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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 40-1/ 2025
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
Marchiafava n.12, con dimora abituale e centro dei propri affari ed interessi principali in RI UL MA (Sa) alla via Contorno n.5, , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Parrella del Foro di Salerno,
, CodiceFiscale_2
RICORRENTE dato atto che il ricorso è stato formulato con l'ausilio del gestore OCC avv. Nicola Basile espone le RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 DEL RICORSO Con ricorso depositato in data 04.03.2025, , rappresentata la Parte_1 propria condizione di sovraindebitamento, ha chiesto ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. In particolare, il ricorrente ha precisato che il suo stato di sovraindebitamento trova origine in finanziamenti contratti per far fronte al pagamento delle imposte e tributi a carico personale e della propria ditta individuale, cessata nel 2022, nonché per soddisfare esigenze consumeristiche proprie e della propria famiglia. Il ricorrente ha affermato di avere debiti per euro 383.197,88 ( Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 294.685,81, INPS per euro 39.308,28, CREDEM per euro 14.296,74 e GO AT SPA per euro 34.907,05), di non godere di liquidità tali da poter fronteggiare la debitoria né di essere intestatario di alcun bene immobile o mobile registrato. Lo stesso precisa però di risultare intestatario del 100% delle quote sociali della società di cui è Controparte_1 amministratore, percependo per tale carica uno stipendio netto di circa € 750,00.
1.2 DELLA COMPETENZA In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che il ricorrente risiede in Salerno (SA), Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno.
1.3 ESAME DELLA DOMANDA DEL RICORRENTE La domanda proposta da si presenta ammissibile e fondata. Parte_1
La stessa è stata formulata dal debitore, patrocinato da un legale, con l'assistenza dell'OCC, come richiesto in rito dall'art. 269 CCII. La domanda è accompagnata dalla relazione del gestore che descrive puntualmente la situazione economico-patrimoniale del debitore e le cause dell'indebitamento, nonché la diligenza del ricorrente nell'assumere le obbligazioni contratte. Gli oneri documentali risultano assolti. L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei “sovraindebitati” si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del Codice e, in base all'art. 39 CCII, il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:
-documento di riconoscimento dell'istante
-procura
-autodichiarazione rette universitarie Persona_1
Persona_2
-Finanziamento Auto
-Prestito
[...]
Parte_2
-elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
-visura storica msconsulting
-cedolini amministratore
-dichiarazioni dei redditi 2019-2023
-autocertificazione stato di famiglia -dichiarazione redditi 24 e dichiarzione irap 24 relativa alla società
CP_2
-Precisazione credito Agenzia Riscossione
-precisazione credito inps
-precisazione credito GO AT
-precisazione credito
[...]
Parte_3
Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e quindi idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII. L'OCC, poi, ha espressamente manifestato una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. La relazione dell'OCC ha descritto anche la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, evidenziando l'assenza di consistenze immobiliari in capo al ricorrente e la titolarità della sola partecipazione totalitaria nella società
Tale partecipazione, a giudizio del gestore, avrebbe un Controparte_3 limitato valore economico, per lo più rappresentato dallo stipendio percepito a titolo di amministratore da parte del ricorrente, che unica utilità riferibile al sig. Parte_1 verrebbe messa a disposizione della procedura.
5. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA In diritto, in sintesi estrema, si deve rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start- up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.
cessata la propria attività imprenditoriale, nelle forme della ditta Parte_1 individuale, nel 2022 è un soggetto non sottoponibile alla liquidazione giudiziale. La condizione di sovraindebitamento risulta riscontrabile in ragione della inadeguatezza dell'attivo disponibile, costituito dalla sola partecipazione nella società nonché dall'esiguo stipendio di circa 750,00 euro Controparte_3 percepito in qualità di amministratore della detta società a fronteggiare la complessiva debitoria di € 383.197,88.
6.IL PIANO LIQUIDATORIO Va precisato che il piano di liquidazione ipotizzato nella relazione e nel ricorso prevede l'attribuzione della sola utilità riferibile al ricorrente: lo stipendio percepito in qualità di amministratore. Tale retribuzione pari a circa 750 euro mensili verrebbe corrisposta nella sua quasi totalità, ovvero nella misura di euro 700,00, in considerazione del fatto che le spese necessarie al sostentamento familiare pari a circa 900,00 euro mensili saranno per lo più affrontate dalla di lui moglie, sig.ra
(insegnante). Persona_2
Tale piano liquidatorio evidentemente potrà subire variazioni, in corso di procedura, in ragione di eventuali futuri cespiti o maggiori entrate conseguite dal debitore nonché di una più puntuale valutazione della quota societaria di cui lo stesso debitore è titolare.
7. CONCLUSIONI Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:
- la sussistenza della competenza territoriale;
- la qualificazione dell'istante soggetto sovraindebitato;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore;
- la completezza della domanda di liquidazione controllata;
- la sussistenza dell'attestazione dell'OCC circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
- l'avvenuta comunicazione ex art. 269 comma 3 CCII ad opera dell'OCC all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
letto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di , Parte_1 nato a [...] l'[...], residente in [...], con dimora abituale e centro dei propri affari ed interessi principali in RI UL MA (Sa) alla via Contorno n.5, ; CodiceFiscale_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Giuseppina Valiante;
3. NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, letta b) CCII, l'O.C.C. che ha assistito il ricorrente, in persona del dott. NICOLA BASILE;
4. PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
5. PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
6. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
8. DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
12. DETERMINA in € 700,00 la somma mensile, salvo variazione reddituali, che dovrà in media essere messa a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla predisposizione del riparto finale;
13. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
15. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
17. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
20. INVITA il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da
€ 52.000,00 a € 260.000,00 del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
21. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
22. ORDINA al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
23. ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
24. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
25. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
26. DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
27. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
28. DISPONE che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII, che richiama l'art. 45 CCII;
29. DISPONE che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
30. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
31. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65 CCII, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
32. DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al Parte_ liquidatore nominato, al gestore ed al referente OCC.
Salerno, 04.12.2025 Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
Marchiafava n.12, con dimora abituale e centro dei propri affari ed interessi principali in RI UL MA (Sa) alla via Contorno n.5, , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Parrella del Foro di Salerno,
, CodiceFiscale_2
RICORRENTE dato atto che il ricorso è stato formulato con l'ausilio del gestore OCC avv. Nicola Basile espone le RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 DEL RICORSO Con ricorso depositato in data 04.03.2025, , rappresentata la Parte_1 propria condizione di sovraindebitamento, ha chiesto ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. In particolare, il ricorrente ha precisato che il suo stato di sovraindebitamento trova origine in finanziamenti contratti per far fronte al pagamento delle imposte e tributi a carico personale e della propria ditta individuale, cessata nel 2022, nonché per soddisfare esigenze consumeristiche proprie e della propria famiglia. Il ricorrente ha affermato di avere debiti per euro 383.197,88 ( Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 294.685,81, INPS per euro 39.308,28, CREDEM per euro 14.296,74 e GO AT SPA per euro 34.907,05), di non godere di liquidità tali da poter fronteggiare la debitoria né di essere intestatario di alcun bene immobile o mobile registrato. Lo stesso precisa però di risultare intestatario del 100% delle quote sociali della società di cui è Controparte_1 amministratore, percependo per tale carica uno stipendio netto di circa € 750,00.
1.2 DELLA COMPETENZA In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che il ricorrente risiede in Salerno (SA), Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Salerno.
1.3 ESAME DELLA DOMANDA DEL RICORRENTE La domanda proposta da si presenta ammissibile e fondata. Parte_1
La stessa è stata formulata dal debitore, patrocinato da un legale, con l'assistenza dell'OCC, come richiesto in rito dall'art. 269 CCII. La domanda è accompagnata dalla relazione del gestore che descrive puntualmente la situazione economico-patrimoniale del debitore e le cause dell'indebitamento, nonché la diligenza del ricorrente nell'assumere le obbligazioni contratte. Gli oneri documentali risultano assolti. L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei “sovraindebitati” si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del Codice e, in base all'art. 39 CCII, il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:
-documento di riconoscimento dell'istante
-procura
-autodichiarazione rette universitarie Persona_1
Persona_2
-Finanziamento Auto
-Prestito
[...]
Parte_2
-elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
-visura storica msconsulting
-cedolini amministratore
-dichiarazioni dei redditi 2019-2023
-autocertificazione stato di famiglia -dichiarazione redditi 24 e dichiarzione irap 24 relativa alla società
CP_2
-Precisazione credito Agenzia Riscossione
-precisazione credito inps
-precisazione credito GO AT
-precisazione credito
[...]
Parte_3
Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e quindi idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII. L'OCC, poi, ha espressamente manifestato una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. La relazione dell'OCC ha descritto anche la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, evidenziando l'assenza di consistenze immobiliari in capo al ricorrente e la titolarità della sola partecipazione totalitaria nella società
Tale partecipazione, a giudizio del gestore, avrebbe un Controparte_3 limitato valore economico, per lo più rappresentato dallo stipendio percepito a titolo di amministratore da parte del ricorrente, che unica utilità riferibile al sig. Parte_1 verrebbe messa a disposizione della procedura.
5. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA In diritto, in sintesi estrema, si deve rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start- up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.
cessata la propria attività imprenditoriale, nelle forme della ditta Parte_1 individuale, nel 2022 è un soggetto non sottoponibile alla liquidazione giudiziale. La condizione di sovraindebitamento risulta riscontrabile in ragione della inadeguatezza dell'attivo disponibile, costituito dalla sola partecipazione nella società nonché dall'esiguo stipendio di circa 750,00 euro Controparte_3 percepito in qualità di amministratore della detta società a fronteggiare la complessiva debitoria di € 383.197,88.
6.IL PIANO LIQUIDATORIO Va precisato che il piano di liquidazione ipotizzato nella relazione e nel ricorso prevede l'attribuzione della sola utilità riferibile al ricorrente: lo stipendio percepito in qualità di amministratore. Tale retribuzione pari a circa 750 euro mensili verrebbe corrisposta nella sua quasi totalità, ovvero nella misura di euro 700,00, in considerazione del fatto che le spese necessarie al sostentamento familiare pari a circa 900,00 euro mensili saranno per lo più affrontate dalla di lui moglie, sig.ra
(insegnante). Persona_2
Tale piano liquidatorio evidentemente potrà subire variazioni, in corso di procedura, in ragione di eventuali futuri cespiti o maggiori entrate conseguite dal debitore nonché di una più puntuale valutazione della quota societaria di cui lo stesso debitore è titolare.
7. CONCLUSIONI Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:
- la sussistenza della competenza territoriale;
- la qualificazione dell'istante soggetto sovraindebitato;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore;
- la completezza della domanda di liquidazione controllata;
- la sussistenza dell'attestazione dell'OCC circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
- l'avvenuta comunicazione ex art. 269 comma 3 CCII ad opera dell'OCC all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
letto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di , Parte_1 nato a [...] l'[...], residente in [...], con dimora abituale e centro dei propri affari ed interessi principali in RI UL MA (Sa) alla via Contorno n.5, ; CodiceFiscale_1
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Giuseppina Valiante;
3. NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, letta b) CCII, l'O.C.C. che ha assistito il ricorrente, in persona del dott. NICOLA BASILE;
4. PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
5. PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
6. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
7. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
8. DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
9. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
11. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
12. DETERMINA in € 700,00 la somma mensile, salvo variazione reddituali, che dovrà in media essere messa a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla predisposizione del riparto finale;
13. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
15. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
16. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
17. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
18. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
20. INVITA il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da
€ 52.000,00 a € 260.000,00 del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
21. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
22. ORDINA al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
23. ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
24. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
25. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
26. DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
27. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
28. DISPONE che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII, che richiama l'art. 45 CCII;
29. DISPONE che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
30. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
31. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65 CCII, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
32. DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al Parte_ liquidatore nominato, al gestore ed al referente OCC.
Salerno, 04.12.2025 Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Giuseppina Valiante