Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Chironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza -OMISSIS- del 31/12/2020, notificata a mezzo PEC il 08/01/2021, con la quale il Responsabile dell’UTC del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto al ricorrente “di procedere immediatamente alla demolizione” delle opere nella stessa elencate;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale (allo stato non conosciuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IL ZZ e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha intimato nei suoi confronti la demolizione dei fabbricati abusivi, realizzati su un lotto di terreno agricolo, adibiti a capannoni commerciali dove veniva svolta attività di commercio di c.d. pellet.
1.1. In fatto, il ricorrente riferisce:
i) di essere proprietario di un lotto di terreno, azzonato dal Piano dei Fabbricati del Comune di -OMISSIS- come zona “E2-Verde Agricolo Produttivo”, ma inserito nel nuovo Piano Insediamenti Produttivi adottato con deliberazione di C.C. -OMISSIS- del 10/01/2012, avente ad oggetto “ Variante al Programma di Fabbricazione vigente per individuazione area da destinare ad insediamenti produttivi – Zona “D” ai sensi dell’art. 27 L. n. 865/71, L.R. -OMISSIS-6/80 e L.R. n. 11/81 ”, ed approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 753 del 16/04/2013 , su cui insistono una serie di strutture di varia consistenza, tutte con coperture in ferro o legno, destinate a riparo del legname. L’intera area sarebbe utilizzata dal ricorrente come deposito di legname;
ii) in data 2 ottobre 2020, su segnalazione dei Carabinieri della locale Stazione, il Comune di -OMISSIS- effettuava apposito sopralluogo per verificare quanto segnalato, rilevando l’esistenza di diversi fabbricati in muratura, lamiera ed acciaio sulle particelle di proprietà del ricorrente;
iii) in data 06/11/2020, il Comune di -OMISSIS- notificava Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato abusivo -OMISSIS- del 05/11/2020 (presunto esercizio di vicinato di rivendita di legna, tipologia di esercizio inesistente poiché la vendita del legname può essere effettuata liberamente senza alcuna segnalazione);
iii) in data 08/01/2021, veniva notificata a mezzo PEC, l’Ordinanza -OMISSIS- del 31/12/2020, la quale riportava la descrizione dei manufatti rinvenuti in sede di sopralluogo, intimandone la immediata demolizione.
1.2. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
- “ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione art. 3 L.-OMISSIS-41/90. Erroneità dei presupposti. Violazione art. 42 della Costituzione” ;
- “2 ) Violazione art. 3 L. -OMISSIS-41/90 e ss.mm.ii.. Violazione dei principi in materia di procedimento sanzionatorio. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia. Violazione artt. 3, 27 e 31 D.P.R. n. 380/01”.
2. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando relazione e documentazione.
2.1. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa il Comune precisa che:
i) con nota prot. n. -OMISSIS- del 02/10/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al -OMISSIS- del 02/10/2020, il Comandante dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- comunicava al Comune l’accertamento di Polizia Giudiziaria per abusivismo edilizio in -OMISSIS-, alla via -OMISSIS- presso l’azienda -OMISSIS- Con nota prot. -OMISSIS- del 1/10/2020, la P.G. segnalava al Comune la violazione, da parte del titolare della ditta -OMISSIS-, dell’art. 17 e 61/3 della L.R. 16/04/2015, -OMISSIS-4 per aver aperto al pubblico un esercizio di vicinato, finalizzato alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare (pellet prodotto in loco);
ii) a seguito delle predette comunicazioni, pertanto, il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune, in data 2/10/2021, effettuava un sopralluogo e riscontrava alcuni abusi edilizi consistenti in:
- capannone realizzato in murature e copertura con travi di acciaio e pannelli in lamiera di acciaio di superficie coperta totale di circa mq 209,60 avente altezza di circa mt 7.00 identificato al NCEU al Fg. 23, p.lla 373 sub. 2;
-deposito, realizzato tra il suddetto capannone ed il confine, realizzato in murature e copertura con travi di acciaio e pannelli coibentanti di superficie coperta totale di circa mq. 172,20;
- Immobile destinato ad uffici con annessi servizi igienici in murature e copertura in legno, sviluppa una superficie coperta totale di circa 65,25 avente altezza di circa mt 2,60 identificato al NCEU al Fg. 23, p.lla 373 sub 3, in buono stato di conservazione, dotato dei relativi impianti e completamente finito ed abitabile. In aderenza è inoltre presente un vano di mq. 14,88 realizzato in muratura ma privo di copertura;
-tettoia realizzata in muratura e struttura in acciaio e copertura in lamiera di acciaio, sviluppa una superficie coperta totale di circa mq 91,26 avente altezza di circa mt 4,70;
- container delle dimensioni di circa mq 35,04 posizionato sotto una struttura in acciaio e copertura in lamiera di acciaio di circa mq 58,32.
