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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/07/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 301/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 301/2025 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Consilina (SA), alla via Zerro, 64 elett.te dom.ti in Sala Consilina (SA), alla via Quattro Querce, 19 presso e nello Studio degli Avv. ti Giuseppe Fina (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 Persona_1
( ), i quali la rappresentano e difendono giusto mandato in atti C.F._3
-ricorrente-
E
nato a [...], il [...] (C.F.: ) , residente e in Controparte_1 C.F._4
Sala Consilina (SA), in via San Sebastiano, elett.te dom.ti in Sala Consilina (SA), alla via Quattro Querce, 19 presso e nello Studio degli Avv. ti Giuseppe Fina (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 Per_1
( ), i quali lo rappresentano e difendono giusto mandato in atti
[...] C.F._3
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 1° luglio
2025; il P.M. in data 16.4.2025 ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. 14.1.2025 i ricorrenti hanno esposto:
1) che i coniugi e hanno contratto matrimonio il 06 Settembre Parte_1 Controparte_1
2009, in Sala Consilina (SA), con atto trascritto presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Sala
Consilina (SA) al N. 29, P. II S.A anno 2009, in regime d i Separazione dei beni;
2) che dalla loro unione non sono nati figli;
3) che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, il IG. CP_1
e la IG.ra si sono separati consensualmente, comparendo la prima volta
[...] Parte_1 avanti al Presidente del Tribunale di Lagonegro il 20/04/2022 ed ottenendo l'omologa dell'accordo di separazione in data 04/05/2022 con Decreto n. 217/2022, R.G. n. 1255/2021 , lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sala Consilina (SA), al N. 2 9 parte I I serie A - anno 2009, come da Estratto per riassunto allegato alla presente;
4) che dalla data dell'omologa di separazione consensuale tra le parti suindicate sono trascorsi più di sei mesi senza riconciliazione alcuna;
5) che i IG.ri e hanno raggiunto la comune determinazione di Controparte_1 Parte_1 procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) che i coniugi godono di indipendenza economica, per cui ciascuno provvede al proprio mantenimento;
7) che tra le parti non vi sono stati, né vi sono in corso altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse ai sensi dell'art. 473 bis 12, comma 2,
c.p.c.
I ricorrenti hanno pattuito le seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza e di vivere la propria vita;
2) La IG.ra ha lasciato la casa coniugale già all'atto della separazione consensuale Parte_1 ed ha stabilito la sua residenza presso altra abitazione rispetto alla originaria casa coniugale;
3) I beni mobili presenti nella casa coniugale sono stati già divisi alla sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale e, pertanto, nessuna parte può reclamare ed avanzare nessun'altra pretesa al riguardo;
4) I coniugi reciprocamente riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia pretesa e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale. I IG.ri e Parte_1 CP_1 dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di rinunciare ciascuno nei confronti
[...] dell'altro alla quota di mantenimento;
5) Il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione dell'atto di separazione consensuale dichiarando i ricorrenti di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale;
6) La IG.ra è titolare di una Polizza Vita avente n. 21884911 con scadenza Parte_1
22/02/2030. Il IG. in riferimento alla polizza suindicata continua ad impegnarsi e Controparte_1 obbligarsi a corrispondere sul conto della IG.ra (avente numero Iban: Parte_1
[...]) la somma mensile di € 100,00 sino alla scadenza della stessa e precisamente sino al 22/02/2030 per le rate mensili da pagare;
7) I coniugi danno atto di aver adempiuto a tutto quanto pattuito nel Ricorso di separazione consensuale e che nulla deve essere aggiunto se non la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
8) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver più nulla a pretendere oltre a quanto sopra pattuito;
9) Le spese del presente Giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi 6 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del Tribunale e la loro separazione risulta omologata in data 4.5.2022.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti il 6 Settembre 2009, in Sala Consilina (SA), con atto trascritto presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Sala Consilina (SA) al N. 29, P. II S.A anno
2009;
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 3 luglio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 301/2025 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Consilina (SA), alla via Zerro, 64 elett.te dom.ti in Sala Consilina (SA), alla via Quattro Querce, 19 presso e nello Studio degli Avv. ti Giuseppe Fina (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 Persona_1
( ), i quali la rappresentano e difendono giusto mandato in atti C.F._3
-ricorrente-
E
nato a [...], il [...] (C.F.: ) , residente e in Controparte_1 C.F._4
Sala Consilina (SA), in via San Sebastiano, elett.te dom.ti in Sala Consilina (SA), alla via Quattro Querce, 19 presso e nello Studio degli Avv. ti Giuseppe Fina (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 Per_1
( ), i quali lo rappresentano e difendono giusto mandato in atti
[...] C.F._3
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 1° luglio
2025; il P.M. in data 16.4.2025 ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. 14.1.2025 i ricorrenti hanno esposto:
1) che i coniugi e hanno contratto matrimonio il 06 Settembre Parte_1 Controparte_1
2009, in Sala Consilina (SA), con atto trascritto presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Sala
Consilina (SA) al N. 29, P. II S.A anno 2009, in regime d i Separazione dei beni;
2) che dalla loro unione non sono nati figli;
3) che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, il IG. CP_1
e la IG.ra si sono separati consensualmente, comparendo la prima volta
[...] Parte_1 avanti al Presidente del Tribunale di Lagonegro il 20/04/2022 ed ottenendo l'omologa dell'accordo di separazione in data 04/05/2022 con Decreto n. 217/2022, R.G. n. 1255/2021 , lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sala Consilina (SA), al N. 2 9 parte I I serie A - anno 2009, come da Estratto per riassunto allegato alla presente;
4) che dalla data dell'omologa di separazione consensuale tra le parti suindicate sono trascorsi più di sei mesi senza riconciliazione alcuna;
5) che i IG.ri e hanno raggiunto la comune determinazione di Controparte_1 Parte_1 procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) che i coniugi godono di indipendenza economica, per cui ciascuno provvede al proprio mantenimento;
7) che tra le parti non vi sono stati, né vi sono in corso altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse ai sensi dell'art. 473 bis 12, comma 2,
c.p.c.
I ricorrenti hanno pattuito le seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi entrambi di fissare la propria residenza e di vivere la propria vita;
2) La IG.ra ha lasciato la casa coniugale già all'atto della separazione consensuale Parte_1 ed ha stabilito la sua residenza presso altra abitazione rispetto alla originaria casa coniugale;
3) I beni mobili presenti nella casa coniugale sono stati già divisi alla sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale e, pertanto, nessuna parte può reclamare ed avanzare nessun'altra pretesa al riguardo;
4) I coniugi reciprocamente riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia pretesa e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale. I IG.ri e Parte_1 CP_1 dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di rinunciare ciascuno nei confronti
[...] dell'altro alla quota di mantenimento;
5) Il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso al momento della sottoscrizione dell'atto di separazione consensuale dichiarando i ricorrenti di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale;
6) La IG.ra è titolare di una Polizza Vita avente n. 21884911 con scadenza Parte_1
22/02/2030. Il IG. in riferimento alla polizza suindicata continua ad impegnarsi e Controparte_1 obbligarsi a corrispondere sul conto della IG.ra (avente numero Iban: Parte_1
[...]) la somma mensile di € 100,00 sino alla scadenza della stessa e precisamente sino al 22/02/2030 per le rate mensili da pagare;
7) I coniugi danno atto di aver adempiuto a tutto quanto pattuito nel Ricorso di separazione consensuale e che nulla deve essere aggiunto se non la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
8) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver più nulla a pretendere oltre a quanto sopra pattuito;
9) Le spese del presente Giudizio sono interamente compensate tra le parti.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi 6 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del Tribunale e la loro separazione risulta omologata in data 4.5.2022.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti il 6 Settembre 2009, in Sala Consilina (SA), con atto trascritto presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Sala Consilina (SA) al N. 29, P. II S.A anno
2009;
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 3 luglio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco