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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Corletto Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Riccardo Martinella presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Fiume, 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CHIEDONO all'On.le Tribunale di Verbania di voler accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 - Disporre l'affidamento delle figlie minorenni , nata a Bagno a [...]_1
(FI), il 06.11.2017, codice fiscale , , nata a [...], il C.F._3 Parte_2
07.02.2020, codice fiscale ed , nata a [...], il C.F._4 Parte_3
07.02.2020, codice fiscale , in via esclusiva alla madre, con collocazione C.F._5 stabile presso la medesima, così come disposto con provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
02.10.2024 e residenza a fini amministrativi ed anagrafici presso la madre;
- Disporre che il padre, sig. , nato a [...], il Controparte_1
Part 27.08.1988, codice fiscale terrà con sé le figlie , ed (i) C.F._6 Per_1 Pt_3
a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18:30 sino alla domenica sera alle ore 20:00, con somministrazione della cena, allorquando le riaccompagnerà presso la madre (ii) un pomeriggio alla settimana, nella giornata del martedì dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza del padre, (iii) due pomeriggi la settimana, nelle giornate del martedì e del mercoledì, dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì e giovedì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza della madre;
eventuali ulteriori giorni di visita da parte del padre potranno essere concordati tra le parti;
Di contro, negli altri giorni, le bambine staranno con la madre.
- Porre in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento delle tre figlie la somma mensile di € 825,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente indicizzabile secondo ISTAT.
- Il sig. rifonderà alla sig.ra la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive, CP_1 Pt_1 mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie da sostenersi per le figlie, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e COA Verbania;
- Gli assegni familiari/assegno unico o l'equipollente erogato dal sistema svizzero, saranno percepiti integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
- Quanto ai periodi feriali e festivi, disporre (i) che le figlie minorenni trascorreranno le festività natalizie (Natale e S. Stefano), pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché il giorno del compleanno di ciascuna delle piccole, in via alternata, di anno in anno, con ciascun genitore, (ferma restando la possibilità per l'altro genitore di incontrare le figlie nelle stesse giornate per un breve saluto ed augurio), (ii) che ciascun genitore avrà facoltà di andare in vacanza durante le ferie estive pagina 2 di 7 portando con sé le figlie per un periodo di 10 giorni anche consecutivi da comunicarsi entro la metà del mese di maggio di ciascun anno;
- I genitori prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto, nonché all'espatrio delle figlie minorenni, anche con l'utilizzo di navi e/o aeromobili, senza ulteriori autorizzazioni.
- Spese integralmente compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno intrattenuto una relazione affettiva, sfociata in Parte_1 Controparte_1 convivenza more uxorio, durante la quale sono nate il 6.11.2017, e le Persona_1 gemelle e il 7.2.2020. Parte_2 Parte_3
2. La ricorrente, col ricorso introduttivo del giudizio, pur rappresentando i maltrattamenti subiti dall'ex compagno, trasfusi nella denuncia-querela del 2.9.2023, integrata il 22.11.2023, il 15.12.2023 e il
16.1.2024, ha concluso per l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi, rimettendosi “… alla più prudente valutazione dell'On.le Tribunale adito in merito all'idoneità genitoriale del sig.
”. CP_1
Ha, in particolare, descritto una serie di episodi, collocati tra il settembre 2020 (allorchè vivevano in
Toscana) sino al gennaio 2024, quando la convivenza era cessata dal precedente maggio 2023, contrassegnati da minacce, ingiurie, offese, violenza sulle cose;
tutti sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria penale nell'ambito del procedimento n. 2484/2023 RGNR, conclusosi con la richiesta del
PM di rinvio a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 571 commi 1 e 2 e di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p..
3. Il resistente, contestando i fatti addebitatigli, ha, allo stesso modo, concluso per l'affido condiviso delle bambine ad entrambi i genitori.
4. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 3.10.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile presso la medesima;
presa in carico della primogenita nata il Persona_1
6.11.2017, da parte del Servizio di NPI per verificarne lo stato psico-fisico, l'eventuale presenza di malessere/disagio e le cause, al fine delle migliori determinazioni nel suo esclusivo interesse;
disciplina del diritto di visita del padre, con facoltà per lo stesso di tenerle con sè secondo quanto indicato dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso;
obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 825,00 (€ 275,00 per ognuna), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
4.1. A fondamento della decisione è stato, testualmente, osservato: “… Al fine che rileva nella presente pagina 3 di 7 sede, versati in atti sono:
- i messaggi inviati dal resistente alla ricorrente, contenenti insulti e minacce (doc. 6 ric.);
- l'annotazione di P.G. inerente l'intervento dei Carabinieri di Cannobio del 16.6.2022, alle ore 2,40, quando si erano recati presso l'abitazione della coppia a seguito di chiamata della;
in tale Pt_1 circostanza, sopraggiunti allorchè il litigio tra i due era sedato, due bambine erano state rivenute in camera da letto a guardare un cartone animato e un'altra che dormiva in braccio alla madre;
all'esterno della porta d'ingresso vi erano oggetti e indumenti, avendo ammesso, il , CP_1 di averli lanciati sul balcone, con l'intenzione di mandare via di casa la donna;
- l'annotazione di PG del 16.12.2023, in ordine all'intervento del giorno prima del 15.12.2023, allorchè i Carabinieri della Stazione di Cannobio, sopraggiunti a casa del , vi CP_1 avevano rivenuto la e la madre del primo che urlavano e litigano fuori dell'abitazione, Pt_1 mentre le bambine erano in casa;
rifiutandosi la seconda di consegnarle alla madre, a cui insaputa, su incarico del padre, erano state prelevate anticipatamente dalla scuola;
- il verbale SIT di vicina di casa del , che era intervenuta il Persona_2 CP_1 giorno precedente, il 14.1.2024, perché aveva udito il pianto delle bambine e le urla della madre -a dire della quale l'ex compagno l'aveva colpita con una spallata (integrazione querela del 14.1.2024)- redarguendo i genitori “ ”, anche se al suo arrivo non stavano litigando, Parte_4 ma sicuramente prima avevano litigato.
Lo stesso resistente ha ammesso di avere avuto reazioni eccessive (seppure indicate come conseguenza delle lamentale e delle provocazioni ricevute) e di avere attaccato con epiteti e improperi l'ex compagna.
Ebbene, indipendentemente dall'esito del processo penale, al fine che occupa dell'adozione dei provvedimenti inerenti la prole, le circostanze indicate, fatte di liti e violenza verbale e sulle cose alla presenza delle figlie minori, esclude l'affido condiviso.
L'art. 337 ter c.c. inerente i “Provvedimenti riguardo ai figli” prevede che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, residuale, invece, l'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. L'affidamento esclusivo della prole minorenne rappresenta la forma di affidamento residuale, da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Esso si pone come necessario quando la conflittualità genitoriale degeneri in comportamenti violenti di un genitore nei confronti dell'altro di cui il minore sia involontario spettatore. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la pagina 4 di 7 lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014) descrive la violenza domestica e dispone, all'art. 31, che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
La stessa riforma cd. Cartabia, poi, contiene un impianto normativo volto a evitare i fenomeni cd. di vittimizzazione secondaria (artt. 473bis.40 e ss c.p.c.).
Pur indicato il profondo affetto nutrito dal nei riguardi delle figlie (come allegato CP_1 dalla stessa ricorrente, che, infatti, ha concluso per l'affido condiviso) avere esposto le figlie, della tenerissima età di 7 e 4 anni, a scenate e litigi, contrassegnate da violenza verbale e sulle cose, con il coinvolgimento delle , integra violenza domestica e impone l'affido esclusivo delle minori alla Pt_5 mamma, presso cui vanno stabilmente collocate.
Il disagio (incubi notturni) manifestato dalla primogenita impone la presa in carico della Per_1 stessa da parte del SNPI, per verificarne il benessere psico-fisico (il resistente, quanto alla necessità, prospettata dalla ricorrente, di rivolgersi ad uno psicologo, ha manifestato la propria disponibilità, per il bene della figlia;
ben potranno, quindi, i genitori, avvalersi di professionista privato, che, in ogni caso, sarà richiesto di relazionare al tribunale).
La forte conflittualità tra le parti (esclusa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare, stante il divieto di cui all'art. 473bis.42 c.p.c.) non preclude che ciascuna intraprenda in proprio un percorso psicologico (la ricorrente ha assunto di essersi già rivolta ad uno psicologo).
Il diritto di visita del resistente, allo stato, in mancanza di riscontri oggettivi delle ripercussioni del contengo descritto sulle figlie minori, va disciplinato secondo quanto indicato dalla ricorrente nel ricorso, tenuto conto della possibilità per la stessa, occupata in un lavoro stagionale, di attendere in prima persona alla cura delle figlie.
Quanto, infine, alle statuizioni economiche, tenuto conto del lavoro stagionale della ricorrente, della tenera età delle figlie minori, della stabile occupazione del resistente, va ritenuto equo porre a carico del medesimo, salve le migliori determinazioni all'esito del giudizio, un contributo perequativo al mantenimento delle figlie di € 825,00 (€ 275,00 per ciascuna figlia) -in linea con quanto dallo stesso versato a gennaio e febbraio 2024 di € 800,00- annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
L'assegno unico, per come concluso dallo stesso resistente, va disposto venga percepito per intero dalla ricorrente. …”. pagina 5 di 7 5. In corso di giudizio, è emerso che per la figlia minore non sono stati Persona_1 rintracciati “… aspetti emotivi di rilevanza clinica;
la minore presenta risorse interne e anche ambientali che stanno componendo un buon adattamento ad un evento di vita traumatico. …”
(relazione NPI a firma della dott.ssa e della dott.ssa datata 13.5.2025). Per_3 Persona_4
6. Il procedimento penale a carico del resistente, poi, è stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione (doc. 27 ric.).
7. Le parti, infine, hanno rassegnato conclusioni congiunte in conformità al contenuto dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. richiamata.
8. I dati indicati, la conflittualità ancora presente nella coppia genitoriale, sfociante in comunicazione disfunzionale (cfr. relazione NPI cit.), giustificano, per i motivi già testualmente richiamati, la deroga all'affido condiviso e la conferma di quanto già statuito in via provvisoria e urgente il 3.10.2024.
8.1. Va reiterato, inoltre, l'invito ai genitori di intraprendere percorsi psicologici individuali e di supporto alla genitorialità, tesi all'adozione di una comunicazione funzionale al benessere delle figlie.
9. Anche sotto il profilo economico, meritano conferma le previsioni già adottate.
9.1. All'affido esclusivo delle minori alla madre, segue, ex art. 6 comma 4 D. Lgsl. 230/2021, il diritto della stessa alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico.
10. Spese processuali compensate, come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile e residenza a fini amministrativi ed anagrafici presso la medesima;
- dispone che il padre tenga con sé le figlie (i) a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18:30 sino alla domenica sera alle ore 20:00, con somministrazione della cena, allorquando le riaccompagnerà presso la madre (ii) un pomeriggio alla settimana, nella giornata del martedì dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza del padre, (iii) due pomeriggi la settimana, nelle giornate del martedì e del mercoledì, dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì e giovedì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza della madre;
eventuali ulteriori giorni di visita da parte del padre potranno essere concordati tra le parti;
pagina 6 di 7 di contro, negli altri giorni, le bambine staranno con la madre;
nei periodi feriali e festivi, (i) le figlie trascorreranno le festività natalizie (Natale e S. Stefano), pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché il giorno del compleanno di ciascuna delle piccole, in via alternata, di anno in anno, con ciascun genitore, (ferma restando la possibilità per l'altro genitore di incontrare le figlie nelle stesse giornate per un breve saluto ed augurio), (ii) che ciascun genitore avrà facoltà di andare in vacanza durante le ferie estive portando con sé le figlie per un periodo di 10 giorni anche consecutivi da comunicarsi entro la metà del mese di maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 825,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente indicizzabile secondo ISTAT;
oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive, mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie da sostenersi per le figlie, secondo il protocollo d'intesa in uso all'intestato ufficio;
- dispone che la madre percepisca per interno l'assegno unico per le figlie.
