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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Caltanissetta - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 292842025000001642001 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni del ricorrente:
In via preliminare
1.1. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento, per difetto di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c., per violazione dell'art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973 e per assenza di credito certo liquido ed esigibile;
1.2. La nullità dell'opposto atto di pignoramento per pendenza di contenzioso sulla prodromica cartella di pagamento, per violazione del principio di certezza, trasparenza,
proporzionalità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;
1.3. La nullità derivata dell'impugnato atto di pignoramento per inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
1.4. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per vizio di motivazione;
1.5. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, co. 5, I. 212/2000 e art. 36-bis D.P.R. 600/1973;
1.6. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per sproporzione della misura esecutiva e violazione del principio di proporzionalità;
1.7. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento stante la natura pubblicistica dei crediti Società_1, per sproporzione della misura esecutiva e per pregiudizio irreparabile;
1.8. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 10 L. n.212/2000;
1.9. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento per mancata indicazione qualificata del responsabile del procedimento ex art. 7 L. n. 212/2000;
Nel Merito:
2.1. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per non sussistenza e/o debenza della pretesa creditoria azionata e/o per non sussistenza del presupposto impositivo ex art. 24 d.l. 34/2020;
2.2. Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la Società ricorrente venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, anche, anatocistici, come per legge;
In ogni caso
3.1. Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei costituiti difensori anticipatari.
Conclusioni del resistente: disattendere ogni contraria istanza, eccezione e difesa e per l'effetto rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
In via preliminare
-rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato legge;
Nel merito
-dichiarare legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione già Riscossione Sicilia spa, rigettando l'azione;
-rigettare tutte le eccezioni relative al merito della pretesa, ritenendole inammissibili per il principio del ne bis in idem essendo già oggetto di giudizio presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria adita al n. 310-2025.
Salvo ogni diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale e tempestivo ricorso, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Nominativo_1, ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72 bis del D.P.R. 1973 n.
602) n. 292842025000001642001, notificato in data 17.06.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta ha provveduto presso GESTORE
DEI SERVIZI ENERGETICI – Società_1 SPA, con sede legale in Roma (RM), al Indirizzo_1 n.
92, (C.F. P.IVA_2), al pignoramento di tutte le somme dovute a qualunque titolo all'opponente, sino alla concorrenza della somma di € 26.131,20, oltre interessi di mora e oneri di riscossione, maturandi sino al pagamento.
Ha articolato i seguenti motivi:
1) nullità dell'atto di pignoramento opposto per difetto di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. per violazione dell'art. 72 bis, d.p.r. n. 602/1973 e per assenza di credito certo liquido ed esigibile;
nullità dell'impugnato atto di pignoramento per pendenza di contenzioso sulla prodromica cartella di pagamento per violazione del principio di certezza, trasparenza, proporzionalita' e buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione;
2) nullità derivata dell'impugnato atto di pignoramento e inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
3) nullità dell'atto di pignoramento opposto per vizio di motivazione;
4) nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, co. 5, I. 212/2000 e art. 36-bis dpr 600/1973;
5) nullità dell'atto di pignoramento opposto per sproporzione della misura esecutiva e violazione del principio di proporzionalità;
6) nullità dell'impugnato atto di pignoramento stante la natura pubblicistica dei crediti Società_1; sproporzione della misura esecutiva e pregiudizio irreparabile;
7) nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 10
I. 212/2000;
8) nullità dell'atto di pignoramento opposto per mancata indicazione qualificata del responsabile del procedimento ex art. 7 I. 212/2000;
9) nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione della normativa privacy e del gdpr (reg. ue 2016/679);
10) nullità dell'atto di pignoramento opposto per non sussistenza della pretesa creditoria azionata e per non sussistenza del presupposto impositivo ex art. 24 d.l. n. 34/2020.
Si è costituita Agenzia delle Entrate -Riscossione che ha contestato tutti i motivi e ha chiesto il rigetto il ricorso.
Unitamente al ricorso era stata avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che in via d'urgenza è stata disposta con provvedimento presidenziale in data 14/09/2025 inaudita altera parte;
il provvedimento è stato poi confermato dal Collegio, a seguito dell'udienza del 23/09/2025, svoltasi nel contraddittorio tra le parti.
Fissata la successiva udienza per la trattazione del ricorso, la causa è stata discussa oralmente nel merito ed è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
E' infondato il primo motivo. L'atto di pignoramento è stato emesso in forza di una cartella esattoriale che costituisce titolo esecutivo e che era stata notificata in data 14/01/2025.
La cartella era stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente che aveva chiesto la sospensione dell'esecutività della stessa;
in caso di accoglimento di tale richiesta l'atto di pignoramento avrebbe perso legittimità per carenza di titolo sottostante, dotato della necessaria attuale efficacia esecutiva.
