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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5603/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1165/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000713063 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, Resistente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento n.29520229000713063 notificatagli in data 11.05.2022 con la quale l'ZI delle EN OS chiedeva il pagamento della somma di euro 6.621,01 sul presupposto delle cartelle di in esso indicate, relative a IRAP, IVA, IRPEF, bollo auto e tassa rifiuti. Deduceva: la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e decadenza, anche degli interessi e sanzioni.
Si è costituita l'ZI delle EN con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
L'ZI delle EN OS non si è costituita in giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Con l'atto impugnato il ricorrente ha preliminarmente eccepito la mancata notifica delle cartelle;
sul punto l'ZI delle EN OS non si è costituita e quindi non ha mosso alcuna contestazione, per cui ai sensi dell'art. 115 cpc , non essendovi stata alcuna contestazione in merito, il giudice è obbligato a porre a fondamento della propria decisione che non vi è stata la notifica delle cartelle di cui all'intimazione opposta.
Il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'ZI delle EN - OS con atto del 22
Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92. Inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Irretrattabilità dei crediti ingiunti con l'avviso di intimazione opposto. Omessa pronuncia. Ha errato il Giudice di prime cure nel non dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000713063, notificata l'11.05.2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92. L'Agente della OS ha, infatti, correttamente e regolarmente notificato tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, ponendo il contribuente a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie e precisamente: La cartella n.
29520110008129521 relativa ad IRAP anno 2007 è stata notificata il 10/01/2012 è stata notificata mediante consegna a mani proprie del ricorrente ed il relativo credito è stato successivamente richiesto con l'avviso di intimazione opposto n. 29520229000713063 notificata l'11.05.2022; La cartella n. 29520110044507578 relativa ad IRPEF 2008 è stata notificata il 20/06/2012 e con avviso spedito il 25.05.2012; La cartella n.
29520120006221279 relativa ad IVA anno 2006 è stata notificata il 15/06/2012 e con avviso spedito il
19.06.2012; La cartella n. 2952012004013141 relativa a Tassa Auto 2007 è stata notificata il 16/05/2013 e con avviso spedito il 20.05.2013; La cartella n. 29520130029283646 relativa a Tassa Auto 2008 è stata notificata il 10/01/2014 e con avviso spedito il 14.01.2014 ed il relativo credito è stato successivamente richiesto con gli avvisi di intimazione n. 29520169004222109000 notificato il 23.12.2016, n.
29520189002187387000 notificato il 6.03.2019, e con l'avviso opposto n. 29520229000713063000 notificato il 10.05.2022. Tali cartelle ed i successivi atti interruttivi della prescrizione, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza previsto dalla legge per la contestazione dei singoli crediti in esse intimati.
Legittimità della procedura di riscossione instaurata da OS IL s.p.a. Erronea declaratoria di omessa notifica degli atti presupposti all'avviso di intimazione opposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 3 D. Lgs. 546/92. Carenza di responsabilità in capo a AD – ZI EN OS in merito alla eventuale omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte degli Enti creditori. Con riferimento alla mancata notifica degli avvisi di accertamento da parte degli Enti creditori ZI EN di
SS e Ato Me 2 s.p.a. si eccepisce la carenza di legittimazione passiva e/o di responsabilità della odierna appellante AD – ZI EN OS (già OS IL s.p.a.) in merito alla eventuale prescrizione del credito. Sulle spese di lite del primo grado di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1165/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SS sez. 5 e depositata il 15
Maggio 2023.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
L'ZI delle EN – Direzione Provinciale di SS e Ato Me 2 S.p.a, chiamate in causa, non risultano costituite nel giudizio di appello.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IL, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla produzione documentale in appello (art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992), l'appellante ha prodotto per la prima volta in grado di appello: gli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
le relate di notifica delle cartelle di pagamento: n.29520110008129521 (IRAP 2007);
n.29520110044507578 (IRPEF 2008); n.29520120006221279 (IVA 2006); n.2952012004013141 (Tassa auto 2007); n.29520130029283646 (Tassa auto 2008); la documentazione relativa alle successive intimazioni di pagamento (in particolare quelle del 23.12.2016 e del 06.03.2019). Nel processo tributario, l'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992 consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza le limitazioni previste dall'art.345 c. p. c. in tema di nuovi mezzi di prova documentale. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che tale disposizione, quale norma speciale di rito tributario, prevale sul regime di preclusioni di cui all'art.345 c. p.
c. , con la conseguenza che la produzione documentale in secondo grado è ammissibile indipendentemente dalla dimostrazione della non imputabilità del mancato deposito nel giudizio di primo grado. Ne discende che la documentazione prodotta da ZI delle EN – OS è ritualmente acquisibile e pienamente valutabile ai fini del decidere. Non poteva pertanto il giudice di prime cure decidere sulla base della sola assenza di prove documentali, senza consentire – come ora avviene in appello – la valutazione degli atti notificatori successivamente prodotti.
Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche, dall'esame congiunto degli estratti di ruolo e degli avvisi / relate di notifica prodotti dall'appellante, risulta quanto segue:
1. la Cartella
n.29520110008129521, relativa a IRAP 2007, notificata in data 10.01.2012, con consegna a mani proprie del contribuente Resistente_1 presso il domicilio risultante dagli atti;
nessuna impugnazione risulta proposta avverso detta cartella nei termini di legge.
2. la Cartella n.29520110044507578, relativa a IRPEF 2008, notificata a mezzo del servizio postale, con spedizione raccomandata in data 25.06.2012 e consegna in data 20.06.2012 (come risultante dall'avviso di ricevimento); anche per tale cartella non è documentata alcuna impugnazione.
3. la Cartella
n.29520120006221279, relativa a IVA 2006, notificata a mezzo posta, con spedizione in data 19.06.2012 e ricezione in data 15.06.2012 (come da avviso di ricevimento); nessuna impugnazione risulta essere stata proposta.
4. la Cartella n.2952012004013141, relativa a Tassa auto 2007, notificata a mezzo posta, con spedizione in data 20.05.2013 e ricezione in data 16.05.2013; non risulta impugnata.
5. la Cartella
n.29520130029283646, relativa a Tassa auto 2008, notificata a mezzo posta, con spedizione in data
14.01.2014 e ricezione in data 10.01.2014; anche questa non risulta oggetto di impugnazione;
il credito è stato successivamente richiesto con avvisi di intimazione del 23.12.2016, del 06.03.2019 e, da ultimo, con l'intimazione oggetto del presente giudizio del 10.05.2022. Le modalità di notifica appaiono conformi alla disciplina applicabile (notifica diretta tramite agente della riscossione o tramite servizio postale, con prova tramite avvisi di ricevimento). Il contribuente non ha fornito elementi idonei a infirmare la regolarità delle notifiche (es. eccezioni specifiche sulle date di recapito, sulla persona del consegnatario, su eventuali vizi formali), limitandosi a deduzioni generiche di omessa o irregolare notifica. In presenza di documentazione notificatoria specifica, l'affermazione del primo giudice circa la “non notifica” delle cartelle non può essere condivisa. Deve pertanto ritenersi provata la rituale notifica di ciascuna cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Sull'irretrattabilità dei crediti e sull'inammissibilità delle censure proposte avverso l'intimazione di pagamento, ai sensi degli artt.19 e 21 D. Lgs.546/1992: le cartelle di pagamento costituiscono atti autonomamente impugnabili;
il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Il contribuente ha omesso di impugnare, nei termini di legge, ciascuna delle cartelle di pagamento sopra indicate, pur essendogli state regolarmente notificate. La giurisprudenza di legittimità – in via generale – afferma che: la scadenza del termine per l'impugnazione di un atto di riscossione (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale, ecc. ) determina l'irretrattabilità del credito ivi recato;
l'atto successivo (nella specie, l'intimazione di pagamento) non può essere utilizzato dal contribuente per far valere vizi propri dell'atto presupposto divenuto definitivo, salvo che il contribuente stesso alleghi e provi la mancata notifica dell'atto presupposto ai sensi dell'art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992. Nel caso in esame: la mancata notifica delle cartelle è stata affermata in primo grado in assenza di documentazione;
in appello, come visto, la regolare notifica delle cartelle è stata documentata in modo specifico e comprovato;
pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.19,comma 3, Lgs.546/1992 (impugnazione congiunta dell'atto successivo per omessa notifica dell'atto precedente). Ne consegue che le cartelle: sono divenute definitive per mancata impugnazione;
i relativi crediti sono irretrattabili sotto il profilo dell'an e del quantum;
il contribuente non può più contestare il merito dell'obbligazione tributaria o vizi formali del procedimento antecedente all'iscrizione a ruolo, utilizzando come grimaldello l'intimazione di pagamento. Le doglianze articolate da Resistente_1 in ordine alla legittimità sostanziale e formale dei crediti iscritti a ruolo devono quindi essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive rispetto al termine decadenziale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Sulla prescrizione dei crediti, per i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA), la giurisprudenza di legittimità, in via generale, riconduce i relativi crediti alla prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c. c. , in quanto: si tratta di crediti di imposta previsti dalla legge;
non è prevista una disciplina espressa di prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria. Nella specie, i crediti relativi a IRPEF 2008, IRAP 2007 e IVA 2006, una volta divenuti definitivi per mancata impugnazione delle cartelle, sono soggetti al termine decennale di prescrizione. Dalla documentazione prodotta dall'appellante risultano plurimi atti interruttivi: notifica delle cartelle di pagamento (2012, 2013, 2014); successivi avvisi di intimazione (almeno nel 2016 e nel 2019), fino all'intimazione del 10.05.2022 oggetto del presente giudizio. Ai sensi degli artt.2943 e ss. c. c. , ciascun atto di messa in mora o di costituzione in mora – nella specie l'intimazione di pagamento, che sollecita il pagamento del debito – interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine dal compimento dell'atto. L'art.68 D. L.18/2020, nel testo vigente ratione temporis, ha disposto: la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli altri atti esecutivi elencati, per il periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021; il rinvio ai principi dell'art.12 D. Lgs.159/2015, che stabilisce, tra l'altro, che la sospensione dei termini di versamento comporta, per un periodo corrispondente, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.
Ne deriva che, per i carichi affidati all'agente della riscossione e soggetti alla sospensione emergenziale, il periodo 8.03.2020 – 31.08.2021 (o dal 21.02.2020 per i soggetti rientranti nelle zone ex art.68, comma 2- bis, D. L.18/2020) non computa ai fini: del decorso della prescrizione;
del decorso della decadenza per gli atti di riscossione. Il legislatore ha inoltre introdotto, con il comma 4-bis dell'art.68 D. L.18/2020, ulteriori proroghe dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, prorogando: di 12 mesi il termine di cui all'art.19,comma 2, lett.
a), D. Lgs.112/1999, di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. In tale contesto normativo, i termini prescrizionali relativi ai crediti oggetto di causa: risultano ampiamente “allungati” per effetto della sospensione e delle proroghe emergenziali;
tenuto conto delle date delle cartelle, degli atti interruttivi successivi (intimazioni 2016, 2019) e della sospensione 2020–2021, non può ritenersi maturata la prescrizione alla data di notifica dell'intimazione del 10.05.2022. La tesi del contribuente circa l'intervenuta prescrizione dei crediti deve pertanto essere rigettata, non risultando decorso alcun termine utile, né ai sensi della disciplina codicistica, né in applicazione delle disposizioni speciali emergenziali.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IL, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'ZI delle EN - OS, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00
(mille/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della IL il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5603/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - SS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1165/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 15/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000713063 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, Resistente_1 si opponeva alla intimazione di pagamento n.29520229000713063 notificatagli in data 11.05.2022 con la quale l'ZI delle EN OS chiedeva il pagamento della somma di euro 6.621,01 sul presupposto delle cartelle di in esso indicate, relative a IRAP, IVA, IRPEF, bollo auto e tassa rifiuti. Deduceva: la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e decadenza, anche degli interessi e sanzioni.
Si è costituita l'ZI delle EN con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
L'ZI delle EN OS non si è costituita in giudizio.
Affermava la Corte adita:
“Con l'atto impugnato il ricorrente ha preliminarmente eccepito la mancata notifica delle cartelle;
sul punto l'ZI delle EN OS non si è costituita e quindi non ha mosso alcuna contestazione, per cui ai sensi dell'art. 115 cpc , non essendovi stata alcuna contestazione in merito, il giudice è obbligato a porre a fondamento della propria decisione che non vi è stata la notifica delle cartelle di cui all'intimazione opposta.
Il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'ZI delle EN - OS con atto del 22
Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92. Inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Irretrattabilità dei crediti ingiunti con l'avviso di intimazione opposto. Omessa pronuncia. Ha errato il Giudice di prime cure nel non dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000713063, notificata l'11.05.2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D.Lgs. 546/92. L'Agente della OS ha, infatti, correttamente e regolarmente notificato tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, ponendo il contribuente a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie e precisamente: La cartella n.
29520110008129521 relativa ad IRAP anno 2007 è stata notificata il 10/01/2012 è stata notificata mediante consegna a mani proprie del ricorrente ed il relativo credito è stato successivamente richiesto con l'avviso di intimazione opposto n. 29520229000713063 notificata l'11.05.2022; La cartella n. 29520110044507578 relativa ad IRPEF 2008 è stata notificata il 20/06/2012 e con avviso spedito il 25.05.2012; La cartella n.
29520120006221279 relativa ad IVA anno 2006 è stata notificata il 15/06/2012 e con avviso spedito il
19.06.2012; La cartella n. 2952012004013141 relativa a Tassa Auto 2007 è stata notificata il 16/05/2013 e con avviso spedito il 20.05.2013; La cartella n. 29520130029283646 relativa a Tassa Auto 2008 è stata notificata il 10/01/2014 e con avviso spedito il 14.01.2014 ed il relativo credito è stato successivamente richiesto con gli avvisi di intimazione n. 29520169004222109000 notificato il 23.12.2016, n.
29520189002187387000 notificato il 6.03.2019, e con l'avviso opposto n. 29520229000713063000 notificato il 10.05.2022. Tali cartelle ed i successivi atti interruttivi della prescrizione, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza previsto dalla legge per la contestazione dei singoli crediti in esse intimati.
Legittimità della procedura di riscossione instaurata da OS IL s.p.a. Erronea declaratoria di omessa notifica degli atti presupposti all'avviso di intimazione opposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 3 D. Lgs. 546/92. Carenza di responsabilità in capo a AD – ZI EN OS in merito alla eventuale omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte degli Enti creditori. Con riferimento alla mancata notifica degli avvisi di accertamento da parte degli Enti creditori ZI EN di
SS e Ato Me 2 s.p.a. si eccepisce la carenza di legittimazione passiva e/o di responsabilità della odierna appellante AD – ZI EN OS (già OS IL s.p.a.) in merito alla eventuale prescrizione del credito. Sulle spese di lite del primo grado di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1165/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SS sez. 5 e depositata il 15
Maggio 2023.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
L'ZI delle EN – Direzione Provinciale di SS e Ato Me 2 S.p.a, chiamate in causa, non risultano costituite nel giudizio di appello.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IL, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla produzione documentale in appello (art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992), l'appellante ha prodotto per la prima volta in grado di appello: gli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottese alla intimazione di pagamento impugnata;
le relate di notifica delle cartelle di pagamento: n.29520110008129521 (IRAP 2007);
n.29520110044507578 (IRPEF 2008); n.29520120006221279 (IVA 2006); n.2952012004013141 (Tassa auto 2007); n.29520130029283646 (Tassa auto 2008); la documentazione relativa alle successive intimazioni di pagamento (in particolare quelle del 23.12.2016 e del 06.03.2019). Nel processo tributario, l'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992 consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza le limitazioni previste dall'art.345 c. p. c. in tema di nuovi mezzi di prova documentale. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che tale disposizione, quale norma speciale di rito tributario, prevale sul regime di preclusioni di cui all'art.345 c. p.
c. , con la conseguenza che la produzione documentale in secondo grado è ammissibile indipendentemente dalla dimostrazione della non imputabilità del mancato deposito nel giudizio di primo grado. Ne discende che la documentazione prodotta da ZI delle EN – OS è ritualmente acquisibile e pienamente valutabile ai fini del decidere. Non poteva pertanto il giudice di prime cure decidere sulla base della sola assenza di prove documentali, senza consentire – come ora avviene in appello – la valutazione degli atti notificatori successivamente prodotti.
Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche, dall'esame congiunto degli estratti di ruolo e degli avvisi / relate di notifica prodotti dall'appellante, risulta quanto segue:
1. la Cartella
n.29520110008129521, relativa a IRAP 2007, notificata in data 10.01.2012, con consegna a mani proprie del contribuente Resistente_1 presso il domicilio risultante dagli atti;
nessuna impugnazione risulta proposta avverso detta cartella nei termini di legge.
2. la Cartella n.29520110044507578, relativa a IRPEF 2008, notificata a mezzo del servizio postale, con spedizione raccomandata in data 25.06.2012 e consegna in data 20.06.2012 (come risultante dall'avviso di ricevimento); anche per tale cartella non è documentata alcuna impugnazione.
3. la Cartella
n.29520120006221279, relativa a IVA 2006, notificata a mezzo posta, con spedizione in data 19.06.2012 e ricezione in data 15.06.2012 (come da avviso di ricevimento); nessuna impugnazione risulta essere stata proposta.
4. la Cartella n.2952012004013141, relativa a Tassa auto 2007, notificata a mezzo posta, con spedizione in data 20.05.2013 e ricezione in data 16.05.2013; non risulta impugnata.
5. la Cartella
n.29520130029283646, relativa a Tassa auto 2008, notificata a mezzo posta, con spedizione in data
14.01.2014 e ricezione in data 10.01.2014; anche questa non risulta oggetto di impugnazione;
il credito è stato successivamente richiesto con avvisi di intimazione del 23.12.2016, del 06.03.2019 e, da ultimo, con l'intimazione oggetto del presente giudizio del 10.05.2022. Le modalità di notifica appaiono conformi alla disciplina applicabile (notifica diretta tramite agente della riscossione o tramite servizio postale, con prova tramite avvisi di ricevimento). Il contribuente non ha fornito elementi idonei a infirmare la regolarità delle notifiche (es. eccezioni specifiche sulle date di recapito, sulla persona del consegnatario, su eventuali vizi formali), limitandosi a deduzioni generiche di omessa o irregolare notifica. In presenza di documentazione notificatoria specifica, l'affermazione del primo giudice circa la “non notifica” delle cartelle non può essere condivisa. Deve pertanto ritenersi provata la rituale notifica di ciascuna cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Sull'irretrattabilità dei crediti e sull'inammissibilità delle censure proposte avverso l'intimazione di pagamento, ai sensi degli artt.19 e 21 D. Lgs.546/1992: le cartelle di pagamento costituiscono atti autonomamente impugnabili;
il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto. Il contribuente ha omesso di impugnare, nei termini di legge, ciascuna delle cartelle di pagamento sopra indicate, pur essendogli state regolarmente notificate. La giurisprudenza di legittimità – in via generale – afferma che: la scadenza del termine per l'impugnazione di un atto di riscossione (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale, ecc. ) determina l'irretrattabilità del credito ivi recato;
l'atto successivo (nella specie, l'intimazione di pagamento) non può essere utilizzato dal contribuente per far valere vizi propri dell'atto presupposto divenuto definitivo, salvo che il contribuente stesso alleghi e provi la mancata notifica dell'atto presupposto ai sensi dell'art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992. Nel caso in esame: la mancata notifica delle cartelle è stata affermata in primo grado in assenza di documentazione;
in appello, come visto, la regolare notifica delle cartelle è stata documentata in modo specifico e comprovato;
pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.19,comma 3, Lgs.546/1992 (impugnazione congiunta dell'atto successivo per omessa notifica dell'atto precedente). Ne consegue che le cartelle: sono divenute definitive per mancata impugnazione;
i relativi crediti sono irretrattabili sotto il profilo dell'an e del quantum;
il contribuente non può più contestare il merito dell'obbligazione tributaria o vizi formali del procedimento antecedente all'iscrizione a ruolo, utilizzando come grimaldello l'intimazione di pagamento. Le doglianze articolate da Resistente_1 in ordine alla legittimità sostanziale e formale dei crediti iscritti a ruolo devono quindi essere dichiarate inammissibili, in quanto tardive rispetto al termine decadenziale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Sulla prescrizione dei crediti, per i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA), la giurisprudenza di legittimità, in via generale, riconduce i relativi crediti alla prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c. c. , in quanto: si tratta di crediti di imposta previsti dalla legge;
non è prevista una disciplina espressa di prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria. Nella specie, i crediti relativi a IRPEF 2008, IRAP 2007 e IVA 2006, una volta divenuti definitivi per mancata impugnazione delle cartelle, sono soggetti al termine decennale di prescrizione. Dalla documentazione prodotta dall'appellante risultano plurimi atti interruttivi: notifica delle cartelle di pagamento (2012, 2013, 2014); successivi avvisi di intimazione (almeno nel 2016 e nel 2019), fino all'intimazione del 10.05.2022 oggetto del presente giudizio. Ai sensi degli artt.2943 e ss. c. c. , ciascun atto di messa in mora o di costituzione in mora – nella specie l'intimazione di pagamento, che sollecita il pagamento del debito – interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine dal compimento dell'atto. L'art.68 D. L.18/2020, nel testo vigente ratione temporis, ha disposto: la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli altri atti esecutivi elencati, per il periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021; il rinvio ai principi dell'art.12 D. Lgs.159/2015, che stabilisce, tra l'altro, che la sospensione dei termini di versamento comporta, per un periodo corrispondente, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione.
Ne deriva che, per i carichi affidati all'agente della riscossione e soggetti alla sospensione emergenziale, il periodo 8.03.2020 – 31.08.2021 (o dal 21.02.2020 per i soggetti rientranti nelle zone ex art.68, comma 2- bis, D. L.18/2020) non computa ai fini: del decorso della prescrizione;
del decorso della decadenza per gli atti di riscossione. Il legislatore ha inoltre introdotto, con il comma 4-bis dell'art.68 D. L.18/2020, ulteriori proroghe dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, prorogando: di 12 mesi il termine di cui all'art.19,comma 2, lett.
a), D. Lgs.112/1999, di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. In tale contesto normativo, i termini prescrizionali relativi ai crediti oggetto di causa: risultano ampiamente “allungati” per effetto della sospensione e delle proroghe emergenziali;
tenuto conto delle date delle cartelle, degli atti interruttivi successivi (intimazioni 2016, 2019) e della sospensione 2020–2021, non può ritenersi maturata la prescrizione alla data di notifica dell'intimazione del 10.05.2022. La tesi del contribuente circa l'intervenuta prescrizione dei crediti deve pertanto essere rigettata, non risultando decorso alcun termine utile, né ai sensi della disciplina codicistica, né in applicazione delle disposizioni speciali emergenziali.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IL, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'ZI delle EN - OS, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00
(mille/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della IL il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)