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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2024, n. 29373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29373 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA ,.‘ L.1“ sul ricorso proposto da FE CI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in data 12/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29373 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RO FE ha presentato in data 30/03/2024 istanza per la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. e contestuale ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza del 12 maggio 2023 (depositata il 10 luglio 2023) con la quale la Settima sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal FE medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017 che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 19, comma 3, lett. e), e 30, comma 1, I. n. 394/1991, condannandolo alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. La Corte di legittimità ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cessazione. Il ricorrente premette di aver ricevuto, in data 20/03/2024, la notifica di una cartella esattoriale con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di C 4.710,00, in esecuzione del "ruolo n. 2023/014392 atti giudiziari anno 2017", relativo alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 11 del 09/01/2017 resa esecutiva a seguito di ordinanza di inammissibilità resa da questa Corte di legittimità in data 12/05/2023, sul presupposto che il ricorso per cassazione fosse stato presentato personalmente dall'imputato in epoca nella quale non era più consentito, come appreso nei giorni successivi alla notifica a seguito di informazioni assunte presso l'Ufficio spese di giustizia del Tribunale di Torre Annunziata e a seguito della estrazione della parte motiva dell'ordinanza di legittimità sul sito della Suprema Corte di cessazione. Ciò premesso, lamenta che l'ordinanza della Corte di cassazione del 12 maggio 2023 (depositata il 10 luglio 2023), non notificatagli, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017, è frutto di errore percettivo, avendo esso ricorrente proposto personalmente ricorso per cassazione in data 19 maggio 2017, quindi in epoca antecedente alla data del 3 agosto 2017 di entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017 che, modificando l'art. 613 cod. proc. pen., ha imposto la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Chiede, quindi, previo provvedimento di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. e la correzione dell'errore percettivo da cui è affetta l'ordinanza n. 29719/2023 resa dalla Corte di cessazione in data 12/05/202:3, non notificata, e, conseguentemente, l'ingiusta declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'ingiusta condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della cassa ammende. 2. E' pervenuta memoria dell'avv. Giuseppe Parascandolo, difensore di fiducia di CI FE, dove, nel prendere in esame la memoria del Procuratore Generale, si evidenzia di aver formulato richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., essendo consapevole del decorso del termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Si precisa, inoltre, di aver tempestivamente presentato l'istanza non appena conosciuta l'ordinanza di legittimità, emessa con erronea applicazione del procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. a distanza di sei anni dalla proposizione dell'originario ricorso, per cui, in ragione del legittimo affidamento della parte rispetto ad una comunicazione della data di udienza per la decisione del ricorso, anche in ragione della dilatata tempistica adottata nell'iter procedurale, non era esigibile un diverso dovere di diligenza della parte. Si puntualizza che il termine perentorio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. incontra un limite per i provvedimenti emessi in assenza, cui devono essere parificati i provvedimenti emessi de plano in caso di erronea applicazione del rito. Si ribadiscono inoltre gli argomenti posti a base del ricorso, si insiste sulle richieste avanzate nel ricorso stesso e si richiede, in subordine, l'annullamento della condanna del FE al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario, con istanza di restituzione nel termine, è fondato. 1.1 L'ordinanza di inammissibilità n. 29719/2023 di questa Corte impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., come inserito dalla legge n. 103/2017, norma che consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità di procedura e, quindi, de plano, ossia senza avvisi e senza facoltà di partecipazione all'udienza. Tale possibilità è prevista, in particolare, per i casi di inammissibilità previsti dall'art. 591, comma 1, lett. a) del codice di rito, limitatamente al difetto di legittimazione, come nel caso di ricorso presentato personalmente dalla parte. Nel caso in esame, l'atto di impugnazione di CI FE avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017, sottoscritto personalmente e depositato il 19/05/2017, è stato convertito in ricorso per cassazione e trasmesso 3 alla Corte di legittimità a seguito di ordinanza della Corte di appello di Napoli del 08/11/2022. Il ricorso, come anticipato, è stato dichiarato inammissibile dalla pronuncia n. 29719/2023 perché sottoscritto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Diversamente da quanto ritenuto, il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e presentato il 19/05/2017, dunque in epoca in cui la parte era ancora provvista di legittimazione diretta all'impugnativa. Trattasi di errore di fatto percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio, fondando la decisione di inammissibilità su un fatto, la presentazione di ricorso sottoscritto personalmente dalla parte in epoca successiva al 3 agosto 2017, escluso da una corretta lettura degli atti contenuti nel fascicolo. La rituale presentazione del ricorso personalmente della parte, che peraltro aveva anche, in seno al ricorso, nominato difensore di fiducia, non consentiva una pronuncia della Corte senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 1.2 L'ordinanza della Settima Sezione deve dunque essere revocata e, rilevato che sotto il profilo della legittimazione a proporlo il ricorso originario risulta ammissibile, può conseguentemente questa Corte pronunziarsi di seguito sui motivi dedotti con lo stesso, senza che sia necessaria la fissazione di una nuova ed autonoma udienza, posto che il medesimo deve essere deciso secondo la procedura di cui all'art. 611 c.p.p. e che in ogni caso il ricorrente ha anche concluso espressamente su questo punto in sede di memoria. Ed invero la Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario (Sez. 5, n. 48249 del 12/09/2019, Papini;
Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, Grasso, Rv. 264423; Sez. 6, n. 36192 del 01/07/2014, Mazzarella, Rv. 260028). 2. L'atto originario d'impugnazione era affidato a due motivi. 2.1 il ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 516 ss. cod. proc. pen. per omessa contestazione all'imputato del fatto diverso ritenuto in sentenza e conseguente mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, dolendosi della omessa rituale notifica della modifica del capo di imputazione avvenuta all'udienza del 08/04/2014, dal momento che dalle copie notificate dei verbali manoscritti delle udienze del 08/04/2014 e del 04/11/2014 non risultava indicata l'effettiva modifica del capo di imputazione richiesta dal pubblico ministero e, quindi, la specifica contestazione del fatto nuovo in relazione al quale l'imputato avrebbe dovuto difendersi. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente aveva dedotto violazione della I. n. 394/1991, artt. 19 e 30 e art. 2, comma 9-bis, come modificato dalla I. n. 172/2003, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per erronea valutazione della prova, dal momento che non era stata compiuta alcuna istruttoria sull'elemento costitutivo del reato della conformità alla normativa tecnica della segnalazione dell'area marina protetta, né erano stati acquisiti sufficienti elementi di certezza in ordine all'effettiva presenza del natante all'interno dell'area marina protetta. 3. Non essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, non apprezzandosi la compiuta notifica all'interessato degli esatti termini in cui si era concretizzata la modifica del capo di imputazione, non contenendo chiara indicazione di siffatta modifica i verbali di udienza notificati al ricorrente, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9/1/2017 va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. E' infatti principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato. In specie, il decorso del quinquennio prescrizionale, trattandosi di reato contravvenzionale, è maturato il 22/07/2017, in considerazione dell'accertamento dei fatti in data 22/07/2012. 4. Consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9/1/2017.
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza della settima sezione n. 29719/23 del 12/5/2023 ricorrente FE CI. Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9/1/2017 RG Trib. 3544/2013 emessa nei confronti di FE CI perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29373 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RO FE ha presentato in data 30/03/2024 istanza per la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. e contestuale ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza del 12 maggio 2023 (depositata il 10 luglio 2023) con la quale la Settima sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal FE medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017 che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 19, comma 3, lett. e), e 30, comma 1, I. n. 394/1991, condannandolo alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. La Corte di legittimità ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cessazione. Il ricorrente premette di aver ricevuto, in data 20/03/2024, la notifica di una cartella esattoriale con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di C 4.710,00, in esecuzione del "ruolo n. 2023/014392 atti giudiziari anno 2017", relativo alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 11 del 09/01/2017 resa esecutiva a seguito di ordinanza di inammissibilità resa da questa Corte di legittimità in data 12/05/2023, sul presupposto che il ricorso per cassazione fosse stato presentato personalmente dall'imputato in epoca nella quale non era più consentito, come appreso nei giorni successivi alla notifica a seguito di informazioni assunte presso l'Ufficio spese di giustizia del Tribunale di Torre Annunziata e a seguito della estrazione della parte motiva dell'ordinanza di legittimità sul sito della Suprema Corte di cessazione. Ciò premesso, lamenta che l'ordinanza della Corte di cassazione del 12 maggio 2023 (depositata il 10 luglio 2023), non notificatagli, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017, è frutto di errore percettivo, avendo esso ricorrente proposto personalmente ricorso per cassazione in data 19 maggio 2017, quindi in epoca antecedente alla data del 3 agosto 2017 di entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017 che, modificando l'art. 613 cod. proc. pen., ha imposto la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Chiede, quindi, previo provvedimento di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. e la correzione dell'errore percettivo da cui è affetta l'ordinanza n. 29719/2023 resa dalla Corte di cessazione in data 12/05/202:3, non notificata, e, conseguentemente, l'ingiusta declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'ingiusta condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della cassa ammende. 2. E' pervenuta memoria dell'avv. Giuseppe Parascandolo, difensore di fiducia di CI FE, dove, nel prendere in esame la memoria del Procuratore Generale, si evidenzia di aver formulato richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., essendo consapevole del decorso del termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Si precisa, inoltre, di aver tempestivamente presentato l'istanza non appena conosciuta l'ordinanza di legittimità, emessa con erronea applicazione del procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. a distanza di sei anni dalla proposizione dell'originario ricorso, per cui, in ragione del legittimo affidamento della parte rispetto ad una comunicazione della data di udienza per la decisione del ricorso, anche in ragione della dilatata tempistica adottata nell'iter procedurale, non era esigibile un diverso dovere di diligenza della parte. Si puntualizza che il termine perentorio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. incontra un limite per i provvedimenti emessi in assenza, cui devono essere parificati i provvedimenti emessi de plano in caso di erronea applicazione del rito. Si ribadiscono inoltre gli argomenti posti a base del ricorso, si insiste sulle richieste avanzate nel ricorso stesso e si richiede, in subordine, l'annullamento della condanna del FE al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario, con istanza di restituzione nel termine, è fondato. 1.1 L'ordinanza di inammissibilità n. 29719/2023 di questa Corte impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., come inserito dalla legge n. 103/2017, norma che consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità di procedura e, quindi, de plano, ossia senza avvisi e senza facoltà di partecipazione all'udienza. Tale possibilità è prevista, in particolare, per i casi di inammissibilità previsti dall'art. 591, comma 1, lett. a) del codice di rito, limitatamente al difetto di legittimazione, come nel caso di ricorso presentato personalmente dalla parte. Nel caso in esame, l'atto di impugnazione di CI FE avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/01/2017, sottoscritto personalmente e depositato il 19/05/2017, è stato convertito in ricorso per cassazione e trasmesso 3 alla Corte di legittimità a seguito di ordinanza della Corte di appello di Napoli del 08/11/2022. Il ricorso, come anticipato, è stato dichiarato inammissibile dalla pronuncia n. 29719/2023 perché sottoscritto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Diversamente da quanto ritenuto, il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e presentato il 19/05/2017, dunque in epoca in cui la parte era ancora provvista di legittimazione diretta all'impugnativa. Trattasi di errore di fatto percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio, fondando la decisione di inammissibilità su un fatto, la presentazione di ricorso sottoscritto personalmente dalla parte in epoca successiva al 3 agosto 2017, escluso da una corretta lettura degli atti contenuti nel fascicolo. La rituale presentazione del ricorso personalmente della parte, che peraltro aveva anche, in seno al ricorso, nominato difensore di fiducia, non consentiva una pronuncia della Corte senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 1.2 L'ordinanza della Settima Sezione deve dunque essere revocata e, rilevato che sotto il profilo della legittimazione a proporlo il ricorso originario risulta ammissibile, può conseguentemente questa Corte pronunziarsi di seguito sui motivi dedotti con lo stesso, senza che sia necessaria la fissazione di una nuova ed autonoma udienza, posto che il medesimo deve essere deciso secondo la procedura di cui all'art. 611 c.p.p. e che in ogni caso il ricorrente ha anche concluso espressamente su questo punto in sede di memoria. Ed invero la Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario (Sez. 5, n. 48249 del 12/09/2019, Papini;
Sez. 3, n. 29285 del 18/03/2015, Grasso, Rv. 264423; Sez. 6, n. 36192 del 01/07/2014, Mazzarella, Rv. 260028). 2. L'atto originario d'impugnazione era affidato a due motivi. 2.1 il ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 516 ss. cod. proc. pen. per omessa contestazione all'imputato del fatto diverso ritenuto in sentenza e conseguente mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, dolendosi della omessa rituale notifica della modifica del capo di imputazione avvenuta all'udienza del 08/04/2014, dal momento che dalle copie notificate dei verbali manoscritti delle udienze del 08/04/2014 e del 04/11/2014 non risultava indicata l'effettiva modifica del capo di imputazione richiesta dal pubblico ministero e, quindi, la specifica contestazione del fatto nuovo in relazione al quale l'imputato avrebbe dovuto difendersi. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente aveva dedotto violazione della I. n. 394/1991, artt. 19 e 30 e art. 2, comma 9-bis, come modificato dalla I. n. 172/2003, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per erronea valutazione della prova, dal momento che non era stata compiuta alcuna istruttoria sull'elemento costitutivo del reato della conformità alla normativa tecnica della segnalazione dell'area marina protetta, né erano stati acquisiti sufficienti elementi di certezza in ordine all'effettiva presenza del natante all'interno dell'area marina protetta. 3. Non essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, non apprezzandosi la compiuta notifica all'interessato degli esatti termini in cui si era concretizzata la modifica del capo di imputazione, non contenendo chiara indicazione di siffatta modifica i verbali di udienza notificati al ricorrente, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9/1/2017 va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. E' infatti principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato. In specie, il decorso del quinquennio prescrizionale, trattandosi di reato contravvenzionale, è maturato il 22/07/2017, in considerazione dell'accertamento dei fatti in data 22/07/2012. 4. Consegue pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9/1/2017.
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza della settima sezione n. 29719/23 del 12/5/2023 ricorrente FE CI. Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9/1/2017 RG Trib. 3544/2013 emessa nei confronti di FE CI perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.