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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1491/2023 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to STEFANUTTO SIMONA, ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
contumace resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
“chiede l'immediata pronuncia di scioglimento del matrimonio come da ricorso introduttivo con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 8/5/2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 9.8.1997 con Parte_1
, ha esposto che con il passare Controparte_1
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile tanto che la moglie si era allontanata dalla casa familiare senza farne più ritorno.
Ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale senza nessuna statuizione economica.
Ha proposto, altresì, contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49
c.p.c.
La resistente non si costituiva in giudizio nonostante regolare notifica.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, null'altro disponendo in via provvisoria.
In quel contesto, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento, e in particolare al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, la domanda di divorzio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Pronunciata la separazione giudiziale con sentenza n. 909/2023, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'udienza del 16.12.2024, la parte ricorrente ha dato atto di non essersi riconciliata e, autorizzata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., la stessa ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
2 i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del presente giudizio, risulta che, con sentenza depositata in data 16.10.2023 il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
La parte ricorrente era comparsa dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
27.9.2024, sicché alla data fissata per la prosecuzione del giudizio di divorzio (16.12.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi di ininterrotta separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che la parte resistente non dimora di fatto da tempo presso la residenza familiare.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla a titolo di assegno in assenza di domande.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la non opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 9.8.1997 in
Cervignano del Friuli e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997 al n. 9 parte 1, da , Parte_1
3 nato ad [...] il [...], e
[...]
, nata in [...] il [...], alle seguenti Controparte_1
condizioni:
1) nulla a titolo di assegni tra i coniugi;
2) spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to STEFANUTTO SIMONA, ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
contumace resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
“chiede l'immediata pronuncia di scioglimento del matrimonio come da ricorso introduttivo con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 8/5/2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 9.8.1997 con Parte_1
, ha esposto che con il passare Controparte_1
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile tanto che la moglie si era allontanata dalla casa familiare senza farne più ritorno.
Ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale senza nessuna statuizione economica.
Ha proposto, altresì, contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49
c.p.c.
La resistente non si costituiva in giudizio nonostante regolare notifica.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, null'altro disponendo in via provvisoria.
In quel contesto, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento, e in particolare al passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, la domanda di divorzio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Pronunciata la separazione giudiziale con sentenza n. 909/2023, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'udienza del 16.12.2024, la parte ricorrente ha dato atto di non essersi riconciliata e, autorizzata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., la stessa ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
2 i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del presente giudizio, risulta che, con sentenza depositata in data 16.10.2023 il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
La parte ricorrente era comparsa dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
27.9.2024, sicché alla data fissata per la prosecuzione del giudizio di divorzio (16.12.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi di ininterrotta separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che la parte resistente non dimora di fatto da tempo presso la residenza familiare.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla a titolo di assegno in assenza di domande.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la non opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 9.8.1997 in
Cervignano del Friuli e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997 al n. 9 parte 1, da , Parte_1
3 nato ad [...] il [...], e
[...]
, nata in [...] il [...], alle seguenti Controparte_1
condizioni:
1) nulla a titolo di assegni tra i coniugi;
2) spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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