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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1407/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo Controparte_1
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo CP_2
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/1975 in Verzuolo (CN), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte in data 9 settembre 2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Orvieto (TR), in viale Primo Maggio n. 73 e dalla quale il marito si allontanerà tempestivamente, resta nella disponibilità della moglie.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto la signora pur CP_2 essendo casalinga, continuerà a poter soddisfare le proprie necessità grazie ai risparmi derivanti dall'eredità paterna.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Spese legali in ragione del 50% ciascuno.”
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi Controparte_1 CP_2 per matrimonio celebrato in VERZUOLO (CN) in data 18/10/1975, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VERZUOLO (CN) (atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1975); -rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 22 novembre 2024
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1407/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo Controparte_1
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bongo CP_2
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/1975 in Verzuolo (CN), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte in data 9 settembre 2024, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Orvieto (TR), in viale Primo Maggio n. 73 e dalla quale il marito si allontanerà tempestivamente, resta nella disponibilità della moglie.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto la signora pur CP_2 essendo casalinga, continuerà a poter soddisfare le proprie necessità grazie ai risparmi derivanti dall'eredità paterna.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5) Spese legali in ragione del 50% ciascuno.”
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi Controparte_1 CP_2 per matrimonio celebrato in VERZUOLO (CN) in data 18/10/1975, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
VERZUOLO (CN) (atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1975); -rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 22 novembre 2024
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti