(Intestazione e circolazione dei titoli).
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
(massima n. 1) Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale è quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta "ex recepto" è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. c.c..
Leggi di più…Esigenza di semplificazione nelle attività degli uffici giudiziari: Proposte Pubblicato il 21/04/20 00:00 [Articolo 1792]
Leggi di più…