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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2897/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OD
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2897/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FAZZI DAVIDE Parte_1 C.F._1
RO (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
UL SO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 della minore presso la madre e la residenza della medesima. La Parte_2 responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme e di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute e agli impegni ricreativi della stessa, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale si trova la minore.
3) La casa coniugale sita in Castelnuovo Rangone (MO) Via Tintoretto n. 4, completa di arredi, mobili e suppellettili, viene assegnata alla sig.ra DO nata a [...]avana (CUBA) il Controparte_1
11.06.1986, C.F. , quale genitore collocatario della prole minore, che C.F._2 continuerà ad abitarvi insieme alla figlia, mentre il sig. si è già trasferito in altra Parte_1 abitazione. I coniugi hanno già provveduto a suddividersi il mobilio e gli arredi della casa famigliare in natura, ed il sig. ha già asportato dalla predetta abitazione tutti i propri beni ed Parte_1 effetti personali. E' inteso e convenuto che le spese di gestione del suddetto immobile sono, a far data dal mese di maggio 2025, a completo carico della signora che si impegna a Controparte_1 corrispondere interamente il canone locatizio, le utenze di casa provvedendo alle relative volture se necessario, le spese condominiali, le imposte per la raccolta dei rifiuti, salvo altre, dichiarando, sin d'ora, di tenere indenne e manlevato il signor da ogni eventuale richiesta di terzi in merito, Pt_1 per il periodo successivo al maggio 2025.
4) Il padre sig. potrà vedere e frequentare la figlia minore secondo il Parte_1 Per_1 seguente calendario:
- Durante la settimana il padre potrà trascorrere con la minore due sere con pernottamento, indicativamente il martedì ed il giovedì, prelevandola dall'uscita da scuola.
- Durante il week end il padre potrà trascorrere con la minore due domeniche al mese alternate non consecutive, dalla domenica mattina fino al lunedì mattina, con pernottamento.
- Nei giorni di frequenza del padre, lo stesso avrà cura di prelevare la minore dall'uscita da scuola o da casa della madre, e di accompagnare la bimba a scuola la mattina seguente.
- Vacanze di Natale (che decorrono dal 23 dicembre al 06 gennaio): il padre potrà trascorrere con la minore quattro giorni non consecutivi durante il periodo delle festività natalizie e, a riguardo, i genitori si impegnano ad accordarsi avendo cura che la minore trascorra il giorno di Natale e
Capodanno, alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre. Negli anni in cui la pagina 2 di 6 minore passerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà il giorno di Capodanno con il padre, e l'anno successivo trascorrerà il Natale con il padre ed il giorno di Capodanno con la madre, e così per gli anni successivi.
- Vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua verrà suddiviso ad anni alterni tra il padre e la madre, così come verrà suddiviso ad anni alterni il lunedì dell'Angelo, con la precisazione che la minore trascorrerà con la madre o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, in alternanza con il padre.
- Il padre potrà trascorrere con la minore due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da determinarsi anticipatamente in merito alla esatta cadenza entro il 15 giugno di ciascun anno;
restano comunque salvi diversi accordi per la gestione della minore durante il periodo estivo.
- Ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro l'esatto indirizzo del domicilio di qualsiasi villeggiatura, prima della partenza. Le spese per le vacanze dei figli saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che i figli trascorreranno con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
- Restano comunque salvi diversi accordi che le parti potranno assumere di volta in volta in deroga al summenzionato regime di frequentazione, anche in relazione e compatibilmente con i bisogni e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
- Ciascun genitore avrà diritto di sentire telefonicamente la figlia minore almeno una volta al giorno nei periodi in cui si trova con l'altro genitore.
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , la somma di € 400,00 mensili, Per_1 annualmente rivalutabile in base alla variazione dell'indice Istat-FOI intercorsa l'anno precedente, se positiva, a decorrere dal mese di maggio 2025; la somma dovrà essere corrisposta sul conto corrente intestato alla madre, con valuta fissa di accredito il giorno 25 di ogni mese.
6) Le spese relative all'educazione ed istruzione occorrenti alla minore saranno interamente a carico del sig. al 100% fino alla maturità scolastica (ovvero fino al termine del percorso di Parte_1 studi della scuola superiore), il quale provvederà quindi al relativo rimborso in favore della ricorrente. Le spese inerenti il percorso scolastico successivo alla scuola superiore (i.e. Università) verranno invece ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese sportive occorrenti alla minore saranno interamente a carico del sig. al Parte_1
100%, il quale provvederà quindi al relativo rimborso in favore della ricorrente.
pagina 3 di 6 Per quanto concerne tutte le altre spese straordinarie occorrenti alla minore ed inerenti la crescita,
l'educazione, cura, salute, ricreative, ludiche, etc., le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sono da intendersi spese straordinarie, quelle contenute nel seguente elenco da considerarsi non esaustivo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base, specialista, erogati e non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es. omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientranti nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
i) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; l) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi; h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
i) corsi di istruzione e formazione;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
b) attività sportive e pertinenti attrezzature pagina 4 di 6 ed abbigliamento;
c) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie per la minore, mediante anticipo diretto o rimborso della quota di loro spettanza all'altro genitore che le avrà sostenute.
7) Disporre che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto dall' al 100% alla sig.ra CP_2 [...]
Parte_2
8) I genitori si impegnano affinché vi sia prosecuzione di modelli educativi condivisi, con rispetto l'uno dell'altra e reciproca collaborazione. Si ritiene necessario supervisionare sempre sull'uso di internet e smartphone che deve essere moderato.
9) La sig.ra e il sig. dichiarano e riconoscono Parte_2 Parte_1 reciprocamente di avere definito ogni e qualsivoglia reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale, di avere provveduto alla divisione dei rispettivi beni, e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra.
10) La sig.ra e il sig. si danno il reciproco assenso Parte_2 Parte_1 all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e\o carta d'identità) sia per sé che per la figlia minore.
11) Le spese relative al presente procedimento saranno sopportate in parti uguali dai ricorrenti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 25/10/2014; Persona_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai pagina 5 di 6 sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
OD (MO) il 10/08/1988 e nata a [...] il Parte_2
11/06/1986 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 13/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2019 - Atto n.
5 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OD
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2897/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FAZZI DAVIDE Parte_1 C.F._1
RO (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
UL SO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 della minore presso la madre e la residenza della medesima. La Parte_2 responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme e di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute e agli impegni ricreativi della stessa, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale si trova la minore.
3) La casa coniugale sita in Castelnuovo Rangone (MO) Via Tintoretto n. 4, completa di arredi, mobili e suppellettili, viene assegnata alla sig.ra DO nata a [...]avana (CUBA) il Controparte_1
11.06.1986, C.F. , quale genitore collocatario della prole minore, che C.F._2 continuerà ad abitarvi insieme alla figlia, mentre il sig. si è già trasferito in altra Parte_1 abitazione. I coniugi hanno già provveduto a suddividersi il mobilio e gli arredi della casa famigliare in natura, ed il sig. ha già asportato dalla predetta abitazione tutti i propri beni ed Parte_1 effetti personali. E' inteso e convenuto che le spese di gestione del suddetto immobile sono, a far data dal mese di maggio 2025, a completo carico della signora che si impegna a Controparte_1 corrispondere interamente il canone locatizio, le utenze di casa provvedendo alle relative volture se necessario, le spese condominiali, le imposte per la raccolta dei rifiuti, salvo altre, dichiarando, sin d'ora, di tenere indenne e manlevato il signor da ogni eventuale richiesta di terzi in merito, Pt_1 per il periodo successivo al maggio 2025.
4) Il padre sig. potrà vedere e frequentare la figlia minore secondo il Parte_1 Per_1 seguente calendario:
- Durante la settimana il padre potrà trascorrere con la minore due sere con pernottamento, indicativamente il martedì ed il giovedì, prelevandola dall'uscita da scuola.
- Durante il week end il padre potrà trascorrere con la minore due domeniche al mese alternate non consecutive, dalla domenica mattina fino al lunedì mattina, con pernottamento.
- Nei giorni di frequenza del padre, lo stesso avrà cura di prelevare la minore dall'uscita da scuola o da casa della madre, e di accompagnare la bimba a scuola la mattina seguente.
- Vacanze di Natale (che decorrono dal 23 dicembre al 06 gennaio): il padre potrà trascorrere con la minore quattro giorni non consecutivi durante il periodo delle festività natalizie e, a riguardo, i genitori si impegnano ad accordarsi avendo cura che la minore trascorra il giorno di Natale e
Capodanno, alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre. Negli anni in cui la pagina 2 di 6 minore passerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà il giorno di Capodanno con il padre, e l'anno successivo trascorrerà il Natale con il padre ed il giorno di Capodanno con la madre, e così per gli anni successivi.
- Vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua verrà suddiviso ad anni alterni tra il padre e la madre, così come verrà suddiviso ad anni alterni il lunedì dell'Angelo, con la precisazione che la minore trascorrerà con la madre o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, in alternanza con il padre.
- Il padre potrà trascorrere con la minore due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da determinarsi anticipatamente in merito alla esatta cadenza entro il 15 giugno di ciascun anno;
restano comunque salvi diversi accordi per la gestione della minore durante il periodo estivo.
- Ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro l'esatto indirizzo del domicilio di qualsiasi villeggiatura, prima della partenza. Le spese per le vacanze dei figli saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che i figli trascorreranno con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
- Restano comunque salvi diversi accordi che le parti potranno assumere di volta in volta in deroga al summenzionato regime di frequentazione, anche in relazione e compatibilmente con i bisogni e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
- Ciascun genitore avrà diritto di sentire telefonicamente la figlia minore almeno una volta al giorno nei periodi in cui si trova con l'altro genitore.
5) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , la somma di € 400,00 mensili, Per_1 annualmente rivalutabile in base alla variazione dell'indice Istat-FOI intercorsa l'anno precedente, se positiva, a decorrere dal mese di maggio 2025; la somma dovrà essere corrisposta sul conto corrente intestato alla madre, con valuta fissa di accredito il giorno 25 di ogni mese.
6) Le spese relative all'educazione ed istruzione occorrenti alla minore saranno interamente a carico del sig. al 100% fino alla maturità scolastica (ovvero fino al termine del percorso di Parte_1 studi della scuola superiore), il quale provvederà quindi al relativo rimborso in favore della ricorrente. Le spese inerenti il percorso scolastico successivo alla scuola superiore (i.e. Università) verranno invece ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese sportive occorrenti alla minore saranno interamente a carico del sig. al Parte_1
100%, il quale provvederà quindi al relativo rimborso in favore della ricorrente.
pagina 3 di 6 Per quanto concerne tutte le altre spese straordinarie occorrenti alla minore ed inerenti la crescita,
l'educazione, cura, salute, ricreative, ludiche, etc., le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sono da intendersi spese straordinarie, quelle contenute nel seguente elenco da considerarsi non esaustivo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base, specialista, erogati e non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es. omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientranti nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
i) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; l) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi; h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
i) corsi di istruzione e formazione;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
b) attività sportive e pertinenti attrezzature pagina 4 di 6 ed abbigliamento;
c) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I genitori contribuiranno alle spese straordinarie per la minore, mediante anticipo diretto o rimborso della quota di loro spettanza all'altro genitore che le avrà sostenute.
7) Disporre che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto dall' al 100% alla sig.ra CP_2 [...]
Parte_2
8) I genitori si impegnano affinché vi sia prosecuzione di modelli educativi condivisi, con rispetto l'uno dell'altra e reciproca collaborazione. Si ritiene necessario supervisionare sempre sull'uso di internet e smartphone che deve essere moderato.
9) La sig.ra e il sig. dichiarano e riconoscono Parte_2 Parte_1 reciprocamente di avere definito ogni e qualsivoglia reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale, di avere provveduto alla divisione dei rispettivi beni, e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra.
10) La sig.ra e il sig. si danno il reciproco assenso Parte_2 Parte_1 all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e\o carta d'identità) sia per sé che per la figlia minore.
11) Le spese relative al presente procedimento saranno sopportate in parti uguali dai ricorrenti.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 25/10/2014; Persona_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai pagina 5 di 6 sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
OD (MO) il 10/08/1988 e nata a [...] il Parte_2
11/06/1986 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 13/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO RANGONE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2019 - Atto n.
5 - Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6