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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14776 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33736/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nato a Parte_1
Curvelo – MG Brasile il 18.03.1948; Controparte_1
, nata a [...] il [...];
[...] [...]
, nato a [...] – SP (Brasile) il Controparte_2
01.07.1980; , nata a [...] – SP Controparte_2
(Brasile) il 09.11.1978; nata a Parte_2
Campinas – SP (Brasile) il 06.11.1982, per sé e per il figlio minore
[...]
, nato a [...] – Brasile il Persona_1
25/09/2021; , nata a [...] Parte_3
Horizonte, MG (Brasile) il 18.09.1975, per sé e per i figli minori
, nato a [...], MG (Brasile) il Persona_2
02.04.2018 e , nata a [...]/MG il Parte_4
24.08.2014; , nata a Controparte_3
Curvelo, MG (Brasile) il 21.10.1949; Controparte_4
, nato a [...], MG (Brasile) il 01.01.1980;
[...] nata a [...], MG Controparte_5
(Brasile) il 23.04.2003; , nato a [...] Parte_5
Horizonte, MG (Brasile) il 27.02.1983, per sé e per la figlia minore
[...]
, nata a [...], MG (Brasile), il Persona_3
25.10.2018; nato a [...] – Controparte_6
MG/Brasile il 22.02.1968, con il patrocinio dell'avv. Sara Nardella (C.F.
); CodiceFiscale_1 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_7 CP_8 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
1 I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_4
nato il [...] nel Comune di Sant'Apollinare (FR),
[...] successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1-3); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_7 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza, in parte per via materna e in parte per via paterna viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame dei documenti prodotti per il ricorrente Controparte_6
, risulta con evidenza che la trasmissione della cittadinanza,
[...] secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore
2 della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, come nel caso di specie al padre dell'odierno ricorrente, e conseguentemente ai loro discendenti. Accoglimento merita anche la domanda di riconoscimento della cittadinanza per via paterna dei ricorrenti;
Parte_1
E ; Controparte_2 CP_2 Controparte_2
;
[...] Parte_2 [...]
; ; Persona_1 Parte_3
; ; Persona_2 Parte_4 [...]
Controparte_3 Controparte_4
;
[...] Controparte_5 Parte_5
e .
[...] Persona_3
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
3 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. In ultimo, la ricorrente Controparte_1
, nata a [...] il [...], vanta lo status di
[...] cittadina italiana in virtù di matrimonio contratto con Parte_1
in data 13.12.1975, ovvero in data precedente al 1983, pertanto
[...] in via automatica per iure matrimonii. Merita dunque accoglimento anche la domanda relativa a
[...]
. Controparte_1
Le nozze sono state contratte con il ricorrente Parte_1
prima del 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge
[...]
123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi in quanto in parte la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale considerato e il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge
4 nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nato a Parte_1
Curvelo – MG Brasile il 18.03.1948; Controparte_1
, nata a [...] il [...];
[...] [...]
, nato a [...] – SP (Brasile) il Controparte_2
01.07.1980; , nata a [...] – SP Controparte_2
(Brasile) il 09.11.1978; nata a Parte_2
Campinas – SP (Brasile) il 06.11.1982, per sé e per il figlio minore
[...]
, nato a [...] – Brasile il Persona_1
25/09/2021; , nata a [...] Parte_3
Horizonte, MG (Brasile) il 18.09.1975, per sé e per i figli minori
, nato a [...], MG (Brasile) il Persona_2
02.04.2018 e , nata a [...]/MG il Parte_4
24.08.2014; , nata a Controparte_3
Curvelo, MG (Brasile) il 21.10.1949; Controparte_4
, nato a [...], MG (Brasile) il 01.01.1980;
[...] nata a [...], MG Controparte_5
(Brasile) il 23.04.2003; , nato a [...] Parte_5
Horizonte, MG (Brasile) il 27.02.1983, per sé e per la figlia minore
[...]
, nata a [...], MG (Brasile), il Persona_3
25.10.2018; nato a [...] – Controparte_6
MG/Brasile il 22.02.1968, con il patrocinio dell'avv. Sara Nardella (C.F.
); CodiceFiscale_1 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_7 CP_8 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
1 I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_4
nato il [...] nel Comune di Sant'Apollinare (FR),
[...] successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1-3); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_7 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza, in parte per via materna e in parte per via paterna viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame dei documenti prodotti per il ricorrente Controparte_6
, risulta con evidenza che la trasmissione della cittadinanza,
[...] secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore
2 della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, come nel caso di specie al padre dell'odierno ricorrente, e conseguentemente ai loro discendenti. Accoglimento merita anche la domanda di riconoscimento della cittadinanza per via paterna dei ricorrenti;
Parte_1
E ; Controparte_2 CP_2 Controparte_2
;
[...] Parte_2 [...]
; ; Persona_1 Parte_3
; ; Persona_2 Parte_4 [...]
Controparte_3 Controparte_4
;
[...] Controparte_5 Parte_5
e .
[...] Persona_3
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
3 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. In ultimo, la ricorrente Controparte_1
, nata a [...] il [...], vanta lo status di
[...] cittadina italiana in virtù di matrimonio contratto con Parte_1
in data 13.12.1975, ovvero in data precedente al 1983, pertanto
[...] in via automatica per iure matrimonii. Merita dunque accoglimento anche la domanda relativa a
[...]
. Controparte_1
Le nozze sono state contratte con il ricorrente Parte_1
prima del 27.4.1983, data di entrata in vigore della legge
[...]
123/1983, il cui articolo 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, ed abrogando il 2° comma dell'art. 10 ed il 2° comma dell'art. 11 della legge 555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi in quanto in parte la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale considerato e il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge
4 nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 18/09/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
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