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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINI LETIZIA PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BECHI VITTORIO e dall'Avv. STAFFIERI ROBERTA
PARTE RESISTENTE
CP_1
Non costituita
PARTE TERZA TA
Oggetto: retribuzione
Fatto e svolgimento del processo
1) Parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente di ATAF S.p.A. e poi transitato in con mansioni di operatore di esercizio (conducente), agiva in giudizio Controparte_1
contro la parte datoriale per «1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 1.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 CP_2
marzo 1980 con le modifiche di cui all' 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la CP_2
computabilità delle indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dalla ricorrente;
2.
Per l'effetto condannare al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati Controparte_1
dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal 2007 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in €
2.538,02 o in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria».
In particolare, secondo la difesa del ricorrente, le indennità oggetto di domanda rappresenterebbero voci retributive, continuative, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria negli anni, secondo le imputazioni contrattualmente previste per ogni giorno di lavoro, nella misura spettante derivante dal reparto di appartenenza e, dunque, alla luce della nozione euro-unitaria di ferie annuali retribuite, dovrebbero considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie.
2) Si costitutiva la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese ed CP_3
evidenziando l'inapplicabilità al caso in esame dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che gran parte delle indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o a remunerare particolari disagi e non erano volte, dunque, a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni.
Peraltro, secondo la ricostruzione di non sussisterebbe nemmeno il CP_1
rischio che le norme della contrattazione collettiva possano avere un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi hanno, prendendo in esame periodi di tempo omogenei.
Parte resistente eccepiva, poi, l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente e la prescrizione parziale dei diritti oggetto di domanda. Chiedeva la chiamata in causa di precedente parte datoriale, per la manleva CP_1
relativa la periodo in cui il ricorrente aveva lavorato per detta compagine sociale.
Ammessa la chiamata del terzo, non si costituiva ritualmente in giudizio, ma CP_1
interveniva una transazione tra le parti, con rinuncia della parte di domanda riguardante il periodo alle dipendenze di CP_1
Non necessitando istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna, sostituita da note scritte.
Motivi di diritto
A) In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento, anche se negli ultimi anni questa valutazione è stata messa a dura prova, non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore.
In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche di recente, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366; cfr., anche Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2022, n. 20216: «Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali»).
La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabile al rapporto, a quegli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivesta un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, come detto, però, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (Così, cfr., tra le altre, Cassazione Civile,
n. 1823/2004; Cassazione Civile, n. 16510/2002).
Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
B) L'art. 7 della direttiva 2003/88 dispone che «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità̀ finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha dato espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
In merito alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di
Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha evidenziato come «sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_1
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono Persona_2 nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto Per_3
21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza MS e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza MS e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza MS e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)» (cfr., Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n. 13425, cfr., anche Cassazione civile sez. lav. 15/10/2020, n. 22401).
Al tempo stesso, la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS
c/ ) ha affermato quelli che possono considerarsi i principi generali sul diritto alle ferie CP_4 annuali retribuite, idonei a specificare le ricostruzioni operate nella citata sentenza del 15 settembre 2011, (causa C-155/10, e altri c. British Airways plc). Per_3
Nella specie, ai punti 21, 22 e 23 della sentenza viene espressamente affermato che «In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29
Per_ novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, 8 RG
12420/2021 che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, Per_5
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)». Ai successivi punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è stato poi ulteriormente specificato che
«l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Controparte_5
e , C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
[...] Controparte_6
giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, Persona_2
punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 Per_5
e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante
Per_ tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)».
Al punto 41 è, infine, confermato che «Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
C) Questa fondamentale pronuncia della giudice europeo, è stata espressamente presa in considerazione già dalla sentenza della Suprema Corte n. 20216/22 che, esaminando il caso concreto del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, ha sancito che tale disposizione contrattual-collettiva fosse da dichiararsi nulla nella parte in cui, solo limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva rappresentata dall'indennità di volo integrativa.
In particolare, per la Corte di Cassazione, detta disposizione del contratto collettivo contrasterebbe con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Questo perché, in concreto, la Corte ha accertato come l'indennità di volo integrativa rappresentasse «una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa
30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante», dunque una quota talmente rilevante che avrebbe potuto costituire un incentivo a non fruire delle ferie, proprio in contrasto, quindi, con i principi euro- unitari che improntati ad evitare che vi sia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, per il recupero e la tutela della salute del dipendente.
