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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 707/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1339/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 08/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B5011390 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/6/2020 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX01B5011390 emesso dall'Agenzia delle Entrate mediante il quale si contestava la mancata dichiarazione di redditi da locazione per € 18.789 per l'anno 2015.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1339/2022 del 8/6/2022 mediante la quale si reputava fondato l'accertamento e onerosa la concessione dell'immobile.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 riproponendo l'eccezione di gratuità della cessione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la fondatezza dell'accertamento.
Il ricorrente, quindi, depositava dichiarazione di rinuncia all'appello per deposito di domanda di definizione agevolata, invocando la cessazione della materia del contendere.
Agli atti veniva depositata domanda di definizione agevolata con quietanza di pagamento della prima rata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio. Invero, ai sensi dell'art. 1 l. 197/22, in materia di contenzioso relativo ad avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane, la domanda di definizione agevolata corredata dal pagamento dell'importo dovuto o del pagamento della prima rata entro il 30/9/2023, in mancanza di provvedimento di diniego della definizione da adottare entro il 30/9/2024, determina l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 707/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1339/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 08/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B5011390 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/6/2020 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX01B5011390 emesso dall'Agenzia delle Entrate mediante il quale si contestava la mancata dichiarazione di redditi da locazione per € 18.789 per l'anno 2015.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1339/2022 del 8/6/2022 mediante la quale si reputava fondato l'accertamento e onerosa la concessione dell'immobile.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 riproponendo l'eccezione di gratuità della cessione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la fondatezza dell'accertamento.
Il ricorrente, quindi, depositava dichiarazione di rinuncia all'appello per deposito di domanda di definizione agevolata, invocando la cessazione della materia del contendere.
Agli atti veniva depositata domanda di definizione agevolata con quietanza di pagamento della prima rata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio. Invero, ai sensi dell'art. 1 l. 197/22, in materia di contenzioso relativo ad avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Dogane, la domanda di definizione agevolata corredata dal pagamento dell'importo dovuto o del pagamento della prima rata entro il 30/9/2023, in mancanza di provvedimento di diniego della definizione da adottare entro il 30/9/2024, determina l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata. Compensa le spese di lite tra le parti.