TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 717 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 717 /2024
TRA
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATA
Oggi 7 marzo 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 11/11/2024;
visti i fogli di precisazione conclusioni depositati, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
lette le note conclusive depositate, a valere ai fini della discussione orale;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui si dà lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 717 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 717 /2024 promossa da
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino, Via Confienza n. 10, presso lo studio legale dell'Avv. Sara LAURINO, c.f.
, C.F._2 Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. e p.iva ), corrente in Vercelli, via R. Restano n. 95, in persona CP_1 P.IVA_1
P.IV dell' e legale rappresentante (c.f. , corrente in Vercelli, CP_2 C.F._3
via Riccardo Restano n. 95, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Remus (c.f.
del foro di Vercelli (P.E.C. ]) C.F._4 Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: appellante: come da foglio di note scritte depositate il 27/2/2025 appellata: come da foglio di note scritte depositate il 6/3/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti al Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Vercelli, svolgendo azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. sostenendo che, in base ai confini delle proprietà risultanti dagli atti reperiti nell'Archivio Notarile distrettuale di
Novara, risultava che avesse usurpato trenta centimetri della proprietà attorea identificata CP_1
alla particella 125 del Catasto del Comune di Vercelli. L'attore chiedeva accertarsi che la superficie
2 della particella 125 di proprietà attorea corrisponde a 650 mq e conseguentemente disporre l'avanzamento di trenta cm verso sud dell'attuale dividente, condannando a restituire il terreno CP_1
usurpato a . aggiungeva di aver, in passato, instaurato azione di Parte_1 CP_3
regolamento di confini ex art. 950 c.c., conclusasi con sentenza del Tribunale di Vercelli del
12/9/2002, Sezione Stralcio, confermata in appello e in Cassazione, con cui erano stati regolati i confini delle due proprietà. Tuttavia, dagli atti depositati presso l'Archivio Notarile, e in particolare all'atto di divisione Notaio repertorio 2893/1173 del 27.10.1939, era poi risultato Persona_1
che la proprietà attorea (particella 125) avesse in realtà una maggior superficie sconfinante sul mappale 126 di proprietà del convenuto, con conseguente diritto di di rivendicare il suo diritto Pt_1
di proprietà. sosteneva altresì che, sul subalterno 10 del mappale 126, oggetto di contendere Pt_1
sin dal primo contenzioso avanti al Tribunale di Vercelli, avesse - in mala fede, visto la CP_1
pendenza del predetto giudizio - fatto costruire un magazzino senza concessione edilizia, opera da ritenere, oltre che abusiva, insistente su terreno non del tutto di proprietà del convenuto ma dell'attore, in ragione dell'usurpazione di parte di terreno da parte di CP_1
Nel giudizio di primo grado, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda di rivendicazione in quanto volta ad ottenere indirettamente una modifica dei confini già regolati in tre gradi di giudizio e conclusi con sentenza ormai definitiva.
Con sentenza n. 284/2023, pubblicata il 28/11/2023, il Giudice di Pace di Vercelli respingeva la domanda svolta dal in quanto coperta da giudicato. Pt_1
Con l'atto di appello ha contestato la detta sentenza: Pt_1
- Primo motivo d'appello: erronea interpretazione dell'azione svolta da come Pt_1
regolamento di confini ex art. 950 c.c. anziché quale azione di rivendica ex art. 948 c.c. e manifesta confusione tra le due azioni: secondo l'appellante, in primo grado, non ha Pt_1
richiesto il regolamento di confini, invero già certo in conseguenza della sentenza del
Tribunale di Vercelli del 2002, passata in giudicato, ma esercitato azione di rivendicazione al fine di far accertare che tale sentenza sia in contrasto con i titoli di proprietà antecedenti e presenti nell'Archivio Notarile Distrettuale di Novara;
- Secondo motivo d'appello: violazione del combinato disposto di cui all'art. 832 c.c. e all'art. 42 Cost.: secondo l'appellante, il Giudice di Pace non ha adeguatamente considerato la compressione indebita subita al proprio diritto di proprietà di a seguito della Sentenza Pt_1
emessa illo tempore dal Tribunale di Vercelli in ragione di un accertamento di confini, acconsentendo alla violazione del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e 42 Cost.. A dire dell'appellante, ha tutto il diritto di vedersi riconoscere e restituire l'area rivendicata, Pt_1
3 non potendo in alcun modo una sentenza, seppur passata in giudicato, stravolgere e addirittura superare il diritto di proprietà di un privato cittadino, così come risultante dalle ricerche effettuate a ritroso presso l'Archivio Notarile.
- Terzo motivo d'appello: incongrua valutazione dell'azione promossa da e conseguente Pt_1 errata interpretazione della medesima: secondo l'appellante il giudice di primo grado ha travisato l'azione intentata nel giudizio di primo grado, non solo delineandola quale domanda ex art. 950 c.c., anziché ex art. 948 c.c., ma addirittura rilevando una supposta revocazione.
- Quarto motivo d'appello: mancata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della mala fede edificatoria della controparte su particella in allora oggetto di domanda di regolamento di confini.
In ragione di tali motivi, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle Pt_1
domande svolte in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
All'udienza del 6/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, l'appello è infondato.
Dalla lettura degli atti del giudizio RG 1050/1998 svoltosi avanti al Tribunale di Vercelli emerge che, oggetto del contendere, fosse l'accertamento delle rispettive proprietà, di (oggi e CP_2 CP_1
oltre che dei relativi confini. Pt_1
Il tenore delle domande in allora svolte è, invero, chiaro.
(oggi chiedeva: accertare la piena proprietà del cortile che affaccia su via Restano 97 CP_2 CP_1
per metri 3.80, partendo dal palazzo di proprietà dello stesso dichiarare che, in conseguenza, CP_2
non ha alcun diritto sulla porzione di cortile di cui sopra, né è esclusivo proprietario Parte_1
della porta di ingresso del cortile. chiedeva: accertare che è proprietario esclusivo della particella 125 e che lo è di Pt_1 Pt_1 CP_2
quella contraddistinta col n. 126, determinando sul terreno il confine delle due particelle.
Il contendere era espressamente fissato dalle parti con riguardo alla delimitazione dei confini come emergente dai rispettivi atti di proprietà. aveva anche sostenuto che i confini, per come apparivano dal suo atto di compravendita del CP_2
29/9/1990, fossero però diversi da quelli che emergevano dall'originario atto originario di divisione delle due proprietà (poi divenute di e : in particolare, secondo la sua prospettazione, Pt_1 CP_2
l'atto di divisione originario ricomprendeva nella proprietà anche lo spazio di cortile, sino al Pt_1
cancello carraio, entro il lotto che poi venne destinato a quando invece catastalmente il terreno Pt_1
4 era in regime di comproprietà per l'intero a favore dei due fabbricati di poi acquistati da
[...]
e (v. sentenza doc. 4 fasc. appellante, pag. 5). Sempre secondo la linea Per_2 Parte_1 CP_2
di confine posta nei rispettivi atti di acquisto è una entità evanescente e praticamente non identificabile: con esattezza non si riuscirebbe a indicare quanto spetterebbe a ciascuno. sseriva, dunque, che la sua proprietà fosse estesa sul cortile e ricomprendesse anche il cancello CP_2
carraio posto in corrispondenza con il civico 97 della via Restano, chiedendo, dopo il superamento di tale situazione di confini evanescente e praticamente non identificabile, di essere riconosciuto proprietario come attestato dal suo titolo.
Egli svolgeva dunque una azione di regolamento di confini quale pronuncia pregiudiziale a quella con cui tendeva, in ultimo, a che si dichiarasse che il cortile, come dal medesimo identificato, fosse di sua proprietà. sosteneva, invece, che, in base al proprio titolo di acquisto, la proprietà fosse estesa solo Pt_1 CP_2
sino a tre metri, partendo dall'abitazione sino al cortile, rimanendo quindi fuori da tale proprietà il cancello carraio, da intendersi passato in proprietà il tutto come attestato dagli estratti di Pt_1 mappa allegati all'atto di compravendita.
Si trattava di un conflitto di confini prima di tutto in base ai titoli.
Il fatto poi il convenuto nel richiedere (anche) la determinazione del confine tra le due Pt_1
particelle, abbia invocato l'istituto dell'azione di regolamento di confini, non toglie che il giudizio abbia avuto un ampio oggetto che riguardava anche la rivendicazione.
Nella medesima ottica, la relazione integrativa del TU , depositata sub 5 del fasc. Per_3
appellante, faceva riferimento al giudizio petitorio (v. pag. 1, lettera A).
Inoltre, dalla sentenza della Corte di Appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 2002, emerge che la TU svolta dal geom. avesse preso in considerazione gli atti di Per_3
provenienza, dando prevalenza alle planimetrie allegati agli atti e da ritenersi opponibili ai terzi in quanto registrate e trascritte, indipendentemente dalla corrispondenza con le mappe, andando poi ad analizzare i dati catastali, i confini, le colorazioni delle planimetrie, e dando infine atto delle pregresse variazioni catastali intercorse, risalendo al 1962, ritenendo impossibile la ricostruzione dei confini in base al criterio delle superfici in quanto non più esistenti.
In sostanza, il giudizio in allora instaurato da contro ha riguardato anche domande di CP_2 Pt_1
rivendicazione ed ha analizzato un ampio ventaglio di documenti, come offerti dalle parti, partendo dalla questione pregiudiziale dei confini ritenuti da evanescenti e praticamente non CP_2
identificabili, visto che nello spessore del rigo sono compresi diversi metri (v. doc. 4 fasc. appellante, pag. 5).
5 Detto giudizio si è concluso con sentenza ormai definitiva (la sentenza di primo grado è stata confermata in appello e il ricorso per Cassazione, sempre proposto da è stato dichiarato Pt_1
inammissibile) che certamente fa stato contro visto che egli era parte in causa. In tale giudizio Pt_1
(si veda il dispositivo della sentenza di primo grado) si è individuato il confine tra le proprietà e si è poi attestato che a sinistra della stabilita linea di confine nell'allegato 2 della TU depositata il
10/4/1996 si attesta la proprietà dell'attore e a destra della detta stabilita linea di confine si attesta la proprietà del convenuto (v. pagg. 31 e 32 sentenza n. 194/2002).
L'avvio, anni dopo, di una ulteriore azione, comunque denominata ma nei fatti involgente le stesse questioni, appare dunque inammissibile. E' invece corretta è la valutazione del primo giudice che ha individuato in tale azione uno strumento volto a ridiscutere, nella sostanza, degli stessi fatti su cui si sono svolti tre gradi di giudizio.
Conferma tale impostazione il contenuto delle note scritte depositate dall'appellante il 27/2/2025 ove, nel far riferimento ai contenuti della TU , la difesa di parte appellante sostiene che Per_3
tuttavia, negli atti emerge che non vi fosse affatto confusione, in quanto erano state indicate precisamente le particelle 125 e 126. Dunque, si sarebbe dovuto andare a ritroso facendo riferimento al frazionamento più risalente nel tempo se vi fossero stati dubbi (sul punto Cass. civ., sez. II, sent.
n. 17756 del 2015), anziché creare un confine “ex novo”.
Evidente, dunque, che parte appellante tenda, in realtà, ad ottenere un esito di causa diverso da quello a cui si era giunti nel primo giudizio.
Come noto, invece, il giudicato copre il dedotto e il deducibile e gli eventuali errori di istruttoria e poi di decisione si convertono in motivi di gravame. Gravami che ci sono stati e si sono conclusi definitivamente.
I primi tre motivi di appello sono quindi infondati.
Anche il quarto motivo di appello è infondato. Infatti, la questione inerente all'eventuale abusività del magazzino insistente sul mappale 126 inerisce al procedimento amministrativo già avviato (e concluso con provvedimento di demolizione n. 73347/2024) e non riguarda il giudizio civile. Non si comprende poi in base a quali elementi sarebbe chiara la circostanza che il costruttore abbia sconfinato, occupando con le opere edilizie, oltre al proprio terreno, una porzione del fondo attiguo di proprietà del Sig. , né comunque vi è una qualche dimostrazione del fatto che, ad oggi, sul Pt_1
terreno di proprietà dell'appellante, come ridisegnato nei confini dalle sentenze passate in giudicato, vi sia una parte di costruzione abusiva. Di contro, il provvedimento di demolizione ha riguardo ad un immobile che insiste nella proprietà (v. documentazione allegata da parte appellante alle CP_1
note scritte 6/11/2024).
6 Leggendo le domande svolte dall'appellante sin dal primo grado emerge poi evidente che tale costruzione abusiva è, sempre dall'appellante, in realtà collocata su una parte di confine che Pt_1
vorrebbe riacquisire rimettendo in discussione gli esiti della sentenza passata in giudicato.
Non si comprende perché parte appellante invochi la mala fede del proprietario del mappale che avrebbe illegittimamente costruito abusivamente anche sul terreno dell'appellante visto che tale questione è dedotta al fine di confermare la tesi dell'appellante circa la necessità di rivedere i confini e quindi restituire parte del cortile a e non già al fine di far valere altri danni. Pt_1
In definitiva, l'appello va integralmente respinto.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in base a parametri medi tenuto conto del valore della domanda e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna a corrispondere ad a titolo di spese del giudizio di appello, Parte_1 CP_1
la somma di euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario come per legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
Vercelli, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
7
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 717 /2024
TRA
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATA
Oggi 7 marzo 2025 il Giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 11/11/2024;
visti i fogli di precisazione conclusioni depositati, da intendersi qui richiamati ai fini di udienza;
lette le note conclusive depositate, a valere ai fini della discussione orale;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui si dà lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 717 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 717 /2024 promossa da
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Torino, Via Confienza n. 10, presso lo studio legale dell'Avv. Sara LAURINO, c.f.
, C.F._2 Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. e p.iva ), corrente in Vercelli, via R. Restano n. 95, in persona CP_1 P.IVA_1
P.IV dell' e legale rappresentante (c.f. , corrente in Vercelli, CP_2 C.F._3
via Riccardo Restano n. 95, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Remus (c.f.
del foro di Vercelli (P.E.C. ]) C.F._4 Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI: appellante: come da foglio di note scritte depositate il 27/2/2025 appellata: come da foglio di note scritte depositate il 6/3/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti al Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Vercelli, svolgendo azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. sostenendo che, in base ai confini delle proprietà risultanti dagli atti reperiti nell'Archivio Notarile distrettuale di
Novara, risultava che avesse usurpato trenta centimetri della proprietà attorea identificata CP_1
alla particella 125 del Catasto del Comune di Vercelli. L'attore chiedeva accertarsi che la superficie
2 della particella 125 di proprietà attorea corrisponde a 650 mq e conseguentemente disporre l'avanzamento di trenta cm verso sud dell'attuale dividente, condannando a restituire il terreno CP_1
usurpato a . aggiungeva di aver, in passato, instaurato azione di Parte_1 CP_3
regolamento di confini ex art. 950 c.c., conclusasi con sentenza del Tribunale di Vercelli del
12/9/2002, Sezione Stralcio, confermata in appello e in Cassazione, con cui erano stati regolati i confini delle due proprietà. Tuttavia, dagli atti depositati presso l'Archivio Notarile, e in particolare all'atto di divisione Notaio repertorio 2893/1173 del 27.10.1939, era poi risultato Persona_1
che la proprietà attorea (particella 125) avesse in realtà una maggior superficie sconfinante sul mappale 126 di proprietà del convenuto, con conseguente diritto di di rivendicare il suo diritto Pt_1
di proprietà. sosteneva altresì che, sul subalterno 10 del mappale 126, oggetto di contendere Pt_1
sin dal primo contenzioso avanti al Tribunale di Vercelli, avesse - in mala fede, visto la CP_1
pendenza del predetto giudizio - fatto costruire un magazzino senza concessione edilizia, opera da ritenere, oltre che abusiva, insistente su terreno non del tutto di proprietà del convenuto ma dell'attore, in ragione dell'usurpazione di parte di terreno da parte di CP_1
Nel giudizio di primo grado, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda di rivendicazione in quanto volta ad ottenere indirettamente una modifica dei confini già regolati in tre gradi di giudizio e conclusi con sentenza ormai definitiva.
Con sentenza n. 284/2023, pubblicata il 28/11/2023, il Giudice di Pace di Vercelli respingeva la domanda svolta dal in quanto coperta da giudicato. Pt_1
Con l'atto di appello ha contestato la detta sentenza: Pt_1
- Primo motivo d'appello: erronea interpretazione dell'azione svolta da come Pt_1
regolamento di confini ex art. 950 c.c. anziché quale azione di rivendica ex art. 948 c.c. e manifesta confusione tra le due azioni: secondo l'appellante, in primo grado, non ha Pt_1
richiesto il regolamento di confini, invero già certo in conseguenza della sentenza del
Tribunale di Vercelli del 2002, passata in giudicato, ma esercitato azione di rivendicazione al fine di far accertare che tale sentenza sia in contrasto con i titoli di proprietà antecedenti e presenti nell'Archivio Notarile Distrettuale di Novara;
- Secondo motivo d'appello: violazione del combinato disposto di cui all'art. 832 c.c. e all'art. 42 Cost.: secondo l'appellante, il Giudice di Pace non ha adeguatamente considerato la compressione indebita subita al proprio diritto di proprietà di a seguito della Sentenza Pt_1
emessa illo tempore dal Tribunale di Vercelli in ragione di un accertamento di confini, acconsentendo alla violazione del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e 42 Cost.. A dire dell'appellante, ha tutto il diritto di vedersi riconoscere e restituire l'area rivendicata, Pt_1
3 non potendo in alcun modo una sentenza, seppur passata in giudicato, stravolgere e addirittura superare il diritto di proprietà di un privato cittadino, così come risultante dalle ricerche effettuate a ritroso presso l'Archivio Notarile.
- Terzo motivo d'appello: incongrua valutazione dell'azione promossa da e conseguente Pt_1 errata interpretazione della medesima: secondo l'appellante il giudice di primo grado ha travisato l'azione intentata nel giudizio di primo grado, non solo delineandola quale domanda ex art. 950 c.c., anziché ex art. 948 c.c., ma addirittura rilevando una supposta revocazione.
- Quarto motivo d'appello: mancata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della mala fede edificatoria della controparte su particella in allora oggetto di domanda di regolamento di confini.
In ragione di tali motivi, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle Pt_1
domande svolte in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
All'udienza del 6/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In diritto, l'appello è infondato.
Dalla lettura degli atti del giudizio RG 1050/1998 svoltosi avanti al Tribunale di Vercelli emerge che, oggetto del contendere, fosse l'accertamento delle rispettive proprietà, di (oggi e CP_2 CP_1
oltre che dei relativi confini. Pt_1
Il tenore delle domande in allora svolte è, invero, chiaro.
(oggi chiedeva: accertare la piena proprietà del cortile che affaccia su via Restano 97 CP_2 CP_1
per metri 3.80, partendo dal palazzo di proprietà dello stesso dichiarare che, in conseguenza, CP_2
non ha alcun diritto sulla porzione di cortile di cui sopra, né è esclusivo proprietario Parte_1
della porta di ingresso del cortile. chiedeva: accertare che è proprietario esclusivo della particella 125 e che lo è di Pt_1 Pt_1 CP_2
quella contraddistinta col n. 126, determinando sul terreno il confine delle due particelle.
Il contendere era espressamente fissato dalle parti con riguardo alla delimitazione dei confini come emergente dai rispettivi atti di proprietà. aveva anche sostenuto che i confini, per come apparivano dal suo atto di compravendita del CP_2
29/9/1990, fossero però diversi da quelli che emergevano dall'originario atto originario di divisione delle due proprietà (poi divenute di e : in particolare, secondo la sua prospettazione, Pt_1 CP_2
l'atto di divisione originario ricomprendeva nella proprietà anche lo spazio di cortile, sino al Pt_1
cancello carraio, entro il lotto che poi venne destinato a quando invece catastalmente il terreno Pt_1
4 era in regime di comproprietà per l'intero a favore dei due fabbricati di poi acquistati da
[...]
e (v. sentenza doc. 4 fasc. appellante, pag. 5). Sempre secondo la linea Per_2 Parte_1 CP_2
di confine posta nei rispettivi atti di acquisto è una entità evanescente e praticamente non identificabile: con esattezza non si riuscirebbe a indicare quanto spetterebbe a ciascuno. sseriva, dunque, che la sua proprietà fosse estesa sul cortile e ricomprendesse anche il cancello CP_2
carraio posto in corrispondenza con il civico 97 della via Restano, chiedendo, dopo il superamento di tale situazione di confini evanescente e praticamente non identificabile, di essere riconosciuto proprietario come attestato dal suo titolo.
Egli svolgeva dunque una azione di regolamento di confini quale pronuncia pregiudiziale a quella con cui tendeva, in ultimo, a che si dichiarasse che il cortile, come dal medesimo identificato, fosse di sua proprietà. sosteneva, invece, che, in base al proprio titolo di acquisto, la proprietà fosse estesa solo Pt_1 CP_2
sino a tre metri, partendo dall'abitazione sino al cortile, rimanendo quindi fuori da tale proprietà il cancello carraio, da intendersi passato in proprietà il tutto come attestato dagli estratti di Pt_1 mappa allegati all'atto di compravendita.
Si trattava di un conflitto di confini prima di tutto in base ai titoli.
Il fatto poi il convenuto nel richiedere (anche) la determinazione del confine tra le due Pt_1
particelle, abbia invocato l'istituto dell'azione di regolamento di confini, non toglie che il giudizio abbia avuto un ampio oggetto che riguardava anche la rivendicazione.
Nella medesima ottica, la relazione integrativa del TU , depositata sub 5 del fasc. Per_3
appellante, faceva riferimento al giudizio petitorio (v. pag. 1, lettera A).
Inoltre, dalla sentenza della Corte di Appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 2002, emerge che la TU svolta dal geom. avesse preso in considerazione gli atti di Per_3
provenienza, dando prevalenza alle planimetrie allegati agli atti e da ritenersi opponibili ai terzi in quanto registrate e trascritte, indipendentemente dalla corrispondenza con le mappe, andando poi ad analizzare i dati catastali, i confini, le colorazioni delle planimetrie, e dando infine atto delle pregresse variazioni catastali intercorse, risalendo al 1962, ritenendo impossibile la ricostruzione dei confini in base al criterio delle superfici in quanto non più esistenti.
In sostanza, il giudizio in allora instaurato da contro ha riguardato anche domande di CP_2 Pt_1
rivendicazione ed ha analizzato un ampio ventaglio di documenti, come offerti dalle parti, partendo dalla questione pregiudiziale dei confini ritenuti da evanescenti e praticamente non CP_2
identificabili, visto che nello spessore del rigo sono compresi diversi metri (v. doc. 4 fasc. appellante, pag. 5).
5 Detto giudizio si è concluso con sentenza ormai definitiva (la sentenza di primo grado è stata confermata in appello e il ricorso per Cassazione, sempre proposto da è stato dichiarato Pt_1
inammissibile) che certamente fa stato contro visto che egli era parte in causa. In tale giudizio Pt_1
(si veda il dispositivo della sentenza di primo grado) si è individuato il confine tra le proprietà e si è poi attestato che a sinistra della stabilita linea di confine nell'allegato 2 della TU depositata il
10/4/1996 si attesta la proprietà dell'attore e a destra della detta stabilita linea di confine si attesta la proprietà del convenuto (v. pagg. 31 e 32 sentenza n. 194/2002).
L'avvio, anni dopo, di una ulteriore azione, comunque denominata ma nei fatti involgente le stesse questioni, appare dunque inammissibile. E' invece corretta è la valutazione del primo giudice che ha individuato in tale azione uno strumento volto a ridiscutere, nella sostanza, degli stessi fatti su cui si sono svolti tre gradi di giudizio.
Conferma tale impostazione il contenuto delle note scritte depositate dall'appellante il 27/2/2025 ove, nel far riferimento ai contenuti della TU , la difesa di parte appellante sostiene che Per_3
tuttavia, negli atti emerge che non vi fosse affatto confusione, in quanto erano state indicate precisamente le particelle 125 e 126. Dunque, si sarebbe dovuto andare a ritroso facendo riferimento al frazionamento più risalente nel tempo se vi fossero stati dubbi (sul punto Cass. civ., sez. II, sent.
n. 17756 del 2015), anziché creare un confine “ex novo”.
Evidente, dunque, che parte appellante tenda, in realtà, ad ottenere un esito di causa diverso da quello a cui si era giunti nel primo giudizio.
Come noto, invece, il giudicato copre il dedotto e il deducibile e gli eventuali errori di istruttoria e poi di decisione si convertono in motivi di gravame. Gravami che ci sono stati e si sono conclusi definitivamente.
I primi tre motivi di appello sono quindi infondati.
Anche il quarto motivo di appello è infondato. Infatti, la questione inerente all'eventuale abusività del magazzino insistente sul mappale 126 inerisce al procedimento amministrativo già avviato (e concluso con provvedimento di demolizione n. 73347/2024) e non riguarda il giudizio civile. Non si comprende poi in base a quali elementi sarebbe chiara la circostanza che il costruttore abbia sconfinato, occupando con le opere edilizie, oltre al proprio terreno, una porzione del fondo attiguo di proprietà del Sig. , né comunque vi è una qualche dimostrazione del fatto che, ad oggi, sul Pt_1
terreno di proprietà dell'appellante, come ridisegnato nei confini dalle sentenze passate in giudicato, vi sia una parte di costruzione abusiva. Di contro, il provvedimento di demolizione ha riguardo ad un immobile che insiste nella proprietà (v. documentazione allegata da parte appellante alle CP_1
note scritte 6/11/2024).
6 Leggendo le domande svolte dall'appellante sin dal primo grado emerge poi evidente che tale costruzione abusiva è, sempre dall'appellante, in realtà collocata su una parte di confine che Pt_1
vorrebbe riacquisire rimettendo in discussione gli esiti della sentenza passata in giudicato.
Non si comprende perché parte appellante invochi la mala fede del proprietario del mappale che avrebbe illegittimamente costruito abusivamente anche sul terreno dell'appellante visto che tale questione è dedotta al fine di confermare la tesi dell'appellante circa la necessità di rivedere i confini e quindi restituire parte del cortile a e non già al fine di far valere altri danni. Pt_1
In definitiva, l'appello va integralmente respinto.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in base a parametri medi tenuto conto del valore della domanda e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna a corrispondere ad a titolo di spese del giudizio di appello, Parte_1 CP_1
la somma di euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario come per legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002 da parte dell'appellante.
Vercelli, 7 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
7