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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 279/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
(Cod. Fisc. ), nata ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Sampietro, elettivamente domiciliata presso il suo in Torino, Via Giacinto Collegno 44, per delega in atti ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]C.se Controparte_1
(TO), viale Europa n.15, c.f. C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del difensore avv. Alessandro Raucci in Ivrea (TO), C.so D'Azeglio n.29
per delega in atti per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati,
con rinuncia all'addebito;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere una somma una tantum complessiva di €
7.000,00 di cui € 4.000,00 entro il 20.12.2024 ed € 3.000,00 entro il 20.1.2025;
i coniugi concordano che gli effetti personali della moglie saranno fatti pervenire all'indirizzo che
sarà indicato entro il 20.12.2024.
se la moglie dovesse rinvenire il CD contenente le foto della famiglia del marito lo farà pervenire
allo stesso.
compensare le spese di giudizio.”
Il P.M. in data 5.12.2024 ha così concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo
raggiunto dalle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 30.1.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito - e successivamente lo scioglimento del matrimonio – ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di € 500,00
(precisando che dal matrimonio non erano nati figli).
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione e quindi divorzio, ma chiedendo il rigetto di tutte le altre domande della controparte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
4.12.2024, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
pagina 2 di 4 Alla medesima udienza le parti raggiungevano l'accordo e previa rinuncia ai provvedimenti provvisori, alle istanze istruttorie ed ai termini per gli scritti finali ex art. 473bis.28 c.p.c., discutevano la causa e rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha trasmesso, in data 6.12.2024, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente (che ha chiesto l'addebito della separazione al marito), le allegazioni del marito circa la condotta inadeguata della moglie, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 15.9.2022, in San Giusto Canavese, scegliendo il regime di separazione dei beni (Anno 2022 Numero 8 Parte II Serie C) (doc. 2).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per la regolamentazione dei rapporti tra loro (non essendo dal matrimonio nati figli). Le conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge, possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
pagina 3 di 4 Le spese di giudizio finora sostenute, come richiesto dalle parti, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data Controparte_1
15.9.2022, in San Giusto Canavese, scegliendo il regime di separazione dei beni (Anno
2022 Numero 8 Parte II Serie C).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) dà atto che la moglie ha rinunciato all'addebito;
3) dispone l'obbligo a carico del marito di corrispondere una somma una tantum
complessiva di € 7.000,00 di cui € 4.000,00 entro il 20.12.2024 ed € 3.000,00 entro il
20.1.2025;
4) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che gli effetti personali della moglie saranno fatti pervenire all'indirizzo che sarà indicato entro il 20.12.2024;
5) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che se la moglie dovesse rinvenire il CD contenente le foto della famiglia del marito lo farà pervenire allo stesso;
6) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 279/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
(Cod. Fisc. ), nata ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Sampietro, elettivamente domiciliata presso il suo in Torino, Via Giacinto Collegno 44, per delega in atti ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]C.se Controparte_1
(TO), viale Europa n.15, c.f. C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio del difensore avv. Alessandro Raucci in Ivrea (TO), C.so D'Azeglio n.29
per delega in atti per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati,
con rinuncia all'addebito;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e
fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere una somma una tantum complessiva di €
7.000,00 di cui € 4.000,00 entro il 20.12.2024 ed € 3.000,00 entro il 20.1.2025;
i coniugi concordano che gli effetti personali della moglie saranno fatti pervenire all'indirizzo che
sarà indicato entro il 20.12.2024.
se la moglie dovesse rinvenire il CD contenente le foto della famiglia del marito lo farà pervenire
allo stesso.
compensare le spese di giudizio.”
Il P.M. in data 5.12.2024 ha così concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo
raggiunto dalle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 30.1.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito - e successivamente lo scioglimento del matrimonio – ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di € 500,00
(precisando che dal matrimonio non erano nati figli).
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione e quindi divorzio, ma chiedendo il rigetto di tutte le altre domande della controparte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
4.12.2024, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
pagina 2 di 4 Alla medesima udienza le parti raggiungevano l'accordo e previa rinuncia ai provvedimenti provvisori, alle istanze istruttorie ed ai termini per gli scritti finali ex art. 473bis.28 c.p.c., discutevano la causa e rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha trasmesso, in data 6.12.2024, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente (che ha chiesto l'addebito della separazione al marito), le allegazioni del marito circa la condotta inadeguata della moglie, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 15.9.2022, in San Giusto Canavese, scegliendo il regime di separazione dei beni (Anno 2022 Numero 8 Parte II Serie C) (doc. 2).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per la regolamentazione dei rapporti tra loro (non essendo dal matrimonio nati figli). Le conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge, possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
pagina 3 di 4 Le spese di giudizio finora sostenute, come richiesto dalle parti, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data Controparte_1
15.9.2022, in San Giusto Canavese, scegliendo il regime di separazione dei beni (Anno
2022 Numero 8 Parte II Serie C).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) dà atto che la moglie ha rinunciato all'addebito;
3) dispone l'obbligo a carico del marito di corrispondere una somma una tantum
complessiva di € 7.000,00 di cui € 4.000,00 entro il 20.12.2024 ed € 3.000,00 entro il
20.1.2025;
4) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che gli effetti personali della moglie saranno fatti pervenire all'indirizzo che sarà indicato entro il 20.12.2024;
5) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che se la moglie dovesse rinvenire il CD contenente le foto della famiglia del marito lo farà pervenire allo stesso;
6) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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