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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4472/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Bergamo, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabio Costa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro
, in persona del curatore in Controparte_1 carica CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1219 del 29.07.2021, emesso per l'importo di Euro 50.752,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al corrispettivo dovuto per la fornitura di duemila bobine estensibili per imballaggio. In particolare, l'opponente ha contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per la fornitura dell'indicato materiale, ha negato la ricezione della merce, ha disconosciuto la firma apposta sui documenti di trasporto allegati in sede monitoria. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione spiegata, con riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata. In particolare, l'opposta ha dedotto di aver provveduto alla consegna del materiale richiesto dall'opponente, oggetto del contratto di fornitura stipulato, come risultante dalla fattura emessa e dai relativi documenti di trasporto.
Nel corso del giudizio, è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della società opposta, con conseguente interruzione del giudizio e successiva tempestiva riassunzione da parte dell'opponente. A seguito della riassunzione, non si è Controparte_1 costituita in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per la fornitura di bobine estensibili per imballaggio, che l'opposta ha dedotto di aver eseguito in adempimento di contratto concluso con l'opponente. 3
Onde soddisfare l'onere sulla stessa gravante e dare prova della conclusione del contratto di fornitura e dell'avvenuta consegna del materiale richiesto, l'opposta ha anzitutto depositato la fattura commerciale n. 53 del 27.11.2020, emessa in relazione alla prestazione indicata. Tuttavia, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Infatti, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nella fattura emessa, sia sotto il profilo della effettiva conclusione di contratto di fornitura, sia sotto il profilo dell'avvenuta consegna della merce. Conseguentemente, la fattura emessa dalla società opposta si appalesa documento inidoneo a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato.
Inoltre, l'opposta ha fatto riferimento ai documenti di trasporto n. 146 del 24.09.2020 e n. 152 del 15.10.2020, sottoscritti da soggetto dotato di potere rappresentativo della società opponente. Tuttavia, la società opponente, nell'atto introduttivo e in modo non equivoco, ha espressamente disconosciuto tali documenti, in quanto recanti sottoscrizioni non riconducibili ad alcuno dei soggetti dotati di legale rappresentanza della stessa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. A fronte del disconoscimento di tali scritture, l'opposta non ha proposto istanza di verificazione, dovendo conseguentemente ritenersi la relativa documentazione priva di efficacia probatoria.
Da ultimo, non sono risultati ammissibili e rilevanti i capitoli di prova orale formulati dall'opposta, unicamente relativi alla consegna all'opponente della merce richiesta, in mancanza di ogni supporto documentale relativo all'avvenuta conclusione di contratto 4
di fornitura tra le parti, alle condizioni contrattualmente determinate per l'acquisto del materiale e per la determinazione del relativo corrispettivo, nonché per le modalità e le tempistiche di consegna.
Alla luce dei dati indicati, emerge dunque l'assenza di idonee prove in ordine alla sussistenza e all'entità del credito azionato da parte opposta. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa di parte opposta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Le spese di lite devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così 5
dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
Tivoli, 27.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4472/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Bergamo, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabio Costa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro
, in persona del curatore in Controparte_1 carica CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1219 del 29.07.2021, emesso per l'importo di Euro 50.752,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in relazione al corrispettivo dovuto per la fornitura di duemila bobine estensibili per imballaggio. In particolare, l'opponente ha contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per la fornitura dell'indicato materiale, ha negato la ricezione della merce, ha disconosciuto la firma apposta sui documenti di trasporto allegati in sede monitoria. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione spiegata, con riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata. In particolare, l'opposta ha dedotto di aver provveduto alla consegna del materiale richiesto dall'opponente, oggetto del contratto di fornitura stipulato, come risultante dalla fattura emessa e dai relativi documenti di trasporto.
Nel corso del giudizio, è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della società opposta, con conseguente interruzione del giudizio e successiva tempestiva riassunzione da parte dell'opponente. A seguito della riassunzione, non si è Controparte_1 costituita in giudizio, rimanendo conseguentemente contumace.
All'udienza del 26.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per la fornitura di bobine estensibili per imballaggio, che l'opposta ha dedotto di aver eseguito in adempimento di contratto concluso con l'opponente. 3
Onde soddisfare l'onere sulla stessa gravante e dare prova della conclusione del contratto di fornitura e dell'avvenuta consegna del materiale richiesto, l'opposta ha anzitutto depositato la fattura commerciale n. 53 del 27.11.2020, emessa in relazione alla prestazione indicata. Tuttavia, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Infatti, deve osservarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nella fattura emessa, sia sotto il profilo della effettiva conclusione di contratto di fornitura, sia sotto il profilo dell'avvenuta consegna della merce. Conseguentemente, la fattura emessa dalla società opposta si appalesa documento inidoneo a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato.
Inoltre, l'opposta ha fatto riferimento ai documenti di trasporto n. 146 del 24.09.2020 e n. 152 del 15.10.2020, sottoscritti da soggetto dotato di potere rappresentativo della società opponente. Tuttavia, la società opponente, nell'atto introduttivo e in modo non equivoco, ha espressamente disconosciuto tali documenti, in quanto recanti sottoscrizioni non riconducibili ad alcuno dei soggetti dotati di legale rappresentanza della stessa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. A fronte del disconoscimento di tali scritture, l'opposta non ha proposto istanza di verificazione, dovendo conseguentemente ritenersi la relativa documentazione priva di efficacia probatoria.
Da ultimo, non sono risultati ammissibili e rilevanti i capitoli di prova orale formulati dall'opposta, unicamente relativi alla consegna all'opponente della merce richiesta, in mancanza di ogni supporto documentale relativo all'avvenuta conclusione di contratto 4
di fornitura tra le parti, alle condizioni contrattualmente determinate per l'acquisto del materiale e per la determinazione del relativo corrispettivo, nonché per le modalità e le tempistiche di consegna.
Alla luce dei dati indicati, emerge dunque l'assenza di idonee prove in ordine alla sussistenza e all'entità del credito azionato da parte opposta. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa di parte opposta non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Le spese di lite devono essere distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così 5
dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
Tivoli, 27.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli