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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10887/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10887/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carmelo Platania
e dall'Avv. Nicola Platania, presso lo studio dei quali, sito in Catania via Alberto Mario,
12 è elett.me dom.to;
- ATTORE -
contro
(C.F. P.IVA ) nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Francesco Chiavetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2020 l'attore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' quale Impresa designata per la Controparte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di condannarla al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro per cui è causa. In particolare, l'attore esponeva quanto segue:
“- In data 02.06.2017 l'odierno attore percorrendo con la sua bicicletta la SS 114 in direzione Catania (Zona Vaccarizzo), ad un tratto veniva violentemente urtato al braccio sinistro da un'auto in corsa – di cui non sono stati rilevati né il modello né la targa - che lo sbalzava in aria e proseguiva la sua corsa;
- Il danneggiato, dopo essere rimasto inerme sull'asfalto, veniva condotto presso il
Pronto Soccorso del Policlinico V. Emanuele di Catania e ricoverato al reparto di
Chirurgia Toracica in prognosi riservata con la seguente diagnosi: “politrauma della strada trauma toraco addominale con pnx bilaterale, fratture costali multiple scomposte, frattura clavicola, contusione alla colonna e al bacino, cervicalgia post trauma” (all. 1);”.
Si costituiva in giudizio l' convenuta chiedendo il rigetto delle domande CP_2
attrici. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 15 novembre 2021 veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Occorre brevemente evidenziare, in punto di diritto, che la disposizione di cui all'art. 283, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 209/2005 prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la debba risarcire i danni causati dalla CP_3
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, tra l'altro, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
In tal caso, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada - sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato o da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A), come asserito nel caso di specie da parte attrice, ovvero da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (art. 19, comma 1, lett. B, legge citata) - ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto o che il veicolo era privo di assicurazione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla pagina 3 di 5 condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 10540/2023; in senso conforme, Cass. civ. n. 10323/2012; Cass. civ. n. 10762/1992).
Ciò chiarito preliminarmente in diritto, ritiene questo Giudice non assolto l'onere della prova, gravante su parte attrice, del fatto che l'incidente in questione sia realmente stato cagionato da un veicolo rimasto non identificato.
Nel caso in esame, l'unica richiesta di prova formulata dall'attore è costituita da quella testimoniale di cui alla memoria istruttoria del 11 febbraio 2021; tuttavia, il precedente giudice istruttore con ordinanza del 15 novembre 2021, ha ritenuto la detta prova per testi non conducente ai fini della decisione in quanto il fatto prospettato in citazione, vale a dire che l'attore sarebbe stato urtato ad un braccio da un'auto in corsa, sarebbe rimasto indimostrato. Insufficiente ai fini probatori è la documentazione prodotta dall'attore tra cui il decreto di archiviazione emesso dalla Procura della
Repubblica di Catania nell'ambito del procedimento penale nei confronti di ignoti rubricato al N.G.N.R. n° 6689/2017.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
10887/20 R.G.:
1) rigetta le domande giudiziali di parte attrice;
pagina 4 di 5 2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Catania, 18 settembre 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10887/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carmelo Platania
e dall'Avv. Nicola Platania, presso lo studio dei quali, sito in Catania via Alberto Mario,
12 è elett.me dom.to;
- ATTORE -
contro
(C.F. P.IVA ) nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA STRADA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del legale pagina 1 di 5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Francesco Chiavetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI: Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2020 l'attore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' quale Impresa designata per la Controparte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di condannarla al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro per cui è causa. In particolare, l'attore esponeva quanto segue:
“- In data 02.06.2017 l'odierno attore percorrendo con la sua bicicletta la SS 114 in direzione Catania (Zona Vaccarizzo), ad un tratto veniva violentemente urtato al braccio sinistro da un'auto in corsa – di cui non sono stati rilevati né il modello né la targa - che lo sbalzava in aria e proseguiva la sua corsa;
- Il danneggiato, dopo essere rimasto inerme sull'asfalto, veniva condotto presso il
Pronto Soccorso del Policlinico V. Emanuele di Catania e ricoverato al reparto di
Chirurgia Toracica in prognosi riservata con la seguente diagnosi: “politrauma della strada trauma toraco addominale con pnx bilaterale, fratture costali multiple scomposte, frattura clavicola, contusione alla colonna e al bacino, cervicalgia post trauma” (all. 1);”.
Si costituiva in giudizio l' convenuta chiedendo il rigetto delle domande CP_2
attrici. pagina 2 di 5 Con ordinanza del 15 novembre 2021 veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Occorre brevemente evidenziare, in punto di diritto, che la disposizione di cui all'art. 283, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 209/2005 prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la debba risarcire i danni causati dalla CP_3
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, tra l'altro, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
In tal caso, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada - sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato o da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. A), come asserito nel caso di specie da parte attrice, ovvero da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (art. 19, comma 1, lett. B, legge citata) - ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto o che il veicolo era privo di assicurazione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla pagina 3 di 5 condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 10540/2023; in senso conforme, Cass. civ. n. 10323/2012; Cass. civ. n. 10762/1992).
Ciò chiarito preliminarmente in diritto, ritiene questo Giudice non assolto l'onere della prova, gravante su parte attrice, del fatto che l'incidente in questione sia realmente stato cagionato da un veicolo rimasto non identificato.
Nel caso in esame, l'unica richiesta di prova formulata dall'attore è costituita da quella testimoniale di cui alla memoria istruttoria del 11 febbraio 2021; tuttavia, il precedente giudice istruttore con ordinanza del 15 novembre 2021, ha ritenuto la detta prova per testi non conducente ai fini della decisione in quanto il fatto prospettato in citazione, vale a dire che l'attore sarebbe stato urtato ad un braccio da un'auto in corsa, sarebbe rimasto indimostrato. Insufficiente ai fini probatori è la documentazione prodotta dall'attore tra cui il decreto di archiviazione emesso dalla Procura della
Repubblica di Catania nell'ambito del procedimento penale nei confronti di ignoti rubricato al N.G.N.R. n° 6689/2017.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
10887/20 R.G.:
1) rigetta le domande giudiziali di parte attrice;
pagina 4 di 5 2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Catania, 18 settembre 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 5 di 5