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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
4879/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/11/2025, alle ore 11.09, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. C. De Pasquale Parte_1 per 'Avv. C. Romeo per delega dell'Avv. De Benedetti CP_1 i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono la decisione della causa Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Nel ricorso monitorio premetteva che (da ora anche CP_1 Controparte_2 Contr
“ o la “Contraente”), C.F./P.IVA. , aveva stipulato con i signori P.IVA_1 Persona_1 Contr e (da ora anche i “Beneficiari” o i “ ) un accordo con il quale si era impegnata, Persona_2 Per_3 a fronte del trasferimento da parte di questi ultimi della proprietà di un terreno edificabile sito in Venetico, a trasferire loro a titolo di permuta alcune unità immobiliari;
che a garanzia delle somme corrispondenti al valore del corrispettivo dell'immobile che sarebbe stato trasferito e delle somme pagate Contr contestualmente al contratto di permuta, per il caso in cui sarebbe incorsa in una situazione di crisi che non consentiva l'ultimazione dei lavori e, quindi, l'adempimento a quanto stabilito nella permuta stessa, aveva rilasciato polizza 698.463.870 con la quale si era costituita garante autonomo della CP_1 Contr in favore dei beneficiari;
che in pari data, con atto di coobbligazione allegato alla Polizza, si era costituita garante della contraente, sempre a prima richiesta, assumendo in solido con essa tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti e derivanti dalla Garanzia stessa, il signor Parte_1 che, come concordato tra le parti, in data 10.11.2011, era stipulato il contratto di permuta;
che, Contr successivamente, a causa dell'inadempimento della alle proprie obbligazioni, non avendo quest'ultima consegnato le unità immobiliari oggetto del contratto di permuta e sussistendo la situazione di crisi di cui alla polizza, i coniugi avevano escusso la polizza stessa chiedendo ad il CP_1 pagamento di € 44.520,00 oltre gli interessi maturati dalla data della permuta a quella in cui si è verificata la situazione di crisi, come previsto dalla garanzia;
che in ottemperanza agli obblighi CP_1 derivanti della Garanzia, in data 1.12.2020, aveva proceduto al pagamento della somma richiesta, pari ad
€ 48.694,27 e che, in forza del predetto pagamento, ai sensi dell'art. 6 della Polizza, era sorto il diritto Contr della ricorrente in monitorio ad ottenere dalla e dal coobbligato (l'odierno opponente) il rimborso pagina1 di 4 della somma pagata ai beneficiari;
ciò premesso, stante l'inadempimento del la Parte_1 ricorrente otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma pari ad € 48.694,27, oltre interessi legali e spese, in favore di opposta nella presente sede con atto di citazione. CP_1 Parte opponente rilevava l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, ritenere e dichiarare, per i motivi spiegati, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Milano ovvero di Barcellona P.G.; ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo il ricorso per D.I. per mancanza di valida procura alle liti al procuratore;
ritenere e dichiarare improcedibile il ricorso per D.I. per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
per l'effetto revocare il D.I. opposto. Nel merito, ritenere e dichiarare che la società opposta non ha fornito prova di aver pagato la somma ingiunta al beneficiario;
ritenere e dichiarare, pertanto, che alcun credito può vantare nei confronti dell'opponente; per l'effetto revocare il D.I. opposto”.
Si costituiva in giudizio con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 CP_3 Dante De Benedetti, la quale eccepiva l'infondatezza nel merito di quanto ex adverso evidenziato, e in particolare insisteva sulla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
All'udienza del 10.01.2023, la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, il Giudice designato rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava il processo per i provvedimenti di cui al settimo comma dell'articolo 183 c.p.c. all'udienza del 19.03.2024, poi differita al 19.11.2024 e successivamente al 15.05.2025 per ragioni d'ufficio. In data 15.05.2025, il Presidente di Sezione fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando il termine per note conclusive. Nelle comparse conclusionali, depositate in data 30.10.2025, parte opposta ribadiva quanto già espresso nella precedente comparsa di costituzione e chiedeva la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte opponente, nelle comparse conclusionali depositate in data 31.10.2025, si riportava a quanto già dedotto nei propri atti introduttivi del giudizio di opposizione, chiedendo la condanna di controparte alle spese e compensi di difesa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi. All'udienza del 27.11.2025, dopo la discussione orale delle parti, la causa era decisa. La competenza territoriale del Tribunale di Messina In ordine logico, si deve procedere alla disamina del primo motivo di opposizione avente ad oggetto l'incompetenza territoriale del giudice adito. Sul punto giova premettere che la competenza territoriale del giudice, ai sensi dell'articolo 28 c.p.c., “può essere derogata per accordo delle parti” salvo le eccezioni previste dalla legge; inoltre, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., “l'accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [1341, 1342 c.c., 2725 c.c.]. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”; se ne ricava che la designazione convenzionale di un foro competente, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a quest'ultimo la competenza esclusiva solo se – come la Suprema Corte ha affermato - risultante da un'enunciazione espressa e inequivoca, tale da non lasciare dubbi sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cfr. Cass., II Sez., 18170/2024); ed ancora “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. VI, Ordinanza, 04/09/2014, n. 18707); e tale volontà delle parti può essere desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo esclusivo oppure in forza di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro;
logico corollario: la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo – in seguito ad una chiara e univoca manifestazione di volontà delle parti
- non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni pagina2 di 4 contrattuali, proprio perché la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga tale pattuizione. Nel caso di specie, le parti hanno pattuito una deroga alla competenza territoriale (articolo 28 c.p.c.); sennonché, prestando attenzione alla convenzione intercorsa tra le parti che sì recita “in caso di controversia tra la Società e il Contraente, è competente esclusivamente il Foro di Milano ovvero, a scelta della parte attrice, il foro dell'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza”, deve d'un verso rilevarsi che trattasi di pattuizione asimmetrica a favore di una parte ( ) con la conseguente CP_1 facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari e che, nel caso in ispecie, evidentemente CP_1 non ha voluto, per quel che si coglie dal foro prescelto, avvalersene;
per altro verso deve escludersi che le parti abbiano, comunque, voluto riconoscere al Foro (di Milano) designato il carattere dell'esclusività; infatti, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo – come su riferito - in caso di pattuizione espressa ed inequivoca volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sennonché nel caso in ispecie la clausola, con la quale le parti hanno convenuto semplicemente la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo (così anche Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 04/09/2014, n. 18707, su già citata). La procura alle liti del difensore di parte ricorrente in monitorio Sempre preliminarmente occorre soffermarsi sulla dedotta carenza di valida procura alle liti in capo al difensore della parte ricorrente in monitorio. Parte opponente, infatti, ha evidenziato in citazione che dal verbale del C.d.A. in atti si evince che
“il potere di firma è attribuito in forma congiunta per rappresentare la società in giudizio ad ogni effetto di Legge e quindi, in via esemplificativa e non esaustiva, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e cassazione, nonché di presentare denunce-querele o rilasciare procure speciali per la presentazione di denunce-querele, e di difendere la società dalle azioni giudiziarie che fossero proposte contro di essa, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, compromettere in arbitri o in amichevoli compositori, transigere;
viceversa, con firma singola, ciascun Dirigente ha facoltà di nominare – unicamente nell'ambito della Gestione Sinistri- procuratori speciali alle liti per singole cause, conferendo loro tutti i più ampi poteri per rappresentare, difendere ed assistere la società mandante nelle cause stesse, esclusivamente passive, promosse in sede civile, avanti ai giudici di Pace, i Tribunali, le Corti d'Appello, la Corte di Cassazione, in sede penale, in caso di citazione del Responsabile Civile, ed ogni altra autorità giurisdizionale, con tutte le inerenti facoltà e con pieno effetto per la Società mandante”; parte opponente ne ha ricavato che il difensore della – che ha promosso azione e non anche subito l'azione di terzi – privo di CP_1 idonea procura che il Dirigente avrebbe potuto conferire solo per le cause passive e non anche per quelle attive ovvero promosse da CP_1 L'eccezione di parte opponente è, però, priva di fondamento;
infatti, nello stesso verbale del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente si legge anche che ciascun “Dirigente con firma singola ha potere di rappresentanza per il recupero delle rivalse nonché per atti transattivi sempre inerenti alle rivalse”; orbene, nell'azione di rivalsa – azione genericamente recuperatoria – può concettualmente includersi anche l'azione di regresso in concreto esercitata dalla ricorrente monitorio nel presente giudizio (l'azione intrapresa dalla deriva dal pagamento effettuato da quest'ultima CP_1 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla polizza su tratteggiata); infatti, l'azione di rivalsa è regolata usualmente da contratti specifici, mentre l'azione di regresso è disciplinata dal Codice civile;
sebbene le due azioni abbiano una base positiva differente, entrambe concorrono allo stesso fine, ossia il recupero del diritto di credito in capo alla parte che ha adempiuto al pagamento di un debito per conto di altri debitori;
l'azione di regresso, quale azione tipica e che trova un fondamento normativo espresso all'articolo 1299 c.c., costituisce azione sussumibile nel genus più ampio dell'azione di rivalsa, quale azione generale che non trova, tuttavia, un riconoscimento espresso nel diritto positivo. La procedibilità Sempre logicamente preliminare è anche la questione sulla procedibilità dell'azione promossa dalla ricorrente in monitorio posta dall'opponente e facente leva sulla pretesa violazione dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.
pagina3 di 4 Trattasi di questione priva di consistenza: la polizza fideiussoria non rientra, infatti, tra i contratti per cui la mediazione è obbligatoria perché avente funzione di garanzia e non anche assicurativa;
sì ragionando deve escludersi che tale contratto possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 28/2010 che menziona contratti bancari, finanziari (disciplinati quindi dal Codice civile e dal T.U.B. e T.U.F.) e assicurativi, ma non anche di garanzia (si cfr. Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1791). Nel merito l'opposizione è infondata e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione. ha lamentato la carenza di prova scritta del credito allegato dalla ricorrente in Parte_1 monitorio e, nel dettaglio, della prova del pagamento eseguito in favore dei beneficiari;
sennonché parte opposta ha prodotto una quietanza di pagamento rilasciata proprio dai beneficiari con la quale quest'ultimi hanno dichiarato di aver incassato la somma di € 48.694,27. In giurisprudenza è ormai pacifico che la quietanza di pagamento ha valore probatorio (e liberatorio) solo se è rilasciata dal creditore al debitore, a dimostrazione dell'intervenuto pagamento (ossia a comprova del fatto estintivo dell'avversa pretesa). Infatti, solo il creditore che rilascia la quietanza al debitore ammette l'avvenuto pagamento e rende confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.; come tale essa esonera il debitore dal relativo onere della prova e vincola il giudice circa la veridicità dei fatti ivi attestati. Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che l'odierna opposta, attrice in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, producendo adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e, di conseguenza, l'insorgere del proprio diritto nei confronti di parte opponente;
v'è prova compiuta del fatto che ha effettuato tutti i pagamenti dovuti in favore dei soggetti CP_1 beneficiari, i sigg. e . Persona_1 Persona_2 Tutto ciò considerato, l'opposizione deve essere nel merito rigettata. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico della parte opponente che va condannata al pagamento in favore dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento. Ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come introdotto dalla legge 69/2009, è possibile per il Giudice la pronuncia ex officio di una condanna del litigante temerario al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma che ha natura sanzionatoria, da liquidarsi in via equitativa. La condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde dall'elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. Nel caso di specie, non è possibile ritenere che quanto lamentato da parte opponente sia qualificabile come abuso delle risorse processuali;
né che abbia esposto circostanze manifestamente infondate;
in difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4879/2021 promosso da nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] Venetico, elettivamente domiciliato in C.F._1 Messina, via Ugo Bassi n. 91, presso lo studio dell'avv. Carmelo De Pasquale (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, parte opponente, nei confronti di giudizio C.F._2
con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Dante De Benedetti (C.F. CP_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, piazza C.F._3 Castello n.2, parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Messina, che dichiara esecutivo;
- condanna parte soccombente sig. al pagamento in favore di controparte della Parte_1 somma pari ad euro 7.616,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/11/2025, alle ore 11.09, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. C. De Pasquale Parte_1 per 'Avv. C. Romeo per delega dell'Avv. De Benedetti CP_1 i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono la decisione della causa Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Nel ricorso monitorio premetteva che (da ora anche CP_1 Controparte_2 Contr
“ o la “Contraente”), C.F./P.IVA. , aveva stipulato con i signori P.IVA_1 Persona_1 Contr e (da ora anche i “Beneficiari” o i “ ) un accordo con il quale si era impegnata, Persona_2 Per_3 a fronte del trasferimento da parte di questi ultimi della proprietà di un terreno edificabile sito in Venetico, a trasferire loro a titolo di permuta alcune unità immobiliari;
che a garanzia delle somme corrispondenti al valore del corrispettivo dell'immobile che sarebbe stato trasferito e delle somme pagate Contr contestualmente al contratto di permuta, per il caso in cui sarebbe incorsa in una situazione di crisi che non consentiva l'ultimazione dei lavori e, quindi, l'adempimento a quanto stabilito nella permuta stessa, aveva rilasciato polizza 698.463.870 con la quale si era costituita garante autonomo della CP_1 Contr in favore dei beneficiari;
che in pari data, con atto di coobbligazione allegato alla Polizza, si era costituita garante della contraente, sempre a prima richiesta, assumendo in solido con essa tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti e derivanti dalla Garanzia stessa, il signor Parte_1 che, come concordato tra le parti, in data 10.11.2011, era stipulato il contratto di permuta;
che, Contr successivamente, a causa dell'inadempimento della alle proprie obbligazioni, non avendo quest'ultima consegnato le unità immobiliari oggetto del contratto di permuta e sussistendo la situazione di crisi di cui alla polizza, i coniugi avevano escusso la polizza stessa chiedendo ad il CP_1 pagamento di € 44.520,00 oltre gli interessi maturati dalla data della permuta a quella in cui si è verificata la situazione di crisi, come previsto dalla garanzia;
che in ottemperanza agli obblighi CP_1 derivanti della Garanzia, in data 1.12.2020, aveva proceduto al pagamento della somma richiesta, pari ad
€ 48.694,27 e che, in forza del predetto pagamento, ai sensi dell'art. 6 della Polizza, era sorto il diritto Contr della ricorrente in monitorio ad ottenere dalla e dal coobbligato (l'odierno opponente) il rimborso pagina1 di 4 della somma pagata ai beneficiari;
ciò premesso, stante l'inadempimento del la Parte_1 ricorrente otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma pari ad € 48.694,27, oltre interessi legali e spese, in favore di opposta nella presente sede con atto di citazione. CP_1 Parte opponente rilevava l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, ritenere e dichiarare, per i motivi spiegati, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Milano ovvero di Barcellona P.G.; ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo il ricorso per D.I. per mancanza di valida procura alle liti al procuratore;
ritenere e dichiarare improcedibile il ricorso per D.I. per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
per l'effetto revocare il D.I. opposto. Nel merito, ritenere e dichiarare che la società opposta non ha fornito prova di aver pagato la somma ingiunta al beneficiario;
ritenere e dichiarare, pertanto, che alcun credito può vantare nei confronti dell'opponente; per l'effetto revocare il D.I. opposto”.
Si costituiva in giudizio con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2 CP_3 Dante De Benedetti, la quale eccepiva l'infondatezza nel merito di quanto ex adverso evidenziato, e in particolare insisteva sulla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
All'udienza del 10.01.2023, la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, il Giudice designato rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava il processo per i provvedimenti di cui al settimo comma dell'articolo 183 c.p.c. all'udienza del 19.03.2024, poi differita al 19.11.2024 e successivamente al 15.05.2025 per ragioni d'ufficio. In data 15.05.2025, il Presidente di Sezione fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando il termine per note conclusive. Nelle comparse conclusionali, depositate in data 30.10.2025, parte opposta ribadiva quanto già espresso nella precedente comparsa di costituzione e chiedeva la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte opponente, nelle comparse conclusionali depositate in data 31.10.2025, si riportava a quanto già dedotto nei propri atti introduttivi del giudizio di opposizione, chiedendo la condanna di controparte alle spese e compensi di difesa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi. All'udienza del 27.11.2025, dopo la discussione orale delle parti, la causa era decisa. La competenza territoriale del Tribunale di Messina In ordine logico, si deve procedere alla disamina del primo motivo di opposizione avente ad oggetto l'incompetenza territoriale del giudice adito. Sul punto giova premettere che la competenza territoriale del giudice, ai sensi dell'articolo 28 c.p.c., “può essere derogata per accordo delle parti” salvo le eccezioni previste dalla legge; inoltre, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., “l'accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [1341, 1342 c.c., 2725 c.c.]. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”; se ne ricava che la designazione convenzionale di un foro competente, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a quest'ultimo la competenza esclusiva solo se – come la Suprema Corte ha affermato - risultante da un'enunciazione espressa e inequivoca, tale da non lasciare dubbi sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cfr. Cass., II Sez., 18170/2024); ed ancora “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. VI, Ordinanza, 04/09/2014, n. 18707); e tale volontà delle parti può essere desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo esclusivo oppure in forza di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro;
logico corollario: la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo – in seguito ad una chiara e univoca manifestazione di volontà delle parti
- non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni pagina2 di 4 contrattuali, proprio perché la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga tale pattuizione. Nel caso di specie, le parti hanno pattuito una deroga alla competenza territoriale (articolo 28 c.p.c.); sennonché, prestando attenzione alla convenzione intercorsa tra le parti che sì recita “in caso di controversia tra la Società e il Contraente, è competente esclusivamente il Foro di Milano ovvero, a scelta della parte attrice, il foro dell'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza”, deve d'un verso rilevarsi che trattasi di pattuizione asimmetrica a favore di una parte ( ) con la conseguente CP_1 facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari e che, nel caso in ispecie, evidentemente CP_1 non ha voluto, per quel che si coglie dal foro prescelto, avvalersene;
per altro verso deve escludersi che le parti abbiano, comunque, voluto riconoscere al Foro (di Milano) designato il carattere dell'esclusività; infatti, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo – come su riferito - in caso di pattuizione espressa ed inequivoca volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sennonché nel caso in ispecie la clausola, con la quale le parti hanno convenuto semplicemente la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo (così anche Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 04/09/2014, n. 18707, su già citata). La procura alle liti del difensore di parte ricorrente in monitorio Sempre preliminarmente occorre soffermarsi sulla dedotta carenza di valida procura alle liti in capo al difensore della parte ricorrente in monitorio. Parte opponente, infatti, ha evidenziato in citazione che dal verbale del C.d.A. in atti si evince che
“il potere di firma è attribuito in forma congiunta per rappresentare la società in giudizio ad ogni effetto di Legge e quindi, in via esemplificativa e non esaustiva, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revisione e cassazione, nonché di presentare denunce-querele o rilasciare procure speciali per la presentazione di denunce-querele, e di difendere la società dalle azioni giudiziarie che fossero proposte contro di essa, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, compromettere in arbitri o in amichevoli compositori, transigere;
viceversa, con firma singola, ciascun Dirigente ha facoltà di nominare – unicamente nell'ambito della Gestione Sinistri- procuratori speciali alle liti per singole cause, conferendo loro tutti i più ampi poteri per rappresentare, difendere ed assistere la società mandante nelle cause stesse, esclusivamente passive, promosse in sede civile, avanti ai giudici di Pace, i Tribunali, le Corti d'Appello, la Corte di Cassazione, in sede penale, in caso di citazione del Responsabile Civile, ed ogni altra autorità giurisdizionale, con tutte le inerenti facoltà e con pieno effetto per la Società mandante”; parte opponente ne ha ricavato che il difensore della – che ha promosso azione e non anche subito l'azione di terzi – privo di CP_1 idonea procura che il Dirigente avrebbe potuto conferire solo per le cause passive e non anche per quelle attive ovvero promosse da CP_1 L'eccezione di parte opponente è, però, priva di fondamento;
infatti, nello stesso verbale del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente si legge anche che ciascun “Dirigente con firma singola ha potere di rappresentanza per il recupero delle rivalse nonché per atti transattivi sempre inerenti alle rivalse”; orbene, nell'azione di rivalsa – azione genericamente recuperatoria – può concettualmente includersi anche l'azione di regresso in concreto esercitata dalla ricorrente monitorio nel presente giudizio (l'azione intrapresa dalla deriva dal pagamento effettuato da quest'ultima CP_1 in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla polizza su tratteggiata); infatti, l'azione di rivalsa è regolata usualmente da contratti specifici, mentre l'azione di regresso è disciplinata dal Codice civile;
sebbene le due azioni abbiano una base positiva differente, entrambe concorrono allo stesso fine, ossia il recupero del diritto di credito in capo alla parte che ha adempiuto al pagamento di un debito per conto di altri debitori;
l'azione di regresso, quale azione tipica e che trova un fondamento normativo espresso all'articolo 1299 c.c., costituisce azione sussumibile nel genus più ampio dell'azione di rivalsa, quale azione generale che non trova, tuttavia, un riconoscimento espresso nel diritto positivo. La procedibilità Sempre logicamente preliminare è anche la questione sulla procedibilità dell'azione promossa dalla ricorrente in monitorio posta dall'opponente e facente leva sulla pretesa violazione dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010.
