Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Casula e Gianfranco Siuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, la Questura di Oristano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento:
- del decreto della Prefettura di Oristano prot. -OMISSIS- del 28.2.2025, notificato il 5.3.2025, con cui è stato disposto il divieto di detenere armi e munizioni;
- del decreto della Questura di Oristano prot. -OMISSIS- dell’8.4.2025, notificato il 14.4.2025, di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano e della Questura di Oristano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Il ricorrente, titolare da molti anni di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il decreto della Prefettura di Oristano del 28.2.2025, con cui è stato disposto a suo carico il divieto di detenere armi e munizioni, e il successivo decreto della Questura di Oristano dell’8.4.2025, di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Il divieto di detenzione armi, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla presentazione di memorie dell’interessato, si fonda su “ una situazione di conflittualità del nominato in oggetto con la badante delle propria madre ”, oggetto di segnalazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, “ circostanza da cui può desumersi la non completa affidabilità del medesimo nell’uso delle stesse, tale da non rendere inverosimile il rischio di episodi di reazione impulsiva e imponderata ”.
Per gli stessi fatti il Questore ha adottato il decreto di revoca del porto di fucile per uso di caccia, rilevando che “ le condotte e i reati posti in essere da -OMISSIS- contrastino con i requisiti di assoluta affidabilità richiesti dall’ordinamento, a tutela dell’interesse collettivo dell’ordine e della sicurezza pubblica ad avere la licenza di porto d’armi, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ”. Nel decreto, inoltre, si evidenzia che “ il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni determina l’immediata perdita dei requisiti soggettivi necessari ad avere licenza di porto d’armi e non può che comportarne la sua immediata revoca ” e che “ il presente provvedimento ha carattere vincolato e si configura come atto dovuto, non residuando alcuna discrezionalità in capo all’amministrazione procedente ”.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
A) Sul provvedimento della Prefettura:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 39 e 43 del TULPS – illegittimità per violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere per difetto di accertamento ed errore di fatto – difetto di motivazione ”, in quanto:
- la motivazione del divieto sarebbe “ priva di giuridico fondamento, in quanto in contrasto con le norme del TULPS, articoli 11, 39, e 43, nonché apodittica, stante la carenza della necessaria e indefettibile ponderazione degli elementi fattuali, della correlazione logico-giuridica tra il fatto contestato ed il provvedimento assunto, e, in ogni caso, del tutto sproporzionata in ragione della personalità del ricorrente ”;
- “ nel caso di specie, non si vede come […] il ricorrente possa essere ritenuto persona capace di abusare delle armi in detenzione ”;
- l’Amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente ha sempre tenuto una buona condotta, vanta un integro equilibrio psico-fisico, è inserito in un ambiente sociale di piena tranquillità e trasparenza;
- le caratteristiche specifiche dell’episodio – del tutto isolato - sarebbero tali da far apparire manifestamente sproporzionata la misura adottata, non avendo il ricorrente mai posto in essere comportamenti aggressivi nei confronti di chicchessia e tantomeno della sig.ra -OMISSIS-, la quale, infatti, ha inteso rimettere la querela presentata, così dimostrando di non aver subito alcuna lesione dei diritti personali.
B) Sul provvedimento della Questura:
II) “ Violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 ” per mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguente violazione delle garanzie partecipative dell’interessato;
III) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 11 e 42 del TULPS – illegittimità derivata – violazione del giusto procedimento - illegittimità per violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere per difetto di accertamento ed errore di fatto - eccesso di potere per difetto di motivazione ”: in primo luogo il decreto del Questore sarebbe affetto da invalidità derivata dall’illegittimità del gravato decreto prefettizio; inoltre, sarebbe del tutto omessa la motivazione; il ricorrente non sarebbe incorso in alcun abuso della licenza; la revoca sarebbe sproporzionata rispetto alle caratteristiche specifiche dell’episodio; la querela è stata rimessa nell’immediatezza del fatto e non risultano notizie di reato a carico del ricorrente.
1.2. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. In vista dell’udienza pubblica di discussione il Ministero ha depositato una memoria difensiva e il ricorrente ha depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.
1.4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Nella segnalazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (all. 7 del Ministero), richiamata nei gravati decreti, si evidenzia che in relazione a quanto accaduto in data 25.12.2024 la sig.ra -OMISSIS- formalizzava una denuncia nei confronti del ricorrente per il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.a) e di suo fratello per i reati di sequestro di persona e lesioni personali (artt. 605 e 582 c.p.). Nello specifico, la sig.ra -OMISSIS- dichiarava che in data 25.12.2024 si trovava a -OMISSIS- per sostituire nelle festività la badante della madre dei sigg.ri -OMISSIS- e che nel pomeriggio, dopo aver accusato forti sintomi influenzali, avvisava gli stessi del fatto che non poteva rimanere a contatto con la loro madre. I sigg.ri -OMISSIS-, nell’occasione, precludevano le vie d’uscita dall’abitazione cagionando alla sig.ra -OMISSIS- delle lesioni al polso destro (ad opera del sig. -OMISSIS-), certificate come guaribili in 5 giorni al Pronto Soccorso.
I Carabinieri hanno poi proceduto al ritiro cautelare delle armi detenute dal ricorrente.
La denuncia è stata ritirata il successivo 9 gennaio 2025.
2.2. Così delineati i fatti posti a fondamento dei gravati atti, nessuna delle doglianze merita accoglimento.
Come noto, infatti, il giudizio prodromico all’adozione di provvedimenti in materia di detenzione e rilascio/revoca di porto delle armi, privo di qualunque connotazione sanzionatoria, ha funzione squisitamente preventiva e può giungere ad esiti negativi a fronte di elementi (anche solo) minimamente indicativi dell’inaffidabilità dell’interessato nell’utilizzo delle armi, vista la rilevanza degli interessi potenzialmente minacciati da queste ultime, a fronte, peraltro, di interessi meramente economici e “venatori” evidenziati, nel caso specifico, dall’interessato (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 377 del 19.2.2026; cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2025, n. 478, a mente del quale “ Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l’affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l’autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi ”; Consiglio di Stato, Sez. I, 29.11.2024, n. 1453, secondo cui “ In tema di rilascio delle autorizzazioni all’uso e detenzione delle armi, ai sensi degli articoli 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S .), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di «non affidabilità» del titolare del porto d’armi al verificarsi di situazioni genericamente anche non ascrivibili alla « buona condotta » dell’interessato. Infatti per il diniego di tali autorizzazioni non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi; inoltre, ai fini della loro revoca, l’Autorità di pubblica sicurezza ha un’ampia discrezionalità nell’individuare gli indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, che possono anche essere costituiti da fatti privi di rilievo penale e non direttamente riconducibili al richiedente purché l’apprezzamento degli elementi di fatto su cui poggia il diniego o la revoca non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l’affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l’autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi ”; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 1335, secondo cui “ Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione dei presupposti per concedere la licenza di porto d’armi, al fine di bilanciare l’interesse dei privati con il dovere dello Stato di tutelare la sicurezza pubblica. Il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di detenere armi, che può essere concesso solo garantendo la perfetta sicurezza sul loro uso per preservare l’ordine pubblico e la convivenza pacifica della collettività ”).
Peraltro, occorre anche considerare che i Carabinieri, nella vicenda che ha originato i procedimenti per cui è causa, sono intervenuti sul posto a seguito di apposita chiamata. Inoltre, nella segnalazione trasmessa alla Prefettura e alla Questura “ si precisa che il corso degli accertamenti è proseguito con l’escussione a SIT delle persone che a vario titolo erano state indicate come in grado di riferire sulla vicenda oggetto di ricostruzione e dalle dichiarazioni assunte si è appresa la conferma di quanto occorso da parte di n. 1 persona che al momento dell’evoluzione della vicenda si trovava ad essere al telefono con la persona offesa, che nel frangente specifico aveva voluto lasciare aperta la conversazione telefonica ”.
Pertanto, risultando dalla menzionata segnalazione dei Carabinieri il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti sopra descritti, ciò è sufficiente a fondare il relativo giudizio, precauzionale e ampiamente discrezionale, dell’Autorità di P.S., senza che assumano rilievo le modalità specifiche di condotta nella vicenda e il mancato avvio del procedimento penale a seguito della rimessione della querela ad opera della sig.ra -OMISSIS-.
A tale ultimo riguardo, d’altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario, ai fini dell’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, che vi siano esiti giudiziari di rilevanza penale, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza può basare il proprio giudizio su circostanze e comportamenti che, seppure non siano stati sanzionati penalmente, indicano un rischio potenziale di abuso delle armi. In quest’ottica, le archiviazioni o le remissioni di querela in procedimenti penali non determinano automaticamente il venir meno del rischio di abuso delle armi (T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 18.11.2024, n. 2186; cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 6 giugno 2022, n. 3820; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 2 marzo 2016, n. 1139).
Del resto, le allegazioni con cui il ricorrente tenta di sminuire il rilievo dei fatti non trovano alcun conforto negli atti di causa.
Quanto alle censure mosse avverso il decreto del Questore, è sufficiente osservare, in aggiunta a quanto già sopra rilevato con riguardo ad entrambi gli atti impugnati, che la misura della revoca del porto d’armi, oltre a trovare giustificazione nelle stesse ragioni poste a fondamento del divieto di detenzione armi, si impone comunque come atto vincolato a seguito dell’adozione del decreto prefettizio.
Né può ravvisarsi alcuna sproporzione della revoca rispetto alla condotta dell’interessato, tenuto conto che la misura in questione – in linea peraltro con quanto già detto sopra - ha una valenza preventiva e, seppur connessa a specifici atti o fatti, si giustifica in virtù di un giudizio prognostico sul possibile pericolo, che costituisce una prerogativa delle autorità di pubblica sicurezza (Cons. St., Sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Le censure, pertanto, sono tutte infondate.
2.3. In definitiva, il ricorso va respinto.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BU, Presidente
CA NG, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CA NG | MA BU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.