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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1427/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE AR, LA
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5893/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 980/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
2 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 576 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 979 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 555 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1468 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7591/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato sollecito di pagamento notificato in data 9 Maggio 2023 nell'interesse del Comune di
RV AN , di Euro 12.105,55 , relativo a Tasi 2015 ( accertamento n. 576 notificato il
4.1.21 ) – Tasi 2016 ( accertamento n. 979 notificato il 4.1.21 ) – Imu 2017 ( accertamento n. 555 notificato il 2.11.21 ) - Imu 2018 ( accertamento n. 1468 notificato il 2.11.2021 ) .
Con sentenza n. 980/24 la Cgt di 1^ grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo 1 ) che la notifica del sollecito era invalida in quanto effettuata da posta privata non autorizzata;
2 ) che non era provata la legittimazione all'accertamento e alla riscossione di s.r.l. Gamma Tributi;
3 ) che il sollecito non conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento;
4 ) che difettava la prova della notificazione degli accertamenti presupposti e dell'invio della raccomandata informativa;
5 ) che non si era tenuto conto di giudicati favorevoli relativi ad altre annualità e imposte .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte , innanzi tutto , che l'addotta invalidità della notificazione dell'atto di sollecito impugnato risulta sanata , per raggiungimento dello scopo , dalla costituzione in giudizio della parte ( cfr. il recentissimo arresto della Suprema Corte : ord. 15.2.2025 n. 3841 ) .
Il responsabile del procedimento risulta imdicato nel sollecito impugnato ( pag. 3 ) ; d'altra parte la mancata indicazione non comporta nullità testuale ( anche in difetto di allegazione di un vulnus specifico derivante dall'ipotetico difetto di allocuzione con tale funzionario ) , tanto più che l'atto di sollecito non ha efficacia dispositiva , ma consegue al perdurante inadempimento della parte . I poteri di accertamento e di riscossione del concessionario sono documentalmente provati dal contratto di affidamento dell'anno
2015 , dalla successiva proroga dell'anno 2020 ( proroga tecnica ex art. 23 L: n. 62/2005 ) e dal contratto dell'anno 2014 , a dimostrazione della continuità dell'esercizio di tali poteri e della relativa legittimazione .
Gli accertamenti presupposti risultano notificati in forma diretta e semplificata a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Indirizzo_1 – Luogo 1 ( indicato anche in ricorso ) , per compiuta giacenza per mancato ritiro degli atti ( atti tutti provenienti dagli archivi informatici dell'amministrazione pubblica procedente e muniti di fede privilegiata ) ; sulla relativa busta sono trascritti i dati identificativi della raccomandata e le indicazioni a timbro e stampa della giacenza , nonché l'annotazione dell'avviso fatto , sicchè non sussistono ragionevoli dubbi sul perfezionamento della notificazione . Trattandosi di notifica a mezzo posta in via diretta e semplificata , trovano applicazione le regole del servizio postale , che non prevedono l'invio di raccomandata informativa .
Gli accertamenti presupposti non risultano impugnati , e perciò si sono resi definitivi , sicchè è vano il richiamo a precedenti e differenti giudicati favorevoli .
Le deleghe alla sottoscrizione degli atti sono contenute nei contratti di affidamento e a pag. 3 dell'atto impugnato , senza necessità di indicazione normativa .
Il gravame , allora , non può accogliersi .
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE AR, LA
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5893/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 980/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
2 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1065072230000613/2023 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 576 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 979 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 555 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1468 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7591/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato sollecito di pagamento notificato in data 9 Maggio 2023 nell'interesse del Comune di
RV AN , di Euro 12.105,55 , relativo a Tasi 2015 ( accertamento n. 576 notificato il
4.1.21 ) – Tasi 2016 ( accertamento n. 979 notificato il 4.1.21 ) – Imu 2017 ( accertamento n. 555 notificato il 2.11.21 ) - Imu 2018 ( accertamento n. 1468 notificato il 2.11.2021 ) .
Con sentenza n. 980/24 la Cgt di 1^ grado di Salerno ha rigettato il ricorso .
Propone appello la parte , deducendo 1 ) che la notifica del sollecito era invalida in quanto effettuata da posta privata non autorizzata;
2 ) che non era provata la legittimazione all'accertamento e alla riscossione di s.r.l. Gamma Tributi;
3 ) che il sollecito non conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento;
4 ) che difettava la prova della notificazione degli accertamenti presupposti e dell'invio della raccomandata informativa;
5 ) che non si era tenuto conto di giudicati favorevoli relativi ad altre annualità e imposte .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte , innanzi tutto , che l'addotta invalidità della notificazione dell'atto di sollecito impugnato risulta sanata , per raggiungimento dello scopo , dalla costituzione in giudizio della parte ( cfr. il recentissimo arresto della Suprema Corte : ord. 15.2.2025 n. 3841 ) .
Il responsabile del procedimento risulta imdicato nel sollecito impugnato ( pag. 3 ) ; d'altra parte la mancata indicazione non comporta nullità testuale ( anche in difetto di allegazione di un vulnus specifico derivante dall'ipotetico difetto di allocuzione con tale funzionario ) , tanto più che l'atto di sollecito non ha efficacia dispositiva , ma consegue al perdurante inadempimento della parte . I poteri di accertamento e di riscossione del concessionario sono documentalmente provati dal contratto di affidamento dell'anno
2015 , dalla successiva proroga dell'anno 2020 ( proroga tecnica ex art. 23 L: n. 62/2005 ) e dal contratto dell'anno 2014 , a dimostrazione della continuità dell'esercizio di tali poteri e della relativa legittimazione .
Gli accertamenti presupposti risultano notificati in forma diretta e semplificata a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Indirizzo_1 – Luogo 1 ( indicato anche in ricorso ) , per compiuta giacenza per mancato ritiro degli atti ( atti tutti provenienti dagli archivi informatici dell'amministrazione pubblica procedente e muniti di fede privilegiata ) ; sulla relativa busta sono trascritti i dati identificativi della raccomandata e le indicazioni a timbro e stampa della giacenza , nonché l'annotazione dell'avviso fatto , sicchè non sussistono ragionevoli dubbi sul perfezionamento della notificazione . Trattandosi di notifica a mezzo posta in via diretta e semplificata , trovano applicazione le regole del servizio postale , che non prevedono l'invio di raccomandata informativa .
Gli accertamenti presupposti non risultano impugnati , e perciò si sono resi definitivi , sicchè è vano il richiamo a precedenti e differenti giudicati favorevoli .
Le deleghe alla sottoscrizione degli atti sono contenute nei contratti di affidamento e a pag. 3 dell'atto impugnato , senza necessità di indicazione normativa .
Il gravame , allora , non può accogliersi .
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.