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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3275 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PUCCIANO C.F._1
MARIACARMEN, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. AGATA C.F._2
LOMBARDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/10/2024, i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 593, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 15/01/2006, il figlio Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la sig.ra si impegna lasciare la casa Controparte_1
coniugale (sulla quale il sig. vanta un diritto di uso esclusivo) - dove Pt_1
attualmente risiede insieme al figlio - allorquando avrà reperito Per_1
altro alloggio entro il termine di sei mesi e comunque, non oltre un anno dalla udienza ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c. nella fase relativa alla pronunzia di separazione;
2) il figlio continuerà ad abitare con la madre presso Per_1
la residenza di costei;
3) il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne
(fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica) un Per_1
importo mensile di complessivi € 200,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
l'importo come sopra indicato dovrà essere versato, in un'unica soluzione, tramite bonifico su conto corrente postale n.
85387579 intestato alla sig.ra con IBAN: Controparte_1
[...], entro i primi dieci giorni lavorativi di ogni mese;
4) Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%
2 ciascuno, senza necessità di preventivo consenso dell'altro coniuge, le spese straordinarie relative a tasse scolastiche;
acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico;
prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e spese dentistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, spese di abbigliamento fino all'importo annuo di € 500,00. Dovranno,invece, essere concordate tra i genitori, le spese di iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze. 5) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente al Pt_1 CP_1
proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio. 7) I coniugi,infine, dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
Con sentenza n. 294/2025 pubbl. il 02/07/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
3 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 294/2025 pubbl. il 02/07/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 04/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 593, parte II, serie A, tra , nato a Parte_1
ME (ME) il 22/06/1969, e , nata a Controparte_1
4 ME il 03/01/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3275 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PUCCIANO C.F._1
MARIACARMEN, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. AGATA C.F._2
LOMBARDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/10/2024, i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 593, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 15/01/2006, il figlio Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) la sig.ra si impegna lasciare la casa Controparte_1
coniugale (sulla quale il sig. vanta un diritto di uso esclusivo) - dove Pt_1
attualmente risiede insieme al figlio - allorquando avrà reperito Per_1
altro alloggio entro il termine di sei mesi e comunque, non oltre un anno dalla udienza ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c. nella fase relativa alla pronunzia di separazione;
2) il figlio continuerà ad abitare con la madre presso Per_1
la residenza di costei;
3) il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne
(fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica) un Per_1
importo mensile di complessivi € 200,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
l'importo come sopra indicato dovrà essere versato, in un'unica soluzione, tramite bonifico su conto corrente postale n.
85387579 intestato alla sig.ra con IBAN: Controparte_1
[...], entro i primi dieci giorni lavorativi di ogni mese;
4) Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%
2 ciascuno, senza necessità di preventivo consenso dell'altro coniuge, le spese straordinarie relative a tasse scolastiche;
acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico;
prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e spese dentistiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, spese di abbigliamento fino all'importo annuo di € 500,00. Dovranno,invece, essere concordate tra i genitori, le spese di iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze. 5) I sigg.ri e rinunciano reciprocamente al Pt_1 CP_1
proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio. 7) I coniugi,infine, dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
Con sentenza n. 294/2025 pubbl. il 02/07/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
3 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 294/2025 pubbl. il 02/07/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 04/09/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 593, parte II, serie A, tra , nato a Parte_1
ME (ME) il 22/06/1969, e , nata a Controparte_1
4 ME il 03/01/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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