-l’intera area circostante i predetti immobili risultava utilizzata come deposito all’aperto di materiale ligneo di vario tipo;
- inoltre, l’Ufficio verificava che l’esercizio di vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare (pellet) da parte della ditta -OMISSIS- era abusivo, in quanto condotto in difetto di S.C.I.A., ai sensi dell’art. 19 L. 241/90.;
iii) pertanto, con note prot. -OMISSIS- del 13/10/2020 e prot. -OMISSIS- del 18/11/2020, il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Tecnici comunicava, rispettivamente, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di chiusura dell’esercizio di vicinato e l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti, di cui agli artt. 31 e ss del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, considerato che le opere realizzate risultavano essere state “ eseguite in assenza di titolo abilitativo ”, assegnando alle parti termine per presentare memorie scritte ed eventuale documentazione, nonché attingere agli atti relativi al procedimento presso l’Ufficio Tecnico comunale, anche al fine di presentare controdeduzioni e chiarimenti;
iv) non essendo pervenuto alcunché da parte dei soggetti interessati, con l’ordinanza -OMISSIS- del 31.12.2020, oggi impugnata, l’UTC disponeva quindi “ di procedere immediatamente alla demolizione di tutte le opere abusive realizzate sui terreni in -OMISSIS- (Le) prospicienti sulla via Kennedy e censiti nel catasto urbano e terreni al Fg. 23 p.lla 373 (fabbricati) e p.lle 275-226 (terreni) ”.
2.2. Il Comune alla luce di tale premessa fattuale chiede il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria del 12 marzo 2026, la causa è stata riservata in decisione.
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
5. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, lamentando la lacunosità dell’ordinanza in questione sotto vari profili in quanto: i) nell’ordine di demolizione non sarebbe indicata la destinazione urbanistica dell’area e pertanto non sarebbe comprensibile se le costruzioni sono edificate in assenza di titolo, in violazione del Piano dei Fabbricati o della sua variante; neppure sarebbe comprensibile se l’area ove sono sorte le costruzioni in virtù della variante approvata in sede regionale sia stata riclassificata da D-Agricolo a E-produttivo; ii) l’ordinanza di demolizione non conterrebbe alcuna indicazione né sul bene, né sull’area di sedime e/o sull’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, che dovrebbero essere acquisite al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza alla demolizione imposta; iii) il Comune non avrebbe rilevato che il capannone era stato a suo tempo autorizzato (autorizzazione -OMISSIS- del 27/05/2003), non ha verificato l’eventuale conformità dei fabbricati alla destinazione dell’area e e non ha indicato quali siano le conseguenze dell’eventuale mancata demolizione delle opere, qualora effettivamente abusive.
5.1. La censura non è meritevole di positivo apprezzamento, sotto ciascuno dei profili sopra evidenziati, i quali si riconducono tutti ad una sostanziale censura circa la carenza strutturale dell’atto, a sua volta riconducibile segnatamente alla tematica -ampiamente trattata in giurisprudenza- circa il contenuto minimo indefettibile dell’ordinanza di demolizione e la consistenza dell’onere di motivazione.
5.2. Va premesso, prima di affrontare analiticamente i vari profili di doglianza, che l’ordinanza impugnata contiene la precisa descrizione degli abusi realizzati e l’identificazione oggettiva degli stessi: vi è, infatti, una puntuale descrizione dei manufatti costruiti sine titulo (con indicazione delle dimensioni e dei materiali impiegati) con altrettanto precisa indicazione (anche alla luce dei dati catastali riportati) dei terreni sui quali gli stessi sono stati costruiti. Tanto basta a ritenere, secondo consolidata giurisprudenza, l’atto perfetto sotto il profilo strutturale e motivazionale.
5.3. Sotto lo specifico aspetto di cui al superiore p.to i) deve osservarsi che dalla lettura del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento, e segnatamente della comunicazione di avvio del medesimo, emessa con nota prot 22697 del 18/11/2020 si constata che il Comune contesta l’edificazione dei manufatti “ in assenza di titolo ” e quindi totalmente “ abusivi ”.
5.4. Una volta appurato che nel provvedimento, come integrato dalla comunicazione di avvio, è chiaramente desumibile la descrizione delle opere abusive e la contestazione della mancanza di titolo abilitativo alla edificazione, devono essere respinte le doglianze relative a specifici aspetti motivazionali atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo » (cfr. Tar Campania, Sent 6227/20 e le richiamate Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 luglio 2011, n. 4254; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2009, -OMISSIS-229; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 maggio 2007, -OMISSIS-441; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3270).
5.5. Neppure un onere di motivazione rafforzata può fondarsi sulla deliberazione di C.C. -OMISSIS- del 10/01/2012, atteso che l’iter di adozione della variante oggetto della delibera non è stato mai portato a compimento, non essendo mai stato recepito dal Comune il piano approvato con prescrizioni dalla Regione. Non essendosi mai perfezionato l’iter approvativo della Variante di Piano non esistono pertanto disposizioni di piano contrastanti.
5.6. Analogamente, sotto il profilo di cui a p.to ii), inerente alla (mancata) indicazione dell’area di sedime, la doglianza non merita condivisione.
Nel provvedimento per cui vi è causa sono analiticamente indicati i manufatti abusivi, oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, con espressa ed analitica individuazione delle particelle catastali su cui sono eretti i fabbricati oggetto dell’ordinanza.
5.7. Inoltre, per pacifica giurisprudenza amministrativa, “ la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione ” (TAR Brescia, Sez. I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2017 -OMISSIS-471).
5.8. Dunque, l’esatta indicazione dell’area di sedime e dell’eventuale ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id. n. 1710/2018; T.A.R. Roma -OMISSIS-074/2018).
5.9. Neppure può fondarsi un onere di motivazione rafforzata in base alla precedente autorizzazione del 2003 (punto iii).
Al riguardo, infatti, il Comune resistente ha precisato che l’autorizzazione -OMISSIS- del 27/05/2003, allegata in atti, rilasciata in favore dei germani -OMISSIS-, prevedeva la possibilità di installare nell’area de qua “ una struttura in legno e ferro, totalmente smontabile, per il ricovero della legna ”. Il provvedimento autorizzativo, inoltre, precisava che “ il manufatto architettonico in struttura precaria ha validità per anni 3 con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori, successivamente lo stesso manufatto dovrà essere rimosso a cure e spese del proprietario e/o potrà essere richiesta ulteriore autorizzazione ”.
Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta quindi chiaro come esso non costituisca un titolo edilizio per la realizzazione di nuova costruzione, e che le strutture rinvenute in sede di sopralluogo, oggetto dell’ordinanza di demolizione, non fossero certamente qualificabili come “strutture precarie”, essendo state costruite in muratura, con copertura in travi di acciaio e pannelli di lamiera di acciaio.
Tali caratteristiche, dunque, rendono le stesse totalmente incompatibili ed in contrasto rispetto al provvedimento autorizzativo a suo tempo rilasciato, che, comunque, doveva intendersi di durata temporalmente limitata e non a tempo indeterminato.
Considerato che peraltro a fronte della autorizzazione temporanea di una singola tettoia amovibile sono state realizzate una pluralità di opere tutte in muratura, acciaio e lamiere, nessuna delle quali di natura removibile, appare chiara l’impossibilità di ravvisare la sussistenza di un titolo abilitativo.
Data la consistenza delle edificazioni abusive, ed il conseguente cario urbanistico, non può in alcun modo esserne prospettata la qualificazione in termini di abusi minori soggetti a mera sanzione pecuniaria.
6. Tutte le doglianze raggruppate sotto il primo motivo di impugnativa devono pertanto essere respinte.
7. Con il motivo rubricato al -OMISSIS-), parte ricorrente stigmatizza il difetto di istruttoria da cui sarebbe viziato il provvedimento sanzionatorio, non essendovi alcun riferimento all’epoca di realizzazione delle opere abusive e avendo la P.A. omesso di esplicitare le ragioni di pubblico interesse che giustificano l’adozione della misura sanzionatoria ripristinatoria.
7.1. Secondo la tesi attorea, visto il tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sarebbe ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sicché occorrerebbe, a pena di illegittimità, una congrua motivazione che indichi il pubblico interesse idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
7.2. Anche tali censure sono infondate.
7.3. Osserva il Collegio che – stante l’assenza di qualsivoglia titolo legittimante l’intervento edilizio de quo e, quindi, la natura chiaramente abusiva delle opere di che trattasi – il provvedimento gravato non necessitava di alcuna particolare motivazione, ma della semplice analitica descrizione, puntualmente contenuta nell’ordine di demolizione, degli abusi rilevati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, -OMISSIS-823; id., 8 aprile 2019, -OMISSIS-292).
7.4. Secondo la condivisibile e granitica giurisprudenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, in presenza di opere edificate senza titolo edilizio, “ l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, -OMISSIS-537; Sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 631; Sez. II, 3 settembre 2019, n. 6067).
7.5. Il principio è stato cristallizzato dalla sentenza -OMISSIS- del 17 ottobre 2017 dell’Adunanza Plenaria, secondo la quale “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristin o”.
7.6. Neppure pare condivisibile l’osservazione secondo la quale l’affidamento si sarebbe radicato in base ad un titolo abilitativo rilasciato nel 2003.
Rinviandosi a quanto motivato al superiore punto 5 circa la ricostruzione dell’esatto tenore del precedente provvedimento, non po' che ribadirsi sotto il profilo qui in esame che a fronte della autorizzazione temporanea di una singola tettoia amovibile sono state realizzate una pluralità di opere tutte in muratura, acciaio e lamiere, nessuna delle quali di natura removibile, e quindi appare chiara l’impossibilità di postulare un affidamento sulla legittimità delle stesse, né la mancata repressione immediata dell’abuso può radicare un legittimo affidamento al mantenimento delle opere abusive.
7.7. Neppure un profilo di affidamento rilevante può fondarsi sulla deliberazione di C.C. -OMISSIS- del 10/01/2012, atteso che l’iter di adozione della variante oggetto della delibera non è stato mai portato a compimento.
8. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
IL ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ZZ | NT AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.