Articolo 1792 del Codice civile
Articolo 1751Articolo 1793
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19 aprile 1942
Art. 1792.

(Intestazione e circolazione dei titoli).

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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