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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – NTroversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.588/2023
Oggi 17/12/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in presenza l'avv. Delfin, ed in collegamento da remoto l'avv. Francesco Minas in sostituzione.
L'avv. Delfin si richiama alle note autorizzate e discute oralmente la causa.
Produce sentenze nr. 26390/2025, nr. 4084/2025, nr. 34419/2025 della
Cassazione. Esclude, quanto al teste che vi sia un rapporto di parentela Tes_1
con i ricorrenti. Produce sentenza del Tribunale di Roma del 10.09.2024 sul nesso di causalità. Evidenzia che a pag. 10 delle note autorizzate, ultime 4 righe, sono stati invertiti i punteggi di cui alle lettere a) e b). Insiste per l'accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese anche di CTP.
L'avv. Minas si riporta alle note autorizzate e contesta le deduzioni odierne e la quantificazione del danno.
Il Giudice entra in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza che deposita telematicamente dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 588/2023 R.L. promossa da nella causa proposta da
( ) in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la potestà genitoriale su Persona_1
( , rappresentati e difesi dall'Avv.to Giovanna Delfin;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Niccolò CP_1 P.IVA_1
Medica, AN LI, LA NI e IO VE resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che il sig. NTroparte_2
nel periodo ricompreso dal 9.1.1968 al 18.9.1981 ha lavorato per l'acciaeria di Servola, presso lo stabilimento di Trieste gestito da ed ha NTroparte_3
proseguito a lavorare negli stessi ambienti di lavoro fino alla data del pensionamento, che in detto periodo è stato adibito a mansioni nel reparto fonderia, add.serv. Colaggio e campionatore che hanno comportato la sua esposizione a fibre di amianto in dispersione libera tanto da aver ottenuto la
2 certificazione INAIL, che a causa di detta esposizione il sig. ha Per_1
contratto un mesotelioma prelurico epitelioide che ne ha cagionato prima una malattia professionale (n.515429822)e, in conseguenza di questa, un danno all'integrità psico-fisica, un danno terminale, morale ed esistenziale e successivamente anche la morte, e per l'effetto: condannare, eventualmente mediante espletanda CTU, la , in perosna del legale rappresentante CP_1
in carica pro tempore quale società subentrata ai rapporti di lavori intercorsi con in persona del legale rappresentante in carica pro NTroparte_3
tempore, al risarcimento in favore della sig.ra e di Parte_2 Per_1
iure successionis, al pagamento di una somma a titolo di danno
[...]
biologico (danno dinamico-relazionale) nonché altra somma a titolo di danno morale c.d. soggettivo (danno da sofferenza soggettiva interiore) nella misura che risulterà dall'applicazione del metodo tabellare stabilito dal Tribunale di
Milano o, in linea gradata e con riserva di gravame, in via alternativa, dall'applicazione degli artt. 1226 C.c. e 432 C.p.c. 3) accertare e dichiarare che la malattia e la successiva morte del Sig. ha causato ai ricorrenti Per_1
iure proprio una lesione del rapporto parentale nonché una sofferenza interiore tale da determinare anche una alterazione del loro relazionarsi col mondo esterno, inducendo e/o imponendo agli stessi scelte di vita diverse e per
l'effetto. 4) condannare la in persona del legale NTroparte_4
rappresentante in carica pro tempore, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano o di altra tabella elaborata da altro Tribunale nazionale basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
3 correttivi in ragione della particolarità della situazione, ovvero, in linea gradata e con riserva di gravame, in via alternativa, ex artt. 1226 C.c. e 432
C.p.c.; condannare infine la in persona del legale rappresentante CP_1
in carica pro tempore, alla refusione delle spese e i compensi da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. come integrato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 37/2018, del 15 % per spese generali, del 4% per CPA e o quelle diverse misure vigenti al momento dell'emissione della sentenza, oltre al danno emregente per le spese affrontate per estrarre la documentazione dal fascicolo penale e per le perizie medico-legali per un totale di € 1.801,48”.
Per la parte resistente: “1) in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare
l'inammissibilità e/o la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o come meglio del ricorso e/o delle domande tutte ex adverso proposte per le ragioni e/o i motivi esposti al punto A) della parte in diritto che precede, con ogni conseguente statuizione;
2) in via principale, respingere le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nulle e/o destituite di fondamento e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate, ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto da per alcun CP_1
titolo e/o ragione;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui CP_1
fosse considerata responsabile e/o tenuta a corrispondere qualsivoglia
[...]
importo, a qualsiasi titolo e/o ragione, in virtù dell'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di importi a (già e/o a (già CP_5 NTroparte_6 NTroparte_7
e/o a (già NTroparte_8 NTroparte_9
e/o ad NTroparte_10 Parte_3
e/o a soggetti terzi, in conseguenza di rivalsa e/o regresso nei confronti
[...]
di o di altro titolo -, condannare (già CP_1 CP_5 NTroparte_6
e/o (già
[...] NTroparte_7 NTroparte_8
e/o (già e/o
[...] NTroparte_9 NTroparte_10 [...]
[...] anche in via solidale tra loro, a tenere Parte_4
integralmente indenne e/o garantita e/o manlevata per gli importi CP_1
che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, e/o a rimborsare tali importi a
anche in via di rivalsa e/o regresso, con maggiorazione di CP_1
interessi, maggior danno e rivalutazione monetaria;
C) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse considerata CP_1
responsabile e/o tenuta a corrispondere qualsivoglia importo, a qualsiasi titolo
e/o ragione, in virtù dell'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di importi a (già CP_5
e/o a (già NTroparte_6 NTroparte_7 [...]
e/o a (già NTroparte_8 NTroparte_9 NTroparte_10
e/o ad e/o a soggetti
[...] Parte_3
terzi, in conseguenza di rivalsa e/o regresso nei confronti di o di CP_1
altro titolo -, determinare la quota di responsabilità facente capo a CP_1
ed accertare, nei rapporti interni tra (già CP_1 CP_5 [...]
, (già NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8
, (già e
[...] NTroparte_9 NTroparte_10
le rispettive quote di responsabilità, e, Parte_3
conseguentemente, condannare (già e/o CP_5 NTroparte_6
(già nel merito, per le ragioni e/o i motivi tutti di cui alla NTroparte_7
presente comparsa: e/o NTroparte_8
(già e/o NTroparte_9 NTroparte_10 [...]
anche in via solidale tra loro, a tenere Parte_3
integralmente indenne e/o garantita e/o manlevata per gli importi CP_1
che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, e/o a rimborsare tali importi a
anche in via di rivalsa e/o regresso, in proporzione delle accertate CP_1
quote di responsabilità, con maggiorazione di interessi, maggior danno e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, per le ragioni e/o i motivi tutti di cui
5 alla presente comparsa: A) condannare e/o (già NTroparte_9 CP_5
, anche in via solidale tra loro, a tenere integralmente indenne NTroparte_6
e/o garantita e/o manlevata dalle somme tutte che quest'ultima CP_1
dovesse essere denegatamene condannata a pagare, a qualsiasi titolo e/o ragione, in virtù dell'accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte - e ciò anche in caso di debenza di importi a (già CP_5 [...]
e/o a (già NTroparte_6 NTroparte_7 NTroparte_8
e/o a (già
[...] NTroparte_9 NTroparte_10
e/o ad e/o a soggetti terzi, in
[...] Parte_3
conseguenza di rivalsa e/o regresso nei confronti di o di altro titolo CP_1
-, nonché dalle spese e dai compensi, oltre accessori di legge, relativi al presente giudizio ed in generale da ogni eventuale domanda ex adverso proposta che dovesse essere accolta, anche in via parziale, nel presente procedimento, e/o a rimborsare i relativi importi a anche in via di CP_1
rivalsa e/o regresso, con maggiorazione di interessi, maggior danno e rivalutazione monetaria;
nonché B) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.11.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere i prossimi congiunti, rispettivamente coniuge separato e figlio di CP_2
, deceduto in data 12.9.2021.
[...]
2. Esponevano i ricorrenti che il loro congiunto aveva prestato attività lavorativa con le mansioni di campionatore dal 9.1.1968 al 31.1.1995 presso lo stabilimento siderurgico di Servola, gestito, tra il 1961 ed il 18.9.1981 dalla società divenuta, poi, a seguito di fusioni per incorporazione e NTroparte_6
mutamento di denominazione sociale, società convenuta in CP_1
giudizio. In particolare il de cuius aveva operato prevalentemente in fonderia,
6 ma anche presso il reparto altoforno e la macchina colare, quale campionatore, con il compito di prelevare i campioni da analizzare. Svolgendo tali mansioni aveva indossato abiti e lavorato con attrezzature contenenti amianto.
3. Deducevano i ricorrenti che il loro congiunto era deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, come risultante dalla documentazione allegata al ricorso accompagnata anche da riconoscimento INAIL, e che tale grave e mortale e patologia era stata determinata dalla costante esposizione dello Skerbic all'amianto, sostanza presente in grande quantità nello stabilimento di Servola.
Evidenziavano ancora che una massiccia presenza di amianto presso lo stabilimento di Servola ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali, menzionati nel ricorso ed allegati allo stesso. Evidenziava, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso lo stabilimento di Servola, le numerose testimonianze dei lavoratori sentiti nel corso di diversi procedimenti amministrativi, e rilevava come da tali elementi di prova emergesse una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità tra i coibentatori e tutti gli altri operai, di uso e manipolazione diretta, continua e sistematica di materiali in amianto, di esistenza di polvere e di residui di lavorazione in un contesto di insufficienza di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali.
4. Rilevava ancora parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto.
5. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la la quale ricostruiva la storia dei passaggi di proprietà CP_1
che avevano, nel tempo, riguardato lo stabilimento nel quale il sig. CP_2
7 aveva prestato la propria attività ed evidenziava come, a seguito di tali Per_1
vicende dal settembre 1981, dal luglio 1982, e CP_5 NTroparte_7
dal mese di luglio 1987 al giugno 1989 avessero gestito lo NTroparte_9
stabilimento. Evidenziava ancora che nel contesto di tali avvicendamenti di Con gestione, e avevano assunto obblighi di garanzia e di manleva a CP_9
favore di per il contenzioso relativo alla fabbrica di Servola. Rilevava CP_1
inoltre la resistente come nulla fosse stato indicato nel ricorso in merito alla carriera lavorativa del sig. né in né presso i precedenti e Per_1 CP_6
successivi datori di lavoro. Evidenziava ancora come i ricorrenti avessero taciuto sulle pregresse esperienze lavorative del loro congiunto, rilevando ancora come dalla tipologia di attività svolte lo stesso era stato con certezza esposto ad amianto, senza che tali soggetti fossero stati inspiegabilmente evocati in giudizio. Sottolineava come avesse sempre adottato tutti i CP_6
mezzi e gli strumenti di sicurezza richiesti dalle conoscenze tecniche del tempo e dalla normativa pro tempore vigente, e che comunque la prima maschera idonea a trattenere le fibre di amianto era stata immessa sul mercato soltanto nel 1987. Rilevava altresì come fosse inspiegabile la circostanza per la quale fosse stata chiamata in giudizio esclusivamente la quando lo stabilimento, CP_1
durante l'attività lavorativa del de cuius era stato gestito anche da
[...]
NT (oggi ), (oggi , IT (oggi ) e di CP_6 CP_8 CP_7 CP_9 Pt_3
[...]
6. In diritto eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla signora in quanto la stessa, separata giudizialmente dal sig. Parte_1 CP_2
come risultante dal verbale di separazione allegato al ricorso, non
[...]
aveva fornito alcuna prova circa l'asserita qualità di erede del predetto. Del pari, mancava in giudizio la prova della legittimazione ad agire del minore anche considerato che dalla stessa documentazione prodotta Persona_1
da controparte quest'ultimo risultava legatario e non erede del sig. CP_2
8 . Evidenziava come il ricorso introduttivo fosse carente dei requisiti di Per_1
cui all'art. 414 co. 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c., in ragione dell'inammissibile genericità delle allegazioni della controparte, con conseguente nullità o inammissibilità del ricorso. Formulava eccezione di prescrizione delle pretese avanzate sia con riferimento alla domanda jure hereditatis sia con riferimento alla domanda jure proprio. Rilevava altresì la carenza di propria legittimazione passiva in merito a tutte le domande avanzate in merito alla richiesta di risarcimento iure hereditatis in forza dell'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000. Sotto diversi profili rilevava la mancanza di prova in ordine al ricorrere nel caso di specie del nesso di causalità fra condotta societaria ed evento morte, evidenziando l'incongrua quantificazione del risarcimento. Chiedeva la chiamata in causa delle società che si erano succedute nella gestione dello stabilimento, e dunque oggi dal 19.9.1981 al 30.6.1982, oggi NTroparte_6 CP_5 CP_8
dall'1.7.1982 almeno fino al 1986. Concludeva come sopra NTroparte_7
riportato, ed in particolare deduceva, chiedendone la chiamata in causa, che aveva diritto di essere tenuta integralmente manlevata, o parzialmente, se CP_1
NT del caso, con relativa graduazione delle relative responsabilità, da (quale successore di subentrata ad nella proprietà e/o nella NTroparte_6 CP_6
gestione dello stabilimento di Servola nel 1981 e datrice di lavoro del sig. dal 19 settembre 1981 al 30 giugno 1982), da (quale Pt_5 CP_7
successore di subentrata a nella proprietà e/o nella CP_8 NTroparte_6
gestione dello stabilimento di Servola nel 1982 e datrice di lavoro del sig. dal 1 luglio 1982 al 30 giugno 1987), da (quale successore di Pt_5 CP_9
IT, subentrata a nella proprietà e/o nella gestione dello stabilimento di CP_8
Servola nel 1987) per le somme che la stessa eventualmente fosse stata CP_1
condannata a pagare. In ogni caso evidenziava di avere diritto di essere manlevata, in caso di condanna, da e da sulla base NTroparte_9 CP_5
9 degli OR FI / VE TI e/o degli OR VE TI /
[...]
che allegava alla memoria difensiva. CP_6
7. La causa veniva istruita con l'escussione di testi e conferimento di CTU per poi essere decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto parzialmente per i motivi che di seguito vengono illustrati.
9. In primo luogo la società resistente ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevando come , al Parte_1
momento del decesso di fosse separata giudizialmente dallo NTroparte_2
stesso, e come il minore dalla stessa documentazione Persona_1
prodotta da controparte risultava legatario e non erede del sig. CP_2
.
[...]
10. Quanto alla posizione di si deve rilevare che secondo il Parte_1
disposto dell'art. 648 c.c., “il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo
151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”. Dalla lettura della sentenza del Tribunale di Trieste depositata in data 8.4.2024 (doc. 33 parte ricorrente), si evince che la separazione non è stata addebitata alla e Pt_1
dunque la ricorrente vanta gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Quanto alla posizione di nel testamento olografo di Persona_1 CP_2
(doc. 32 di parte ricorrente), si legge che il predetto ha legato il proprio
[...]
appartamento al figlio e disposto del proprio denaro secondo Persona_1
successione legittima. Ne deriva che per tutti gli altri beni dell'asse ereditario, compreso il bene della vita costituito da una pretesa risarcitoria verso terzi
10 quale quella in esame, debba essere applicato l'art. 457 c.c., e le regole della successione legittima poste dall'art. 565 c.c.. come risulta Persona_1
dallo stato di famiglia allegato al ricorso (doc. 1) è figlio di e NTroparte_2
dunque legittimato ad agire quale erede dello stesso. E' stato difatti affermato che: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr. Cass. n. 16814/2018, e la recentissima
Cass. n. 6499/2025)”.
11. Deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto palesemente infondata alla luce dei contenuti dell'atto introduttivo. È principio giurisprudenziale ampiamente consolidato quello secondo il quale, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass.22/3/2018 n.
7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820).
Ebbene, tale situazione di totale incertezza menzionata negli arresti
11 giurisprudenziali della Cassazione non ricorre nel caso di specie, presentandosi anzi il ricorso come completo negli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c., rendendosi in tal senso doveroso anche rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda fondata dalle società resistenti sulle medesime argomentazioni.
12. Inoltre la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande oggetto di causa, in merito alla richiesta di risarcimento iure hereditatis, perché ove la data di denuncia della malattia sia successiva alla pubblicazione del D.M. 12 luglio 2000 (con il quale il Ministero del
Lavoro ha approvato le tabelle delle menomazioni e dei relativi indennizzi decise dall'INAIL) il danno biologico rientrerebbe nella copertura assicurativa dell'INAIL, che risponde quindi delle conseguenze di una malattia professionale in forza dell'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000. Tuttavia, si deve evidenziare che l'art. 13 d. lgs. 38/00 dopo aver premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono nell'ottica della "attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento", definisce il danno biologico solo ''in via sperimentale" e ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Il tenore lessicale della disposizione, come affermato dalla Cassazione (Cass. 3074/2016) rende chiaro che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 e il risarcimento del danno biologico preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal
12 totale del risarcimento spettante al lavoratore. I ricorrenti, quale eredi del lavoratore deceduto, sono dunque legittimati ad avanzare domande nei limiti del danno non indennizzato dall'Inail (c.d. danno differenziale), fermo restando che rimane integra la responsabilità del datore di lavoro per quelle poste di danno non indennizzate dall'Inail, quali il danno biologico da inabilità temporanea assoluta o parziale che, come si vedrà, riguarda il caso in trattazione.
13. Deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, la quale erroneamente individua quale dies a quo della prescrizione eccepita, il momento nel quale il sig. ha cessato di lavorare NTroparte_2
per ovvero il 16.5.1981. Il diritto del de cuius ad essere NTroparte_3
risarcito del danno subito a causa della malattia conseguita all'esposizione lavorativa all'amianto, che i ricorrenti hanno azionato quali successori, ha certamente natura contrattuale, essendo fondato sul rapporto di lavoro intercorso e dedotto in atti e sulla violazione degli obblighi posti dall'art. 2087
c.c. a carico del datore di lavoro. Di conseguenza tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che può essere fatta decorrere solo dal momento in cui "il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche per quanto riguarda la sua origine professionale (Cass. nr. 31919/2022). Nel caso di specie la prima diagnosi di mesotelioma è stata emessa il 21.12.2018 (doc. 35) ed a fronte di un primo atto interruttivo della prescrizione inviato alla società resistente in data 1.6.2022
(doc. 59 ricorso), l'eccezione non può che essere rigettata. Con riferimento alla pretesa di risarcimento iure proprio, ed alla correlata eccezione di prescrizione si deve rilevare che in tal caso il termine di prescrizione sarebbe quinquennale, in quanto la pretesa, che non ha fondamento su un rapporto contrattuale, troverebbe fondamento nell'art. 2043 c.c.., ma le allegazioni attoree e le evidenze agli atti fanno propendere per il ricorrere di un reato ex art. 589 c.p.,
13 con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c.. In tal caso il termine di prescrizione da prendere in considerazione è quello previsto dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall'art. 2 cod. pen. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. nr. 581/2008; Cass. nr. 13407/2012;
Cass. nr. 33157/2018). Secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947
c.c., comma terzo, cod. civ. è quella prevista alla data del fatto, e tale deve intendersi il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria rappresentato dalla condotta, dall'evento di danno e dal nesso di causa, avuto riferimento alla struttura del fatto di reato, che nel caso di omicidio colposo si consuma al momento del decesso, trattandosi di reato di evento (Cass. nr. 23745/2025). In tal caso, il termine massimo di prescrizione in astratto applicabile è quello previsto per il reato ex art. 589 c.p.. al momento della morte del sig. , Per_1
ovvero 14 anni, in quanto all'epoca della consumazione del reato (Cass. nr.
23745/2025), l'art. 589 c.p. puniva il reato con una pena da due a sette anni, e l'art. 157 c. 1 prevedeva che: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”, mentre il succesivo comma 6 prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato in questione. Il tempo di prescrizione massimo astrattamente applicabile alla fattispecie è dunque di 14 anni, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da Si ritiene CP_1
difatti che la responsabilità della convenuta per quanto in trattazione e per i motivi che si diranno argomentando sul merito della domanda, sussista alla luce del criterio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che
14 non”, considerato che il processo penale e quello civile sono autonomi ed ispirati a criteri e regole di giudizio difformi, soprattutto in ordine ai diversi standards di certezza probatoria (Cass. Sez. Un. 27337/2008).
14. Passando alla trattazione del merito della domanda, va detto che la stessa è fondata solo in parte.
15. Nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16). Ebbene, ritiene lo scrivente che i ricorrenti abbiano ben assolto all'onere di provare le mansioni svolte dal ricorrente e la nocività dell'ambiente di lavoro.
16. Risulta pacifico il fatto che abbia lavorato presso lo NTroparte_2
stabilimento di Servola alle dipendenze della nel periodo NTroparte_3
compreso tra il 9 gennaio 1968 e il 18 settembre 1981 nel reparto formatura, ciò che è contestato è che l'ambiente di lavoro fosse nocivo e che vi sia stata esposizione ad amianto. Tuttavia, l'istruttoria svolta in giudizio e la documentazione allegata al ricorso hanno evidenziato la correttezza della ricostruzione attorea.
17. In particolare ha dichiarato il sig. : “Conoscevo il sig. Testimone_2
ho lavorato con lui presso lo stabilimento di Servola dal NTroparte_2
1970 circa fino al 1996 circa. All'inizio ero operaio sia all'altoforno che in fonderia, dopo 5 anni sono diventato tecnico all'altoforno come osservatore al colaggio, e poi sono diventato tecnico di laboratorio chimico….Confermo che il ricorrente fin dall'assunzione fu assegnato al reparto fonderia, confermo che utilizzava mantella e guanti di amianto avendolo visto di persona….Confermo che svolgeva anche mansioni di campionatore e utilizzava guanti per
15 l'esecuzione dei prelievi. Come campionatore andava in giro per i reparti a prelevare i campioni, e dopo provvedeva lui romperli in pezzettini ed a fonderli caricandoli in un forno per adattarli come forma alle apparecchiature che avevamo in sala analisi. Confermo che i forni erano coibentati in amianto”. Ha dichiarato il teste “Conoscevo il sig. ho Testimone_3 NTroparte_2
lavorato con lui presso lo stabilimento di Servola dal 1969 circa fino al 1992 circa. Io all'inizio ero operaio all'altoforno, addetto alla colata, poi sono finito in cabina a fare il caposquadra….Non ho mai visto usare mascherine nello stabilimento. Posso dire che lavorava alla formatura. Ogni colata che Per_1
faceva l'altoforno veniva a prelevare un campione che andava Per_1
analizzato, posso dire che girava per tutto lo stabilimento. Io non l'ho mai visto utilizzare mascherine….Tutti in ferriera utilizzavano indumenti in amianto, calzoni e giacca erano sicuramente in amianto, le scarpe erano molto robuste ma non so se contenevano amianto. Non so se venivano utilizzati fogli
d'amianto”.
18. Elementi idonei a riscontrare la prospettazione attorea, e dunque l'alta probabilità che sia venuto a contatto con l'amianto, sono NTroparte_2
peraltro rinvenibili anche nel materiale probatorio allegato al ricorso. Si fa riferimento in particolare:
-alla relazione del dipartimento di prevenzione trasmessa alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste (doc.14 ricorso), sulla denuncia della malattia professionale del GN;
Per_1
-alla relazione ispettiva INAIL redatta il 16.9.1977 (doc. 23 ricorso);
-al parere reparto fonderia dell'1.12.1998 (doc.26); Per_2
Tali documenti attestano non solo la presenza di amianto in formatura nel periodo rilevante per il giudizio e diffusamente in altri reparti dello stabilimento, ma evidenziano anche la mancata predisposizione da parte del
16 datore di lavoro di dispositivi di sicurezza idonei (mascherine, aspiratori) a prevenire il rischio cui i lavoratori venivano sottoposti.
19. Ebbene, quanto all'utilizzabilità nel processo civile di prove formate in altri procedimenti, si deve rammentare che l'unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall'art. 310 comma 3 c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, e prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 4239/2008, Cass. n.
7767/2007, Cass. n. 8096/2006, Cass. n. 21115/2005, Cass. n. 19457/2004,
Cass. n. 11483/2004). Tali prove posso essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente
(cfr. Cass. n. 4186/2004, Cass. n. 7713/2002, Cass. n. 3102/2002, Cass. n.
6347/2000). L'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Le prove atipiche elencate ai punti che
17 precedono possono essere dunque utilizzate nel caso di specie in ragione di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nr.1593/2017).
20. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato gli atti a disposizione, ha ritenuto che: “Per quanto concerne l'esposizione all'amianto nel corso CP_1 dell'attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, questa risulta acclarata dalla CTU ambientale redatta nel contesto della causa RG 927/2006 presso il Tribunale di Trieste (“I Consulenti tecnici di ufficio hanno ritenuto la certa esposizione del ricorrente all'amianto in misura superiore al TLV-TWA - valore limite ponderato che definisce la concentrazione media ponderata nel tempo per otto ore giornaliere e quaranta ore alla settimana alla quale i lavoratori possono essere esposti- … nel periodo lavorativo 9.1.1968-
28.2.1985”) e implicitamente confermata dai provvedimenti INAIL. Gli elementi sopra indicati consentono di affermare che l'esposizione ad amianto del sig. è stata pressoché certa…Secondo il già citato VII rapporto Per_1
EN (Registro Nazionale dei Mesoteliomi), considerando l'intera finestra di osservazione dello studio oggetto del rapporto (1993-2015) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per causa professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l'edilizia (15,5% del totale della casistica),
l'industria pesante, e in particolare la metalmeccanica (8,6%), la metallurgia
(4,0%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,7%), i cantieri navali (6,1%) e l'industria del cemento-amianto (3,1%). Come si desume dalla tabella sotto riportata, tra le mansioni maggiormente a rischio si ritrovano operai meccanici/saldatori e fonditori….La disamina della documentazione sanitaria agli atti consente di affermare che il decesso del sig. sia Per_1
causalmente attribuibile alla progressione della malattia neoplastica da cui era affetto in vita (mesotelioma pleurico sinistro epiteliode) e che, nel rispetto del Criterio del più probabile che non, tale patologia asbesto-correlata sia
18 causalmente riconducibile all'esposizione professionale all'amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta presso la Ditta convenuta”.
21. La sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento di Servola viene accertata all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso da questo giudicante. Il riferimento operato da parte resistente ad esperienze lavorative pregresse all'assunzione del ricorrente presso lo stabilimento di Servola, in assenza di elementi fattuali concreti allegati dalle parti, è irrilevante, utile solo alla formulazione di ipotesi e congetture, insuscettibili di valutazione nell'ottica probabilistica cui invece si deve ricollegare l'attività di accertamento del ricorrere del nesso di causalità nel caso di specie. Quanto alla responsabilità degli altri soggetti giuridici che nel corso del tempo, hanno assunto la qualità di datore di lavoro dello nel corso della sua attività lavorativa presso lo Per_1
stabilimento di Servola, si deve rilevare che un'eventuale corresponsabilità di tali soggetti costituisce più che un'ipotesi o una congettura in ragione delle modalità di conduzione dello stabilimento che emergono dalla documentazione allegata al ricorso, ma ciò che conta per la definizione della presente causa è che l'esposizione ad amianto relativa al periodo lavorativo alle dipendenze di così come riscontrata in istruttoria, venga ritenuta idonea, NTroparte_3
secondo il criterio del “più probabile che non” all'insorgenza della patologia.
E' stato difatti affermato: “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art.
2087 c.c. per gli infortuni (o le malattie professionali) sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi,
19 indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento” (Cass. n. 11116/2021; Cass. nr. 18813/2025).
22. Accertata la responsabilità di parte resistente per la patologia riscontrata sulla persona del ricorrente è necessario esaminare le pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti.
23. Per quanto concerne il danno non patrimoniale iure hereditatis, esso deve tenere conto non solo delle ripercussioni fisiche documentate dalla documentazione medica, ma anche dell'intensità della sofferenza provata da de cuius. Proprio a proposito del c.d. “danno terminale”, va rilevato che è frutto di un orientamento consolidato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da persona che muore per effetto delle lesioni o della malattia, dopo un apprezzabile lasso di tempo, viene acquisito al patrimonio del danneggiato e, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi.
24. Nel caso di specie, il CTU ha accertato il ricorrere di un danno biologico nella sola sfera dell'inabilità temporanea, escludendo il riconoscimento di
“postumi”, ed ha affermato: “Per quanto attiene alle conseguenze di danno di ordine temporaneo, si ritiene equo indicare un periodo di 120 giorni di danno biologico temporaneo al 100%, 120 giorni di danno biologico temporaneo parziale all'80% e 24 mesi di danno biologico temporaneo al 60%. Per quanto concerne il grado di sofferenza, tenuto conto della gravità della patologia oggetto di valutazione e della compromissione delle condizioni cliniche generali sopra menzionata, e con riferimento ai parametri valutativi ormai consolidati in ambito medico legale (dolore fisico, durata della malattia, terapia farmacologica/chirurgica, necessità di assistenza da parte di terzi, allontanamento dai piaceri della vita), è definibile di intensità elevata per il periodo di danno biologico temporaneo parziale (al 60-80%) e di intensità elevatissima per il periodo di danno biologico temporaneo al 100%”.
20 25. Tale impostazione merita di essere confermata alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno" (Cass. nr.
26897/14; Cass. nr. 252/2019).
26. Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di € 53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di € 115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma. Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto
21 aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
27. Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come da tabella che segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 97 gg.: € 62.544,00;
- per ulteriori 20 gg. al 100%: € 2.300,00 (ovvero € 115,00 x 20):
- per ulteriori 120 giorni all'80%: € 11.040,00 (ovvero € 92 x365);
- per ulteriori 730 giorni al 60%: € 50.370,00 (ovvero € 69 x 730).
A tali importi, eccetto che al primo, va applicata una maggiorazione a titolo di personalizzazione del 25%, come media fra i vari periodi tenuti in considerazione, non potendo che applicarsi una personalizzazione in ragione di quanto rilevato dal CTU sull'elevata sofferenza provata dal de cuius nel corso del periodo in cui la patologia si è evoluta portandolo al decesso.
In conclusione il danno non patrimoniale riconducibile ad invalidità temporanea attribuibile agli eredi del signor iure hereditatis è pari ad € Per_3
193.064,50, ovvero € 35.247,00 (voce primi tre giorni di vita) + € 126.254,00
(ovvero la somma fra tutte le voci sopra riportate eccetto la prima) + €
31.563,50 (personalizzazione), da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno.
28. Quanto alla richiesta di risarcimento danni iure proprio, parte resistente ha contestato la fondatezza della pretesa evidenziando quanto a Parte_1
che la stessa, già coniuge di aveva da tempo ottenuto la NTroparte_2
separazione giudiziale. In materia la Corte di Cassazione ha affermato che: “Il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto
22 parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare. Siffatta presunzione semplice può, tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge
(relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 cod. civ.). In tal caso, grava sul coniuge superstite l'onere di dimostrare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale” (Cass.
n. 31950/2018). Nello stesso senso è stato affermato che: “Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto al coniuge separato a condizione che si accerti che il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara, previa dimostrazione che, nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso” (Cass. nr. 28222/2019).
29. Ritiene lo scrivente che non sia riuscita a provare che, dopo la Parte_1
separazione giudiziale sia residuato un legame affettivo intenso con CP_2
. Le dichiarazioni del teste escusso in istruttoria, sono
[...] Testimone_4
risultate generiche e non costituiscono, a parere dello scrivente, prova di un legame intenso: “ era mio cognato. e si NTroparte_2 CP_12 CP_2
sono separati anni fa quando aveva 10 o 11 anni. e Per_1 Parte_1
si vedevano ogni settimana, ma non saprei quante volte, forse più di CP_2
una, ma non so cosa facevano quando si vedevano. Siccome lei lavorava in una pizzeria, so che lui andava a volte lì per vederla. E' stato a dirmi CP_2
queste cose, poi a volte c'ero anch'io. ADR: “Quando li ho visti si discuteva del più e del meno”. ADR: “I rapporti erano buoni ed io non li ho mai visti
23 discutere”. ADR: “Non andavano in vacanza insieme, qualche volta siamo andati in vacanza io, ed ”. ADR: “Non so se la signora CP_2 Per_1
ha accompagnato alle visite presso i dottori durante la Pt_1 CP_2
malattia, non so se andava a comprargli i farmaci, andava lui stesso. So che negli ultimi giorni di vita di è andata qualche volta a CP_2 Parte_1
trovarlo in ospedale, ma non credo che avesse bisogno di particolare CP_2
assistenza”. E' risultato esclusivamente che i coniugi fossero in buoni rapporti malgrado la separazione, ma nulla è emerso dal quale evincere il ricorrere di un legame intenso, anzi contrariamente a tale prospettazione è risultato che durante la malattia dello la non fu presente, tranne che negli Per_1 Pt_1
ultimi giorni, elemento sintomatico, quest'ultimo di una relativa solidità del rapporto, anche in considerazione del fatto che il CTU ha sottolineato come lo fosse bisognoso di assistenza. Anche sugli incontri settimanali fra Per_1
e il riferito del teste è stato assai generico e le allegazioni in Per_1 Pt_1
ricorso sono carenti. La domanda sul punto deve essere rigettata.
30. A considerazioni del tutto differenti si deve pervenire quanto alla posizione di figlio del lavoratore deceduto. A tal proposito il teste Persona_1
ha dichiarato: “ ed si vedevano due o tre Testimone_4 CP_2 Per_1
volte alla settimana, e spesso venivano da me. Andavano a mangiare fuori assieme, a fare gite, al cinema, a vedere musei, a vedere le partite di calcio.
Siccome il figlio giocava a calcio ed io lo portavamo in giro per il CP_2
Friuli per le trasferte, comunque lo seguiva in questa sua passione. Il CP_2
bambino viveva con la madre, ma nel fine settimana a volte dormiva dal padre”. La separazione intervenuta fra i genitori non ha dunque interferito nel legame fra padre e figlio, che hanno continuato, pur nei limiti di una realtà di divisione degli affetti famigliari, a coltivare il legame, con una frequentazione intensa, anche caratterizzata dalla condivisione di passioni comuni.
24 31. Quanto alla quantificazione di tale voce di danno, anche definita “danno per la privazione del rapporto parentale”, lo scrivente ritiene di poter adottare, ai fini della quantificazione dello stesso, i nuovi parametri indicati nel sistema “a punti” per la liquidazione del danno parentale, e contenuti nelle Tabelle
Milanesi diramate in data 4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano.
32. Dai documenti allegati al ricorso è emerso che all'epoca del decesso
(12.9.2021) il sig. aveva 77 anni ed il figlio NTroparte_2 CP_2
15 anni.
[...]
33. In base a tali parametri, sono attribuibili al figlio del de cuius Persona_1
12 punti per l'età della vittima primaria (77 anni); 26 punti per età della vittima secondaria (15 anni); 14 punti per la presenza di un superstite del nucleo familiare originario (la madre attuale ricorrente); 25 punti per l'intensità della relazione affettiva (assidua frequentazione e condivisione di comuni passioni come il calcio, intensità del legame affettivo da presumersi elevata anche in ragione della minore età del ricorrente) per un totale di 77 punti che moltiplicati per il valore punto di € 3.911,00 consentono di quantificare il danno de quo in € 301.147,00.
34. Costituiscono danno patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte illecite della convenuta le spese sostenute da per la perizia Parte_1
strumentale al deposito del ricorso, delle quali è stata data adeguata documentazione (doc. 55 allegato al ricorso), ma l'importo di € 1.464,00 ivi indicato viene ritenuto incongruo, anche in ragione del compenso quantificato dal CTU, che in corso di causa ha ben più gravosi compiti. Lo scrivente ritiene congruamente sostenute le spese in oggetto limitatamente all'importo di €
290,77 oltre accessori, in mancanza di ulteriori indicazioni che giustifichino l'entità della pretesa. Da riconoscere, sempre come danno patrimoniale emergente riconducibile alla condotta della convenuta, sono le spese sostenute
25 per l'accesso agli atti del fascicolo penale come da ricevuta telematica di pagamento per l'importo di € 337,48 (doc. 71 ricorso).
35. Quanto alle spese di CTP è stato autorevolmente affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. nr. 26729/2024). L'importo richiesto, pari ad € 1.830,00 oltre IVA, non appare congruo rispetto a quanto liquidato al
CTU, e va riconosciuto esclusivamente un importo pari ad € 581,54, in ragione della necessità di confronto con il CTU, oltre accessori in mancanza di ulteriori indicazioni.
36. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt. 5-
6 D.M. 55/2014), nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 9.459,00 oltre accessori.
37. Le spese del c.t.u., sono liquidate come da dispositivo, ritenendosi congrue, ai fini dell'assolvimento dell'incarico, nr. 50 vacazioni ritenuta la necessità di applicare il disposto dell'art. 52 DPR fino ad € 1.000,00 ed applicata la riduzione di un terzo prevista dalla stessa norma.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di condanna la stessa, in persona del legale rappresentante NTroparte_2
pro tempore, a risarcire i danni subiti iure hereditatis da ed Parte_1
e specificatamente a corrispondere agli stessi, a titolo di Persona_1
danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 193.064,50 da ripartire tra i ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 21.12.2018 e via via rivalutata fino al saldo;
26 condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da per 301.147,00 oltre interessi e rivalutazione sulla Persona_1
somma devalutata dal 12.9.2021, data del decesso del congiunto e via via rivalutata fino al saldo;
condanna altresì la convenuta a corrispondere a
[...]
l'importo di € 628,25 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori;
Parte_1
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u. che liquida in € 666,67 oltre iva se dovuta;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in € 9.459,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Trieste in data 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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