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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 21/01/20251 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv.ta Cristiana Valentini, difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzione dell'Avv. Massimo Manieri, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) (art. 483 cod. pen..) e confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di IN IO in ordine al delitto di truffa. All'imputato, maresciallo della Guardia di Finanza, si contesta di avere - con artifici e raggiri, consistiti nel presentare false autocertificazioni (quelle indiate al capo A), nel fittizio cambio di residenza e nel simulare una inesistenze convivenza con l'anziana zia 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1131 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 16/10/2025 disabile e una assistenza continuativa a questa - indotto in errore sulla legittimità dell'assenza dal servizio il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza che, in tal modo, gli avrebbe riconosciuto la licenza straordinaria per 365 giorni in via continuativa con il pagamento dell'intero stipendio mensile al netto delle indennità accessorie e in tal modo si sarebbe procurato un ingiusti profitto pari a 21.769 euro. È utile riportare una parte della articolata motivazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione perchè ciò consente, in relazione alla condotta decettiva, di comprendere il contenuto dei motivi di ricorso e il perimetro cognitivo del giudice di rinvio: "la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i rilievi avanzati dalla difesa nei motivi di appello e relativi: alla valenza a discarico del testo della dichiarazione a firma dell'imputato in data 8/10/2013, in cui non risulterebbe indicato il luogo di domicilio ove l'assistenza alla disabile sarebbe stata prestata;
al rilievo dimostrativo della bolletta dei consumi Enel che attesterebbe l'effettiva presenza dell'imputato e della parente bisognosa presso l'effettivo ed unico indirizzo ove l'assistenza sarebbe stata sempre prestata (presso il progetto case di GI, anziché in quella di "residenza" in via Ateleta n. 2 L'Aquila); al rilievo della sentenza di N.L.P. emessa dal GUP del Tribunale di L'Aquila nei confronti del medico curante IA RO in ordine al delitto di falsa testimonianza;
alla deposizione di LU IS;
alla documentazione medica del 2014 redatta da altro medico curante insistente nel circondario ove si trovava l'abitazione di GI. Tale prospettazione, ad avviso del Collegio, può condividersi con l'eccezione, però, dell'assegnato decisivo rilievo a discarico che si attribuisce al testo della dichiarazione resa dall'imputato al Comando di appartenenza e volta a dichiarare le condizioni per ottenere il riconoscimento del congedo straordinario" (segue una passaggio motivazionale in cui la Corte spiega perché quella dichiarazione avrebbe, diversamente dagli assunti difensivi, rilievo ai fini del giudizio di responsabilità). La Corte conclude: "A differenti conclusioni, invece, può pervenirsi con riguardo alle altre censure svolte nell'atto di appello, attinenti al rilievo: - della bolletta ENEL relativa alla sussistenza di consumi energetici in quel di GI volta a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, che il civico fosse abitato, a fronte della motivazione resa sul punto dal primo giudice che ne ha escluso comunque la decisività sulla scorta di una asserita insufficienza dimostrativa rispetto alle esigenze di un nucleo familiare di quattro persone, omettendo di indicare il parametro posto a fondamento della massima di esperienza a cui ha fatto riferimento per ritenere che detti consumi non siano confacenti ad un nucleo familiare così composto;
- la valenza degli elementi ricavabili dalla sentenza di non luogo a procedere del GUP del Tribunale di L'Aquila dell'1/06/2022,_per il delitto di falsa testimonianza ascritto tanto 2 alla sorella del ricorrente (in cui l'operatività della causa di non punibilità della ritrattazione è stata legata alla sussistenza di elementi di fatto che, ad avviso di quel giudice, comproverebbero l'ipotesi difensiva), che alla dott.ssa RO mancando una verifica sia della diretta pertinenza, anche in termini di tempo del commesso reato, degli elementi di prova addotti da quel giudice a sostegno dell'ipotesi alternativa della difesa (si richiama come decisivo un accertamento dell'8/10/2015), sia della valenza di quelli indicati a sostegno dell'esclusione della falsa testimonianza della dott.ssa RO con particolare riguardo non solo al fatto di non essere più dal 2011 il medico curante della IN MM, ma soprattutto che anche al 2011 (e non a quello differente coevo alla contestazione in atti in cui è stata sentita dalla G.d.F.) andava riferito quanto dichiarato alla G.d.F. sul domicilio che la sua ex paziente ed il nucleo familiare che si prendeva cura della sua assistenza avrebbe avuto, alla luce anche di quanto precisato dal Tribunale in ordine al condizionamento della prova testimoniale che l'imputato avrebbe operato;
- alla documentazione ed alle numerose prescrizioni del nuovo medico curante (dott. Duronio) insistente nel circondario dove si trova - a detta della difesa - l'effettiva dimora della persona bisognosa di assistenza, anche in ordine al soggetto che provvedeva al ritiro delle prescrizioni ed alle circostanze che il medico avrebbe potuto riferire in caso di rinnovazione istruttoria" Dunque, una omessa valutazione da parte della Corte di appello di una serie di elementi a discarico. 2. Avverso la decisione della Corte di appello, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato. 2.1. Vi è una premessa in cui si fornisce una spiegazione alternativa lecita degli accadimenti, fondata sull'assunto che l'imputato fosse residente in via Ateleta dell'Aquila, come prima del sisma, ma non era tornato a vivervi per consentire alla sorella, BR IN, di guadagnare con l'affitto delle residue stanze dell'abitazione a studentesse;
l'imputato, lasciata la roulotte in cui aveva abitato dopo il terremoto, era andato a "stare" con la madre e i due zii a GI. In tale quadro di riferimento, si assume che la ricostruzione accusatoria, fondata su verbali di osservazione e sulla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sarebbe stata smentita da una serie di atti - quelli indicati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento - non valutati ovvero non valutati con rigore. Si evidenzia come a detti atti si sarebbe dovuta aggiungere la deposizione di LU IS, cioè della persona con cui, secondo l'accusa, l'imputato sarebbe stato convivente all'epoca; la donna, diversamente dagli assunti accusatori, aveva infatti riferito di avere avuto con il ricorrente una relazione occasionale nell'anno 2014, tuttavia, non accompagnata da convivenza. 3 2.2. In questo articolato quadro di riferimento il ricorso ripercorre il contenuto degli elementi che, secondo la Corte di cassazione, avrebbero dovuto essere valutati in sede di rinvio: a)le produzioni documentali (bollette enel) relative ai consumi della casa di GI, cioè della casa in cui il rapporto di assistenza sarebbe stato eseguito (secondo la prospettazione accusatoria quella casa sarebbe stata disabitata e priva di consumi effettivi); si tratterebbe di documenti, invece, dimostrativi del fatto che quella casa nel 2014, cioè all'epoca dei fatti, fosse abitata e che i consumi fossero compatibili con la presenza di quattro perone conviventi (cioè il ricorrente, l'anziana disabile, la madre del ricorrente e un secondo anziano); ciò contrasterebbe anche con l'assunto accusatorio secondo cui, invece, il ricorrente avrebbe convissuto a casa della di lui compagna (LU IS), mentre sua madre e suo padre avrebbero assistito i disabili nel paesino di LL di Montebove, lasciando disabitata l'abitazione di GI;
si aggiunge che la difesa aveva anche richiesto l'ammissione di una propria consulenza dimostrativa della compatibilità dei consumi rilevato con la presenza di quattro persone conviventi a GI e sul punto la sentenza sarebbe silente e nel complesso gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta non proverebbe in positivo gli assunti difensivi. A fronte di una prova a carico, costituita da verbali di osservazione, secondo cui quella fosse una abitazione in disuso, la difesa avrebbe invece dimostrato che i verbali di osservazione riportavano dati non corrispondenti al vero. Né sarebbe convincente l'assunto della Corte secondo cui i consumi contenuti sarebbero "contenuti" e non proverebbero l'identità dei consumatori;
b) la valutazione della sentenza di proscioglimento dal reato di falsa testimonianza di BR IN, sorella dell'imputato, e della dott.ssa IA RO, medico curante di LL di Montebove, commesse nel presente procedimento. La IN sarebbe stata prosciolta per avere ritrattato le precedenti dichiarazioni false in cui aveva dichiarato che la zia vivesse con l'imputato e alcune studentesse nell'immobile di Via Ateleta n. 2 e, invece, affermato in modo veritiero che la zia vivesse a GI con sua madre, con un suo zio e con l'imputato (vi è l'indicazione di una serie di evidenze, dimostrative che MM IN, cioè la zia assistita, vivesse a GI- una certificazione di un soccorso medico avvenuto a GIl'8.5.2015 e una testimonianza di una studentessa, VA RD, che abitava in via Ateleta). Sul punto la Corte si sarebbe limitata ad affermare che la piattaforma probatoria esaminata dal Giudice per l'udienza preliminare sarebbe parziale rispetto a quella dell'odierno processo, senza, tuttavia, spiegare alcunchè e senza avere una specifica cognizione, non essendo stato acquisito i fascicolo di "quel" processo. Né sarebbe stato spiegato perché sarebbe inattendibile la testimonianza di BR IN. Considerazioni non diverse vengono compiute in relazione al proscioglimento dal reato di falsa testimonianza della dott.ssa RO, medico di base di LL di Montebove AR e non di GI, che aveva riferito in un primo momento di aver come paziente la sig.ra MM IN, ma, successivamente, di non essere più il medico della signora già dal 2011, salvo qualche prescrizione sporadica successiva;
si tratterrebbe di un'affermazione riscontrata documentalmente e relativa al fatto che dal 2011 al 2018 la donna fosse assistita da un altro medico, il dott. Duronio (vi è una lunga ricostruzione sul punto); c) la omessa valutazione delle prove relative all'assistenza fornita dal dott. Duranio dal 2011 a MM IN. Secondo la Corte, il passaggio dell'assistenza sanitaria da LL Montebove a L'Aquila sarebbe spiegabile con un formale trasferimento di residenza, ma, in realtà, sganciato dal luogo di effettiva residenza della donna, tanto più che le prescrizioni erano routinarie e rilasciate in ambulatorio. Si tratterebbe anche in questo caso di una motivazione viziata perché monca non essendosi la Corte nemmeno di verificare chi prelevava le prescrizioni dal medico aquilano;
d) la omessa valutazione della testimonianza di LU NA, di cui si è detto, cioè della donna con la quale l'imputato avrebbe avuto una relazione;
diversamente dagli assunti accusatori la donna aveva invece riferito di non avere mai convissuto con l'imputato. Si aggiunge che la Corte di cassazione aveva stabilito che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche in ordine al soggetto che ritirava le prescrizioni e alle circostanze che il medico avrebbe potuto riferire;
dunque una rinnovazione dell'ascolto del dott. Duronio. Sul punto la Corte non avrebbe disposto alcunchè. 2.3. Sotto ulteriore profilo, con l'ultimo motivo di ricorso si fa riferimento alla confisca disposta per l'importo di 21.769 euro, su due immobili del ricorrente e della sorella e alla omessa valutazione dell'assunto relativo all'avvenuto pagamento da parte dell'imputato del presunto danno riportato dallo Stato. Si aggiunge che a, seguito di sentenza definitiva contabile con cui l'imputato era stato condannato a risarcire la somma di euro 30.808,60, di cui euro 21.796 qualificati, questi come profitto, era stato predisposto un piano di ammortamento mensile con prelevamento automatico dallo stipendio e si afferma che già alla fine di gennaio del 2025 la quasi totalità dell'importo sarebbe stato restituito. Sul punto la Corte avrebbe erroneamente distinto la funzioni di riequilibrio della confisca con quella risarcitoria. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. È utile fare riferimento ad una serie di dati fattuali e probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Dalle sentenze di merito emerge che: - l'imputato aveva dichiarato di essere convivente con la zia che avrebbe dovuto assistere in via continuativa in via Ateleta, n. 2 l'Aquila; - nella località indicata . non avevano dimorato né l'imputato e neppure la zia che avrebbe dovuto essere assistita, atteso che in quell'immobile vi erano state alcune studentesse e NI BR, sorella del ricorrente;
- l'imputato trascorreva la sua giornata presso un determinato locale in Fossa e la sera si recava presso l'abitazione di LU IS dove trascorreva la notte (cfr. sentenza di primo grado che richiama le relazioni di servizio del 23.5.2014, del 28.5.2014, del 13.6.2014, del 8.7.2014, del 9.7.2014 ed il 24.7.2014, da cui emergerebbe che la polizia verificò che la macchina dell'imputato rimaneva parcheggiata presso l'abitazione della donna dalla sera sino alla mattina del giorno successivo); - IN MM era presente nell'abitazione sita in AR, frazione LL Monte di Bove - intestata a IN AC, padre del ricorrente (cfr., sentenza di primo grado che richiama le relazioni di servizio e le fotografie redatte dalla Polizia giudiziaria il 28.5.2014 e il 9.7.2014, secondo cui in più occasioni gli agenti PA e RU avevano accertato che all'interno della abitazione in questione vi fosse una signora anziana di nome MM;
- in occasione della relazione del 9.7.2014, gli agenti verificarono inoltre che presso l'abitazione in AR si era recata la dott.ssa RO, di cui si dirà; - nel corso delle udienze del 3.3.2021 e del 12.4.2021, "ad istruttoria conclusa e dopo che erano stati escussi i testi ex art. 507 c.p.p." (così la sentenza di primo grado), sarebbe emersa la diversa ricostruzione fattuale a discarico secondo cui invece l'imputato avrebbe prestato assistenza alla zia non presso l'abitazione di via Ateleta ma, invece, presso l'abitazione in GI, in cui avrebbe abitato insieme alla madre e al di lui zio, oltre che con l'assistita; - vi sarebbero plurime relazioni di servizio e la stessa testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria PAi che attesterebbero come nella casa sita in GI in realtà non vi fosse nessuno (il tema è quello dei consumi e della attendibilità della deposizione di PAi il quale avrebbe riferito in dibattimento che "nell'abitazione sita in GI nessuno ha mai risposto né al citofono, né alla porta d'ingresso" (cfr. sentenza di primo grado). 6 3. Sulla base di tale quadro di riferimento, i Giudici di merito, nel valutare la ricostruzione alternativa lecita difensiva - quella cioè secondo cui l'assistenza continuativa sarebbe stata prestata dall'imputato presso l'abitazione in GI - con una motivazione obiettivamente non manifestamente illogica, hanno spiegato: -le ragioni per cui la deposizione di BR IN non possa considerarsi attendibile (cfr. sentenza di primo grado e sentenza appellata pag. 8 in cui si fa riferimento alla portata della sentenza di proscioglimento per il delitto di falsa testimonianza, sostanzialmente fondata su un accertamento medico compiuto a GI 1'8 aprile 2015, successivo, dunque, ai fatti di causa-e, soprattutto, alla conoscenza della esistenza procedimento penale); - le ragioni per cui anche la deposizione della dott. RO sia dotata di limitata capacità dimostrativa, avendo i Giudici chiarito, da una parte, come la stessa, quando fu sentita il 5 novembre 2014 nel corso delle indagini preliminari, riferì fatti specifici e circostanze dettagliate relative al domicilio della anziana disabile insuscettibili di erronee interpretazioni "fino ad un mese fa si trovava sicuramente presso la casa del fratello in AR" e, dall'altra, come, rispetto alla difformità delle successive dichiarazioni rese in udienza, quelle rese in precedenza furono acquisite in giudizio a fini probatori ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. perché era emerso, attraverso conversazioni intercettate, un "avvicinamento" da parte dell'imputato nei confronti della teste in qualche modo volto a condizionarne le dichiarazioni;
in tal senso è stata spiegato il senso del proscioglimento dal reato di falsa testimonianza (cfr. pag. 9 e ss. sentenza impugnata); - perché sarebbero spiegabili le prescrizioni dell'altro medico che alla RO successe, in quanto sganciate dal requisito delle residenza effettiva;
- perché anche il tema dei consumi non assumerebbe decisiva valenza. 4. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, le argomentazioni difensive si rivelano reiterative di censure già adeguatamente valutate e volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. L'odierno ricorrente ha riproposto, quasi integralmente, con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 7 Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo delle sentenze di merito, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5. In particolare, non è stato spiegato: a) perché gli ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero dovuto colludere in danno dell'imputato, redigendo verbali e atti di indagine sostanzialmente falsi ovvero deponendo il falso;
b) perché vi sarebbe stato nella specie un interesse così fortemente inquinante nei confronti del ricorrente;
c) perché, in particolare, sarebbe maggiormente attendibile la deposizione di LU IS, soggetto non del tutto terzo rispetto ai fatti di causa, rispetto alle attestazioni della polizia giudiziaria - compiute con fotografie -e relative al pernottamento dell'imputato - dopo aver trascorso fuori la giornata - presso la casa della donna e non con la zia da assistere;
d) perché la deposizione della dott.ssa ROs, sarebbe dotata di maggiore attendibilità, rispetto alle dichiarazioni chiare rese il 5 novembre 2014 e acquisite dopo essere stato accertato un tentativo di inquinamento della teste da parte del ricorrente;
e) perché la deposizione di BR RD, soggetto di cui vi è la prova del mendacio poi ritrattato, sarebbe in grado di scalfire le risultanze probatorie a carico 8 sulla base di un accertamento, unico elemento che avalla la deposizione ritenuta vera, relativo ad un fatto, come detto, successivo alla conoscenza del procedimento penale (il sequestro preventivo è del dicembre 2014, l'accertamento è del 2015); f) perché sarebbe viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ha spiegato la non decisiva valenza delle prescrizioni del nuovo medico. Non esiste in atti nessun elemento oggettivo dimostrativo del fatto che in un dato momento abbia convissuto e assistito in modo continuativo la zia disabile e nemmeno il tema dei consumi, pur, volendo ragionare con la difesa, prova, rispetto al, quadro probatorio generale, che, presso la casa di GI, l'imputato assistette in modo continuativo la zia disabile. Si tratta di temi su cui il ricorso, da una parte, è del tutto silente e, dall'altra, generico. Le allegazioni difensive relative al tema dei consumi dell'abitazione di Cignano, che nella prospettiva accusatoria ha una valenza accessoria, non dimostrano affatto né che in quella casa vi fosse MM RD, né, tantomeno, che l'imputato convivesse con questa;
dunque, non è viziata la sentenza nemmeno nella parte in cui implicitamente si è esclusa la rilevanza della invocata perizia. 6. E' infondato anche il motivo di ricorso relativo alla confisca, avendo correttamente la Corte di appello spiegato come la condanna al risarcimento e il prospettato pagamento da parte dell'imputato di esso, assolva ad una funzione autonoma e distinta rispetto a quella rispristinatoria. assicurata attraverso la confisca. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv.ta Cristiana Valentini, difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzione dell'Avv. Massimo Manieri, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) (art. 483 cod. pen..) e confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di IN IO in ordine al delitto di truffa. All'imputato, maresciallo della Guardia di Finanza, si contesta di avere - con artifici e raggiri, consistiti nel presentare false autocertificazioni (quelle indiate al capo A), nel fittizio cambio di residenza e nel simulare una inesistenze convivenza con l'anziana zia 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 1131 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 16/10/2025 disabile e una assistenza continuativa a questa - indotto in errore sulla legittimità dell'assenza dal servizio il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza che, in tal modo, gli avrebbe riconosciuto la licenza straordinaria per 365 giorni in via continuativa con il pagamento dell'intero stipendio mensile al netto delle indennità accessorie e in tal modo si sarebbe procurato un ingiusti profitto pari a 21.769 euro. È utile riportare una parte della articolata motivazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione perchè ciò consente, in relazione alla condotta decettiva, di comprendere il contenuto dei motivi di ricorso e il perimetro cognitivo del giudice di rinvio: "la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i rilievi avanzati dalla difesa nei motivi di appello e relativi: alla valenza a discarico del testo della dichiarazione a firma dell'imputato in data 8/10/2013, in cui non risulterebbe indicato il luogo di domicilio ove l'assistenza alla disabile sarebbe stata prestata;
al rilievo dimostrativo della bolletta dei consumi Enel che attesterebbe l'effettiva presenza dell'imputato e della parente bisognosa presso l'effettivo ed unico indirizzo ove l'assistenza sarebbe stata sempre prestata (presso il progetto case di GI, anziché in quella di "residenza" in via Ateleta n. 2 L'Aquila); al rilievo della sentenza di N.L.P. emessa dal GUP del Tribunale di L'Aquila nei confronti del medico curante IA RO in ordine al delitto di falsa testimonianza;
alla deposizione di LU IS;
alla documentazione medica del 2014 redatta da altro medico curante insistente nel circondario ove si trovava l'abitazione di GI. Tale prospettazione, ad avviso del Collegio, può condividersi con l'eccezione, però, dell'assegnato decisivo rilievo a discarico che si attribuisce al testo della dichiarazione resa dall'imputato al Comando di appartenenza e volta a dichiarare le condizioni per ottenere il riconoscimento del congedo straordinario" (segue una passaggio motivazionale in cui la Corte spiega perché quella dichiarazione avrebbe, diversamente dagli assunti difensivi, rilievo ai fini del giudizio di responsabilità). La Corte conclude: "A differenti conclusioni, invece, può pervenirsi con riguardo alle altre censure svolte nell'atto di appello, attinenti al rilievo: - della bolletta ENEL relativa alla sussistenza di consumi energetici in quel di GI volta a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, che il civico fosse abitato, a fronte della motivazione resa sul punto dal primo giudice che ne ha escluso comunque la decisività sulla scorta di una asserita insufficienza dimostrativa rispetto alle esigenze di un nucleo familiare di quattro persone, omettendo di indicare il parametro posto a fondamento della massima di esperienza a cui ha fatto riferimento per ritenere che detti consumi non siano confacenti ad un nucleo familiare così composto;
- la valenza degli elementi ricavabili dalla sentenza di non luogo a procedere del GUP del Tribunale di L'Aquila dell'1/06/2022,_per il delitto di falsa testimonianza ascritto tanto 2 alla sorella del ricorrente (in cui l'operatività della causa di non punibilità della ritrattazione è stata legata alla sussistenza di elementi di fatto che, ad avviso di quel giudice, comproverebbero l'ipotesi difensiva), che alla dott.ssa RO mancando una verifica sia della diretta pertinenza, anche in termini di tempo del commesso reato, degli elementi di prova addotti da quel giudice a sostegno dell'ipotesi alternativa della difesa (si richiama come decisivo un accertamento dell'8/10/2015), sia della valenza di quelli indicati a sostegno dell'esclusione della falsa testimonianza della dott.ssa RO con particolare riguardo non solo al fatto di non essere più dal 2011 il medico curante della IN MM, ma soprattutto che anche al 2011 (e non a quello differente coevo alla contestazione in atti in cui è stata sentita dalla G.d.F.) andava riferito quanto dichiarato alla G.d.F. sul domicilio che la sua ex paziente ed il nucleo familiare che si prendeva cura della sua assistenza avrebbe avuto, alla luce anche di quanto precisato dal Tribunale in ordine al condizionamento della prova testimoniale che l'imputato avrebbe operato;
- alla documentazione ed alle numerose prescrizioni del nuovo medico curante (dott. Duronio) insistente nel circondario dove si trova - a detta della difesa - l'effettiva dimora della persona bisognosa di assistenza, anche in ordine al soggetto che provvedeva al ritiro delle prescrizioni ed alle circostanze che il medico avrebbe potuto riferire in caso di rinnovazione istruttoria" Dunque, una omessa valutazione da parte della Corte di appello di una serie di elementi a discarico. 2. Avverso la decisione della Corte di appello, che ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato. 2.1. Vi è una premessa in cui si fornisce una spiegazione alternativa lecita degli accadimenti, fondata sull'assunto che l'imputato fosse residente in via Ateleta dell'Aquila, come prima del sisma, ma non era tornato a vivervi per consentire alla sorella, BR IN, di guadagnare con l'affitto delle residue stanze dell'abitazione a studentesse;
l'imputato, lasciata la roulotte in cui aveva abitato dopo il terremoto, era andato a "stare" con la madre e i due zii a GI. In tale quadro di riferimento, si assume che la ricostruzione accusatoria, fondata su verbali di osservazione e sulla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sarebbe stata smentita da una serie di atti - quelli indicati dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento - non valutati ovvero non valutati con rigore. Si evidenzia come a detti atti si sarebbe dovuta aggiungere la deposizione di LU IS, cioè della persona con cui, secondo l'accusa, l'imputato sarebbe stato convivente all'epoca; la donna, diversamente dagli assunti accusatori, aveva infatti riferito di avere avuto con il ricorrente una relazione occasionale nell'anno 2014, tuttavia, non accompagnata da convivenza. 3 2.2. In questo articolato quadro di riferimento il ricorso ripercorre il contenuto degli elementi che, secondo la Corte di cassazione, avrebbero dovuto essere valutati in sede di rinvio: a)le produzioni documentali (bollette enel) relative ai consumi della casa di GI, cioè della casa in cui il rapporto di assistenza sarebbe stato eseguito (secondo la prospettazione accusatoria quella casa sarebbe stata disabitata e priva di consumi effettivi); si tratterebbe di documenti, invece, dimostrativi del fatto che quella casa nel 2014, cioè all'epoca dei fatti, fosse abitata e che i consumi fossero compatibili con la presenza di quattro perone conviventi (cioè il ricorrente, l'anziana disabile, la madre del ricorrente e un secondo anziano); ciò contrasterebbe anche con l'assunto accusatorio secondo cui, invece, il ricorrente avrebbe convissuto a casa della di lui compagna (LU IS), mentre sua madre e suo padre avrebbero assistito i disabili nel paesino di LL di Montebove, lasciando disabitata l'abitazione di GI;
si aggiunge che la difesa aveva anche richiesto l'ammissione di una propria consulenza dimostrativa della compatibilità dei consumi rilevato con la presenza di quattro persone conviventi a GI e sul punto la sentenza sarebbe silente e nel complesso gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta non proverebbe in positivo gli assunti difensivi. A fronte di una prova a carico, costituita da verbali di osservazione, secondo cui quella fosse una abitazione in disuso, la difesa avrebbe invece dimostrato che i verbali di osservazione riportavano dati non corrispondenti al vero. Né sarebbe convincente l'assunto della Corte secondo cui i consumi contenuti sarebbero "contenuti" e non proverebbero l'identità dei consumatori;
b) la valutazione della sentenza di proscioglimento dal reato di falsa testimonianza di BR IN, sorella dell'imputato, e della dott.ssa IA RO, medico curante di LL di Montebove, commesse nel presente procedimento. La IN sarebbe stata prosciolta per avere ritrattato le precedenti dichiarazioni false in cui aveva dichiarato che la zia vivesse con l'imputato e alcune studentesse nell'immobile di Via Ateleta n. 2 e, invece, affermato in modo veritiero che la zia vivesse a GI con sua madre, con un suo zio e con l'imputato (vi è l'indicazione di una serie di evidenze, dimostrative che MM IN, cioè la zia assistita, vivesse a GI- una certificazione di un soccorso medico avvenuto a GIl'8.5.2015 e una testimonianza di una studentessa, VA RD, che abitava in via Ateleta). Sul punto la Corte si sarebbe limitata ad affermare che la piattaforma probatoria esaminata dal Giudice per l'udienza preliminare sarebbe parziale rispetto a quella dell'odierno processo, senza, tuttavia, spiegare alcunchè e senza avere una specifica cognizione, non essendo stato acquisito i fascicolo di "quel" processo. Né sarebbe stato spiegato perché sarebbe inattendibile la testimonianza di BR IN. Considerazioni non diverse vengono compiute in relazione al proscioglimento dal reato di falsa testimonianza della dott.ssa RO, medico di base di LL di Montebove AR e non di GI, che aveva riferito in un primo momento di aver come paziente la sig.ra MM IN, ma, successivamente, di non essere più il medico della signora già dal 2011, salvo qualche prescrizione sporadica successiva;
si tratterrebbe di un'affermazione riscontrata documentalmente e relativa al fatto che dal 2011 al 2018 la donna fosse assistita da un altro medico, il dott. Duronio (vi è una lunga ricostruzione sul punto); c) la omessa valutazione delle prove relative all'assistenza fornita dal dott. Duranio dal 2011 a MM IN. Secondo la Corte, il passaggio dell'assistenza sanitaria da LL Montebove a L'Aquila sarebbe spiegabile con un formale trasferimento di residenza, ma, in realtà, sganciato dal luogo di effettiva residenza della donna, tanto più che le prescrizioni erano routinarie e rilasciate in ambulatorio. Si tratterebbe anche in questo caso di una motivazione viziata perché monca non essendosi la Corte nemmeno di verificare chi prelevava le prescrizioni dal medico aquilano;
d) la omessa valutazione della testimonianza di LU NA, di cui si è detto, cioè della donna con la quale l'imputato avrebbe avuto una relazione;
diversamente dagli assunti accusatori la donna aveva invece riferito di non avere mai convissuto con l'imputato. Si aggiunge che la Corte di cassazione aveva stabilito che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche in ordine al soggetto che ritirava le prescrizioni e alle circostanze che il medico avrebbe potuto riferire;
dunque una rinnovazione dell'ascolto del dott. Duronio. Sul punto la Corte non avrebbe disposto alcunchè. 2.3. Sotto ulteriore profilo, con l'ultimo motivo di ricorso si fa riferimento alla confisca disposta per l'importo di 21.769 euro, su due immobili del ricorrente e della sorella e alla omessa valutazione dell'assunto relativo all'avvenuto pagamento da parte dell'imputato del presunto danno riportato dallo Stato. Si aggiunge che a, seguito di sentenza definitiva contabile con cui l'imputato era stato condannato a risarcire la somma di euro 30.808,60, di cui euro 21.796 qualificati, questi come profitto, era stato predisposto un piano di ammortamento mensile con prelevamento automatico dallo stipendio e si afferma che già alla fine di gennaio del 2025 la quasi totalità dell'importo sarebbe stato restituito. Sul punto la Corte avrebbe erroneamente distinto la funzioni di riequilibrio della confisca con quella risarcitoria. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. È utile fare riferimento ad una serie di dati fattuali e probatori posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Dalle sentenze di merito emerge che: - l'imputato aveva dichiarato di essere convivente con la zia che avrebbe dovuto assistere in via continuativa in via Ateleta, n. 2 l'Aquila; - nella località indicata . non avevano dimorato né l'imputato e neppure la zia che avrebbe dovuto essere assistita, atteso che in quell'immobile vi erano state alcune studentesse e NI BR, sorella del ricorrente;
- l'imputato trascorreva la sua giornata presso un determinato locale in Fossa e la sera si recava presso l'abitazione di LU IS dove trascorreva la notte (cfr. sentenza di primo grado che richiama le relazioni di servizio del 23.5.2014, del 28.5.2014, del 13.6.2014, del 8.7.2014, del 9.7.2014 ed il 24.7.2014, da cui emergerebbe che la polizia verificò che la macchina dell'imputato rimaneva parcheggiata presso l'abitazione della donna dalla sera sino alla mattina del giorno successivo); - IN MM era presente nell'abitazione sita in AR, frazione LL Monte di Bove - intestata a IN AC, padre del ricorrente (cfr., sentenza di primo grado che richiama le relazioni di servizio e le fotografie redatte dalla Polizia giudiziaria il 28.5.2014 e il 9.7.2014, secondo cui in più occasioni gli agenti PA e RU avevano accertato che all'interno della abitazione in questione vi fosse una signora anziana di nome MM;
- in occasione della relazione del 9.7.2014, gli agenti verificarono inoltre che presso l'abitazione in AR si era recata la dott.ssa RO, di cui si dirà; - nel corso delle udienze del 3.3.2021 e del 12.4.2021, "ad istruttoria conclusa e dopo che erano stati escussi i testi ex art. 507 c.p.p." (così la sentenza di primo grado), sarebbe emersa la diversa ricostruzione fattuale a discarico secondo cui invece l'imputato avrebbe prestato assistenza alla zia non presso l'abitazione di via Ateleta ma, invece, presso l'abitazione in GI, in cui avrebbe abitato insieme alla madre e al di lui zio, oltre che con l'assistita; - vi sarebbero plurime relazioni di servizio e la stessa testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria PAi che attesterebbero come nella casa sita in GI in realtà non vi fosse nessuno (il tema è quello dei consumi e della attendibilità della deposizione di PAi il quale avrebbe riferito in dibattimento che "nell'abitazione sita in GI nessuno ha mai risposto né al citofono, né alla porta d'ingresso" (cfr. sentenza di primo grado). 6 3. Sulla base di tale quadro di riferimento, i Giudici di merito, nel valutare la ricostruzione alternativa lecita difensiva - quella cioè secondo cui l'assistenza continuativa sarebbe stata prestata dall'imputato presso l'abitazione in GI - con una motivazione obiettivamente non manifestamente illogica, hanno spiegato: -le ragioni per cui la deposizione di BR IN non possa considerarsi attendibile (cfr. sentenza di primo grado e sentenza appellata pag. 8 in cui si fa riferimento alla portata della sentenza di proscioglimento per il delitto di falsa testimonianza, sostanzialmente fondata su un accertamento medico compiuto a GI 1'8 aprile 2015, successivo, dunque, ai fatti di causa-e, soprattutto, alla conoscenza della esistenza procedimento penale); - le ragioni per cui anche la deposizione della dott. RO sia dotata di limitata capacità dimostrativa, avendo i Giudici chiarito, da una parte, come la stessa, quando fu sentita il 5 novembre 2014 nel corso delle indagini preliminari, riferì fatti specifici e circostanze dettagliate relative al domicilio della anziana disabile insuscettibili di erronee interpretazioni "fino ad un mese fa si trovava sicuramente presso la casa del fratello in AR" e, dall'altra, come, rispetto alla difformità delle successive dichiarazioni rese in udienza, quelle rese in precedenza furono acquisite in giudizio a fini probatori ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. perché era emerso, attraverso conversazioni intercettate, un "avvicinamento" da parte dell'imputato nei confronti della teste in qualche modo volto a condizionarne le dichiarazioni;
in tal senso è stata spiegato il senso del proscioglimento dal reato di falsa testimonianza (cfr. pag. 9 e ss. sentenza impugnata); - perché sarebbero spiegabili le prescrizioni dell'altro medico che alla RO successe, in quanto sganciate dal requisito delle residenza effettiva;
- perché anche il tema dei consumi non assumerebbe decisiva valenza. 4. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, le argomentazioni difensive si rivelano reiterative di censure già adeguatamente valutate e volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. L'odierno ricorrente ha riproposto, quasi integralmente, con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 7 Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo delle sentenze di merito, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 5. In particolare, non è stato spiegato: a) perché gli ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero dovuto colludere in danno dell'imputato, redigendo verbali e atti di indagine sostanzialmente falsi ovvero deponendo il falso;
b) perché vi sarebbe stato nella specie un interesse così fortemente inquinante nei confronti del ricorrente;
c) perché, in particolare, sarebbe maggiormente attendibile la deposizione di LU IS, soggetto non del tutto terzo rispetto ai fatti di causa, rispetto alle attestazioni della polizia giudiziaria - compiute con fotografie -e relative al pernottamento dell'imputato - dopo aver trascorso fuori la giornata - presso la casa della donna e non con la zia da assistere;
d) perché la deposizione della dott.ssa ROs, sarebbe dotata di maggiore attendibilità, rispetto alle dichiarazioni chiare rese il 5 novembre 2014 e acquisite dopo essere stato accertato un tentativo di inquinamento della teste da parte del ricorrente;
e) perché la deposizione di BR RD, soggetto di cui vi è la prova del mendacio poi ritrattato, sarebbe in grado di scalfire le risultanze probatorie a carico 8 sulla base di un accertamento, unico elemento che avalla la deposizione ritenuta vera, relativo ad un fatto, come detto, successivo alla conoscenza del procedimento penale (il sequestro preventivo è del dicembre 2014, l'accertamento è del 2015); f) perché sarebbe viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ha spiegato la non decisiva valenza delle prescrizioni del nuovo medico. Non esiste in atti nessun elemento oggettivo dimostrativo del fatto che in un dato momento abbia convissuto e assistito in modo continuativo la zia disabile e nemmeno il tema dei consumi, pur, volendo ragionare con la difesa, prova, rispetto al, quadro probatorio generale, che, presso la casa di GI, l'imputato assistette in modo continuativo la zia disabile. Si tratta di temi su cui il ricorso, da una parte, è del tutto silente e, dall'altra, generico. Le allegazioni difensive relative al tema dei consumi dell'abitazione di Cignano, che nella prospettiva accusatoria ha una valenza accessoria, non dimostrano affatto né che in quella casa vi fosse MM RD, né, tantomeno, che l'imputato convivesse con questa;
dunque, non è viziata la sentenza nemmeno nella parte in cui implicitamente si è esclusa la rilevanza della invocata perizia. 6. E' infondato anche il motivo di ricorso relativo alla confisca, avendo correttamente la Corte di appello spiegato come la condanna al risarcimento e il prospettato pagamento da parte dell'imputato di esso, assolva ad una funzione autonoma e distinta rispetto a quella rispristinatoria. assicurata attraverso la confisca. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.