Come anticipato, però, la Suprema Corte ha evidenziato come l'esame in merito alla nullità delle clausole della contrattazione collettiva debba essere limitato alle ferie annuali minime di quattro settimane, mentre per gli eventuali giorni eccedenti, come tali non regolati e non presi in considerazione dal diritto dell'Unione, deve essere confermato in capo agli Stati membri il potere di determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012,
Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), con Persona_7
la conseguenza che, in questi casi, per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali non sono utilmente spendibili.
Con la stessa pronuncia, poi, la Corte di Cassazione ha espressamente confermato che
«la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale».
D) Da ultimo, infine, devono essere esaminate le più recenti sentenze della Suprema
Corte (le n. 1816, 19663, 19711 e 19716 del 2023, nonché le pronunce del 2024, quali, tra tutte, la n. 13932).
Nello specifico sono emersi i pilastri fondamentali per affrontare le questioni oggetto del presente giudizio, evidenziando quanto segue: «7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta Persona_8
nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una Persona_2
situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_3
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'RD europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). 7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C- CP_7
14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_8
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito»
(così, ad esempio, Cassazione Civ. n. 19716/23).
E) Se questo è il quadro ricostruttivo in cui muovere l'indagine, la prima valutazione che risulta necessario effettuare è quella relativa al rapporto di funzionalità, in altre parole a quel nesso intrinseco, che, fin dalla sentenza CGUE e a., C-155/10, deve intercorrere tra i Per_3
vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro e, soltanto risulta positivamente la valutazione, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.
Che sia necessaria una simile verifica, emerge chiaramente dalla considerazione che, pur non essendoci dubbi sul fatto che le espressioni utilizzate in sede comunitaria possano far propendere per una necessaria coincidenza tra retribuzione nel periodo di ferie e retribuzione per giorni lavorati, con la conseguenza che nessun senso dovrebbe avere la correlazione tra le singole indennità e le mansioni del dipendente, è altrettanto vero che un simile assetto avrebbe una sua validità nelle ipotesi di retribuzioni forfettarie e non variabili.
Ragionando diversamente si potrebbe pervenire a situazioni paradossali per le quali la retribuzione feriale, per non essere mai inferiore a quella ordinaria, dovrebbe essere quantificata nella misura massima possibile, risultando così nella maggioranza delle ipotesi superiore a quella effettivamente goduta dal dipendente non in ferie e ciò anche ragionando strettamente in termini di media matematica.
Al tempo stesso, come vedremo, vi sono alcuni compensi che, in difetto di una espressa previsione contraria, non avrebbe senso riconoscere in assenza di prestazione lavorativa, considerando, da un lato, che gli stessi si presentano eventuali e contingenti e, da un altro lato che normalmente sono funzionali a remunerare particolari sacrifici del lavoratore, con la conseguenza che, prevederli in assenza di una prestazione, diverrebbe incongruo e insensato.
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle seguenti indennità: - indennità di turno punto 5 lettera a) del A.N. 21/5/1981; - indennità vendita e informazioni RD Ataf del 18/07/2001, art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - indennità mansione controllo/conducente RD Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - premio evitati sinistri
RD Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - indennità di presenza a lavoro RD Ataf del 18/07/2001 art. 4.2
(per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - indennità forfettaria ritardi RD CP_1
del 11/12/2014 art. 8; - compenso biglietti a bordo Verbale di Prefettura del 27/01/2006 e
[...]
RD del 11/12/2014, punto 4. Controparte_1
Esaminando le risultanze documentali, emerge che tutte le indennità richieste sono state percepite in maniera sostanzialmente continuativa dal ricorrente.
Per quanto concerne l'indennità di turno, l'indennità di presenza e l'indennità mansione controllo/conducente, detti emolumenti paiono tutti connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dal ricorrente, quale operatore di esercizio in quanto, da un lato lo svolgimento della prestazione in turni è l'unica modalità prevista per gli operatori di servizio, l'indennità di presenza è connessa alla mera presenza per svolgere il servizio;
l'indennità mansione controllo/conducente remunera una mansione, certo eventuale, ma obbligatoria per il conducente.
Al contrario, l'indennità evitati sinistri premiando la professionalità dell'autista ni relazione al suo coinvolgimento o meno in sinistri, parrebbe un'evenienza del tutto svincolata e dipendente dalle capacità del dipendente. In realtà, considerando che la professionalità nella conduzione del mezzo è uno degli elementi fondamentali della prestazione, anche quest'ultima deve rientrare tra quelle computabili per la quantificazione della retribuzione feriale.
L'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie, ma come il controllo biglietti, sono obbligatoriamente imposte al conducente e trovano un senso intrinseco perché hanno la loro ragion d'essere soltanto in concomitanza con le mansioni di conducente.
L'indennità forfettaria ritardi è prevista per compensare il prolungamento della prestazione lavorativa, dunque, per verificare se l'eventualità disagevole che tende a compensare possa ritenersi intrinseca alla prestazione, occorre valutarne la ricorrenza.
In altre parole, laddove la prestazione abbia connaturata una situazione in cui vi siano ritardi, un aspetto che pare estrinseco alla mansione, diventa intrinseco (così, per il diverso caso di assenza dalla residenza, Cassazione Civile n. 13932/2024:«L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431,
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile»)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Da quanto detto ne deriva l'accertamento in ordine al fatto che la loro esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appaia conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria.
F) Riconosciuta la violazione suddetta da parte dei datori di lavoro, è necessario valutare se il mancato riconoscimento, durante il periodo feriale, delle sopradette indennità appaia potenzialmente idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
Sul punto, infatti, sempre la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire come
«non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così, Cassazione
n. 14089/2024).
Pertanto, vengono forniti i principi sui quali ancorare la valutazione circa la potenzialità lesiva, criteri che, dunque, devono essere vagliati nel singolo caso concreto.
Nello specifico, è opportuno confermare che per calcolare quanto astrattamente spetti al dipendente a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo.
Dunque, occorre individuare il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto deve essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass Sez. L -, Sentenza n.
20216 del 23/06/2022).
Detto periodo non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento e, nel caso di specie, è pari a 24 giorni.
In merito all'incidenza di queste somme, è necessario operare individuando la percentuale dovuta sul montante retributivo annuo, per poi moltiplicare l'importo che risulta per il coefficiente di incidenza delle ferie durante l'anno, in quanto, in caso contrario, verrebbero parametrati rapporti numerici diversi.
In altre parole, l'incidenza percentuale delle indennità sulla retribuzione annua deve essere moltiplicata per il rapporto tra giornate di ferie e giornate di servizio effettivo, unico accorgimento per evitare risultati falsati in eccesso (calcolo sulla mensilità, che darebbe sempre una percentuale di incidenza altissima) e in difetto (calcolo sulla retribuzione annua, che darebbe sempre un risultato irrisorio).
Nel caso di specie, parte resistente ha elaborato calcoli comprendendo tutte le indennità richieste dal ricorrente, per poi effettuare una quantificazione dell'incidenza della perdita delle indennità richieste sul ral. Anche potendo prendere per buone le percentuali indicate di anno in anno (ma gli importi devono essere superiori per l'utilizzo del corretto divisore), le percentuali devono essere moltiplicate per il coefficiente pari al rapporto tra ferie godute dal ricorrente e giorni lavorati dallo stesso nel medesimo anno.
Così operando, la percentuale effettiva risulta in media del 7/8%, come tale sicuramente non trascurabile agli effetti di cui si parla, anche considerando l'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite e la necessità di sostentamento.
L'eccezione di prescrizione quinquennale non può trovare accoglimento, considerata la giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha ritenuto che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato
(così Cassazione n. 26246/2022 e n. 30958/2022). La prescrizione, dunque, può essere valutato soltanto rispetto al quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e quindi per la retribuzione relativa alle ferie fruite a partire dal luglio 2007, irrilevante per le domande che partono dal 2013.
G) Il ricorso può, dunque, essere accolto parte resistente deve essere condannata al pagamento degli importi richiesti, considerando che i conteggi rispondono ai criteri evidenziati in motivazione, per un totale di euro 3.431,34 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3.431,34, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle scadenze al saldo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, liquidate in euro 1.700,00 per onorari, euro 49,00 per spese, oltre spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nulla rispetto alla terza chiamata.
Firenze, 23/10/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINI LETIZIA PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BECHI VITTORIO e dall'Avv. STAFFIERI ROBERTA
PARTE RESISTENTE
CP_1
Non costituita
PARTE TERZA TA
Oggetto: retribuzione
Fatto e svolgimento del processo
1) Parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente di ATAF S.p.A. e poi transitato in con mansioni di operatore di esercizio (conducente), agiva in giudizio Controparte_1
contro la parte datoriale per «1. Previa declaratoria della nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 1.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 CP_2
marzo 1980 con le modifiche di cui all' 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la CP_2
computabilità delle indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a che le indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi, indennità di presenza, compenso titoli vengano considerate a tutti gli effetti retribuzione ordinaria e quindi computate e corrisposte per i giorni di ferie fruiti e fruendi dalla ricorrente;
2.
Per l'effetto condannare al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati Controparte_1
dovuti in ragione della mancata corresponsione delle suddette indennità per i giorni di ferie fruiti dal 2007 al 2021 (o da quella diversa data che si riterrà di giustizia) che si quantificano in €
2.538,02 o in quella diversa maggior o minor somma che risulterà di giustizia anche a seguito della espletanda CTU in caso di contestazione avversaria».
In particolare, secondo la difesa del ricorrente, le indennità oggetto di domanda rappresenterebbero voci retributive, continuative, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria negli anni, secondo le imputazioni contrattualmente previste per ogni giorno di lavoro, nella misura spettante derivante dal reparto di appartenenza e, dunque, alla luce della nozione euro-unitaria di ferie annuali retribuite, dovrebbero considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie.
2) Si costitutiva la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse pretese ed CP_3
evidenziando l'inapplicabilità al caso in esame dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che gran parte delle indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o a remunerare particolari disagi e non erano volte, dunque, a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni.
Peraltro, secondo la ricostruzione di non sussisterebbe nemmeno il CP_1
rischio che le norme della contrattazione collettiva possano avere un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi hanno, prendendo in esame periodi di tempo omogenei.
Parte resistente eccepiva, poi, l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente e la prescrizione parziale dei diritti oggetto di domanda. Chiedeva la chiamata in causa di precedente parte datoriale, per la manleva CP_1
relativa la periodo in cui il ricorrente aveva lavorato per detta compagine sociale.
Ammessa la chiamata del terzo, non si costituiva ritualmente in giudizio, ma CP_1
interveniva una transazione tra le parti, con rinuncia della parte di domanda riguardante il periodo alle dipendenze di CP_1
Non necessitando istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna, sostituita da note scritte.
Motivi di diritto
A) In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento, anche se negli ultimi anni questa valutazione è stata messa a dura prova, non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore.
In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche di recente, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366; cfr., anche Cassazione civile, sez. lav., 23/06/2022, n. 20216: «Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali»).
La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabile al rapporto, a quegli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivesta un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, come detto, però, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (Così, cfr., tra le altre, Cassazione Civile,
n. 1823/2004; Cassazione Civile, n. 16510/2002).
Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
B) L'art. 7 della direttiva 2003/88 dispone che «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità̀ finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha dato espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
In merito alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di
Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha evidenziato come «sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_1
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono Persona_2 nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto Per_3
21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza MS e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza MS e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza MS e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)» (cfr., Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n. 13425, cfr., anche Cassazione civile sez. lav. 15/10/2020, n. 22401).
Al tempo stesso, la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS
c/ ) ha affermato quelli che possono considerarsi i principi generali sul diritto alle ferie CP_4 annuali retribuite, idonei a specificare le ricostruzioni operate nella citata sentenza del 15 settembre 2011, (causa C-155/10, e altri c. British Airways plc). Per_3
Nella specie, ai punti 21, 22 e 23 della sentenza viene espressamente affermato che «In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29
Per_ novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, 8 RG
12420/2021 che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, Per_5
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)». Ai successivi punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è stato poi ulteriormente specificato che
«l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Controparte_5
e , C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
[...] Controparte_6
giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, Persona_2
punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 Per_5
e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante
Per_ tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)».
Al punto 41 è, infine, confermato che «Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
C) Questa fondamentale pronuncia della giudice europeo, è stata espressamente presa in considerazione già dalla sentenza della Suprema Corte n. 20216/22 che, esaminando il caso concreto del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, ha sancito che tale disposizione contrattual-collettiva fosse da dichiararsi nulla nella parte in cui, solo limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva rappresentata dall'indennità di volo integrativa.
In particolare, per la Corte di Cassazione, detta disposizione del contratto collettivo contrasterebbe con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Questo perché, in concreto, la Corte ha accertato come l'indennità di volo integrativa rappresentasse «una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa
30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante», dunque una quota talmente rilevante che avrebbe potuto costituire un incentivo a non fruire delle ferie, proprio in contrasto, quindi, con i principi euro- unitari che improntati ad evitare che vi sia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, per il recupero e la tutela della salute del dipendente.
Come anticipato, però, la Suprema Corte ha evidenziato come l'esame in merito alla nullità delle clausole della contrattazione collettiva debba essere limitato alle ferie annuali minime di quattro settimane, mentre per gli eventuali giorni eccedenti, come tali non regolati e non presi in considerazione dal diritto dell'Unione, deve essere confermato in capo agli Stati membri il potere di determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012,
Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), con Persona_7
la conseguenza che, in questi casi, per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali non sono utilmente spendibili.
Con la stessa pronuncia, poi, la Corte di Cassazione ha espressamente confermato che
«la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale».
D) Da ultimo, infine, devono essere esaminate le più recenti sentenze della Suprema
Corte (le n. 1816, 19663, 19711 e 19716 del 2023, nonché le pronunce del 2024, quali, tra tutte, la n. 13932).
Nello specifico sono emersi i pilastri fondamentali per affrontare le questioni oggetto del presente giudizio, evidenziando quanto segue: «7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta Persona_8
nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una Persona_2
situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_3
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'RD europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). 7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89
Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C- CP_7
14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_8
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito»
(così, ad esempio, Cassazione Civ. n. 19716/23).
E) Se questo è il quadro ricostruttivo in cui muovere l'indagine, la prima valutazione che risulta necessario effettuare è quella relativa al rapporto di funzionalità, in altre parole a quel nesso intrinseco, che, fin dalla sentenza CGUE e a., C-155/10, deve intercorrere tra i Per_3
vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro e, soltanto risulta positivamente la valutazione, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.
Che sia necessaria una simile verifica, emerge chiaramente dalla considerazione che, pur non essendoci dubbi sul fatto che le espressioni utilizzate in sede comunitaria possano far propendere per una necessaria coincidenza tra retribuzione nel periodo di ferie e retribuzione per giorni lavorati, con la conseguenza che nessun senso dovrebbe avere la correlazione tra le singole indennità e le mansioni del dipendente, è altrettanto vero che un simile assetto avrebbe una sua validità nelle ipotesi di retribuzioni forfettarie e non variabili.
Ragionando diversamente si potrebbe pervenire a situazioni paradossali per le quali la retribuzione feriale, per non essere mai inferiore a quella ordinaria, dovrebbe essere quantificata nella misura massima possibile, risultando così nella maggioranza delle ipotesi superiore a quella effettivamente goduta dal dipendente non in ferie e ciò anche ragionando strettamente in termini di media matematica.
Al tempo stesso, come vedremo, vi sono alcuni compensi che, in difetto di una espressa previsione contraria, non avrebbe senso riconoscere in assenza di prestazione lavorativa, considerando, da un lato, che gli stessi si presentano eventuali e contingenti e, da un altro lato che normalmente sono funzionali a remunerare particolari sacrifici del lavoratore, con la conseguenza che, prevederli in assenza di una prestazione, diverrebbe incongruo e insensato.
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle seguenti indennità: - indennità di turno punto 5 lettera a) del A.N. 21/5/1981; - indennità vendita e informazioni RD Ataf del 18/07/2001, art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - indennità mansione controllo/conducente RD Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - premio evitati sinistri
RD Ataf del 18/07/2001 art. 2.1 (per gli assunti fino al 27/11/2000) o art. 4.1 (per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - indennità di presenza a lavoro RD Ataf del 18/07/2001 art. 4.2
(per gli assunti dal 28/11/2000) e tab. A/1; - indennità forfettaria ritardi RD CP_1
del 11/12/2014 art. 8; - compenso biglietti a bordo Verbale di Prefettura del 27/01/2006 e
[...]
RD del 11/12/2014, punto 4. Controparte_1
Esaminando le risultanze documentali, emerge che tutte le indennità richieste sono state percepite in maniera sostanzialmente continuativa dal ricorrente.
Per quanto concerne l'indennità di turno, l'indennità di presenza e l'indennità mansione controllo/conducente, detti emolumenti paiono tutti connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dal ricorrente, quale operatore di esercizio in quanto, da un lato lo svolgimento della prestazione in turni è l'unica modalità prevista per gli operatori di servizio, l'indennità di presenza è connessa alla mera presenza per svolgere il servizio;
l'indennità mansione controllo/conducente remunera una mansione, certo eventuale, ma obbligatoria per il conducente.
Al contrario, l'indennità evitati sinistri premiando la professionalità dell'autista ni relazione al suo coinvolgimento o meno in sinistri, parrebbe un'evenienza del tutto svincolata e dipendente dalle capacità del dipendente. In realtà, considerando che la professionalità nella conduzione del mezzo è uno degli elementi fondamentali della prestazione, anche quest'ultima deve rientrare tra quelle computabili per la quantificazione della retribuzione feriale.
L'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie, ma come il controllo biglietti, sono obbligatoriamente imposte al conducente e trovano un senso intrinseco perché hanno la loro ragion d'essere soltanto in concomitanza con le mansioni di conducente.
L'indennità forfettaria ritardi è prevista per compensare il prolungamento della prestazione lavorativa, dunque, per verificare se l'eventualità disagevole che tende a compensare possa ritenersi intrinseca alla prestazione, occorre valutarne la ricorrenza.
In altre parole, laddove la prestazione abbia connaturata una situazione in cui vi siano ritardi, un aspetto che pare estrinseco alla mansione, diventa intrinseco (così, per il diverso caso di assenza dalla residenza, Cassazione Civile n. 13932/2024:«L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431,
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile»)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Da quanto detto ne deriva l'accertamento in ordine al fatto che la loro esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appaia conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria.
F) Riconosciuta la violazione suddetta da parte dei datori di lavoro, è necessario valutare se il mancato riconoscimento, durante il periodo feriale, delle sopradette indennità appaia potenzialmente idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
Sul punto, infatti, sempre la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire come
«non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così, Cassazione
n. 14089/2024).
Pertanto, vengono forniti i principi sui quali ancorare la valutazione circa la potenzialità lesiva, criteri che, dunque, devono essere vagliati nel singolo caso concreto.
Nello specifico, è opportuno confermare che per calcolare quanto astrattamente spetti al dipendente a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo.
Dunque, occorre individuare il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto deve essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass Sez. L -, Sentenza n.
20216 del 23/06/2022).
Detto periodo non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento e, nel caso di specie, è pari a 24 giorni.
In merito all'incidenza di queste somme, è necessario operare individuando la percentuale dovuta sul montante retributivo annuo, per poi moltiplicare l'importo che risulta per il coefficiente di incidenza delle ferie durante l'anno, in quanto, in caso contrario, verrebbero parametrati rapporti numerici diversi.
In altre parole, l'incidenza percentuale delle indennità sulla retribuzione annua deve essere moltiplicata per il rapporto tra giornate di ferie e giornate di servizio effettivo, unico accorgimento per evitare risultati falsati in eccesso (calcolo sulla mensilità, che darebbe sempre una percentuale di incidenza altissima) e in difetto (calcolo sulla retribuzione annua, che darebbe sempre un risultato irrisorio).
Nel caso di specie, parte resistente ha elaborato calcoli comprendendo tutte le indennità richieste dal ricorrente, per poi effettuare una quantificazione dell'incidenza della perdita delle indennità richieste sul ral. Anche potendo prendere per buone le percentuali indicate di anno in anno (ma gli importi devono essere superiori per l'utilizzo del corretto divisore), le percentuali devono essere moltiplicate per il coefficiente pari al rapporto tra ferie godute dal ricorrente e giorni lavorati dallo stesso nel medesimo anno.
Così operando, la percentuale effettiva risulta in media del 7/8%, come tale sicuramente non trascurabile agli effetti di cui si parla, anche considerando l'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite e la necessità di sostentamento.
L'eccezione di prescrizione quinquennale non può trovare accoglimento, considerata la giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha ritenuto che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato
(così Cassazione n. 26246/2022 e n. 30958/2022). La prescrizione, dunque, può essere valutato soltanto rispetto al quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e quindi per la retribuzione relativa alle ferie fruite a partire dal luglio 2007, irrilevante per le domande che partono dal 2013.
G) Il ricorso può, dunque, essere accolto parte resistente deve essere condannata al pagamento degli importi richiesti, considerando che i conteggi rispondono ai criteri evidenziati in motivazione, per un totale di euro 3.431,34 oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3.431,34, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dalle scadenze al saldo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, liquidate in euro 1.700,00 per onorari, euro 49,00 per spese, oltre spese generali, IVA
e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Nulla rispetto alla terza chiamata.
Firenze, 23/10/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci