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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 12/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 314/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il
5 giugno 2022
PROPOSTO DA
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1
(p.iva ), corrente in Milano, Foro Bonaparte n. 31, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Serrao presso il cui studio, in
Milano Piazza Luigi di Savoia n. 2, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. (p.iva Controparte_1
); P.IVA_2
1 Appellato Contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita,, in accoglimento della presente impugnazione, reietta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: riformare la sentenza n. 314/21 pubblicata il 7 giugno 2021, non notificata, nella causa 20 RG n.111/2020 pronunciata dal dottor
[...]
, Tribunale di Caltanissetta, a definizione della controversia Parte_2 promossa da e, per l'effetto accertare e dichiarare che il Pt_1 CP_1 ha usufruito della somministrazione di energia elettrica per i
[...] periodi e per i punti di fornitura meglio descritti in narrativa e nei documenti prodotti, nonché che ha fornito al le quantità Pt_1 Controparte_1 di energia elettrica per i periodi e per i punti di fornitura meglio descritti in narrativa. Accertare e dichiarare che il non ha Controparte_1 pagato nulla in relazione alle forniture ricevute e, per l'effetto, condannare il al pagamento dell'importo di €.116.359,09 oltre Controparte_1
IVA o di quella diversa somma che risulterà dovuta in seguito alla esperenda istruttoria oltre interessi dal dovuto al saldo e ciò per le causali di cui in narrativa da intendersi riprodotte e trascritte. In via subordinata
a titolo di ripetizione del debito per equivalente e, in via sussidiaria, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. o, ad altro titolo identificando in forza del principio iura novit curia.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16.01.2020 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, il CP_1 al fine di chiederne la condanna al pagamento della somma
[...] di €.116.356,09 oltre IVA a titolo di ripetizione di indebito per equivalente, ed in via sussidiaria, a titolo di indebito arricchimento, in seguito alla fornitura di energia elettrica erogata nel periodo compreso tra il giugno
2 2011 e il 2012 effettuata in carenza di alcun contratto ma di cui l' Ente aveva beneficiato.
A migliore intelligenza della domanda spiegava che un suo ex agente, reperiti i codici POD e PRESA dei punti di prelievo intestati al CP_1
aveva attivato sul portale che gestisce i flussi di informazione
[...] tra venditore e distributore una serie di forniture e, una volta effettuato l'abbinamento al nuovo fornitore dei punti di fornitura, era stata avviata la erogazione di energia elettrica.
La fornitura veniva poi interrotta non appena la Società aveva contezza dell'accaduto e la somministrazione ripristinata, da parte dell'Ente, con altro gestore.
Chiedeva pertanto, tenuto conto dei vantaggi ottenuti dal la CP_1 restituzione per equivalente dell'indebito e, in subordine, il pagamento di quanto dovuto a titolo di indebito arricchimento.
Restava contumace, benché ritualmente citato, il Controparte_1
La causa veniva istruita mediante mera produzione documentale e, all'udienza del 10.03.2021, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto le domande proposte da dichiarando irripetibili le spese di Parte_1 lite.
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando, in via preliminare, come nel caso di specie non potessero applicarsi le norme in materia di indebito oggettivo – invocato in prima battuta da – Pt_1 atteso che non si era in presenza di un “pagamento non dovuto” effettuato in favore del ma di una somministrazione rispetto alla quale CP_1
l'Ente locale era rimasto del tutto estraneo poiché, per come dedotto dalla
3 stessa Società attrice, i fatti erano da imputare ad un suo agente commerciale che aveva agito fraudolentemente.
Il Tribunale, sempre in via preliminare, ha poi evidenziato come nemmeno potesse trovare applicazione la Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 153/2012 - volta a regolare e disciplinare gli effetti e le conseguenze di attivazione di utenze non volute - dovendosi essa applicare ai soli clienti domestici ed essendo comunque stata emanata in epoca successiva ai fatti per cui è causa.
Il Giudici di prime cure, quindi, ha ritenuto che, pur nella specificità della materia in esame, l'unica disposizione normativa utilizzabile ai fini della decisione è quella di cui all'articolo 2041 c.c. essendo pacifico che l'azione generale di arricchimento ivi contemplata possa esperirsi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione avendo, in tal caso, il privato attore che intende proporla, solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento spettando alla P.A. dimostrare che l'arricchimento non fu voluto nè consapevole.
Ciò senza tralasciare – ricorda il Tribunale - la natura pubblicistica dell'Ente locale convenuto che soggiace alla generale previsione secondo cui i contratti stipulati con il privato richiedono, a pena nullità, la forma scritta in assenza della quale solo nulli e improduttivi e non sanabili gli effetti giuridici prodottisi.
Da tali premesse il Tribunale - rilevato come per stessa ammissione di
- il non avesse avuto alcuna contezza Pt_1 Controparte_1 dell'attivazione di una nuova somministrazione di energia elettrica avendo esso del tutto inconsapevolmente subito, nell'arco di pochi mesi,
l'erogazione nei vari punti di somministrazione, ha ritenuto l'arricchimento imputabile a fatto esclusivo del somministrante sì da non poter gravare sull'Ente locale le conseguenze di tale fatto.
4 Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che a nulla vale che al fossero CP_1 pervenute le fatture relative ai costi per il periodo di somministrazione sia in quanto trattasi di documenti provenienti da un soggetto venditore del tutto sconosciuto all'Ente sia per la scarsa valenza probatoria che, per la loro formazione unilaterale, tali documenti hanno nei giudizi di merito per la richiesta di pagamento di somme di denaro.
Da ciò il rigetto per la domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alla parte appellante i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura la impugnata sentenza Pt_1 nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto il Controparte_1 esente da responsabilità sul presupposto della non conoscibilità della fornitura.
Si osserva, in proposito, che nell'operare in tal modo, il Giudice di prime cure non ha valorizzato alcuni elementi rilevanti in quanto, se è vero che l'avvio della fornitura non fu consapevole, non può assumersi che tale inconsapevolezza perdurò nel tempo.
In proposito l'appellante Società ricorda come la fornitura ebbe inizio nel mese di giugno 2011 e proseguì per circa 9 mesi (ed in alcuni casi anche oltre) non potendosi seriamente dubitare, quindi, che l'Ente pubblico fosse rimasto all'oscuro di quanto accadeva non fosse altro perché era stata stanziata, in bilancio, una spesa per la fornitura di energia elettrica,
5 poi non pagata ad alcuno, con la conseguenza che quelle somme non erano state utilizzate residuando nelle casse del CP_1
Ciò significa che accortosi di ciò il avrebbe dovuto contattare il CP_1 fornitore per verificare sia il motivo della interruzione della fornitura sia il motivo della ricezione delle fatture da parte di . Pt_1
Quanto alla “debole valenza probatoria” delle fatture commerciali dedotta dal Tribunale l'appellante deduce come, il Giudice, ha confuso il tema tra valore probatorio dei documenti contabili rispetto a quello della conoscibilità della fornitura ragione per la quale, anche sotto tale aspetto,
l'invio delle fatture avrebbe dovuto comunque essere valutato ai fini della conoscibilità dei fatti di causa.
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Con il secondo motivo di gravame si censura la gravata sentenza con riferimento all'errata applicazione del principio dell'onere della prova.
Si evidenzia come, erroneamente, il Decidente richiami, in sentenza, il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. 10798/2015 omettendo di rilevare, per come chiaramente indicato nella riportata pronuncia, che era onere della parte convenuta (quindi del eccepire e provare il CP_1 rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza.
Tale onere non è stato assolto dal (rimasto Controparte_1 contumace in primo grado) e, pertanto, errate sono le deduzioni del
Tribunale nella parte in cui si è valorizzata l'inconsapevolezza dell'Ente nel ricevere la somministrazione di energia.
In definitiva, secondo l'appellante, se con la sentenza impugnata il
Tribunale ha, per un verso, riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 2041
c.c., ha comunque errato laddove ha ritenuto non sussistenti gli elementi per applicare la norma nel caso in specie, omettendo di valutare come
6 avesse ampiamente allegato e provato l'esecuzione della fornitura Pt_1 nonché l'entità dell'importo preteso.
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Nella parte conclusiva del gravame specifica come, in caso di Pt_1 accoglimento dei due motivi di censura, debbano valere, ai fini della concreta debenza dell'indennizzo, i criteri di calcolo già illustrati in primo grado.
Ci si sofferma, inoltre, nel chiarire come, nel riconoscere l'indennizzo, non v'è pericolo per l'Ente di creazione di nuovi impegni di spesa trattandosi di somme già programmate nel bilancio comunale atteso che l'Ente già utilizzava i punti di fornitura oggetto di causa e ne pagava i consumi in forza di impegni di spesa debitamente iscritti al bilancio e che, una volta interrotto il rapporto con , la fornitura è proseguita con altro Pt_1 gestore.
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Si evidenzia, ancora, come nel caso in specie, non siano applicabili altri rimedi, tanto meno quelli previsti da norme sulla contabilità pubblica inerenti a fattispecie del tutto diverse rispetto a quelle del presente giudizio in cui non esiste un contratto valido o invalido che sia.
In particolare, argomenta , non può trovare applicazione neanche Pt_1 il Testo Unico sugli enti locali nella parte in cui prevede (art. 191 TUEL) che nel caso in cui vi sia stata acquisizione dei beni e servizi in violazione dei principi di contabilità pubblica la responsabilità ricade sul funzionario o sul dipendente che hanno consentito la fornitura stessa.
Tale principio normativo non è applicabile atteso che, nel caso in esame, non è identificabile alcuna persona che abbia trattato con Pt_1 all'epoca dell'avvio delle forniture e, pertanto non avrebbe potuto Pt_1
7 esperire la relativa azione poiché astrattamente da rivolgere contro soggetti sconosciuti o inesistenti.
Inoltre, sempre ai fini dell'inapplicabilità del TUEL, si ricorda come il rapporto potrebbe ipoteticamente intercorrere con il funzionario amministratore responsabile solo per la parte inerente al margine di guadagno contrattuale eccedente l'arricchimento, cioè proprio la parte che non è oggetto del presente giudizio.
Il TUEL, vietando l'effettuazione della spesa in assenza di impegno contabile, non può trovare applicazione anche perché l'impegno contabile sussiste in quanto assunto dall' Ente per il pagamento di energia ad un precedente fornitore per cui non vi sarebbe nocumento per il bilancio comunale.
Evidenzia, ancora l'appellante, come non avrebbe mai potuto Pt_1 agire nemmeno in danno dei procacciatori che avevano fraudolentemente attivato la fornitura nei confronti dei quali permane azione di responsabilità e di restituzione delle provvigioni percepite ma non certo quella di restituzione dell'energia elettrica, seppur in forma equivalente, in quanto gli agenti procacciatori non erano i soggetti arricchiti.
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Deve, in via preliminare, evidenziarsi che questa Corte, con provvedimento del 18 gennaio 2023, ha dichiarato la contumacia del che, benché regolarmente evocato in giudizio, non Controparte_1 si è costituito.
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L'appello è fondato.
I motivi di censura, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati.
8 Deve porsi in evidenza come, con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure ha allegato documentazione – mai contestata anche per la Pt_1 contumacia dell'Ente – dalla quale risulta l'avvenuto consumo, nel periodo compreso tra giugno 2011 e novembre 2012 di Kw/h 770.787,00 da parte del il cui importo complessivo (costo Controparte_1 dell'energia, servizi di distribuzione in rete, servizi di dispacciamento, accise) di €. 116.358,09 oltre IVA (doc. n. 1 fascicolo attoreo) e che tali somme non siano mai state pagate dall'Ente.
Risulta, pertanto, incontestato che il convenuto, per parecchi CP_1 mesi, ha beneficiato di una fornitura per la quale non ha corrisposto alcunché né ad , nè ad altri gestori con i quali ha continuato il Pt_1 servizio dopo l'interruzione del rapporto con l'appellante.
Non è nemmeno in contestazione – per stessa ammissione di – che Pt_1
l'instaurazione del rapporto di somministrazione sia avvenuto con modalità anomale ovvero in modo non voluto e del tutto inconsapevole da parte del essendo esso il frutto di una attività fraudolenta di un CP_1
“ex agente ” che, arbitrariamente, reperiti i punti di prelievo POD Pt_1 del attivò sul portale che gestisce i flussi di informazione tra CP_1 venditore e distributore una serie di forniture a nome a decorrere Pt_1 dall'1 giugno 2011 (pag. 3 della citazione).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha individuato il quadro normativo da applicare nell'ipotesi di quello previsto dall'art. 2041 c.c..
Resta da verificare se, da parte della Pubblica Amministrazione, può delinearsi una ipotesi di “arricchimento non voluto o imposto” che ricorre ogni qual volta la P.A. non è a conoscenza dell'arricchimento o che non ha desiderato, circostanza da cui discende l'esclusione dell'obbligo di restituzione trattandosi di arricchimento avvenuto contro la sua volontà
o inconsapevolmente.
9 Ancor prima di operare tale valutazione è opportuno ricordare che la materia ha subito una importante regolamentazione con Cass. civ., Sez.
Un., sentenza 26 maggio 2015 n. 10798 (richiamata in sentenza) a mente della quale: “Il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A., sicché, ove il depauperato provi l'oggettivo arricchimento dell'ente pubblico, questo non può opporre semplicemente di non averlo riconosciuto, ma deve provare di non averlo voluto o di non esserne stato consapevole.
La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice accertare – il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Più di recente (Cass. Civile Sez. I ordinanza n. 6703 del 13 marzo 2025) i giudici di legittimità – richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite
– hanno insegnato che: “ In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico non costituisce requisito dell'azione ex art. 2041 c.c.
Il depauperato ha l'onere di provare esclusivamente il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. La P.A. può invece eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, trattandosi quindi di
"arricchimento imposto". L'arricchimento va ricondotto ad una dimensione fattuale di evento oggettivo, escludendo che la qualificazione pubblicistica del soggetto arricchito possa fondare una riserva di discrezionalità sul riconoscimento dell'arricchimento o del suo ammontare. Il diritto
10 fondamentale di azione del depauperato si coniuga con l'esigenza del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla P.A. l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per inconsapevolezza.”
In questa prospettiva, l'esigenza di buon andamento dell'attività amministrativa può essere tutelata affidando alla P.A. l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza, (il c.d. l'arricchimento imposto), al fine di ottenere il rigetto dell'azione; E, dall'altra parte, il privato è tenuto a provare l'oggettivo arricchimento.
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Così riassunti i termini della complessa vicenda, non può che rilevarsi che, concordemente a quanto dedotto nei motivi di gravame, non è lecito sostenere – anche in assenza di argomentazioni a contrario – che il per parecchi mesi e nonostante le fatture ricevute Controparte_1 per la fornitura di energia elettrica, fosse “inconsapevole” (al di là del momento iniziale del rapporto di somministrazione effettivamente non voluto) che era il fornitore di energia in alcuni punti della città. Pt_1
In proposito valga rilevare che, proprio l'invio delle fatture – a prescindere dal loro valore probatorio – avrebbe dovuto indurre l'Ente ad interrogarsi sul rapporto contrattuale in essere e sulla base di quale accordo e/o trattativa fosse stato attivato e se, effettivamente, esistessero atti riconducibili agli Organi dell'Ente che legittimassero tale fornitura.
Non vi è dubbio, in proposito, che correttamente il Tribunale, in sentenza, richiama le norme di contabilità pubblica che regolano la materia tra il privato e l'Ente ricordando la nullità e non sanabilità del rapporto non accompagnato dalla forma scritta a garanzia della P.A. stessa.
Secondo l'art. 191 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) ove l'acquisizione di beni o servizi sia avvenuta senza la regolare assunzione
11 dell'impegno di spesa, delle due l'una: o l'ente riconosce il debito fuori bilancio - nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma
1, lett. e, - e, in tal caso, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se "sanata" ex post, oppure rimangono personalmente obbligati - ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4, - l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, il che esclude in radice il presupposto della sussidiarietà, in carenza del quale non è possibile esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, stante lo sbarramento posto dall'art. 2042
c.c. ["Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario
o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi
i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perchè il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perchè, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.". Cass. civ. Sez. III, Ord.(ud. 15/09/2020) 16-11-2020, n. 25870].
******
E' agevole verificare, tuttavia, che il caso in esame non consente di ritenere applicabili i suddetti principi di diritto, difettando la figura organica alla quale attribuire l'attivazione della fornitura di somministrazione in assenza di adeguata copertura finanziaria o in
12 assenza di idonea forma scritta, essendo, per come sopra ricordato, il rapporto sorto per iniziativa fraudolenta di un “ex agente di ”. Pt_1
Conseguentemente non può negarsi l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa richiamando lo sbarramento di cui all'art. 2042 c.c. non essendo possibile esperire altra azione specifiche (come, ad es. quella per il risarcimento del danno da ritardata restituzione o quella diretta contro il funzionario pubblico responsabile) anche in considerazione che, l'autore dell'azione fraudolenta, per come condivisibilmente riportato nei motivi di gravame, non è l'arricchito in senso tecnico, non avendo egli beneficiato dell'energia erogata ma, eventualmente, solo delle provvigioni per le quali, questo sì, risponde nei confronti di . Pt_1
*****
Con riferimento all'indennizzo da doversi riconoscere in favore di
[...]
basti ricordare che la Società, nel costituirsi in giudizio, ha Parte_1 allegato (doc. n. 1), oltre alle fatture inviate al un prospetto in CP_1 cui risultano riassunti, per punto di prelievo, fasce e mesi di fornitura i dati di consumo sia con riferimento alle voci fisse (quali oneri di sistema, dispacciamento e trasporto) anche quelle sulle imposte.
Detta documentazione, in assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi idonea a determinare la somma da riconoscersi, a titolo di indennizzo, alla Società di gestione dell'energia elettrica anche in considerazione che essa ricomprende i soli “costi vivi” sostenuti da Pt_1 che comunque sarebbero stati uguali a quelli affrontati da qualunque altro fornitore con cui il avesse stipulato un Controparte_1 contratto di fornitura senza, cioè, rappresentare un onere maggiore per l'Ente rispetto alla spesa già stanziata dall'Amministrazione.
13 L'importo, pari ad €.116.356,09 oltre IVA deve, pertanto, liquidarsi in favore della in uno agli interessi, al tasso legale. Parte_1 maturati dalle singole scadenze sino al soddisfo.
In proposito occorre evidenziare, con riferimento al valore probatorio della documentazione fiscale allegata dall'appellante che “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass. Civ. Ord. N. 949 del 10 gennaio 2024).
La sentenza deve pertanto riformarsi nei termini che precedono.
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Quanto alle spese del giudizio, tenuto conto della contumacia del
[...]
e della particolarità della vicenda trattata, possono CP_1 compensarsi anche col riferimento al presente grado del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 314/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 5 giugno 2021 ed appellata da Parte_1
Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della complessiva somma di €. 116.356,00 oltre IVA, in
14 uno agli interessi, al tasso legale, maturati dalle singole scadenze fatturate sino all'effettivo soddisfo.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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