istanza di sanatoria congiuntamente al coniuge, deve ritenersi abbia implicitamente ammesso di possedere quanto meno la qualità di responsabile/detentore delle opere stesse.
Tale regola generale vale ancor di più per i provvedimenti demolitori emanati ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, per i quali, come meglio si dirà di qui a poco, la qualità di responsabile dell’abuso è ritenuta, a maggior ragione, sufficiente.
In definitiva, a fronte di tale assetto della disciplina in materia di repressione degli abusi edilizi, e della sostanziale ammissione della responsabilità per gli stessi derivante dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, l’accertamento della titolarità della proprietà dello stesso immobile è sostanzialmente ininfluente e priva del carattere di pregiudizialità che vorrebbero annettervi le parti.
In conclusione, per tali ragioni, la richiesta di sospensione/rinvio della trattazione del giudizio deve essere respinta non ravvisando i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1° bis c.p.a.
15. Sempre con riferimento alle questioni preliminari, va rigettata anche l’eccezione, formulata nelle memorie conclusionali del Comune di Randazzo, di inammissibilità/improcedibilità dei ricorsi principali depositati da entrambe le parti, asseritamente derivante dalla presentazione congiunta, da parte dei medesimi coniugi, dell’istanza di accertamento di conformità dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione.
L’eccezione deve ritenersi infondata, dal momento che una tale conseguenza può prodursi, anche secondo le pronunce richiamate dalle stesse parti, solo nell’ipotesi in cui (a) sia stata adottata un’ordinanza di demolizione, (b) l’interessato abbia presentato l’istanza di sanatoria, e (c) solo dopo la presentazione di tale istanza sia stato presentato il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione; nel caso in esame, invece, tale ultimo ricorso è stato presentato in data 8 novembre 2024, ovvero prima della presentazione , avvenuta in data 6 dicembre 2024, della domanda di rilascio del titolo edilizio ex art. 36 del D.P.R. 380/01, che, pertanto, non può interpretarsi come atto denotante una sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione della legittimità dell’ordine ripristinatorio, bensì come espressione dell’esercizio di una legittima facoltà del privato, prevista, dall’ordinamento, per la regolarizzazione dei manufatti ritenuti abusivi dall’Amministrazione.
16. Superate, in tal modo, tutte le questioni preliminari sollevate dalle parti, il ricorso n. R.G. 2158/2024 deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito esposte.
17. Viene in rilievo, anzitutto, il peculiare regime delle ingiunzioni demolitorie adottate, come nella fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, norma in base alla quale, per quanto qui di interesse, “ qualora sia accertata la realizzazione … di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ”.
17.1. Come anticipato, in termini generali, in premessa l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente rivolto nei confronti del proprietario dell’immobile, potendo essere diretto anche
nei confronti del responsabile dell’abuso.
17.2. La particolare fattispecie in esame presenta, tuttavia, la particolarità rappresentata dal fatto che le opere abusive sono state edificate su un terreno di proprietà comunale.
Per tali fattispecie, in base alla disciplina di cui all’art. 35 del D.P.R. 380/01, per come riassunta anche dalla giurisprudenza appena citata, l’unico soggetto rilevante ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione è quella del responsabile dell’abuso.
Si chiarisce, infatti, in proposito, che “ in caso di opere realizzate su soprassuolo di area demaniale, l'ordinamento prevede l'applicazione della disciplina specifica di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, che impone la diffida non rinnovabile e la demolizione d'ufficio a spese del responsabile, anziché l'ordine di demolizione ex art. 31 dello stesso decreto ” (così, da ultimo, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sentenza, 25/9/2025, n. 1564).
Si sottolinea, poi, ripetutamente, riguardo al soggetto cui deve essere, in questi casi, indirizzato il provvedimento, che “ in base all'art. 35, primo comma del D.P.R. n. 380 del 2001, l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, emessa dall'Amministrazione comunale per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità dal medesimo su suoli del demanio o del patrimonio pubblico, deve essere rivolta esclusivamente al responsabile dell'abuso, non essendo prevista alcuna ingiunzione a carico del proprietario del suolo o dell'immobile ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10/11/2025, n. 7268; analogamente T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20/1/2026, n. 63).
Non incide, d’altra parte, sulla legittimità del provvedimento in concreto adottata, la circostanza, dedotta (ma invero non dimostrata) nel ricorso, secondo cui IS non avrebbe avuto l’originaria disponibilità del terreno, il quale sarebbe stato assegnato, in fase di liquidazione degli usi civici, a IS (padre della moglie del ricorrente e, dichiaratamente, attuale detentrice dell’immobile) dal momento che, come ricordato dalla giurisprudenza, “ l'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui prevede che l'ordine di demolizione, nel caso di interventi abusivi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio dello stato, debba essere rivolto al "responsabile" dell'abuso, deve essere letto come norma che ricomprende non solo i soggetti a cui è addebitabile la realizzazione dell'opera sine titulo, ma anche coloro che, non rimuovendola, contribuiscono di fatto a farla indebitamente permanere sul suolo pubblico. Il sintagma "responsabile dell'abuso", contenuto in numerose norme del d.P.R. n. 380 del 2001 ai fini delle sanzioni edilizie, è riferibile a più categorie di soggetti (persone fisiche o giuridiche), per tale dovendo intendersi lo stesso esecutore materiale ovvero chi abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 14/10/2025, n. 6730).
In tal senso, dunque, la nozione di responsabile dell’abuso, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/01, ricomprende “ non solo i soggetti a cui è addebitabile la realizzazione dell'opera sine titulo, ma anche coloro che, non rimuovendola, contribuiscono di fatto a farla indebitamente permanere sul suolo pubblico ” (Cons. Stato, Sez. VII, 14/1/2025, n. 229).
17.3. Ciò premesso, anche alla luce dello svolgimento dei fatti di causa, appare infondato, anzitutto, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha affermato che il provvedimento sarebbe stato illegittimo, in quanto solo la moglie sarebbe stata effettiva proprietaria e possessore del terreno, mentre lo stesso ricorrente non avrebbe potuto esserne destinatario, in quanto non ne avrebbe avuto la disponibilità.
Tale ultima affermazione, infatti, appare contraddetta, ed incompatibile, in base al divieto del “ venire contra factum proprium ”, con la successiva presentazione dell’istanza di sanatoria anche da parte dello stesso ricorrente, che non troverebbe giustificazione se lo stesso soggetto non avesse avuto, quanto meno, la disponibilità dell’immobile.
18. D’altra parte – in relazione al secondo motivo di ricorso - è irrilevante l’asserito diritto di proprietà dell’immobile in capo alla moglie del ricorrente IS, non solo per quanto detto a proposito della particolare disciplina di cui all’art. 35 del D.P.R. 380/01, ma anche perché l’asserzione è, in fatto, priva di fondamento.
18.1. In effetti, l’affermazione secondo cui il soggetto (non solo proprietario ma anche) possessore del bene sarebbe esclusivamente la signora IS è priva di qualsiasi principio di prova ed è, peraltro, smentita, come già sottolineato, dalla presentazione dell’istanza di sanatoria da parte dello stesso odierno ricorrente, iniziativa che non troverebbe alcuna giustificazione se quest’ultimo non si fosse ritenuto quanto meno detentore/possessore dell’immobile e che pertanto, sotto tale profilo, deve ritenersi dotata di un evidente carattere confessorio.
In ogni caso, anche le circostanze dedotte nel ricorso, relative all’asserita assegnazione del terreno in favore del padre della stessa IS con provvedimento del Commissario per la liquidazione degli usi civici, al pari delle successive asserite compravendite dello stesso bene (atti che, peraltro, si palesano inconducenti rispetto alle tesi sostenute nel ricorso) costituiscono delle mere affermazioni prive di qualsiasi principio di prova.
18.2. Proprio perché è indimostrata l’asserita proprietà del bene in capo alla signora IS ed è comunque incontestato il carattere abusivo dei manufatti realizzati sul terreno - di cui risponde legittimamente il responsabile degli stessi - si rivelano, altresì, prive di fondamento, al di là della loro irrilevanza rispetto alla particolare disciplina di cui all’art. 35 del D.P.R. 380/01, le censure contenute nel secondo motivo del ricorso principale, relative all’asserita violazione delle norme e dei principi relativi alla tutela della proprietà privata.
18.3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in quanto, come appena detto, l’affermazione in merito all’asserita proprietà del bene in capo alla signora IS è assolutamente indimostrata e, pertanto, in difetto di prova contraria, appare legittimo il richiamo all’art. 35 del D.P.R. 380/01 riguardante gli abusi realizzati su immobili di proprietà pubblica.
18.3.1. Irrilevante è, poi, la circostanza che l’ordinanza abbia indicato solo 30 e non 90 giorni per l’esecuzione dell’ingiunzione, dal momento che non risulta sia stata adempiuta neanche in quest’ultimo termine e, pertanto, non emerge l’interesse a ricorrere avverso quella che sembra un’irregolarità frutto di un mero refuso (cfr. anche C.G.A. 27 gennaio 2026 n. 64 e giurisprudenza ivi richiamata ove si afferma che “ l'assegnazione di un termine sotto i novanta giorni non determini l'illegittimità dell'ordine di demolizione, risolvendosi in una irregolarità meramente formale, non lesiva per l'interessato, il quale conserva, comunque, un termine non inferiore a quello fissato dall'art. 31 citato per ottemperare all'ingiunzione ”). Risulta dirimente, in ogni caso, la circostanza che, come documentato dal verbale depositato in atti, l’inottemperanza è stata accertata decorsi oltre 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione.
18.4. Privo di fondamento è anche il quarto motivo di ricorso, riguardante l’asserita violazione delle garanzie procedimentali, essendo noto che la garanzia della partecipazione al procedimento non sussiste rispetto ai provvedimenti, quali quello in esame, che hanno natura vincolata.
In tal senso, a proposito della tipologia di provvedimenti in esame, è stato affermato che “ l'abuso edilizio commesso su suolo demaniale viene trattato con particolare rigore, poiché l'illecito risulta maggiormente grave rispetto a quello su suolo privato. L'art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede un potere di rimozione vincolato che non lascia margine alla valutazione discrezionale dell'amministrazione circa l'epoca di realizzazione dei manufatti e non riconosce alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente ” (Cons. Stato, Sez. VII, sentenza, 6/12/2024, n. 9786).
Tale peculiare natura del provvedimento, esclude la necessità della partecipazione procedimentale, in quanto “ la norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 29/5/2025, n. 1009; in termini analoghi, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 9/10/2024, n. 3334).
19. Prive di fondamento, per le ragioni appena esposte, sono le analoghe censure di asserita illegittimità in via derivata dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.
20. Infondati sono, altresì, i motivi di quest’ultimo ricorso con cui sono stati enucleati presunti vizi ulteriori ed autonomi dei provvedimenti con esso impugnati.
20.1. Riguardo all’asserita illegittimità della scelta dell’Amministrazione di non sospendere il procedimento sfociato nel diniego di rilascio del permesso in sanatoria in attesa dell’esito del giudizio civile sull’asserita intervenuta usucapione del bene da parte del coniuge del ricorrente, valgono osservazioni in parte analoghe a quelle formulate al precedente punto 14, ma soprattutto emerge il difetto di pregiudizialità logica-giuridica, necessario per la sospensione del procedimento, della questione della titolarità della proprietà dell’immobile, avendo carattere preliminare ed assorbente il rilevato difetto di doppia conformità dell’intervento edilizio effettuato.
20.1.1. Quanto, poi, all’asserita necessità di “recuperare il patrimonio edilizio comunque costruito”, trattasi di affermazione che costituisce una petizione di principio, atteso che tale esigenza, nell’ordinamento vigente, è stata risolta e presa in considerazione esclusivamente attraverso la previsione dei procedimenti di sanatoria (di cui nella fattispecie la parte si è avvalsa, benché con esito non favorevole) o, tutt’al più, può essere presa in considerazione solo in sede di valutazioni che l’Amministrazione può compiere una volta acquisito il bene a seguito della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, ma non, certamente, all’atto della repressione dell’abuso edilizio.
20.2. Riguardo alla presunta applicazione retroattiva della disciplina di cui all’art. 31 bis del D.P.R. 380/01 riguardante l’applicazione della sanzione pecuniaria, il rilievo si palesa privo di fondamento alla luce del carattere permanente dell’illecito edilizio e tenuto conto che l’ordine di demolizione è stato adottato in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. 133/2014
20.3. Priva di fondamento, infine, deve ritenersi la censura riguardante l’asserita illegittimità della determinazione n. 27/2017, per asserita incompetenza dei Responsabili di settore alla sua adozione, trattandosi, in realtà, di provvedimento relativo alla determinazione, sulla base del semplice esercizio della discrezionalità tecnica, dei criteri di mera quantificazione delle sanzioni amministrative, in quanto tale non presupponente decisioni di tipo “politico” che ne avrebbero effettivamente ricondotto la competenza all’adozione al Consiglio comunale e, perciò, legittimamente adottato dai dirigenti di settore.
21. In conclusione, per tutte le predette ragioni devono essere rigettati tanto il ricorso principale, quanto il ricorso per motivi aggiunti presentati dal ricorrente IS.
22. Infondato, altresì, è il ricorso n. R.G. 2159/2024, presentato da IS, non solo, per ovvie ragioni, in relazione alle censure - costituenti la parte assolutamente prevalente del ricorso - coincidenti con quelle, come visto infondate, formulate nel ricorso riunito n. R.G. 2158/2024 appena esaminato, ma anche riguardo alle censure autonome, comunque incentrate sulla pretesa qualità di proprietaria della stessa ricorrente, in sé irrilevante, come detto ripetutamente, ai fini dell’adozione del provvedimento ex art. 35 del D.P.R. 380/01.
Più a monte, tuttavia, ed in termini assorbenti, il ricorso introduttivo deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, in quanto rivolto avverso un atto del quale la ricorrente non era destinataria e che, pertanto, non spiega effetti nei suoi confronti, tanto più che la sua asserita qualità di proprietaria del fondo è, lo si ripete ancora una volta, allo stato indimostrata.
Per quanto riguarda l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, in tutto coincidente con quello, già esaminato, presentato dal coniuge si rinvia alle motivazioni di cui ai superiori punti 19 e 20.
23. In conclusione ed in sintesi, per tutte le ragioni esposte devono essere integralmente rigettati il ricorso principale e quello per motivi aggiunti del giudizio n. R.G. 2158/2024; deve essere dichiarato inammissibile e, comunque infondato, il ricorso introduttivo ed essere altresì rigettato il ricorso per motivi aggiunti della causa n. R.G. 2159/2024.
24. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- rigetta sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti del procedimento n. R.G. 2158/2024;
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e rigetta il ricorso per motivi aggiunti del procedimento n. R.G. 2159/2024.
Condanna IS e IS al pagamento di€ 1.000,00 ciascuno (mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Randazzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di entrambe le parti ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
RE CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE CC | NE NA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.