TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 573
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del dpr n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione art. 3 L.-OMISSIS-41/90. Erroneità dei presupposti. Violazione art. 42 della Costituzione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione fosse sufficientemente motivata, descrivendo puntualmente gli abusi e identificando oggettivamente gli stessi. Ha inoltre chiarito che l'iter di adozione della variante urbanistica non si era perfezionato e che la precedente autorizzazione del 2003 riguardava una struttura precaria e temporanea, non le opere realizzate in muratura. La mancata indicazione dell'area di sedime nel provvedimento di demolizione non costituisce illegittimità, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. -OMISSIS-41/90 e ss.mm.ii.. Violazione dei principi in materia di procedimento sanzionatorio. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia. Violazione artt. 3, 27 e 31 D.P.R. n. 380/01

    Il Tribunale ha rigettato anche queste censure, ribadendo che l'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato che non richiede una specifica valutazione degli interessi pubblici o una comparazione con quelli privati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Ha inoltre affermato che non è ammissibile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, e che la precedente autorizzazione non era applicabile alle opere realizzate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 573
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 573
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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