Poiché l'istanza di sospensiva relativa alla cartella non risulta essere stata accolta, il titolo esecutivo non può dirsi venuto meno.
La mera pendenza del giudizio di impugnazione della cartella non incide sulla sua efficacia esecutiva sicché il credito erariale, per quanto contestato e sub iudice, può frattanto essere azionato (salvo gli obblighi di successiva restituzione di quanto risulterà non dovuto, con tutti gli eventuali conseguenti oneri da ritardo) né può mettersi in dubbio, non essendo stata disposta la sospensione dei suoi effetti, che il credito indicato in cartella sia certo, liquido ed esigibile.
Va altresì rilevato che la fondatezza delle contestazioni in ordine alla sussistenza della pretesa tributaria dovrà essere valutata nel giudizio relativo alla cartella e pertanto non può essere oggetto di questo giudizio che deve limitarsi alla verifica circa la sussistenza di eventuali vizi propri dell'atto impugnato.
Sicchè è infondato anche il secondo motivo che deduce nullità derivata dell'atto di pignoramento e inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
e ne deriva l'infondatezza del decimo motivo che denuncia nullità dell'atto di pignoramento opposto per non sussistenza della pretesa creditoria azionata e per non sussistenza del presupposto impositivo ex art. 24 d.l. n. 34/2020, considerata la sovrapponibilità degli argomenti dedotti. Quanto alla censura in ordine al difetto di motivazione che non conterrebbe le ragioni di urgenza che ne avrebbero determinato l'emissione, occorre osservare che i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 ai fini della validità dell'atto non prevedono una specifica motivazione sull'urgenza della riscossione in presenza di titolo esecutivo valido noto al contribuente;
l'agente della riscossione deve solo attendere il decorso dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 d.P.R. n. 602/1973
e degli artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010, e, in ottemperanza al d.m. 18 gennaio 2008 n. 40, deve preannunciare l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento.
Tali condizioni, attestate nell'atto impugnato, non sono contestate e non ve ne sono altre previste per l'emissione legittima dell'atto; sicché il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione, il quarto motivo che lamenta la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e il quinto motivo che lamenta l'omessa valutazione di proporzione della misura esecutiva devono considerarsi infondati.
Del tutto eccentrica è la deduzione della pretesa natura pubblicistica, contenuta nel sesto motivo, che deriverebbe dalle funzioni perseguite dall'ente creditore del contribuente, che, quale terzo, è destinatario dell'atto di pignoramento.
Gli importi sui quali Società_1 s.p.a. ha ricevuto intimazione sono corrispondenti alle somme indicate nella cartella e costituiscono pagamenti dovuti in forza di un rapporto obbligatorio regolato da norme privatistiche.
La misura degli importi sui quali è stata notificata l'intimazione non possono, poi, essere oggetto di ulteriore valutazione di proporzione perchè derivano matematicamente dalle somme riportate nella cartella;
tutte le deduzioni formulate dal contribuente in proposito ruotano attorno alle ragioni, che saranno valutate nel giudizio di impugnazione della cartella, circa la misura effettivamente dovuta rispetto all'ammontare che l'agente impositore ha iscritto a ruolo.
Va infine ricordato che i vizi dell'atto sono tipici come tipica è la sanzione della nullità; sicchè la generica deduzione della violazione del principio di affidamento (che sarebbe derivata dall'esito, di fatto disatteso dall'ente impositore, delle interlocuzioni precedenti finalizzate a rideterminare il debito tributario e che viene fatto oggetto del settimo motivo) e l'altrettanto generico richiamo all'eccesso di potere e alla violazione di legge per le modalità con le quali gli atti impositivi sono stati trasmessi senza alcuna informativa sul trattamento dei dati personali (oggetto del nono motivo), non possono valere ad individuare uno specifico vizio invalidante dell'atto impugnato.
Potranno se del caso essere sottoposte al vaglio del giudice civile ove fosse provato un (al momento non meglio dedotto) pregiudizio patrimonialmente valutabile.
Infine infondato è pure l'ottavo motivo che lamenta la mancata indicazione del nome e della qualifica del responsabile del procedimento, visto che l'atto riporta il nome del dipendente delegato Nominativo_2 e gli estremi della procura speciale che lo legittima.
Il ricorso va quindi respinto e le spese vanno compensate visto che la legittimità dell'atto seguirà comunque le sorti della cartella sottostante ancora efficace ma oggetto di giudizio collegato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il Presidente Daniela Monaco Crea
Il Giudice estensore Giovanbattista Tona
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Caltanissetta - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 292842025000001642001 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni del ricorrente:
In via preliminare
1.1. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento, per difetto di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c., per violazione dell'art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973 e per assenza di credito certo liquido ed esigibile;
1.2. La nullità dell'opposto atto di pignoramento per pendenza di contenzioso sulla prodromica cartella di pagamento, per violazione del principio di certezza, trasparenza,
proporzionalità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;
1.3. La nullità derivata dell'impugnato atto di pignoramento per inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
1.4. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per vizio di motivazione;
1.5. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, co. 5, I. 212/2000 e art. 36-bis D.P.R. 600/1973;
1.6. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per sproporzione della misura esecutiva e violazione del principio di proporzionalità;
1.7. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento stante la natura pubblicistica dei crediti Società_1, per sproporzione della misura esecutiva e per pregiudizio irreparabile;
1.8. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 10 L. n.212/2000;
1.9. La nullità dell'impugnato atto di pignoramento per mancata indicazione qualificata del responsabile del procedimento ex art. 7 L. n. 212/2000;
Nel Merito:
2.1. La nullità dell'atto di pignoramento opposto per non sussistenza e/o debenza della pretesa creditoria azionata e/o per non sussistenza del presupposto impositivo ex art. 24 d.l. 34/2020;
2.2. Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la Società ricorrente venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, anche, anatocistici, come per legge;
In ogni caso
3.1. Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei costituiti difensori anticipatari.
Conclusioni del resistente: disattendere ogni contraria istanza, eccezione e difesa e per l'effetto rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
In via preliminare
-rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato legge;
Nel merito
-dichiarare legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione già Riscossione Sicilia spa, rigettando l'azione;
-rigettare tutte le eccezioni relative al merito della pretesa, ritenendole inammissibili per il principio del ne bis in idem essendo già oggetto di giudizio presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria adita al n. 310-2025.
Salvo ogni diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale e tempestivo ricorso, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Nominativo_1, ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72 bis del D.P.R. 1973 n.
602) n. 292842025000001642001, notificato in data 17.06.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta ha provveduto presso GESTORE
DEI SERVIZI ENERGETICI – Società_1 SPA, con sede legale in Roma (RM), al Indirizzo_1 n.
92, (C.F. P.IVA_2), al pignoramento di tutte le somme dovute a qualunque titolo all'opponente, sino alla concorrenza della somma di € 26.131,20, oltre interessi di mora e oneri di riscossione, maturandi sino al pagamento.
Ha articolato i seguenti motivi:
1) nullità dell'atto di pignoramento opposto per difetto di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. per violazione dell'art. 72 bis, d.p.r. n. 602/1973 e per assenza di credito certo liquido ed esigibile;
nullità dell'impugnato atto di pignoramento per pendenza di contenzioso sulla prodromica cartella di pagamento per violazione del principio di certezza, trasparenza, proporzionalita' e buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione;
2) nullità derivata dell'impugnato atto di pignoramento e inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
3) nullità dell'atto di pignoramento opposto per vizio di motivazione;
4) nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, co. 5, I. 212/2000 e art. 36-bis dpr 600/1973;
5) nullità dell'atto di pignoramento opposto per sproporzione della misura esecutiva e violazione del principio di proporzionalità;
6) nullità dell'impugnato atto di pignoramento stante la natura pubblicistica dei crediti Società_1; sproporzione della misura esecutiva e pregiudizio irreparabile;
7) nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 10
I. 212/2000;
8) nullità dell'atto di pignoramento opposto per mancata indicazione qualificata del responsabile del procedimento ex art. 7 I. 212/2000;
9) nullità dell'atto di pignoramento opposto per violazione della normativa privacy e del gdpr (reg. ue 2016/679);
10) nullità dell'atto di pignoramento opposto per non sussistenza della pretesa creditoria azionata e per non sussistenza del presupposto impositivo ex art. 24 d.l. n. 34/2020.
Si è costituita Agenzia delle Entrate -Riscossione che ha contestato tutti i motivi e ha chiesto il rigetto il ricorso.
Unitamente al ricorso era stata avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, che in via d'urgenza è stata disposta con provvedimento presidenziale in data 14/09/2025 inaudita altera parte;
il provvedimento è stato poi confermato dal Collegio, a seguito dell'udienza del 23/09/2025, svoltasi nel contraddittorio tra le parti.
Fissata la successiva udienza per la trattazione del ricorso, la causa è stata discussa oralmente nel merito ed è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
E' infondato il primo motivo. L'atto di pignoramento è stato emesso in forza di una cartella esattoriale che costituisce titolo esecutivo e che era stata notificata in data 14/01/2025.
La cartella era stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente che aveva chiesto la sospensione dell'esecutività della stessa;
in caso di accoglimento di tale richiesta l'atto di pignoramento avrebbe perso legittimità per carenza di titolo sottostante, dotato della necessaria attuale efficacia esecutiva.
Poiché l'istanza di sospensiva relativa alla cartella non risulta essere stata accolta, il titolo esecutivo non può dirsi venuto meno.
La mera pendenza del giudizio di impugnazione della cartella non incide sulla sua efficacia esecutiva sicché il credito erariale, per quanto contestato e sub iudice, può frattanto essere azionato (salvo gli obblighi di successiva restituzione di quanto risulterà non dovuto, con tutti gli eventuali conseguenti oneri da ritardo) né può mettersi in dubbio, non essendo stata disposta la sospensione dei suoi effetti, che il credito indicato in cartella sia certo, liquido ed esigibile.
Va altresì rilevato che la fondatezza delle contestazioni in ordine alla sussistenza della pretesa tributaria dovrà essere valutata nel giudizio relativo alla cartella e pertanto non può essere oggetto di questo giudizio che deve limitarsi alla verifica circa la sussistenza di eventuali vizi propri dell'atto impugnato.
Sicchè è infondato anche il secondo motivo che deduce nullità derivata dell'atto di pignoramento e inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
e ne deriva l'infondatezza del decimo motivo che denuncia nullità dell'atto di pignoramento opposto per non sussistenza della pretesa creditoria azionata e per non sussistenza del presupposto impositivo ex art. 24 d.l. n. 34/2020, considerata la sovrapponibilità degli argomenti dedotti. Quanto alla censura in ordine al difetto di motivazione che non conterrebbe le ragioni di urgenza che ne avrebbero determinato l'emissione, occorre osservare che i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 ai fini della validità dell'atto non prevedono una specifica motivazione sull'urgenza della riscossione in presenza di titolo esecutivo valido noto al contribuente;
l'agente della riscossione deve solo attendere il decorso dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 d.P.R. n. 602/1973
e degli artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010, e, in ottemperanza al d.m. 18 gennaio 2008 n. 40, deve preannunciare l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento.
Tali condizioni, attestate nell'atto impugnato, non sono contestate e non ve ne sono altre previste per l'emissione legittima dell'atto; sicché il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione, il quarto motivo che lamenta la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e il quinto motivo che lamenta l'omessa valutazione di proporzione della misura esecutiva devono considerarsi infondati.
Del tutto eccentrica è la deduzione della pretesa natura pubblicistica, contenuta nel sesto motivo, che deriverebbe dalle funzioni perseguite dall'ente creditore del contribuente, che, quale terzo, è destinatario dell'atto di pignoramento.
Gli importi sui quali Società_1 s.p.a. ha ricevuto intimazione sono corrispondenti alle somme indicate nella cartella e costituiscono pagamenti dovuti in forza di un rapporto obbligatorio regolato da norme privatistiche.
La misura degli importi sui quali è stata notificata l'intimazione non possono, poi, essere oggetto di ulteriore valutazione di proporzione perchè derivano matematicamente dalle somme riportate nella cartella;
tutte le deduzioni formulate dal contribuente in proposito ruotano attorno alle ragioni, che saranno valutate nel giudizio di impugnazione della cartella, circa la misura effettivamente dovuta rispetto all'ammontare che l'agente impositore ha iscritto a ruolo.
Va infine ricordato che i vizi dell'atto sono tipici come tipica è la sanzione della nullità; sicchè la generica deduzione della violazione del principio di affidamento (che sarebbe derivata dall'esito, di fatto disatteso dall'ente impositore, delle interlocuzioni precedenti finalizzate a rideterminare il debito tributario e che viene fatto oggetto del settimo motivo) e l'altrettanto generico richiamo all'eccesso di potere e alla violazione di legge per le modalità con le quali gli atti impositivi sono stati trasmessi senza alcuna informativa sul trattamento dei dati personali (oggetto del nono motivo), non possono valere ad individuare uno specifico vizio invalidante dell'atto impugnato.
Potranno se del caso essere sottoposte al vaglio del giudice civile ove fosse provato un (al momento non meglio dedotto) pregiudizio patrimonialmente valutabile.
Infine infondato è pure l'ottavo motivo che lamenta la mancata indicazione del nome e della qualifica del responsabile del procedimento, visto che l'atto riporta il nome del dipendente delegato Nominativo_2 e gli estremi della procura speciale che lo legittima.
Il ricorso va quindi respinto e le spese vanno compensate visto che la legittimità dell'atto seguirà comunque le sorti della cartella sottostante ancora efficace ma oggetto di giudizio collegato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il Presidente Daniela Monaco Crea
Il Giudice estensore Giovanbattista Tona