Sentenza 5 gennaio 2026
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APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno La latitudine del concorso morale nel reato tra atipicità della condotta e onere della prova Cass. Pen., Sez. I, 5 gennaio 2026, sentenza n. 235 LA MASSIMA “In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contr... Continua a leggere
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APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno La latitudine del concorso morale nel reato tra atipicità della condotta e onere della prova Cass. Pen., Sez. I, 5 gennaio 2026, sentenza n. 235 LA MASSIMA “In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contr... Continua a leggere
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. SALVATORE SENESE, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e Avv. VALERIO SPIGARELLI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/03/2025, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza della Corte di assise di Napoli in data 04/01/2024 che ha condannato LE AT alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di FR LD, commesso in via dello Stelvio del Rione Berlingieri di Napoli il 19/02/2011. Dalle conformi sentenze dei giudici di merito emerge che la partecipazione di AT al delitto era stata ricostruita soprattutto in base alle dichiarazioni dei seguenti collaboratori di giustizia: NI IL, uno degli esecutori materiali del delitto, condannato per questo fatto con sentenza irrevocabile;
NE RR, detto “takendò”, militante di spicco del gruppo dei AN;
i LL IO, LO e IC AZ, strettamente legati, come il loro genitore, al clan AT-AN ed in particolare ad NI D’ND, loro zio, mandante e organizzatore dell’omicidio (e IC AZ, in particolare, anche intervenuto attivamente nella fase preparatoria del delitto e per questo già condannato con sentenza irrevocabile); i LL NE e TA NN, all’epoca intranei al clan AT AN e alle dirette dipendenze di KO RO, altro esecutore materiale dell’agguato a LD, anche loro, come IC AZ, condannati con sentenza irrevocabile perché partecipi alla fase preparatoria del delitto con riguardo in particolare alla predisposizione delle armi. Erano state valutate anche le dichiarazioni rese da SI GU e NE AT, Penale Sent. Sez. 1 Num. 235 Anno 2026 Presidente: TA IU Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 18/12/2025 entrambi già condannati per questo delitto, il primo quale organizzatore e il secondo quale mandante, nonché quelle rese da NE SI, IA GL, LE LE;
sui profili riguardanti il ruolo di AT tali dichiarazioni sono state ritenute parzialmente inattendibili.
1.1. AT, detto “LE ‘o tossico”, era stato fidanzato e poi aveva sposato la figlia del boss LE AT;
era stato stabilmente incaricato della gestione degli affari in materia di stupefacenti per la famiglia e aveva assunto il ruolo di referente nella zona di Mugnano. FR LD, detto TI NO (dal cognome della madre), pregiudicato per reati contro il patrimonio e per condotte di stampo camorristico, era all’epoca a piede libero dopo avere scontato una pena di otto anni quale appartenente al clan Licciardi e si era stabilito nel rione Berlingieri del quartiere di Secondigliano;
aveva costituito un proprio gruppo criminale, facente capo al clan SA CC, che controllava il rione d’intesa con il clan AT-AN. Egli gestiva gli affari illeciti del Rione Berlingieri, considerato strategico dai sodalizi di camorra, perché fungeva da cerniera con la via Labriòla e costituiva luogo di incontro per i referenti delle famiglie consociate;
il suo gruppo era, tuttavia, guardato con sospetto dal clan AT-AN perché aspirava a guadagnare margini di autonomia e così stava destabilizzando gli equilibri interni. In particolare, LD aveva avuto dei contrasti con SE PA, detto ‘Nasone, referente del clan AT-AN per quel rione, il quale ne aveva parlato con i reggenti, NI D’ND (per conto degli AT) e NO IO (per conto dei AN); costoro decisero di informare NE AT, all’epoca latitante in un covo ai Camaldoli, dove – secondo le dichiarazioni di NE RR – fu LE AT ad accompagnare D’ND e a discutere della questione. NE AT decise l’eliminazione di LD e furono designati in un primo momento MA AN e KO RO. Successivamente in luogo di AN fu designato NI IL. AT insieme ad NI D’ND conferì l’incarico di eseguire la decisione di NE AT a RO e ad IL all’interno della stanzetta riservata dove si riunivano gli affiliati nell’appartamento del LO G (l’area del rione di Scampia all’epoca sotto il controllo del clan AT-AN), alla presenza di IC e LO AZ, che sul punto hanno riferito, confermando la circostanza pure narrata da IL. Durante la fase preparatoria dell’agguato, AT si era recato presso l’appartamento alle Vele di KO RO dove furono preparate le armi (due pistole cal. 9x21 e una 357 a tamburo con canna lunga)da utilizzare per l’omicidio, il motociclo per gli spostamenti dei sicari e la Panda c.d. “a sistema” con le allocazioni adatte per trasportare le armi. Di questa circostanza avevano riferito i LL NN, che erano presenti. Aveva successivamente partecipato ad altri incontri e riunioni con NE AT e altri sodali per discutere, dopo l’omicidio LD, su come vendicare la “lupara bianca” di NI D’ND con l’eliminazione per vendetta di NO IO o di uomini a lui vicini. Questo emergeva dal racconto di IL, indirettamente confermato dalle dichiarazioni di LE LE. Infine quando erano state emesse le prime misure cautelari a carico di coindagati per l’omicidio LD, AT aveva chiesto a LO AZ di non parlare con nessuno di quello che sapeva sul suo conto. La sentenza impugnata fissava in questi termini il coinvolgimento di AT nel delitto e 2 disattendeva i motivi di appello dell’imputato che avevano censurato il giudizio di attendibilità di NI IL e di quello di inattendibilità delle dichiarazioni, contrastanti con l’ipotesi di accusa, di IA GL, NE SI, LE LE e NE AT e che, inoltre, avevano lamentato la scarsa genuinità delle dichiarazioni dei LL AZ, di NE RR e dei LL NN. Escludeva che la condotta di AT potesse comunque derubricarsi a connivenza non punibile, ma la riteneva inquadrabile nella fattispecie concorsuale con l’aggravante della premeditazione e con quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso con separati atti i due difensori dell’imputato.
2.1. L’avv. Saverio Senese ha articolato quattro motivi.
2.1.1. Con il primo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 575 cod. pen. e 27 Cost. per avere la Corte di assise di appello di Napoli confermato la sentenza di condanna emessa dai giudici di primo grado, in assenza della prova del concorso di LE AT nell’omicidio di FR LD e del contributo causale che lo stesso avrebbe offerto;
nonché travisamento della prova per avere la Corte ritenuto che il ruolo privilegiato assunto da AT nel clan per essere il genero di LE AT potesse integrare la prova del concorso nel mandato e nell’organizzazione dell’omicidio. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli elementi dai quali emergeva che il mandato omicidiario era stato già deciso da soggetti diversi dal ricorrente, sicchè, anche se fosse certa la sua presenza nella stanza dell’appartamento del LO G dove si prendevano le decisioni importanti del clan, egli non avrebbe potuto fornire alcun ulteriore decisivo contributo causale. Avrebbe poi trascurato le convergenti dichiarazioni di IA GL e di NE AT, secondo i quali LE AT (zio di NE) aveva dato disposizione precisa di tenere fuori da qualsiasi decisione importante il genero. La Corte territoriale ne avrebbe affermato la scarsa affidabilità senza che vi fosse alcun elemento significativo del mendacio. Tuttavia sia LE sia IL avevano riferito di un solo incontro avvenuto nel covo di NE AT, al quale avrebbe partecipato AT, ma che sarebbe avvenuto dopo l’omicidio LD, mentre NE RR, che non aveva partecipato all’incontro, si era limitato ad affermare che prima dell’omicidio LD AT avrebbe potuto al più accompagnare D’ND e IO da NE AT. Le dichiarazioni di GL erano state travisate, perché da esse emergeva chiaramente che AT aveva un protagonismo nel clan limitato al settore degli stupefacenti e che il suocero voleva circoscriverne l’operatività anche in quel settore dove aveva preso iniziative “di nascosto” dai maggiorenti del clan. Infine la sentenza non individua nello specifico gli elementi che dimostrano una condotta attiva di AT nella fase del conferimento dell’incarico, anzi travisa le dichiarazioni dei collaboratori per nulla convergenti nell’indicare i soggetti presenti al conferimento dell’incarico a IL e RO e confonde il dato della mera presenza con quello del contributo concorsuale con riguardo alla fase organizzativa e preparatoria.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, comma 1, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di AT, sulla scorta di una prova dichiarativa incerta in ordine alla sua presenza al conferimento del mandato omicidiario e, pertanto, in assenza di prova certa della condotta 3 di partecipazione nel delitto;
nonché violazione della regola di giudizio di colpevolezza da affermare solo ove sia superato ogni ragionevole dubbio.
2.1.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 121, 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere la motivazione della sentenza impugnata omesso di confrontarsi con le prove di inattendibilità intrinseca dei dichiaranti ed in particolare con quattro fattori strutturali di inquinamento: la provenienza dei LL AZ dallo stesso contesto familiare;
i tempi della scelta collaborativa;
la codetenzione, anche se successiva alla scelta collaborativa;
il trascorrere del tempo dall’evento delittuoso. Violazione dei principi dettati dai giudici di legittimità con riguardo all’autonomia, alla spontaneità e al disinteresse della chiamata.
2.1.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533, comma 1, cod. proc. pen., 110 e 575 cod. pen. per avere la Corte omesso di confrontarsi con le prove della inattendibilità intrinseca dei propalanti IC AZ e NE RR, emergenti dall’esame dibattimentale;
nonché totale omessa motivazione e travisamento per omessa valutazione di elementi di prova idonei ad incidere sul percorso giustificativo della sentenza in tema di attendibilità intrinseca della prova dichiarativa.
2.2. L’avv. Valerio Spigarelli ha articolato un unico motivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., denunciando carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in ordine all’accertamento delle condotte concorsuali ritenute idonee a fondare titolo dell’attribuzione di responsabilità dell’imputato in relazione ai reati a lui ascritti, nonché in ordine alla ritenuta attendibilità e idoneità al riscontro incrociato delle chiamate di correo e in reità poste a fondamento dell’accertamento di colpevolezza;
nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., denunciando inosservata e/o inesatta applicazione dell’art. 110 cod. pen. in relazione all’erronea distinzione tra i requisiti del concorso punibile nel reato plurisoggettivo, in particolare sotto il profilo della causalità del contributo, in ipotesi, prestato dall’imputato, e la fattispecie non punibile.
3. I difensori hanno chiesto la trattazione orale e all’udienza di discussione il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha chiesto il rigetto del ricorso e nell’interesse dell’imputato, l’avv. Salvatore Senese e l’avv. Valerio Spigarelli hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, in via principale senza rinvio e in via subordinata con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
2. Alcuni motivi di ricorso in buona parte ripropongono doglianze formulate con l’atto di appello.
2.1. Così quelli (in particolare sub 1 dell’atto a firma dell’avv. Senese e sub 8 dell’atto a firma dell’avv. Spigarelli) che censurano il giudizio sulla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia sentiti nel corso del dibattimento e le cui dichiarazioni sono state utilizzate per ricostruire il protagonismo di LE AT, lamentando al contempo l’erronea interpretazione della portata liberatoria delle dichiarazioni rese da NE AT e IA GL, dichiaranti addotti dalla difesa per dimostrare che LE AT senior, suocero di AT, aveva imposto ai sodali di tenere fuori il genero da qualsiasi decisione importante. Su tali doglianze, tuttavia, i giudici di appello si erano compiutamente pronunciati, 4 evidenziando le ragioni per le quali le dichiarazioni di NE AT dovevano considerarsi non affidabili sul punto, perché con esse egli si era limitato ad ammettere la sua responsabilità e a riferire della partecipazione di soggetti o deceduti o divenuti già collaboratori di giustizia sia perché contrastavano con quelle di altri soggetti, in particolare LE LE, NI IL e NE RR, quanto al fatto che AT sarebbe andato a trovare nel suo covo lo stesso NE AT solo una volta. La difesa finisce per ammettere che sul punto vi è ampia motivazione e comunque prova ad aggredirla perché la ritiene frutto di un travisamento del significato delle dichiarazioni di LE, IL e RR;
tuttavia non si confronta con la valutazione ben più complessiva svolta dai giudici di merito, che, al di là del dato testuale ricavabile dalle singole porzioni di frasi trascritte nel ricorso, apprezzano con un percorso logico immune da fratture l’apoditticità e la scarsa plausibilità delle ragioni per le quali la presunta emarginazione di AT sarebbe stata disposta e delle effettive modalità con le quali sarebbe stata attuata, visto che egli comunque si trovava impegnato su alcuni fronti di interesse criminale del clan. Le censure così formulate dalla difesa non tengono conto dei limiti del giudizio di cassazione, nel quale «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01) 2.2. Lo stesso valga per i rilievi difensivi compendiati nel terzo motivo dell’atto a firma dell’avv. Senese e nel paragrafo 2 dell’atto a firma dell’avv. Spigarelli (relativo il primo agli asseriti “quattro fattori strutturali di inquinamento” delle dichiarazioni dei LL IO, LO e IC AZ e il secondo all’elusione delle censure difensive sulla scarsa credibilità di LO e IC AZ) nonché nel quarto motivo dell’atto a firma dell’avv. Senese e nel paragrafo 3 dell’atto a firma dell’avv. Spigarelli (relativi alle dedotte prove di inattendibilità intrinseca di IC AZ e NE RR). La difesa sostiene che nella motivazione della sentenza impugnata vi sia un’acritica attribuzione di credibilità soggettiva e intrinseca ai chiamanti in correità con sistematica elusione dei criteri valutativi legali e giurisprudenziali. Nel ricordare reiteratamente un dato processuale del tutto irrilevante ai fini della valutazione sulla sussistenza di vizi della motivazione, e cioè che le dichiarazioni del collaboratore NI NO, esecutore materiale reo confesso dell’omicidio e principale fonte probatoria nell’economia motivazione del provvedimento impugnato a carico di AT, erano state ritenute insufficienti a sostenere l’accusa in dibattimento, tanto che l’originario procedimento iscritto nei confronti dell’odierno imputato era stato archiviato per essere riaperto dopo le dichiarazioni di LO e IC AZ, la difesa lamenta che i giudici di merito avrebbero aggirato con circonlocuzioni verbali le deduzioni che avrebbero dimostrato come i LL AZ avessero sfruttato la pregressa conoscenza di quanto già riferito incidentalmente in un processo a loro carico (per altri fatti) da NO sull’omicidio LD, per di più replicando un errata indicazione del nome della vittima;
e ciò avrebbero fatto per ottenere la circostanza attenuante dell’art. 8 d.l. n. 152/1991 che in un giudizio precedente (relativo all’omicidio GN) gli era stata negata. Il motivo di ricorso contiene un mero giudizio difensivo sul percorso giustificativo seguito 5 dai giudici di merito per ritenere infondati i dubbi dedotti in sede di appello e, senza individuare alcun preciso vizio logico, si infrange dinanzi a dati assai più specifici sui quali poggia tale snodo motivazionale. Dopo una verifica dell’iter collaborativo dei LL AZ nella sua gradualità e nelle successive precisazioni di ricostruzione (con discrasie minutamente riportate e tutte apprezzate come marginali) e dopo aver esposto gli argomenti che rendevano ben poco univoco quale parametro indiziario l’errore sul cognome della vittima, i giudici di merito hanno aggiunto il dato (che non è meramente processuale) dell’intervenuta sentenza di condanna di IC AZ quale partecipe al delitto, con l’applicazione a suo beneficio dell’attenuante della collaborazione, che, com’è noto, non viene riconosciuta se l’eventuale dichiarazione confessoria interviene quando non fornisce più alcun elemento nuovo (come accaduto nel giudizio per l’omicidio GN, ove l’ammissione del fatto avvenne ben dopo l’inizio del processo) ma viene riconosciuta quando l’autorità giudiziaria ritiene il contributo propalatorio utile «nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». A fronte di un già completo accertamento sull’utilità del contributo coperto dal giudicato, i giudici di merito hanno svolto autonome considerazioni ampiamente plausibili sull’assenza di interesse e di inquinamento delle dichiarazioni rese, mostrando anche di confrontarsi con gli argomenti difensivi proposti senza limitarsi al richiamo del pur significativo esito di un precedente giudizio che verteva proprio sulla loro credibilità soggettiva e sull’attendibilità e utilità delle dichiarazioni dei AZ. La riproposizione di questi temi nel ricorso per cassazione è sostenuta da articolate argomentazioni, ma l’impegno retorico, che vi è profuso nel qualificare le affermazioni dei giudici di merito come apodittiche o elusive, non consente comunque ad esse di valicare la soglia dell’ammissibilità. E’ noto che «la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).
2.3. Non miglior sorte possono avere le censure che ruotano attorno alla mancata valorizzazione da parte dei giudici di merito degli accertati periodi di codetenzione tra i LL AZ e NE RR, tra NE RR e NI NO e infine tra NE RR e i LL NE e TA NN. La difesa interpreta l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la presunzione relativa di inattendibilità dei dichiaranti imputati di connesso e i concreti ostacoli per l’imputato di acquisire dati dimostrativi della contaminazione reciproca tra i collaboratori dovrebbero rendere la prova della comune detenzione a sua volta elemento presuntivo dell’inattendibilità degli imputati di reato connesso che hanno condiviso periodi di restrizione negli stessi istituti. Si tratta di asserzione che non discende dalla legge, essendo la comune detenzione, specie quando avviene in epoca precedente all’avvio della collaborazione, circostanza da sola insufficiente a fondare alcuna inferenza, specie tra soggetti che, comunque, anche in stato di libertà o di latitanza avevano avuto modo, per ragioni di militanza nel medesimo sodalizio, plurime occasioni di incontro, che anch’esse vanno ricostruite proprio per verificare come e con che attendibilità possa affermarsi che abbiano avuto notizia o che abbiano fatto esperienza di ciò che poi raccontano durante la collaborazione. 6 E tale ricostruzione è stata fatta con dettaglio e scrupolo dal provvedimento impugnato, senza in alcun modo aggirare il dato della comune detenzione ma semplicemente non ritenendo, sulla base di plurimi elementi, che da solo potesse dimostrare alcun accordo o inquinamento tra le versioni.
2.4. Vanno conclusivamente ritenute del tutto inammissibili, perché fondate su deduzioni esclusivamente rivalutative e inidonee ad evidenziare vizi motivazionali, carenze argomentative o fratture logiche, le doglianze articolate in diverse parti dei motivi di ricorso che afferiscono alla credibilità soggettiva e all’attendibilità intrinseca degli imputati di reato connesso, collaboratori e non, così come nel provvedimento impugnato positivamente affermata per NI IL, NE RR, IO, LO e IC AZ, NE e TA NN e come messa anche solo parzialmente dubbio o negata per SI GU, NE AT, NE SI, IA GL e LE LE.
3. Stante l’insindacabilità nel giudizio di legittimità del corretto accertamento sulla base di elementi convergenti, ampiamente apprezzati e valutati, della presenza di AT nelle quattro fasi individuate dal provvedimento impugnato (deliberativa, di conferimento del mandato, preparatoria e organizzativa), i profili di censura che meritano accoglimento, essendo sul punto la motivazione abbisognevole di approfondimento ed integrazione, attengono alla verifica della convergenza di riscontri adeguatamente individualizzanti rispetto alla prova del concreto contributo dell’imputato all’omicidio.
3.1. L’imputazione descrive un suo ruolo di mandante ed istigatore, nonché di partecipe della fase preparatoria ed organizzativa dell’omicidio. Il ruolo di mandante è in realtà ridimensionato dalla ricostruzione contenuta in sentenza, che lo descrive come colui il quale si sarebbe adoperato per far giungere a NE AT, di cui gestiva la latitanza, le lamentele sul conto di FR LD e poi si sarebbe fatto latore della sua decisione di eliminarlo. Questo primo segmento della sua azione che, nei termini sopra delineati, pur non coincidendo con quello del mandante, si connota quale contributo causalmente rilevante e certamente consapevole, può rendere parimenti rilevanti, quantomeno sul piano del rafforzamento della volontà criminosa, ogni sua successiva presenza, anche silente e statica, ai momenti organizzativi ed esecutivi del delitto. Infatti, «in tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza» (Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 - 01). Poiché gli elementi convergenti in ordine alla presenza di AT nelle fasi preparatorie ed organizzativi si limitano a dare certezza della sua presenza sui luoghi ma non anche della sua operativa collaborazione o del concreto incitamento, diventa centrale la dimostrazione del suo ruolo di tramite nel sollecitare la decisione di NE AT e nel farsi latore della direttiva omicidiaria;
e ciò anche ai fini della prova che la sua presenza nelle fasi successive valesse, vista la sua qualità di intermediario con il capo, a suggellare e a consolidare la comune e consapevole volontà di uccidere LD. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, 7 rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza per non aver il giudice di merito indicato gli elementi fattuali dai quali far discendere la prova che l'imputato fosse il mandante di un omicidio)» (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 – 01; così anche Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 – 01). E il fatto che le questioni controverse che portarono AT a decidere l’omicidio di LD attenessero anche ad affari illeciti ai quali, come indicato da plurime e convergenti fonti dichiarative, AT era delegato a sovrintendere, non può essere sufficiente a confermare il suo contributo al delitto in termini di mandato o di istigazione, poiché, secondo l’insegnamento più autorevole dei giudici di legittimità, «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità "de relato" con cui si attribuisce all'accusato il ruolo di mandante di un omicidio l'esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata)» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144 - 01).
3.2. NO riferisce che l’incarico gli fu conferito al lotto G e dal testo delle dichiarazioni riportate in sentenza risulta che egli afferma di essere stato chiamato in disparte da AT e da NI ND, ma che non ha specificato se ricevette il mandato da entrambi o solo da D’ND, visto che con riguardo al momento decisivo in cui si trovarono appartati egli abbandona l’uso del plurale e parla al singolare (la frase riportata è la seguente: «a un certo punto mi hanno chiamato in disparte AT LE e NI D’ND e mi ha detto: “guarda c’è da fare una fatica”»). Il ruolo di AT in quella fase, quindi, viene ricavato dalla definizione che di costui dà NO in altra parte delle sue dichiarazioni, come «uno dei vertici, non era uno qualsiasi», e dal fatto che lo stesso AT partecipò successivamente ai colloqui con NE AT e gli affiliati riguardo all’omicidio LD e ai fatti successivi. Manca tuttavia nel racconto di NO, come riportato dai giudici di merito, di una diretta e specifica descrizione della sua condotta di conferimento dell’incarico ad uccidere, per adempiere alla direttiva di NE AT. Il collaboratore che riferisce del contributo di AT in maniera più precisa e in una fase anche antecedente al coinvolgimento di NO (quando ancora era stato designato AN, poi sostituito per l’appunto con NO) è NE RR, il quale ha raccontato di avere appreso dei contrasti con LD e di avere saputo che per risolverli «bisognava portare l’imbasciata a NE AT, che in quel periodo era latitante e che si doveva aspettare due, tre giorni che D’ND e LE AT andassero da NE AT» (cfr. pag. 64 della sentenza impugnata). Che fu AT il tramite insieme a D’ND, entrambi decisivi per dare il via al progetto omicidiario, NE AT lo venne a sapere dettagliatamente da AN, fonte effettivamente qualificata, visto che fu officiato per primo dell’esecuzione per scelta maturata subito dopo la decisione di AT, così come univocamente emerso da plurimi convergenti 8 elementi. Non vi sono altre fonti dichiarative che confermino che AT quando ebbe ad appartarsi con D’ND e NO assunse un preciso protagonismo nella fase del conferimento del mandato, stante l’incertezza della ricostruzione di NO sul punto. Su tale segmento, sul quale centrale diventa la dichiarazione di RR e che è decisivo ai fini della riferibilità causale del fatto all’odierno imputato quale concorrente, occorre chiarire se ricorrono elementi di riscontro individualizzante, che solo ove sussistenti ed adeguatamente valutati, possono poi consentire di dare univoco significato anche alla presenza di AT in altre fasi della preparazione del delitto, seguendo il principio, secondo il quale «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Pg c. Campo, Rv. 276744 - 01) 3.3. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, «a fronte ad un quadro che si profila certo sul coinvolgimento dell'indagato ma equivoco sul reale contributo causale da questi offerto, in caso di non univocità degli indizi raccolti a suo carico, qualora il grado di inferenza e quindi l'attitudine dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza nella causazione dell'evento non superi il vaglio di legittimità, dovrà procedersi a nuovo esame di merito sulle alternative e plausibili prospettazioni di un diverso contributo causale dell'agente (Nella specie la Corte ha ritenuto la non univocità degli indizi raccolti in relazione all'entità del contributo causale del coimputato in un delitto di omicidio reputando ipotizzabile un ruolo diverso e meno coinvolgente dello stesso nella vicenda)». (Sez. 1, n. 11592 del 13/02/2013, Napoli, Rv. 255363 - 01) Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte il quadro probatorio deve essere rivalutato, muovendo dal profilo individuato come preliminare e decisivo.
4. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio, affinché la Corte di assise di appello di Napoli in diversa composizione, libera nell’esito, proceda a nuovo esame degli elementi che attengono alla ricostruzione del contributo causale fornito da LE AT al delitto oggetto di imputazione, con specifico accertamento della sussistenza di elementi di riscontro al suo ruolo di intermediario nella trasmissione della deliberazione omicidiaria e dell’incarico ai killers, elementi alla luce dei quali potranno essere rivalutati tutte le altre risultanze probatorie a suo carico e relative alle fasi successive.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 GIOVANBATTISTA TONA IU TA 10