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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11257 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa RI TI
- Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6870 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
C.F._1 rappresentato e difeso, giusta Parte 1 (C.F.:
procura in atti, dall'avv. STASSANO FABRIZIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PICCOLO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia,
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 Parte_1 premesso: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra Controparte_1 e di aver convissuto con la stessa dal 2015 al 2023;
che dalla relazione nasceva una figlia: Per_1 1'01.10.2025, minore;
che il Tribunale di Napoli con sentenza n.3279/24 del 15/03/24 recepiva l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza di comparizione del 14.03.2024, in particolare:
"La minore Per_2 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, residente in [...]; Diritto di visita paterno:
1. Il padre terrà con sé la minore due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì), dalle ore 16.00 alle 21.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il padre terrà con sé la minore dalle ore 10.00 del sabato ovvero dall'uscita
-
di scuola- alle ore 19.00 della domenica, per due weekend alternati al mese, con pernottamento.
2. Durante le vacanze natalizie, le stesse saranno trascorse annualmente in modo alternato tra i genitori, nei periodi dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salva diversa intesa tra le parti.
3. Le festività pasquali saranno trascorse in modo alternato tra i genitori e, in particolare, la Pasqua con uno e il lunedì in Albis con l'altro;
4. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la minore 15 gg anche non consecutivi. con pernottamento - nei mesi di luglio e/o agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. - Il padre si impegna a versare quale contributo al mantenimento della minore – l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione Istat come per legge;
il padre riconosce interamente l'Assegno unico alla Sig.ra CP_1 impegnandosi a sottoscrivere la documentazione utile al riconoscimento del predetto contributo. Il Sig. Pt_1 si impegna altresì a versare le spese straordinarie nella misura del 50%. Le parti, per la determinazione delle spese straordinarie, si riportano al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli - COA di Napoli. Limitatamente alle spese relative alla scuola privata della minore Per_2, il padre limiterà il suo contributo annuale all'importo complessivo di 500,00€; detto importo dovrà essere pagato entro e non oltre il 31 dicembre delle annualità
2024-2025 e 2026. Le parti rappresentano che, terminata la scuola elementare, la minore inizierà a frequentare le scuole medie presso una scuola pubblica." tutto ciò premesso, chiedeva la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale, ed in particolare, chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia minore atteso il peggioramento della propria condizione reddituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva di rigettarsi il ricorso confermando l'obbligo al mantenimento del ricorrente così come stabilito nella sentenza del 15.03.2024.
All'udienza di comparizione del 25/09/2025 il Giudice relatore formulava alle parti una proposta conciliativa cui le stesse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
"-conferma dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1 per la minore Per_2,
CP_1nata l'[...], di €.305,10 aggiornato agli indici Istat, da versarsi direttamente alla sig.ra
[...] mediante bonifico bancario entro il 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA del 2018;
- l'assegno unico verrà percepito al 50% tra le parti.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa RI TI
- Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6870 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
C.F._1 rappresentato e difeso, giusta Parte 1 (C.F.:
procura in atti, dall'avv. STASSANO FABRIZIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PICCOLO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia,
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 Parte_1 premesso: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra Controparte_1 e di aver convissuto con la stessa dal 2015 al 2023;
che dalla relazione nasceva una figlia: Per_1 1'01.10.2025, minore;
che il Tribunale di Napoli con sentenza n.3279/24 del 15/03/24 recepiva l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza di comparizione del 14.03.2024, in particolare:
"La minore Per_2 viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, residente in [...]; Diritto di visita paterno:
1. Il padre terrà con sé la minore due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì), dalle ore 16.00 alle 21.00, salvo diverso accordo tra le parti;
il padre terrà con sé la minore dalle ore 10.00 del sabato ovvero dall'uscita
-
di scuola- alle ore 19.00 della domenica, per due weekend alternati al mese, con pernottamento.
2. Durante le vacanze natalizie, le stesse saranno trascorse annualmente in modo alternato tra i genitori, nei periodi dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salva diversa intesa tra le parti.
3. Le festività pasquali saranno trascorse in modo alternato tra i genitori e, in particolare, la Pasqua con uno e il lunedì in Albis con l'altro;
4. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la minore 15 gg anche non consecutivi. con pernottamento - nei mesi di luglio e/o agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. - Il padre si impegna a versare quale contributo al mantenimento della minore – l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione Istat come per legge;
il padre riconosce interamente l'Assegno unico alla Sig.ra CP_1 impegnandosi a sottoscrivere la documentazione utile al riconoscimento del predetto contributo. Il Sig. Pt_1 si impegna altresì a versare le spese straordinarie nella misura del 50%. Le parti, per la determinazione delle spese straordinarie, si riportano al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli - COA di Napoli. Limitatamente alle spese relative alla scuola privata della minore Per_2, il padre limiterà il suo contributo annuale all'importo complessivo di 500,00€; detto importo dovrà essere pagato entro e non oltre il 31 dicembre delle annualità
2024-2025 e 2026. Le parti rappresentano che, terminata la scuola elementare, la minore inizierà a frequentare le scuole medie presso una scuola pubblica." tutto ciò premesso, chiedeva la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale, ed in particolare, chiedeva la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia minore atteso il peggioramento della propria condizione reddituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva di rigettarsi il ricorso confermando l'obbligo al mantenimento del ricorrente così come stabilito nella sentenza del 15.03.2024.
All'udienza di comparizione del 25/09/2025 il Giudice relatore formulava alle parti una proposta conciliativa cui le stesse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
"-conferma dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1 per la minore Per_2,
CP_1nata l'[...], di €.305,10 aggiornato agli indici Istat, da versarsi direttamente alla sig.ra
[...] mediante bonifico bancario entro il 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il
COA del 2018;
- l'assegno unico verrà percepito al 50% tra le parti.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino