Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3256/2023 R.G. tra
C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo
Maltese (C.F.: , PEC: ) e Angelo C.F._2 Email_1
Donatiello (C.F.: , PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei Email_2 predetti difensori sito in Roma, Piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1.
-ATTRICE/OPPONENTE-
e
, in persona del dott. in Controparte_1 CP_2 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura CP_3 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ersilio Luca Capone, (C.F.: e PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Email_3
Napoli alla Via Giuseppe Recco n. 23.
- CONVENUTA/OPPOSTA- nonchè
(di seguito Controparte_4
Contro anche solo “ ) Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_6
coordinamento di quest'ultima, con sede in Roma, Viale America 351, capitale sociale Euro
204.508.690,00 interamente versato, iscritta all'albo delle Banche al n. 74762.60 e Capogruppo del iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca Controparte_7
P.IVA d'Italia con codice ABI Registro delle imprese di Roma e codice fiscale P.IVA_3 partita IVA di UP , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, P.IVA_4 aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D. Lgs.vo 23 luglio 1996,
n. 415, in persona del dott. nato a [...] il [...], nella qualità di Controparte_8
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Pedrizzi, (C.F.: , PEC. C.F._5
) Email_4
-CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA/OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, 1° comma cpc. e 617, 1° comma cpc.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“I Accertare e dichiarare la natura privatistica del credito e la mancanza di titolo esecutivo valido per l'iscrizione a ruolo delle somme presso l' ; II. III. IV. Conseguentemente a ciò, accertare e dichiarare l'inesigibilità delle CP_9 somme con contestuale annullamento della cartella e del ruolo esattoriale illegittimamente formati;
Ancora, accertare l'INESISTENZA GIURIDICA della cartella solidale n. 097/2023/01425644820/01 nei confronti della ricorrente per omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti;
Dichiarare la non debenza delle somme iscritte a ruolo eventualmente anche per il decorso del termine di prescrizione della sorta, ovvero degli interessi e delle eventuali sanzioni, ordinando lo sgravio delle stesse;
Condannare essa Controparte_1
Contr ed in solido o chi di dovere al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al
[...] procuratore costituito antistatario.”.
Per l'opposta CP_9
“1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna esponente;
2) rigettare la domanda proposta da controparte in quanto infondata e/o inammissibile;
3) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.”
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per l'opposto CP_4 Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione Contr passiva di in relazione alle doglianze attinenti la redazione e notificazione della cartella di pagamento;
nel merito, rigettare comunque l'opposizione in quanto infondata in diritto. Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2023 la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, l per ottenere l'annullamento previa sospensione della Controparte_1 cartella di pagamento n. 097/2023/01425644820/01 afferente al ruolo esattoriale n. 2023/004018 relativo ad entrate coattive anno 2022 per il pagamento della somma di euro 33.753,25 dovuta ad un finanziamento agevolato ex L.662/96.
Sostanzialmente l'opponente affidava la sua opposizione ai seguenti motivi:
1) illegittimità e nullità dell'iscrizione a ruolo per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.lgs.
46/1999, di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., stante la natura privatistica del credito azionato.
2) inesistenza giuridica della cartella per omessa e/o irrituale notifica dell'atto presupposto.
3) nullità della cartella per carenza di motivazione anche per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi di mora.
Con comparsa del 5 febbraio 2024 si costituiva l' , la quale, eccependo Controparte_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla formazione del titolo esecutivo, in quanto, a suo dire, attività di pertinenza dell'Ente Impositore, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Controparte_4
Nel merito contestava la fondatezza delle domande di parte attrice di cui chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 7 febbraio 2024, questo giudice autorizzava la chiamata in giudizio di Contr e l' vi provvedeva con citazione notificata in data 8 febbraio 2024. Controparte_1
Con comparsa del 9 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4 il quale in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione
[...]
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
passiva in ordine alle censure sollevate dalla opponente afferenti ai vizi propri della cartella di pagamento e alla regolarità della procedura di riscossione.
In merito alla contestata iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti della Sig.ra Parte_1 rappresentava di aver provveduto ad azionare la propria pretesa mediante l'attività di riscossione dell' nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e CP_9
1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05. Stando alla difesa di parte convenuta, infatti, la Contr richiamata normativa consentirebbe all' di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, in virtù delle suddette disposizioni sarebbe surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Nello specifico, secondo quanto evidenziato dalla opposta con delibera dell'11 settembre 2020 il
Consiglio di Gestione del Fondo aveva ammesso all'intervento agevolativo la MS HI PA
(c.f. ) concedendo una garanzia diretta del 90% sul finanziamento erogato dalla P.IVA_5
Artigiancredito, garantita a sua volta dalla fideiussione specifica personale della sig.ra Parte_1
. A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la Artigiancredito avrebbe provveduto ad
[...] escutere la garanzia del Fondo. E così con delibera del 30 settembre 2022 il Consiglio di Gestione del Fondo disponeva la liquidazione della perdita nella misura di €. 33.723,22, dandone comunicazione all'Istituto finanziatore con lettera in pari data. Con l'erogazione della perdita in Contr favore di Artigiancredito, avrebbe acquisito per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e Contr personali acquisite. Pertanto, secondo la sua difesa, si è surrogata nei diritti dell'Istituto finanziatore, inviando il 13 dicembre 2022 all'impresa debitrice ed alla garante la comunicazione di surroga, con la quale è stato formalizzato il credito del Fondo nei confronti dei suddetti debitori, invitandoli all'adempimento spontaneo del debito. Quanto al carattere pubblicistico del proprio credito, inoltre, secondo la difesa di parte convenuta questo deriverebbe dall'intervento del Fondo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n. 662 con la funzione di assicurare una garanzia pubblica, intervento che avrebbe mutato la natura del credito oggetto della surroga legale da privatistico (perché derivante da un contratto di finanziamento tra la Banca erogatrice e l'impresa beneficiaria) in pubblicistico.
All'udienza del 18 settembre 2024, questo Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la
4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine fino al 12 febbraio 2025 per note conclusive.
2. Qualificazione della domanda
Il motivo di opposizione relativo alla illegittimità/nullità dell'iscrizione a ruolo per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., stante, a detta della opponente, la natura privatistica del credito azionato è volto a contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente e configura l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c..
Il motivo di opposizione di cui al punto 2) volto a contestare la regolarità dell'iter esecutivo e il motivo di cui al punto 3) volto a contestare la regolarità formale dell'atto impositivo, qualifica l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cpc.
3. Illegittimità e nullità dell'iscrizione a ruolo per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., stante la natura privatistica del credito azionato.
Con il primo motivo di opposizione, parte attrice, prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999, stante, a suo dire, la natura privatistica del credito azionato mediante la cartella di pagamento n. 097/2023/01425644820/01 afferente al ruolo esattoriale solidale n. 2023/004018 relativo ad entrate coattive anno 2022 per il pagamento della somma di euro 33.753,25 dovuta ad un finanziamento agevolato ex L. 662/96, con conseguente inoperatività della procedura di riscossione esattoriale.
Tale motivo è infondato.
Al riguardo, occorre ricordare che l'orientamento giurisprudenziale ormai costante, ritenendo di natura pubblicistica i crediti relativi ai finanziamenti agevolati ex L. 662/96, ammette la diretta esigibilità degli stessi mediante iscrizione a ruolo dell' delle somme da parte Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Imprese.
Il carattere pubblicistico del credito, secondo la giurisprudenza di legittimità, discende direttamente dall'art.
8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito con modificazioni in
Legge 33/2015 in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 e l'art. 2, primo comma, R.D. n. 639 del 1910. In forza delle norme richiamate, infatti, i crediti originariamente nascenti dal rapporto tra i privati e le imprese garantite da fondo PMI mutano la loro natura che
5 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
da privatistica diventa pubblicistica e, dunque, privilegiata rispetto ai crediti inizialmente sorti tra creditore e debitore.
Tale ricostruzione giurisprudenziale risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. La stessa disposizione di cui all'art.
8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito con modificazioni in
Legge numero 33/2015, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 e art. 2, primo comma, R.D. n. 639 del
1910. Di conseguenza, “una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, R.D. n.
639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del generale, la correlata notifica” (Cass. Civile
Ord. Sez. III n. 1005 Anno 2023).
La diretta esecutività dei crediti in cui il Fondo per le imprese si surroga, dunque, trova la sua fonte proprio nelle disposizioni normative sopra richiamate che consentono l'iscrizione a ruolo delle somme presso l costituite dai crediti garantiti dal Fondo per le Imprese ex L. 662/96 CP_9 senza una preventiva attività di accertamento del credito.
Nel caso in esame, la speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione della distinto da quello privatistico Controparte_4 bancario generato dall'originario finanziamento concesso da Artigiancredito in favore della di cui la Sig.ra è garante, rientra, pertanto, nel regime Controparte_10 Parte_1 generale in forza del quale un determinato credito sorto come chirografario per la natura privatistica del creditore originario si “trasforma”, per effetto di un mutamento soggettivo dal lato attivo del rapporto obbligatorio, in un credito privilegiato per la natura pubblicistica del Fondo per le PMI (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664).
4. Inesistenza giuridica della cartella solidale per omessa e/o irrituale notifica degli atti prodromici.
Con l'opposizione alla cartella di pagamento si è dedotta, inoltre, l'omessa notifica degli atti prodromici relativi alla stessa, sulla base del rilievo che la Sig. sarebbe venuta a Parte_1 conoscenza per la prima volta in data 25 ottobre 2023 dell'esistenza di un ruolo esattoriale solidale n. 2023/004018 relativo ad entrate coattive anno 2022.
6 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale censura è inammissibile prima ancora che infondata e non può trovare ingresso.
Si tratta, infatti, di contestazione afferente alle irregolarità formali dell'iter esecutivo e come tale soggetta al termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per la sua proposizione ex art. 617, 1 co. cpc. Nel caso in esame, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 25 ottobre 2023, come del resto dichiarato dalla opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, mentre la opposizione è stata notificata all' con PEC del 17 novembre CP_9
2023 e, cioè, ben oltre il termine di cui all'art. 617, 1 co. cpc. Di conseguenza tale doglianza è tardiva e, dunque, inammissibile.
Tuttavia, pur volendo passare al vaglio del predetto motivo di contestazione, ne va, altresì, esclusa la fondatezza, atteso che costituitosi in Controparte_4 giudizio, ha dato prova dell'avvenuta regolare notificazione dell'avviso di surroga, ai sensi del disposto di cui all'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.6.2005, presupposto alla cartella di pagamento n. 097/2023/01425644820/01 notificata dall' quale agente della riscossione. CP_9 infatti, ha allegato agli atti della sua Controparte_4 comparsa di costituzione ricevuta della raccomandata n. 20153352011-7 con la quale ha notificato la surroga firmata dalla destinataria, Sig.ra 21 dicembre 2022. Al riguardo, va Parte_1 evidenziato che le attestazioni dell'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto notificazione a mezzo posta è attività delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario. Nel caso in esame, non è stata proposta la querela di falso. Pertanto, la notifica deve considerarsi come perfezionata.
5. Nullità della cartella per carenza di motivazione la nullità della cartella per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi di mora.
Le contestazioni attinenti ai vizi propri della cartella di pagamento, di cui non è contestata la regolare notificazione, dovevano essere fatte valere nel termine di 20 giorni, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., mentre nel caso in esame con la presente opposizione sono stati proposti oltre i termini di
20 giorni, con la conseguenza che le censure così come azionate sono tardive e, dunque, inammissibili.
Tuttavia, pur volendo esaminare il rilievo relativo all'omessa motivazione anche in ordine al calcolo degli interessi di mora, lo stesso va respinto alla luce del consolidato orientamento
7 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giurisprudenziale per il quale: “L'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. Ord. n. 9323/2017).
La debitrice che, peraltro, era a conoscenza degli atti presupposti, come sopra esposto, aveva in ogni caso ricevuto, con la cartella di pagamento, tutti i riferimenti utili a identificare gli stessi.
Inoltre, il calcolo degli interessi di mora era stato già analiticamente effettuato con l'atto prodromico dell'avviso di surroga con cui la Sig.ra è stata resa edotta di tutte le voci Parte_1 della propria posizione debitoria, costituita sia della sorte capitale sia degli interessi di mora.
6. Spese del giudizio
Le spese vanno liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e al D.M. 147/22, tenuto conto della durata dei procedimenti e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in relazione al valore del giudizio (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 parametro minimo per la limitata difficoltà della causa con esclusione della fase di trattazione).
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3256/2023 R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig.ra Parte_1
- condanna il Sig.ra al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 che si Controparte_11 liquidano in complessivi euro 3.809,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 5 marzo 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
8 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
9 di 9