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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSARI Parte_1 C.F._1 EF, elettivamente domiciliato in VIA TIBALDI N. 6/A 40129 BOLOGNA presso il difensore avv. BORSARI EF
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIUZ CP_1 C.F._2 OS elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIUZ OS
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
classe 1980, e classe 1987, hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 CP_1
26-11-2011 in regime di separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati i figli il 29-12-2011, Per_1 ed , il 26-5-2014. Persona_2
Con ricorso depositato il 23-1-2023 il marito chiede la separazione con affido esclusivo dei figli a sé, assegnazione a sé della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, visite materne a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, vacanze pasquali e natalizie da trascorrere con i pagina 1 di 9 genitori per periodi equivalenti, alternando le festività del 25 e 26 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio, nessuna specifica disciplina è indicata per le vacanze estive;
chiede che la madre contribuisca al mantenimento dei figli solo col 50% delle spese straordinarie e rinuncia a chiedere alla stessa alcun contributo al mantenimento ordinario. Allega: Nell'ultimo periodo la condotta della signora CP_1
è andata progressivamente peggiorando;
ha sbalzi improvvisi di umore, alternando momenti di esaltazione comportamentale a momenti di astenia. La stessa ha avuto in più occasione e senza giustificazione, manifestazioni di collera arrivando a porre in essere comportamenti offensivi sia nei confronti del ricorrente che dei genitori che, circostanza ancora più grave dei figli minori. Nei confronti di questi ultimi, in particolare, agisce tentando di condizionarli al fine di attirarli verso di sé
e di allontanarli da l padre;
in particolare denigra le scelte di quest'ultimo ridicolizzandolo di fronte ai figli. Ha poi metodi educativi e di rimprovero sproporzionati e inadeguati, oltre che un intercalare non certamente adatto a rapportarsi con bambini così piccoli;
è solita anche usare parole “forti” e offensive nei confronti dei familiari e non solo. Critica senza soluzione di continuità il suo modo di essere uomo, padre e marito, come lavora, come si rapporta con i genitori, sul lavoro e con gli amici.
Ultimamente poi si estranea per lunghi periodi, chiudendosi in bagno, dove passa ore al telefono in conversazioni di tenore anche erotico, non curandosi di tenere un livello di voce bassa, ma anzi quasi compiacendosi di farsi sentire. Raccomanda ai figli di non stare per alcun motivo con il padre e nel caso, di registrare le conversazioni fra di loro. Inoltre, la signora non ha mai tenuto in alcun CP_1 conto la casa, trascurandola fino all'inverosimile come documentato dalle fotografie che si allegano.
La deposita anch'ella, successivamente (in data 8-2-2023) ricorso per separazione, chiedendo CP_1
l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, visite paterne così calendarizzate: • week-end alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera fino alle 20:00. • • due pomeriggi a settimana da concordare previamente con la madre almeno 3 giorni prima, con relativo pernottamento, in uno dei due giorni, nella settimana in cui il week-end è di competenza della madre. • • Natale (25 e 26 dicembre) e capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) alternati tra i due genitori iniziando il padre per l'anno in corso. Pasqua ad anni alterni iniziando la madre per l'anno in corso. • • Vacanze estive: la prole trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Chiede inoltre un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 750 per ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
All'udienza presidenziale dell'1.6.2023 è stato verbalizzato quanto segue: è presente
[...] con l'avv. BORSARI EF il ricorrente insiste sull'affido esclusivo a sé dei figli Parte_1 minori, evidenziando che non ritiene la madre in grado di far vivere i figli in un ambiente pagina 2 di 9 sufficientemente pulito, fa presente che più volte ha dato da mangiare ai bambini cibi scaduti. Chiede pertanto l'affido esclusivo a sé e il collocamento prevalente dei figli presso di sé.
sono coltivatore diretto e contoterzista agricolo, il mio orario di lavoro me lo gestisco io, Parte_1 ho anche l'aiuto dei miei genitori che abitano nella stessa casa, in un appartamento diverso, la casa è divisa in tre appartamenti, in uno ci stanno i miei genitori, nell'altro noi e in un altro una inquilina.
è presente con l'avv. DE MATTEIS DAVIDE la quale dichiara che invece lei CP_1 chiede l'affido condiviso dei figli e dichiara che la figura paterna è importante per la sana crescita dei figli, fa presente che si è sempre occupata da sola della casa e dei figli e che il ricorrente pur lamentandosi del mantenimento della casa da parte sua, nulla ha mai fatto per cooperare.
Al momento lavoro in una ditta a Calderara di Reno, di vendita e assistenza di materiale antincendio da settembre dell'anno scorso ho iniziato a lavorare, ho scelto un part time al fine di conservare del tempo libero per occuparmi dei figli
Con ordinanza presidenziale del 23.6.2023 si riteneva che le allegazioni del circa Parte_1
l'inadeguatezza materna non fossero provate.
Si riteneva altresì, in base all'orario di lavoro della madre e alle abitudini pregresse del nucleo familiare, che fosse stata lei da sempre ad occuparsi in via prevalente dei figli. Era, quindi, disposto, in via provvisoria, l'affido condiviso dei figli e il loro collocamento prevalente presso la madre, col calendario di visita dalla stessa proposto. La casa familiare, di esclusiva proprietà del padre, era pertanto assegnata a lei e di tale circostanza si teneva conto per quantificare l'entità del contributo al mantenimento dei figli. Risultava, dai documenti prodotti, che ella percepisse circa 700 euro netti mensili. Risultava altresì che il marito fosse diventato, a seguito dell'uscita della moglie dalla società, socio unico e amministratore della Società Semplice Società Agricola Giovannini s.s., nonché socio al
60% e amministratore della G P snc che ha ad oggetto lavori agricoli per conto terzi e attività di autotrasporto. In base ai dati economici disponibili relativi alle società e alla posizione reddituale e debitoria personale del si disponeva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la Parte_1 somma di euro 400 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna. Si conferiva mandato al ctu dott.ssa di Persona_3 accertare l'effettiva capacità genitoriale delle parti, attese le gravi allegazioni del marito, disponendo altresì, contestualmente, un'indagine del Servizio Sociale sulle condizioni di vita dei minori, con accesso domiciliare e acquisizione di relazioni dal pediatra e dalle scuole, con mandato di monitoraggio da svolgere, per il momento, coordinandosi con il ctu, mentre erano in corso le operazioni peritali.
Con sentenza 2092/2023 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo con l'assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. pagina 3 di 9 Con relazione depositata il 10.1.2024 la dott.ssa dava indicazione per il mantenimento Per_3 dell'affido condiviso, il collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a lei della casa familiare, tempi di permanenza leggermente maggiori presso la madre, vigilanza del Servizio Sociale.
Il Giudice recepiva, con provvedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale, le conclusioni della ctu e, stante la difficoltà di determinare il reddito effettivo del in ragione dell'esigenza di Parte_1 quantificare il valore delle sue partecipazioni societarie, disponeva ctu, la quale, all'esito dell'analisi della documentazione necessaria, con relazione depositata il 5.6.2025, concludeva nel senso che nell'anno di imposta 2002 il avesse percepito un reddito netto annuo di euro 90.556,22, e Parte_1 nell'anno di imposta 2023 di euro 51.404,55. Nelle more della ctu, con relazione trasmessa l'1.10.2024 il Servizio Sociale riferiva che la madre segnalava l'improvviso mancato rispetto delle giornate di sua competenza e di contro il padre comunicava la non volontà, da parte dei bambini, di trascorrere del tempo con essa. Il padre riporta che sono i figli a non voler vedere la madre, afferma: “è giusto che si sappia quello che i bambini dicono da un anno”, spiegando che non si sentono accuditi e curati dalla madre, la quale, secondo il loro punto di vista, è sempre nervosa e da loro poche attenzioni. La madre, per contro, riporta che improvvisamente i figli hanno smesso di frequentarla, senza essere riusciti a dare una spiegazione per lei valida e lamenta l'impossibilità di avere un dialogo con loro, se non alla presenza del padre che, a suo dire, li influenza.
Il Servizio Sociale effettuava numerosi colloqui con i minori ed emergeva che i minori non vedono la madre dal mese di luglio 2024, per loro volontà. I bambini riferiscono di trovarsi bene a casa del padre dove ci sono anche i nonni paterni. Il Servizio Sociale attivava un intervento di educativa domiciliare presso il padre, e anche con funzione di sostegno alla madre, in previsione di riuscire a organizzare incontri madre-minori alla presenza dell'educatrice, cosa che in effetti riusciva a realizzarsi, ma che non dava esiti positivi, dato che i bambini restavano sulle loro posizioni di accusa alla madre di essersi comportata in modo aggressivo e di averli trascurati, quando stavano con lei, ed ella rifiutava tali affermazioni, non riconoscendosi nei racconti dei figli, che riteneva frutto di manipolazione da parte del padre e dei nonni paterni. La madre nella prima parte del 2025 intraprendeva una relazione con un nuovo compagno, dal quale nella primavera 2025 ha avuto una figlia;
tra fine giugno e inizio luglio 2025 ella ha altresì trasferito la propria residenza, sia di fatto che anagrafica, dalla casa familiare. Con l'ultima relazione del 18.6.2025 il Servizio Sociale riferiva, in particolare: Ad oggi, dunque, il rapporto madre-figli appare compromesso a causa delle narrazioni negative portate dai minori relative al periodo di convivenza esclusiva con la madre, avvenuto dopo la separazione dei genitori, e a causa del rifiuto degli stessi nella ripresa di una relazione con essa.
Anche il ruolo strategico, come figura neutra, che avrebbe potuto avere l'educatrice nella ripresa di un pagina 4 di 9 dialogo tra madre e minori, al momento è poco praticabile. Risulta pertanto fondamentale un lavoro di ascolto dei minori, affinché sia garantito loro uno spazio settimanale di accoglienza delle loro fatiche ed emozioni. Per quanto riguarda il monitoraggio del percorso psicologico del padre, chi scrive ha contattato lo psicoterapeuta nel maggio u.s., il quale ha informato di aver interrotto nei due mesi precedenti i colloqui, in quanto non ravvede ulteriori necessità di supporto e sostegno alla genitorialità. Dalla verifica con gli insegnanti della scuola frequentata da non emergono Per_1 elementi di preoccupazione rilevanti;
segnalano solamente una lieve flessione dal punto di vista didattico dopo il periodo pasquale, che comunque il coordinatore di classe ha evidenziato un calo del rendimento su tutta la sezione. In generale la scuola descrive come una ragazzina generosa, Per_1 altruista e accudente verso i compagni più in difficoltà. La scuola riferisce che la minore nei tre anni di frequenza scolastica è maturata e ha creato delle relazioni amicali positive. Gli insegnati riportano di avere poche informazioni circa la situazione familiare, la minore non parla della madre e durante
l'anno scolastico hanno avuto modo di incontrare solamente il padre quando va a prendere la figlia a scuola. La scuola aggiunge inoltre che negli anni, non sono mai emersi elementi tali che potessero essere ricondotti ad agiti maltrattanti da parte dei genitori, non sono a conoscenza però se più in profondità fossero presenti delle sofferenze, la minore, infatti non ha mai fatto accesso allo sportello di ascolto scolastico. Dalla verifica scolastica effettuata con gli insegnanti di , non Persona_2 emergono aggiornamenti significativi, le insegnanti descrivono il minore come un bambino estremamente socievole, nonostante emergano alcune difficoltà nell'aggregazione con i compagni a causa della distanza della scuola dalla casa familiare, ma le insegnanti riportano anche di non aver percepito il desiderio nel minore di passare il tempo libero con loro. La scuola riferisce che Per_2
, parla spesso con entusiasmo delle attività che svolge presso la casa familiare insieme al padre
[...]
e al nonno. Il minore ha un regolare andamento scolastico, appare tranquillo e sereno e anch'egli non parla della madre.
Alla luce di quanto sopra, così concludeva:
Alla luce dell'attuale situazione in relazione al rapporto madre-figli ed in particolare a fronte della sofferenza e rabbia portata dai minori e dal disinteresse manifestato dagli stessi rispetto alla possibilità di incontrare la madre, il Servizio ritiene opportuno proporre un intervento di supporto psicologico a favore dei minori. Tale supporto avrebbe l'obiettivo di offrire ai bambini strumenti emotivi ed evolutivi adeguati ad affrontare il proprio vissuto, al fine di tutelare il loro benessere e accompagnarli verso una forma di perdono del genitore, condizione necessaria per il proprio equilibrio. Infatti, secondo il punto di vista dell'equipe di progetto, in particolare della psicologa del
Consultorio, vi è il rischio che i minori restino imprigionati in dinamiche disfunzionali e venga pagina 5 di 9 compromessa la loro crescita emotiva e la capacità di costruire legami significativi in futuro.
Contestualmente, se da un lato, nel corso del tempo, la madre si è mostrata intenzionata ad attuare dei correttivi nel tentativo di recuperare il rapporto con i figli, dichiarando la propria disponibilità ad accettare le condizioni poste dagli stessi pur di continuare a far parte della loro vita, dall'altro lato, il suo porsi, in alcune occasioni, in una posizione di simmetria rispetto ad essi, ad esempio affermando
“non chiederò scusa per delle cose inventate”, rischia di ostacolare ulteriormente la ripresa di un dialogo. Nell'affrontare tali tematiche e nel rappresentare ai genitori l'opportunità di offrire ai minori il supporto psicologico sopra descritto, la madre ritiene possa essere elemento utile alla crescita dei propri figli, il padre al contrario non ritiene possa essere un aiuto per essi, in quanto crede e teme che possano svilupparsi in loro ulteriori problematiche emotive.
Nonostante la attuale situazione di crisi nei rapporti madre-figli, grazie all'intervento educativo del
Servizio Sociale la relazione viene mantenuta e la madre, in occasione dell'ultimo incontro organizzato dal Servizio, è apparsa adeguata nel suo approccio con i bambini. Non risulta che ella abbia assunto condotte ostative rispetto all'attuazione dell'affido condiviso, non essendo riscontrato quanto affermato dal padre circa il suo mancato rilascio del consenso ai documenti di identità per i figli validi per l'espatrio. Non vi sono, quindi, i presupposti per l'attribuzione al padre dell'affido esclusivo, dubitandosi, peraltro, che sia conforme all'interesse dei minori l'atteggiamento di rifiuto da lui assunto rispetto alla possibilità per loro di intraprendere un percorso di sostegno psicologico che li aiuti nel rapporto con la madre. Il collocamento dei figli, invece, va senz'altro disposto in via prevalente presso il padre, con conseguente assegnazione a lui della casa familiare e revoca dell'assegnazione alla madre, anche alla luce del fatto che ella se ne è allontanata. Dalla relazione del 5.6.2025 emerge altresì che ella era in attesa di un figlio dal nuovo compagno presso il quale si sarebbe trasferita, e che sarebbe nato pochi mesi fa, secondo quanto esposto dal padre in comparsa conclusionale. Allo stato non è possibile stilare un calendario degli incontri madre-figli, dal momento che i minori hanno ripetutamente e motivatamente espresso il loro rifiuto di frequentare la madre, ma va confermato il mandato al Servizio
Sociale di vigilanza e sostegno al nucleo familiare, anche attraverso interventi di supporto psicologico per i figli e di educativa domiciliare, finalizzato alla ripresa del rapporto madre-figli, con incontri inizialmente protetti che potranno poi essere resi liberi e ampliati fino a ricomprendere fine settimana alternato e un giorno infrasettimanale con pernottamento presso la madre, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno Natale con Capodanno e Pasqua con Pasquetta, nonché due settimane durante le vacanze estive da concordare fra le parti entro il 30.4 di ogni anno.
Circa le questioni economiche, osservato che la madre lavora part time a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa 1.000 euro netti al mese, e di recente ha un onere economico pagina 6 di 9 aggiuntivo rappresentato dal figlio appena nato, mentre il padre vive in una casa di proprietà e nell'anno di imposta 2002 ha percepito un reddito netto annuo di euro 90.556,22, e nell'anno di imposta 2023 di euro 51.404,55, tuttavia i figli stanno sempre col padre, sicchè la madre non li mantiene in via diretta, va posto a carico di lei, dal mese di agosto 2024, l'onere di contribuire al loro mantenimento ordinario con la somma di euro 100 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per il procedimento incidentale, nei valori medi per tutte le fasi e compresi fra medi e massimi per la fase istruttoria. Le spese della ctu relativa alla capacità genitoriale vanno compensate fra le parti, trattandosi di adempimento svolto nell'interesse dei minori, mentre le spese della ctu contabile vanno poste a carico del padre, dal momento che essa si è resa necessaria per ricostruire la sua situazione patrimoniale, con riferimento alla quale, peraltro, il ctu ha dovuto insistere e attendere molto tempo prima che egli fornisse tutta la documentazione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 – dispone l'affido condiviso dei figli minori nata il [...] ed , nato il Per_1 Persona_2
26.05.2014, a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, per la durata di 24 mesi, di vigilare e sostenere il nucleo familiare, con colloqui periodici con genitori, figli, familiari e insegnanti, nonché attraverso interventi di supporto psicologico per i figli e di educativa domiciliare, finalizzato alla ripresa del rapporto madre-figli, con incontri inizialmente protetti che potranno poi essere resi liberi e ampliati fino a ricomprendere fine settimana alternato e un giorno infrasettimanale con pernottamento presso la madre. metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno Natale con Capodanno e Pasqua con Pasquetta, nonché due settimane durante le vacanze estive da concordare fra le parti entro il 30.4 di ogni anno;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 7 di 9 5 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, revoca l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), Via Persicetana n. 5/2;
6 – assegna al padre la casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), Via Persicetana n. 5/2;
7 – dispone che i figli stiano con la madre secondo quanto stabilito al punto 2;
8 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dal mese di agosto 2024 revoca l'obbligo a carico del padre di versare alla madre il contributo al mantenimento ordinario dei figli;
8 – dal mese di agosto 2024, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 100 per ciascun figlio al padre, su conto corrente intestato al medesimo che le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. pagina 8 di 9 Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico, salvo diversi accordi, è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso.
9 – pone in via definitiva a carico di entrambi i genitori in via solidale fra loro le spese della ctu sulla capacità genitoriale;
10 – pone in via definitiva a carico del padre le spese della ctu relativa ai suoi redditi, affidata alla dott.ssa Per_4
11 – condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese legali che liquida, anche per il procedimento incidentale, in euro 98 per spese, euro 8.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSARI Parte_1 C.F._1 EF, elettivamente domiciliato in VIA TIBALDI N. 6/A 40129 BOLOGNA presso il difensore avv. BORSARI EF
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIUZ CP_1 C.F._2 OS elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIUZ OS
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
classe 1980, e classe 1987, hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 CP_1
26-11-2011 in regime di separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati i figli il 29-12-2011, Per_1 ed , il 26-5-2014. Persona_2
Con ricorso depositato il 23-1-2023 il marito chiede la separazione con affido esclusivo dei figli a sé, assegnazione a sé della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, visite materne a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, vacanze pasquali e natalizie da trascorrere con i pagina 1 di 9 genitori per periodi equivalenti, alternando le festività del 25 e 26 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio, nessuna specifica disciplina è indicata per le vacanze estive;
chiede che la madre contribuisca al mantenimento dei figli solo col 50% delle spese straordinarie e rinuncia a chiedere alla stessa alcun contributo al mantenimento ordinario. Allega: Nell'ultimo periodo la condotta della signora CP_1
è andata progressivamente peggiorando;
ha sbalzi improvvisi di umore, alternando momenti di esaltazione comportamentale a momenti di astenia. La stessa ha avuto in più occasione e senza giustificazione, manifestazioni di collera arrivando a porre in essere comportamenti offensivi sia nei confronti del ricorrente che dei genitori che, circostanza ancora più grave dei figli minori. Nei confronti di questi ultimi, in particolare, agisce tentando di condizionarli al fine di attirarli verso di sé
e di allontanarli da l padre;
in particolare denigra le scelte di quest'ultimo ridicolizzandolo di fronte ai figli. Ha poi metodi educativi e di rimprovero sproporzionati e inadeguati, oltre che un intercalare non certamente adatto a rapportarsi con bambini così piccoli;
è solita anche usare parole “forti” e offensive nei confronti dei familiari e non solo. Critica senza soluzione di continuità il suo modo di essere uomo, padre e marito, come lavora, come si rapporta con i genitori, sul lavoro e con gli amici.
Ultimamente poi si estranea per lunghi periodi, chiudendosi in bagno, dove passa ore al telefono in conversazioni di tenore anche erotico, non curandosi di tenere un livello di voce bassa, ma anzi quasi compiacendosi di farsi sentire. Raccomanda ai figli di non stare per alcun motivo con il padre e nel caso, di registrare le conversazioni fra di loro. Inoltre, la signora non ha mai tenuto in alcun CP_1 conto la casa, trascurandola fino all'inverosimile come documentato dalle fotografie che si allegano.
La deposita anch'ella, successivamente (in data 8-2-2023) ricorso per separazione, chiedendo CP_1
l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare, visite paterne così calendarizzate: • week-end alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera fino alle 20:00. • • due pomeriggi a settimana da concordare previamente con la madre almeno 3 giorni prima, con relativo pernottamento, in uno dei due giorni, nella settimana in cui il week-end è di competenza della madre. • • Natale (25 e 26 dicembre) e capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) alternati tra i due genitori iniziando il padre per l'anno in corso. Pasqua ad anni alterni iniziando la madre per l'anno in corso. • • Vacanze estive: la prole trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Chiede inoltre un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 750 per ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
All'udienza presidenziale dell'1.6.2023 è stato verbalizzato quanto segue: è presente
[...] con l'avv. BORSARI EF il ricorrente insiste sull'affido esclusivo a sé dei figli Parte_1 minori, evidenziando che non ritiene la madre in grado di far vivere i figli in un ambiente pagina 2 di 9 sufficientemente pulito, fa presente che più volte ha dato da mangiare ai bambini cibi scaduti. Chiede pertanto l'affido esclusivo a sé e il collocamento prevalente dei figli presso di sé.
sono coltivatore diretto e contoterzista agricolo, il mio orario di lavoro me lo gestisco io, Parte_1 ho anche l'aiuto dei miei genitori che abitano nella stessa casa, in un appartamento diverso, la casa è divisa in tre appartamenti, in uno ci stanno i miei genitori, nell'altro noi e in un altro una inquilina.
è presente con l'avv. DE MATTEIS DAVIDE la quale dichiara che invece lei CP_1 chiede l'affido condiviso dei figli e dichiara che la figura paterna è importante per la sana crescita dei figli, fa presente che si è sempre occupata da sola della casa e dei figli e che il ricorrente pur lamentandosi del mantenimento della casa da parte sua, nulla ha mai fatto per cooperare.
Al momento lavoro in una ditta a Calderara di Reno, di vendita e assistenza di materiale antincendio da settembre dell'anno scorso ho iniziato a lavorare, ho scelto un part time al fine di conservare del tempo libero per occuparmi dei figli
Con ordinanza presidenziale del 23.6.2023 si riteneva che le allegazioni del circa Parte_1
l'inadeguatezza materna non fossero provate.
Si riteneva altresì, in base all'orario di lavoro della madre e alle abitudini pregresse del nucleo familiare, che fosse stata lei da sempre ad occuparsi in via prevalente dei figli. Era, quindi, disposto, in via provvisoria, l'affido condiviso dei figli e il loro collocamento prevalente presso la madre, col calendario di visita dalla stessa proposto. La casa familiare, di esclusiva proprietà del padre, era pertanto assegnata a lei e di tale circostanza si teneva conto per quantificare l'entità del contributo al mantenimento dei figli. Risultava, dai documenti prodotti, che ella percepisse circa 700 euro netti mensili. Risultava altresì che il marito fosse diventato, a seguito dell'uscita della moglie dalla società, socio unico e amministratore della Società Semplice Società Agricola Giovannini s.s., nonché socio al
60% e amministratore della G P snc che ha ad oggetto lavori agricoli per conto terzi e attività di autotrasporto. In base ai dati economici disponibili relativi alle società e alla posizione reddituale e debitoria personale del si disponeva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la Parte_1 somma di euro 400 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna. Si conferiva mandato al ctu dott.ssa di Persona_3 accertare l'effettiva capacità genitoriale delle parti, attese le gravi allegazioni del marito, disponendo altresì, contestualmente, un'indagine del Servizio Sociale sulle condizioni di vita dei minori, con accesso domiciliare e acquisizione di relazioni dal pediatra e dalle scuole, con mandato di monitoraggio da svolgere, per il momento, coordinandosi con il ctu, mentre erano in corso le operazioni peritali.
Con sentenza 2092/2023 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo con l'assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. pagina 3 di 9 Con relazione depositata il 10.1.2024 la dott.ssa dava indicazione per il mantenimento Per_3 dell'affido condiviso, il collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a lei della casa familiare, tempi di permanenza leggermente maggiori presso la madre, vigilanza del Servizio Sociale.
Il Giudice recepiva, con provvedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale, le conclusioni della ctu e, stante la difficoltà di determinare il reddito effettivo del in ragione dell'esigenza di Parte_1 quantificare il valore delle sue partecipazioni societarie, disponeva ctu, la quale, all'esito dell'analisi della documentazione necessaria, con relazione depositata il 5.6.2025, concludeva nel senso che nell'anno di imposta 2002 il avesse percepito un reddito netto annuo di euro 90.556,22, e Parte_1 nell'anno di imposta 2023 di euro 51.404,55. Nelle more della ctu, con relazione trasmessa l'1.10.2024 il Servizio Sociale riferiva che la madre segnalava l'improvviso mancato rispetto delle giornate di sua competenza e di contro il padre comunicava la non volontà, da parte dei bambini, di trascorrere del tempo con essa. Il padre riporta che sono i figli a non voler vedere la madre, afferma: “è giusto che si sappia quello che i bambini dicono da un anno”, spiegando che non si sentono accuditi e curati dalla madre, la quale, secondo il loro punto di vista, è sempre nervosa e da loro poche attenzioni. La madre, per contro, riporta che improvvisamente i figli hanno smesso di frequentarla, senza essere riusciti a dare una spiegazione per lei valida e lamenta l'impossibilità di avere un dialogo con loro, se non alla presenza del padre che, a suo dire, li influenza.
Il Servizio Sociale effettuava numerosi colloqui con i minori ed emergeva che i minori non vedono la madre dal mese di luglio 2024, per loro volontà. I bambini riferiscono di trovarsi bene a casa del padre dove ci sono anche i nonni paterni. Il Servizio Sociale attivava un intervento di educativa domiciliare presso il padre, e anche con funzione di sostegno alla madre, in previsione di riuscire a organizzare incontri madre-minori alla presenza dell'educatrice, cosa che in effetti riusciva a realizzarsi, ma che non dava esiti positivi, dato che i bambini restavano sulle loro posizioni di accusa alla madre di essersi comportata in modo aggressivo e di averli trascurati, quando stavano con lei, ed ella rifiutava tali affermazioni, non riconoscendosi nei racconti dei figli, che riteneva frutto di manipolazione da parte del padre e dei nonni paterni. La madre nella prima parte del 2025 intraprendeva una relazione con un nuovo compagno, dal quale nella primavera 2025 ha avuto una figlia;
tra fine giugno e inizio luglio 2025 ella ha altresì trasferito la propria residenza, sia di fatto che anagrafica, dalla casa familiare. Con l'ultima relazione del 18.6.2025 il Servizio Sociale riferiva, in particolare: Ad oggi, dunque, il rapporto madre-figli appare compromesso a causa delle narrazioni negative portate dai minori relative al periodo di convivenza esclusiva con la madre, avvenuto dopo la separazione dei genitori, e a causa del rifiuto degli stessi nella ripresa di una relazione con essa.
Anche il ruolo strategico, come figura neutra, che avrebbe potuto avere l'educatrice nella ripresa di un pagina 4 di 9 dialogo tra madre e minori, al momento è poco praticabile. Risulta pertanto fondamentale un lavoro di ascolto dei minori, affinché sia garantito loro uno spazio settimanale di accoglienza delle loro fatiche ed emozioni. Per quanto riguarda il monitoraggio del percorso psicologico del padre, chi scrive ha contattato lo psicoterapeuta nel maggio u.s., il quale ha informato di aver interrotto nei due mesi precedenti i colloqui, in quanto non ravvede ulteriori necessità di supporto e sostegno alla genitorialità. Dalla verifica con gli insegnanti della scuola frequentata da non emergono Per_1 elementi di preoccupazione rilevanti;
segnalano solamente una lieve flessione dal punto di vista didattico dopo il periodo pasquale, che comunque il coordinatore di classe ha evidenziato un calo del rendimento su tutta la sezione. In generale la scuola descrive come una ragazzina generosa, Per_1 altruista e accudente verso i compagni più in difficoltà. La scuola riferisce che la minore nei tre anni di frequenza scolastica è maturata e ha creato delle relazioni amicali positive. Gli insegnati riportano di avere poche informazioni circa la situazione familiare, la minore non parla della madre e durante
l'anno scolastico hanno avuto modo di incontrare solamente il padre quando va a prendere la figlia a scuola. La scuola aggiunge inoltre che negli anni, non sono mai emersi elementi tali che potessero essere ricondotti ad agiti maltrattanti da parte dei genitori, non sono a conoscenza però se più in profondità fossero presenti delle sofferenze, la minore, infatti non ha mai fatto accesso allo sportello di ascolto scolastico. Dalla verifica scolastica effettuata con gli insegnanti di , non Persona_2 emergono aggiornamenti significativi, le insegnanti descrivono il minore come un bambino estremamente socievole, nonostante emergano alcune difficoltà nell'aggregazione con i compagni a causa della distanza della scuola dalla casa familiare, ma le insegnanti riportano anche di non aver percepito il desiderio nel minore di passare il tempo libero con loro. La scuola riferisce che Per_2
, parla spesso con entusiasmo delle attività che svolge presso la casa familiare insieme al padre
[...]
e al nonno. Il minore ha un regolare andamento scolastico, appare tranquillo e sereno e anch'egli non parla della madre.
Alla luce di quanto sopra, così concludeva:
Alla luce dell'attuale situazione in relazione al rapporto madre-figli ed in particolare a fronte della sofferenza e rabbia portata dai minori e dal disinteresse manifestato dagli stessi rispetto alla possibilità di incontrare la madre, il Servizio ritiene opportuno proporre un intervento di supporto psicologico a favore dei minori. Tale supporto avrebbe l'obiettivo di offrire ai bambini strumenti emotivi ed evolutivi adeguati ad affrontare il proprio vissuto, al fine di tutelare il loro benessere e accompagnarli verso una forma di perdono del genitore, condizione necessaria per il proprio equilibrio. Infatti, secondo il punto di vista dell'equipe di progetto, in particolare della psicologa del
Consultorio, vi è il rischio che i minori restino imprigionati in dinamiche disfunzionali e venga pagina 5 di 9 compromessa la loro crescita emotiva e la capacità di costruire legami significativi in futuro.
Contestualmente, se da un lato, nel corso del tempo, la madre si è mostrata intenzionata ad attuare dei correttivi nel tentativo di recuperare il rapporto con i figli, dichiarando la propria disponibilità ad accettare le condizioni poste dagli stessi pur di continuare a far parte della loro vita, dall'altro lato, il suo porsi, in alcune occasioni, in una posizione di simmetria rispetto ad essi, ad esempio affermando
“non chiederò scusa per delle cose inventate”, rischia di ostacolare ulteriormente la ripresa di un dialogo. Nell'affrontare tali tematiche e nel rappresentare ai genitori l'opportunità di offrire ai minori il supporto psicologico sopra descritto, la madre ritiene possa essere elemento utile alla crescita dei propri figli, il padre al contrario non ritiene possa essere un aiuto per essi, in quanto crede e teme che possano svilupparsi in loro ulteriori problematiche emotive.
Nonostante la attuale situazione di crisi nei rapporti madre-figli, grazie all'intervento educativo del
Servizio Sociale la relazione viene mantenuta e la madre, in occasione dell'ultimo incontro organizzato dal Servizio, è apparsa adeguata nel suo approccio con i bambini. Non risulta che ella abbia assunto condotte ostative rispetto all'attuazione dell'affido condiviso, non essendo riscontrato quanto affermato dal padre circa il suo mancato rilascio del consenso ai documenti di identità per i figli validi per l'espatrio. Non vi sono, quindi, i presupposti per l'attribuzione al padre dell'affido esclusivo, dubitandosi, peraltro, che sia conforme all'interesse dei minori l'atteggiamento di rifiuto da lui assunto rispetto alla possibilità per loro di intraprendere un percorso di sostegno psicologico che li aiuti nel rapporto con la madre. Il collocamento dei figli, invece, va senz'altro disposto in via prevalente presso il padre, con conseguente assegnazione a lui della casa familiare e revoca dell'assegnazione alla madre, anche alla luce del fatto che ella se ne è allontanata. Dalla relazione del 5.6.2025 emerge altresì che ella era in attesa di un figlio dal nuovo compagno presso il quale si sarebbe trasferita, e che sarebbe nato pochi mesi fa, secondo quanto esposto dal padre in comparsa conclusionale. Allo stato non è possibile stilare un calendario degli incontri madre-figli, dal momento che i minori hanno ripetutamente e motivatamente espresso il loro rifiuto di frequentare la madre, ma va confermato il mandato al Servizio
Sociale di vigilanza e sostegno al nucleo familiare, anche attraverso interventi di supporto psicologico per i figli e di educativa domiciliare, finalizzato alla ripresa del rapporto madre-figli, con incontri inizialmente protetti che potranno poi essere resi liberi e ampliati fino a ricomprendere fine settimana alternato e un giorno infrasettimanale con pernottamento presso la madre, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno Natale con Capodanno e Pasqua con Pasquetta, nonché due settimane durante le vacanze estive da concordare fra le parti entro il 30.4 di ogni anno.
Circa le questioni economiche, osservato che la madre lavora part time a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa 1.000 euro netti al mese, e di recente ha un onere economico pagina 6 di 9 aggiuntivo rappresentato dal figlio appena nato, mentre il padre vive in una casa di proprietà e nell'anno di imposta 2002 ha percepito un reddito netto annuo di euro 90.556,22, e nell'anno di imposta 2023 di euro 51.404,55, tuttavia i figli stanno sempre col padre, sicchè la madre non li mantiene in via diretta, va posto a carico di lei, dal mese di agosto 2024, l'onere di contribuire al loro mantenimento ordinario con la somma di euro 100 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per il procedimento incidentale, nei valori medi per tutte le fasi e compresi fra medi e massimi per la fase istruttoria. Le spese della ctu relativa alla capacità genitoriale vanno compensate fra le parti, trattandosi di adempimento svolto nell'interesse dei minori, mentre le spese della ctu contabile vanno poste a carico del padre, dal momento che essa si è resa necessaria per ricostruire la sua situazione patrimoniale, con riferimento alla quale, peraltro, il ctu ha dovuto insistere e attendere molto tempo prima che egli fornisse tutta la documentazione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1 – dispone l'affido condiviso dei figli minori nata il [...] ed , nato il Per_1 Persona_2
26.05.2014, a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, per la durata di 24 mesi, di vigilare e sostenere il nucleo familiare, con colloqui periodici con genitori, figli, familiari e insegnanti, nonché attraverso interventi di supporto psicologico per i figli e di educativa domiciliare, finalizzato alla ripresa del rapporto madre-figli, con incontri inizialmente protetti che potranno poi essere resi liberi e ampliati fino a ricomprendere fine settimana alternato e un giorno infrasettimanale con pernottamento presso la madre. metà delle vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno Natale con Capodanno e Pasqua con Pasquetta, nonché due settimane durante le vacanze estive da concordare fra le parti entro il 30.4 di ogni anno;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 7 di 9 5 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, revoca l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), Via Persicetana n. 5/2;
6 – assegna al padre la casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), Via Persicetana n. 5/2;
7 – dispone che i figli stiano con la madre secondo quanto stabilito al punto 2;
8 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dal mese di agosto 2024 revoca l'obbligo a carico del padre di versare alla madre il contributo al mantenimento ordinario dei figli;
8 – dal mese di agosto 2024, pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 100 per ciascun figlio al padre, su conto corrente intestato al medesimo che le verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. pagina 8 di 9 Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico, salvo diversi accordi, è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso.
9 – pone in via definitiva a carico di entrambi i genitori in via solidale fra loro le spese della ctu sulla capacità genitoriale;
10 – pone in via definitiva a carico del padre le spese della ctu relativa ai suoi redditi, affidata alla dott.ssa Per_4
11 – condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese legali che liquida, anche per il procedimento incidentale, in euro 98 per spese, euro 8.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre;