Sentenza 19 luglio 2019
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, è consentito al giudice di "circoscrivere" la nozione di abitazione inibendo l'accesso alle pertinenze, altrimenti fruibili, qualora la stessa, genericamente intesa, non sia idonea, per le caratteristiche logistiche, a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integrasse il delitto di evasione la condotta del soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di accesso a dipendenze, giardini o cortili, che, in occasione di un controllo, era sopraggiunto dopo alcuni minuti, provenendo dal lato posteriore dell'abitazione, costituita da una villa recintata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2019, n. 32371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32371 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2019 |
Testo completo
32371-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 604/2019 -Presidente - ANNA PETRUZZELLIS UP 27/03/2019 MIRELLA AGLIASTRO R.G.N. 51170/2018 PIERLUIGI DI STEFANO ORLANDO VILLONI Relatore MARTINO ROSATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS IC PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilita' del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di OL GI SO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 27 febbraio 2015, che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bergamo del 16 dicembre 2013, ha comunque confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari.
2. Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 385, cod. pen., per avere la Corte di appello escluso dal concetto di "abitazione", a quei fini rilevante, la pertinenza costituita da un cortile chiuso, delimitato da una recinzione ed immediatamente raggiungibile dalla casa senza soluzione di continuità spaziale, nonché destinato esclusivamente alla vita privata degli abitanti la casa, all'interno del quale egli è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria all'atto del controllo. In ogni caso, invoca l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen., evidenziando che l'impugnata sentenza è anteriore al d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che tale disciplina ha introdotto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo profilo di ricorso non ha giuridico fondamento, ritenendo la Corte che la condotta tenuta dall'imputato integri il delitto contestato.
1.1. I dati di fatto rilevanti ai fini del giudizio - quali si desumono dalla sentenza impugnata sono i seguenti: il provvedimento cautelare vietava espressamente al ricorrente di raggiungere "dipendenze, cantine, autorimesse, giardini, cortili o simili"; quegli, all'atto del controllo, è sopraggiunto, dopo circa uno o due minuti di azionamento del campanello da parte della polizia giudiziaria, dal lato posteriore dell'abitazione, costituita da una villa singola, dotata di recinzione.
1.2. Poiché il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, e poiché, in tale prospettiva, è essenziale agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385, cod. pen., deve intendersi per "abitazione" il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante (in questi termini, a mero titolo esemplificativo, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). Rientrano, invece, in tale nozione tutti quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine), che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare e siano da essa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intramuraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Rv. 268500; Sez. 6, n. 4143 del 17/01/2007, Rv. 236570).
1.3. Se questo vale allorché il provvedimento cautelare nulla di più specifico disponga, rimane da stabilire se giudice com'è avvenuto nella specie possa ulteriormente circoscrivere l'àmbito spaziale di movimento assegnato al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari e, nell'eventualità, quali siano le conseguenze dalla violazione di tali statuizioni. Al primo quesito può essere senz'altro data risposta affermativa. Non soltanto, infatti, nel nostro ordinamento non v'è alcuna norma specifica che vieti al giudice di adottare siffatte prescrizioni di dettaglio, ma anzi la possibilità in generale accordatagli dal comma 2 dell'art. 284, cod. proc. pen., di limitare i contatti dell'interessato con terze persone, nonché quella, di più recente introduzione, di assicurare, nella scelta del luogo degli arresti, le esigenze di tutela della persona offesa dal reato (comma 1-bis, stesso articolo), possono certamente essere lette come forme di manifestazione di un più generale potere-dovere dell'autorità giudiziaria di adattare quanto più è possibile la misura cautelare domiciliare alle peculiarità del caso concreto, in vista della salvaguardia delle varie esigenze sottostanti, spesso, peraltro, tra loro contrapposte: perché, se è vero, infatti, che debbono essere preservate quelle tipiche di cui all'art. 274, cod. proc. pen., nonché quelle, appena ricordate, di tutela della persona offesa, non va comunque obliato che dev'essere altresì rispettato il principio della minore compressione possibile della libertà dell'imputato. Non si vede, allora, per quale motivo il giudice, qualora ritenga che l'abitazione dell'indagato, genericamente intesa, non sia idonea, per le sue caratteristiche logistiche, a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto (magari per la difficoltà di esecuzione dei controlli o di impedire contatti con terzi estranei), non possa adottare disposizioni volte a restringere l'àmbito spaziale di riferimento, nemmeno quando la sola alternativa praticabile sia quella, senza dubbio più sfavorevole per lo stesso interessato, della misura carceraria. 3 し Se, dunque, in sede di applicazione della misura, è consentito al giudice di delimitare il concetto di "abitazione", richiamato dall'art. 385, comma 3, cod. pen., ed inteso come luogo di esecuzione degli arresti, è inevitabile concludere che l'allontanamento da tale àmbito spaziale integri il delitto di evasione e non la mera violazione di una prescrizione accessoria ed eventuale, quale può essere quella di cui al citato art. 284, comma 2. 2. Quanto all'invocata non punibilità per particolare tenuità del fatto, non v'è dubbio che la questione - come fa la difesa ricorrente - possa essere proposta per la prima volta al giudice di legittimità, quando la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che tale istituto ha introdotto nell'ordinamento; come pure che la Corte di cassazione, laddove ne riconosca i presupposti sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, lo dichiari d'ufficio, ex art. 129, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). E' necessario, però, che come spiegano le Sezioni unite - gli indicatori - normativi di cui all'art. 131-bis, cod. pen., risultino dal provvedimento impugnato: ciò che, nel caso specifico, non ricorre. Non vi è alcun elemento da cui desumere, ad esempio, già soltanto la non abitualità del comportamento, nulla avendo allegato in proposito l'interessato, ed anzi rinvenendosi in sentenza un espresso riferimento all'esistenza di suoi precedenti penali;
come pure non può trascurarsi, in senso contrario alla domanda difensiva, gravità del reato per il quale era stata disposta la misura cautelare violata (detenzione di 6 kg. di marijuana e di 5 kg. hashish), sintomatica di significativi collegamenti con contesti criminali professionali. Anche sotto questo aspetto, dunque, il ricorso dev'essere disatteso.
3. Al rigetto consegue obbligatoriamente ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. la condanna del proponente alle spese del procedimento.-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 marzo 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente rtingMartino Rosati DEPOSITATO IN CANCELLERIA Anna Petruzzellis 19 LUG 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plers in pepito