Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di titolo esecutivo

    L'atto di pignoramento è stato emesso in forza di una cartella esattoriale notificata in data certa, che costituisce titolo esecutivo. La mera pendenza del giudizio di impugnazione della cartella non incide sulla sua efficacia esecutiva, salvo sospensione espressa.

  • Rigettato
    Assenza di credito certo, liquido ed esigibile

    Non potendo la sospensione essere disposta in assenza di specifica istanza accolta, il credito indicato in cartella si presume certo, liquido ed esigibile.

  • Rigettato
    Pendenza di contenzioso sulla cartella prodromica

    La pendenza del giudizio di impugnazione della cartella non incide sull'efficacia esecutiva della stessa, salvo provvedimento di sospensione.

  • Rigettato
    Inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata

    La sussistenza della pretesa creditoria dovrà essere valutata nel giudizio relativo alla cartella, non potendo essere oggetto di questo giudizio che verifica vizi propri dell'atto di pignoramento.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    I requisiti per la validità dell'atto di pignoramento ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 non prevedono una specifica motivazione sull'urgenza della riscossione in presenza di titolo esecutivo valido. L'agente della riscossione deve solo attendere i termini di legge e preannunciare l'intenzione di procedere.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non invalida l'atto di pignoramento in assenza di specifiche previsioni normative che lo richiedano in tale fase.

  • Rigettato
    Sproporzione della misura esecutiva

    La misura degli importi pignorati deriva matematicamente dalle somme riportate nella cartella esattoriale e non può essere oggetto di ulteriore valutazione di proporzione in questo giudizio, dovendo tale aspetto essere valutato nel giudizio di impugnazione della cartella.

  • Rigettato
    Natura pubblicistica dei crediti e sproporzione

    La natura pubblicistica dei crediti del terzo pignorato non è rilevante ai fini della validità dell'atto di pignoramento, in quanto gli importi pignorati derivano da rapporti obbligatori regolati da norme privatistiche.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La generica deduzione della violazione del principio di affidamento non individua uno specifico vizio invalidante dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Mancata indicazione qualificata del responsabile del procedimento

    L'atto riporta il nome del dipendente delegato e gli estremi della procura speciale che lo legittima, pertanto il motivo è infondato.

  • Rigettato
    Violazione della normativa privacy e GDPR

    La generica deduzione della violazione della normativa privacy non individua uno specifico vizio invalidante dell'atto impugnato e potrebbe eventualmente essere sottoposta al vaglio del giudice civile in presenza di un pregiudizio patrimonialmente valutabile.

  • Rigettato
    Non sussistenza della pretesa creditoria e del presupposto impositivo

    La sussistenza della pretesa creditoria e del presupposto impositivo dovrà essere valutata nel giudizio relativo alla cartella, non potendo essere oggetto di questo giudizio che verifica vizi propri dell'atto di pignoramento.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso

    La domanda di rimborso è subordinata all'accoglimento delle domande di nullità dell'atto di pignoramento e della cartella sottostante, che sono state rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 1
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo