Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 235
TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto dai prossimi congiunti di un lavoratore deceduto a causa di mesotelioma pleurico, contratto per esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento siderurgico di Servola. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis e iure proprio, lamentando la responsabilità della società resistente, quale successore di precedenti datori di lavoro, per la mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare l'incolumità del lavoratore, in violazione dell'art. 2087 c.c. La società resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenze formali e di legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande, la prescrizione delle pretese, la carenza di propria legittimazione passiva in relazione al danno iure hereditatis per la copertura assicurativa INAIL, e ha chiesto la chiamata in causa di altre società succedutesi nella gestione dello stabilimento.

Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, rigettando le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente. In particolare, ha ritenuto fondata la legittimazione attiva della coniuge separata, non addebitata, e del figlio, quale erede, sulla base della documentazione prodotta e della giurisprudenza di legittimità in materia di accettazione tacita dell'eredità. Ha altresì rigettato l'eccezione di nullità del ricorso, ritenendolo completo nei requisiti di legge, e l'eccezione di prescrizione, qualificando la responsabilità contrattuale decennale per il danno iure hereditatis e applicando il termine prescrizionale più lungo previsto dalla legge penale per il danno iure proprio, data la natura delittuosa del fatto. Nel merito, ha accertato la responsabilità della resistente per la patologia asbesto-correlata, sulla base delle risultanze istruttorie, delle testimonianze e della CTU, che hanno confermato l'esposizione del lavoratore all'amianto e la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza. Il Giudice ha liquidato il danno non patrimoniale iure hereditatis in € 193.064,50, applicando le tabelle milanesi e personalizzando il danno terminale, e il danno non patrimoniale iure proprio per il figlio in € 301.147,00, sulla base del sistema a punti e dei parametri tabellari aggiornati. Sono state altresì riconosciute spese patrimoniali per € 628,25. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente, liquidate in € 9.459,00, oltre spese di CTU.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 235
    Giurisdizione : Trib. Trieste
    Numero : 235
    Data del deposito : 17 dicembre 2025

    Testo completo