Spese processuali integralmente compensate
Così deciso in Verbania in data 11.12.2025
Il giudice rel dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Corletto Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Riccardo Martinella presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Fiume, 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CHIEDONO all'On.le Tribunale di Verbania di voler accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 - Disporre l'affidamento delle figlie minorenni , nata a Bagno a [...]_1
(FI), il 06.11.2017, codice fiscale , , nata a [...], il C.F._3 Parte_2
07.02.2020, codice fiscale ed , nata a [...], il C.F._4 Parte_3
07.02.2020, codice fiscale , in via esclusiva alla madre, con collocazione C.F._5 stabile presso la medesima, così come disposto con provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
02.10.2024 e residenza a fini amministrativi ed anagrafici presso la madre;
- Disporre che il padre, sig. , nato a [...], il Controparte_1
Part 27.08.1988, codice fiscale terrà con sé le figlie , ed (i) C.F._6 Per_1 Pt_3
a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18:30 sino alla domenica sera alle ore 20:00, con somministrazione della cena, allorquando le riaccompagnerà presso la madre (ii) un pomeriggio alla settimana, nella giornata del martedì dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza del padre, (iii) due pomeriggi la settimana, nelle giornate del martedì e del mercoledì, dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì e giovedì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza della madre;
eventuali ulteriori giorni di visita da parte del padre potranno essere concordati tra le parti;
Di contro, negli altri giorni, le bambine staranno con la madre.
- Porre in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento delle tre figlie la somma mensile di € 825,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente indicizzabile secondo ISTAT.
- Il sig. rifonderà alla sig.ra la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive, CP_1 Pt_1 mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie da sostenersi per le figlie, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e COA Verbania;
- Gli assegni familiari/assegno unico o l'equipollente erogato dal sistema svizzero, saranno percepiti integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
- Quanto ai periodi feriali e festivi, disporre (i) che le figlie minorenni trascorreranno le festività natalizie (Natale e S. Stefano), pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché il giorno del compleanno di ciascuna delle piccole, in via alternata, di anno in anno, con ciascun genitore, (ferma restando la possibilità per l'altro genitore di incontrare le figlie nelle stesse giornate per un breve saluto ed augurio), (ii) che ciascun genitore avrà facoltà di andare in vacanza durante le ferie estive pagina 2 di 7 portando con sé le figlie per un periodo di 10 giorni anche consecutivi da comunicarsi entro la metà del mese di maggio di ciascun anno;
- I genitori prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto, nonché all'espatrio delle figlie minorenni, anche con l'utilizzo di navi e/o aeromobili, senza ulteriori autorizzazioni.
- Spese integralmente compensate tra le parti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno intrattenuto una relazione affettiva, sfociata in Parte_1 Controparte_1 convivenza more uxorio, durante la quale sono nate il 6.11.2017, e le Persona_1 gemelle e il 7.2.2020. Parte_2 Parte_3
2. La ricorrente, col ricorso introduttivo del giudizio, pur rappresentando i maltrattamenti subiti dall'ex compagno, trasfusi nella denuncia-querela del 2.9.2023, integrata il 22.11.2023, il 15.12.2023 e il
16.1.2024, ha concluso per l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi, rimettendosi “… alla più prudente valutazione dell'On.le Tribunale adito in merito all'idoneità genitoriale del sig.
”. CP_1
Ha, in particolare, descritto una serie di episodi, collocati tra il settembre 2020 (allorchè vivevano in
Toscana) sino al gennaio 2024, quando la convivenza era cessata dal precedente maggio 2023, contrassegnati da minacce, ingiurie, offese, violenza sulle cose;
tutti sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria penale nell'ambito del procedimento n. 2484/2023 RGNR, conclusosi con la richiesta del
PM di rinvio a giudizio per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 571 commi 1 e 2 e di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p..
3. Il resistente, contestando i fatti addebitatigli, ha, allo stesso modo, concluso per l'affido condiviso delle bambine ad entrambi i genitori.
4. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 3.10.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile presso la medesima;
presa in carico della primogenita nata il Persona_1
6.11.2017, da parte del Servizio di NPI per verificarne lo stato psico-fisico, l'eventuale presenza di malessere/disagio e le cause, al fine delle migliori determinazioni nel suo esclusivo interesse;
disciplina del diritto di visita del padre, con facoltà per lo stesso di tenerle con sè secondo quanto indicato dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso;
obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 825,00 (€ 275,00 per ognuna), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
4.1. A fondamento della decisione è stato, testualmente, osservato: “… Al fine che rileva nella presente pagina 3 di 7 sede, versati in atti sono:
- i messaggi inviati dal resistente alla ricorrente, contenenti insulti e minacce (doc. 6 ric.);
- l'annotazione di P.G. inerente l'intervento dei Carabinieri di Cannobio del 16.6.2022, alle ore 2,40, quando si erano recati presso l'abitazione della coppia a seguito di chiamata della;
in tale Pt_1 circostanza, sopraggiunti allorchè il litigio tra i due era sedato, due bambine erano state rivenute in camera da letto a guardare un cartone animato e un'altra che dormiva in braccio alla madre;
all'esterno della porta d'ingresso vi erano oggetti e indumenti, avendo ammesso, il , CP_1 di averli lanciati sul balcone, con l'intenzione di mandare via di casa la donna;
- l'annotazione di PG del 16.12.2023, in ordine all'intervento del giorno prima del 15.12.2023, allorchè i Carabinieri della Stazione di Cannobio, sopraggiunti a casa del , vi CP_1 avevano rivenuto la e la madre del primo che urlavano e litigano fuori dell'abitazione, Pt_1 mentre le bambine erano in casa;
rifiutandosi la seconda di consegnarle alla madre, a cui insaputa, su incarico del padre, erano state prelevate anticipatamente dalla scuola;
- il verbale SIT di vicina di casa del , che era intervenuta il Persona_2 CP_1 giorno precedente, il 14.1.2024, perché aveva udito il pianto delle bambine e le urla della madre -a dire della quale l'ex compagno l'aveva colpita con una spallata (integrazione querela del 14.1.2024)- redarguendo i genitori “ ”, anche se al suo arrivo non stavano litigando, Parte_4 ma sicuramente prima avevano litigato.
Lo stesso resistente ha ammesso di avere avuto reazioni eccessive (seppure indicate come conseguenza delle lamentale e delle provocazioni ricevute) e di avere attaccato con epiteti e improperi l'ex compagna.
Ebbene, indipendentemente dall'esito del processo penale, al fine che occupa dell'adozione dei provvedimenti inerenti la prole, le circostanze indicate, fatte di liti e violenza verbale e sulle cose alla presenza delle figlie minori, esclude l'affido condiviso.
L'art. 337 ter c.c. inerente i “Provvedimenti riguardo ai figli” prevede che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, residuale, invece, l'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. L'affidamento esclusivo della prole minorenne rappresenta la forma di affidamento residuale, da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Esso si pone come necessario quando la conflittualità genitoriale degeneri in comportamenti violenti di un genitore nei confronti dell'altro di cui il minore sia involontario spettatore. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la pagina 4 di 7 lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014) descrive la violenza domestica e dispone, all'art. 31, che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.
La stessa riforma cd. Cartabia, poi, contiene un impianto normativo volto a evitare i fenomeni cd. di vittimizzazione secondaria (artt. 473bis.40 e ss c.p.c.).
Pur indicato il profondo affetto nutrito dal nei riguardi delle figlie (come allegato CP_1 dalla stessa ricorrente, che, infatti, ha concluso per l'affido condiviso) avere esposto le figlie, della tenerissima età di 7 e 4 anni, a scenate e litigi, contrassegnate da violenza verbale e sulle cose, con il coinvolgimento delle , integra violenza domestica e impone l'affido esclusivo delle minori alla Pt_5 mamma, presso cui vanno stabilmente collocate.
Il disagio (incubi notturni) manifestato dalla primogenita impone la presa in carico della Per_1 stessa da parte del SNPI, per verificarne il benessere psico-fisico (il resistente, quanto alla necessità, prospettata dalla ricorrente, di rivolgersi ad uno psicologo, ha manifestato la propria disponibilità, per il bene della figlia;
ben potranno, quindi, i genitori, avvalersi di professionista privato, che, in ogni caso, sarà richiesto di relazionare al tribunale).
La forte conflittualità tra le parti (esclusa la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare, stante il divieto di cui all'art. 473bis.42 c.p.c.) non preclude che ciascuna intraprenda in proprio un percorso psicologico (la ricorrente ha assunto di essersi già rivolta ad uno psicologo).
Il diritto di visita del resistente, allo stato, in mancanza di riscontri oggettivi delle ripercussioni del contengo descritto sulle figlie minori, va disciplinato secondo quanto indicato dalla ricorrente nel ricorso, tenuto conto della possibilità per la stessa, occupata in un lavoro stagionale, di attendere in prima persona alla cura delle figlie.
Quanto, infine, alle statuizioni economiche, tenuto conto del lavoro stagionale della ricorrente, della tenera età delle figlie minori, della stabile occupazione del resistente, va ritenuto equo porre a carico del medesimo, salve le migliori determinazioni all'esito del giudizio, un contributo perequativo al mantenimento delle figlie di € 825,00 (€ 275,00 per ciascuna figlia) -in linea con quanto dallo stesso versato a gennaio e febbraio 2024 di € 800,00- annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
L'assegno unico, per come concluso dallo stesso resistente, va disposto venga percepito per intero dalla ricorrente. …”. pagina 5 di 7 5. In corso di giudizio, è emerso che per la figlia minore non sono stati Persona_1 rintracciati “… aspetti emotivi di rilevanza clinica;
la minore presenta risorse interne e anche ambientali che stanno componendo un buon adattamento ad un evento di vita traumatico. …”
(relazione NPI a firma della dott.ssa e della dott.ssa datata 13.5.2025). Per_3 Persona_4
6. Il procedimento penale a carico del resistente, poi, è stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione (doc. 27 ric.).
7. Le parti, infine, hanno rassegnato conclusioni congiunte in conformità al contenuto dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. richiamata.
8. I dati indicati, la conflittualità ancora presente nella coppia genitoriale, sfociante in comunicazione disfunzionale (cfr. relazione NPI cit.), giustificano, per i motivi già testualmente richiamati, la deroga all'affido condiviso e la conferma di quanto già statuito in via provvisoria e urgente il 3.10.2024.
8.1. Va reiterato, inoltre, l'invito ai genitori di intraprendere percorsi psicologici individuali e di supporto alla genitorialità, tesi all'adozione di una comunicazione funzionale al benessere delle figlie.
9. Anche sotto il profilo economico, meritano conferma le previsioni già adottate.
9.1. All'affido esclusivo delle minori alla madre, segue, ex art. 6 comma 4 D. Lgsl. 230/2021, il diritto della stessa alla percezione in via esclusiva dell'assegno unico.
10. Spese processuali compensate, come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile e residenza a fini amministrativi ed anagrafici presso la medesima;
- dispone che il padre tenga con sé le figlie (i) a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18:30 sino alla domenica sera alle ore 20:00, con somministrazione della cena, allorquando le riaccompagnerà presso la madre (ii) un pomeriggio alla settimana, nella giornata del martedì dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza del padre, (iii) due pomeriggi la settimana, nelle giornate del martedì e del mercoledì, dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita dalla scuola/asilo, con pernottamento e sino al mercoledì e giovedì mattina, allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola/asilo, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza della madre;
eventuali ulteriori giorni di visita da parte del padre potranno essere concordati tra le parti;
pagina 6 di 7 di contro, negli altri giorni, le bambine staranno con la madre;
nei periodi feriali e festivi, (i) le figlie trascorreranno le festività natalizie (Natale e S. Stefano), pasquali (Pasqua e lunedì dell'Angelo), nonché il giorno del compleanno di ciascuna delle piccole, in via alternata, di anno in anno, con ciascun genitore, (ferma restando la possibilità per l'altro genitore di incontrare le figlie nelle stesse giornate per un breve saluto ed augurio), (ii) che ciascun genitore avrà facoltà di andare in vacanza durante le ferie estive portando con sé le figlie per un periodo di 10 giorni anche consecutivi da comunicarsi entro la metà del mese di maggio di ciascun anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 825,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente indicizzabile secondo ISTAT;
oltre al 50% delle spese scolastiche, sportive, mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie da sostenersi per le figlie, secondo il protocollo d'intesa in uso all'intestato ufficio;
- dispone che la madre percepisca per interno l'assegno unico per le figlie.
Spese processuali integralmente compensate
Così deciso in Verbania in data 11.12.2025
Il giudice rel dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il presidente dott.ssa Monica BARCO
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