pagina3 di 4 Trattasi di questione priva di consistenza: la polizza fideiussoria non rientra, infatti, tra i contratti per cui la mediazione è obbligatoria perché avente funzione di garanzia e non anche assicurativa;
sì ragionando deve escludersi che tale contratto possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 28/2010 che menziona contratti bancari, finanziari (disciplinati quindi dal Codice civile e dal T.U.B. e T.U.F.) e assicurativi, ma non anche di garanzia (si cfr. Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1791). Nel merito l'opposizione è infondata e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione. ha lamentato la carenza di prova scritta del credito allegato dalla ricorrente in Parte_1 monitorio e, nel dettaglio, della prova del pagamento eseguito in favore dei beneficiari;
sennonché parte opposta ha prodotto una quietanza di pagamento rilasciata proprio dai beneficiari con la quale quest'ultimi hanno dichiarato di aver incassato la somma di € 48.694,27. In giurisprudenza è ormai pacifico che la quietanza di pagamento ha valore probatorio (e liberatorio) solo se è rilasciata dal creditore al debitore, a dimostrazione dell'intervenuto pagamento (ossia a comprova del fatto estintivo dell'avversa pretesa). Infatti, solo il creditore che rilascia la quietanza al debitore ammette l'avvenuto pagamento e rende confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.; come tale essa esonera il debitore dal relativo onere della prova e vincola il giudice circa la veridicità dei fatti ivi attestati. Dunque, nel caso di specie, deve ritenersi che l'odierna opposta, attrice in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, producendo adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e, di conseguenza, l'insorgere del proprio diritto nei confronti di parte opponente;
v'è prova compiuta del fatto che ha effettuato tutti i pagamenti dovuti in favore dei soggetti CP_1 beneficiari, i sigg. e . Persona_1 Persona_2 Tutto ciò considerato, l'opposizione deve essere nel merito rigettata. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico della parte opponente che va condannata al pagamento in favore dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento. Ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come introdotto dalla legge 69/2009, è possibile per il Giudice la pronuncia ex officio di una condanna del litigante temerario al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma che ha natura sanzionatoria, da liquidarsi in via equitativa. La condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde dall'elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente. Nel caso di specie, non è possibile ritenere che quanto lamentato da parte opponente sia qualificabile come abuso delle risorse processuali;
né che abbia esposto circostanze manifestamente infondate;
in difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4879/2021 promosso da nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] Venetico, elettivamente domiciliato in C.F._1 Messina, via Ugo Bassi n. 91, presso lo studio dell'avv. Carmelo De Pasquale (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, parte opponente, nei confronti di giudizio C.F._2
con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Dante De Benedetti (C.F. CP_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, piazza C.F._3 Castello n.2, parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Messina, che dichiara esecutivo;
- condanna parte soccombente sig. al pagamento in favore di controparte della Parte_1 somma pari ad euro 7.616,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Messina, il 27.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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