TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 13872/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Cignitti avv. Gian Luca Cardarelli
e C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Sabrina Fasulo con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.2025 depositate il 3/13.2.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Roma, via Nicola Nisco n. 5, è assegnata (rectius, resta in godimento) al marito con quanto in essa contenuto, la moglie se ne è già allontanata portando via parte dei propri effetti personali;
provvederà ad asportare i restanti, nonché i suoi libri e i quadri dipinti dal proprio padre entro il 3 dicembre 2025; 3) il marito verserà un assegno mensile per il mantenimento della moglie di € 600,00 (seicento/00), già in corso da novembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge e da corrispondersi con le seguenti modalità: € 457,47 (quattrocentocinquantasette/47 - pari all'importo Cont della rata mensile di mutuo) direttamente alla banca mutuante – , che ha concesso il mutuo ipotecario gravante sull'immobile della signora sito in Palombara Sabina Parte_1
(Roma), via della Badiola 21, da versarsi entro la data di scadenza mensile della rata di mutuo;
€ 142,53 (centoquarantadue/53), oltre a quanto dovuto per rivalutazione Istat della somma di € 600,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla signora tramite bonifico bancario. Parte_1
Qualora, per qualsiasi ragione, il mutuo fosse estinto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il signor verserà alla signora l'intero Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento di € 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione come per legge, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
4) il signor verserà altresì alla moglie, Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio con lei convivente, maggiorenne non Per_1 autonomo economicamente, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), già in corso da novembre 2024, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014, tranne quelle universitarie, mediche non effettuate tramite S.S.N. e quelle per i trasporti pubblici che saranno integralmente a carico del padre;
5)il signor , entro il 1° maggio 2026, corrisponderà alla Parte_2 moglie la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), quale seconda e ultima tranche della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) concordata per la definizione dei loro rapporti patrimoniali conseguente allo scioglimento della comunione legale dei beni. La prima tranche è stata da lui già corrisposta;
6)l'autovettura Volkswagen Polo 1400 targata DR953JG, intestata al signor Parte_2
e fin qui utilizzata dalla signora verrà lasciata nella disponibilità del figlio Parte_1
e il padre provvederà, alla scadenza dell'attuale polizza assicurativa, a rinnovarla Per_1 periodicamente con estensione della garanzia per la r.c.a. alla c.d. “guida libera”;7) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto all'altro coniuge;
.” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n.00050, parte 2, serie A/02 dell'anno 2002)
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 3.11.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G.V.G. 13872/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Alessandra Cignitti avv. Gian Luca Cardarelli
e C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Sabrina Fasulo con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.2025 depositate il 3/13.2.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Roma, via Nicola Nisco n. 5, è assegnata (rectius, resta in godimento) al marito con quanto in essa contenuto, la moglie se ne è già allontanata portando via parte dei propri effetti personali;
provvederà ad asportare i restanti, nonché i suoi libri e i quadri dipinti dal proprio padre entro il 3 dicembre 2025; 3) il marito verserà un assegno mensile per il mantenimento della moglie di € 600,00 (seicento/00), già in corso da novembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge e da corrispondersi con le seguenti modalità: € 457,47 (quattrocentocinquantasette/47 - pari all'importo Cont della rata mensile di mutuo) direttamente alla banca mutuante – , che ha concesso il mutuo ipotecario gravante sull'immobile della signora sito in Palombara Sabina Parte_1
(Roma), via della Badiola 21, da versarsi entro la data di scadenza mensile della rata di mutuo;
€ 142,53 (centoquarantadue/53), oltre a quanto dovuto per rivalutazione Istat della somma di € 600,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese alla signora tramite bonifico bancario. Parte_1
Qualora, per qualsiasi ragione, il mutuo fosse estinto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il signor verserà alla signora l'intero Parte_2 Parte_1 assegno di mantenimento di € 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione come per legge, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
4) il signor verserà altresì alla moglie, Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio con lei convivente, maggiorenne non Per_1 autonomo economicamente, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), già in corso da novembre 2024, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014, tranne quelle universitarie, mediche non effettuate tramite S.S.N. e quelle per i trasporti pubblici che saranno integralmente a carico del padre;
5)il signor , entro il 1° maggio 2026, corrisponderà alla Parte_2 moglie la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), quale seconda e ultima tranche della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) concordata per la definizione dei loro rapporti patrimoniali conseguente allo scioglimento della comunione legale dei beni. La prima tranche è stata da lui già corrisposta;
6)l'autovettura Volkswagen Polo 1400 targata DR953JG, intestata al signor Parte_2
e fin qui utilizzata dalla signora verrà lasciata nella disponibilità del figlio Parte_1
e il padre provvederà, alla scadenza dell'attuale polizza assicurativa, a rinnovarla Per_1 periodicamente con estensione della garanzia per la r.c.a. alla c.d. “guida libera”;7) le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto all'altro coniuge;
.” e i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio n.00050, parte 2, serie A/02 dell'anno 2002)
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 3.11.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 3.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi